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Il docente non comunica l’infortunio

Un docente dipendente del nostro Istituto superiore, nel recarsi a scuola è caduto inavvertitamente dal proprio ciclomotore. Nella caduta ha riportato la frattura di un piede e alcune contusioni al costato. Al Pronto Soccorso, in cui s’è recato, gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Il docente tuttavia ha omesso di comunicare che l’evento è avvenuto mentre si stava recando al lavoro. Il giorno successivo l’insegnante è regolarmente rientrato a scuola con le stampelle senza tuttavia produrre alcun certificato medico. Al Dirigente, che gli chiedeva spiegazioni sul suo stato di salute, ha dichiarando che gli adempimenti di fine anno e gli esami di maturità non potevano permettergli l’assenza. La scuola è tenuta a fare comunque denuncia di infortunio all’INAIL? Qualora non lo facesse, il Dirigente Scolastico potrebbe essere sanzionato? La polizza scolastica integrativa tutela il danno?

Le posizioni assicurative in questo specifico caso sono due: all’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL, si aggiunge la polizza assicurativa stipulata dalla scuola. INAIL e Assicurazione privata hanno gestioni diverse ma il sinistro è lo stesso, per questo motivo e le denunce prevedono processi analoghi.

INAIL

L’infortunio in itinere del dipendente rientra nell’ambito di tutela obbligatoria dell’INAIL e, pur con tutte le specifiche del caso, è considerato infortunio sul lavoro.
Il dipendente che si infortuna, nell’ambito della copertura prevista, dovrà darne immediatamente notizia al datore di lavoro, anche per lesioni di «lieve entità». Questo passaggio è esplicitamente previsto dall’Art. 52 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ai sensi della norma quindi, oltre alla dinamica dell’evento il lavoratore dovrà produrre il certificato medico nel quale dovranno essere indicati il numero identificativo del sinistro, la data del rilascio e i giorni di prognosi.
A sua volta il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione, dovrà effettuare, attraverso il SIDI, la denuncia all’INAIL entro le 48 ore dalla data di ricevimento. Non ottemperando a tali obblighi, l’infortunato potrebbe perdere il diritto all’indennizzo e il Dirigente potrebbe subire una sanzione amministrativa pecuniaria.

Assicurazioni integrativa

I migliori prodotti disponibili nella scuola prevedono la tutela assicurativa per i dipendenti, che hanno pagato il premio, anche per l’infortunio in itinere.
Analogamente a quanto previsto per la denuncia all’INAIL, per attivare le garanzie previste dall’assicurazione integrativa, il dipendente dovrà produrre il certificato medico.
Il certificato medico infatti prova come l’infortunio sia accaduto all’interno dell’ambito di tutela prevista dall’assicurazione.
Nel caso della polizza integrativa i termini per l’inoltro della denuncia potrebbero essere meno stringenti, normalmente 30 giorni dalla data dell’evento.

La responsabilità

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la denuncia di infortunio è un obbligo per il lavoratore. Il certificato medico è l’elemento indispensabile per effettuare la denuncia sia all’INAIL che, eventualmente, alla Società che gestisce la polizza integrativa. Tecnicamente quindi, il lavoratore che non dichiara come le circostanze dell’infortunio siano riconducibili all’attività lavorativa e non produce certificato medico, compie un’infrazione. La responsabilità della mancata produzione del certificato medico e della dinamica dell’evento grava esclusivamente sul dipendente e non potrà essere addossata al Dirigente.
La domanda di fondo comunque rimane: il dipendente infortunato potrà comunque lavorare?
Ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nel posto di lavoro. Il lavoratore infortunato potrà quindi fare richiesta al Dirigente per continuare a lavorare ma sarà quest’ultimo a doverla accordare a due condizioni. Innanzitutto che l’attività non pregiudichi o ritardi la guarigione del sinistro e, in secondo luogo, che esistano tutte le condizioni per operare in piena sicurezza.
A tal fine, il Dirigente potrà anche acquisire un certificato medico contenente le necessarie indicazioni per il reinserimento del lavoratore durante il periodo di prognosi. Per quest’aspetto il Dirigente potrà giovarsi anche del parere del medico competente.

Se desideri maggiori informazioni sulle modalità di denuncia d’infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Ritardata denuncia di sinistro

Il nostro istituto ha effettuato una denuncia di sinistro oltre il termine previsto dalle condizioni contrattuali. La società assicuratrice ci ha comunicato che il danno non è indennizzabile per tardiva denuncia. La famiglia minaccia un’azione legale nei confronti della scuola. Cosa possiamo fare?

I termini per effettuare la denuncia di sinistro sono stabiliti dall’Art. 1913 del Codice Civile. “L’assicurato – riporta il testo dell’articolo – deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza”. Il codice stabilisce il termine di tre giorni, ma le parti possono accordarsi per un termine diverso. I testi contrattuali delle polizze assicurative scolastiche infatti, di norma derogano a questo articolo prevedendo tempistiche più lunghe, solitamente 30 giorni.

Cosa rischia la scuola in caso di tardiva denuncia

La norma stabilisce che l’assicurato, nel caso di ritardata denuncia di sinistro, possa perdere il diritto all’indennizzo oppure subire la riduzione dell’importo liquidato.
Non sempre, però, l’inosservanza dell’obbligo di dare tempestivo avviso alla compagnia preclude automaticamente il risarcimento.
La società assicuratrice potrà non erogarlo o ridurlo solo se dimostra di aver subito un danno causato dalla tardiva denuncia.
Ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile, l’assicurato perde il diritto all’indennità solo se non ha adempiuto all’obbligo in malafede.
L’assicurato potrà quindi pretendere il risarcimento se l’omissione è stata fatta per negligenza e la Società assicuratrice non ha subito un danno economico concreto.
Diverse quindi sono le conseguenze a seconda che l’assicurato abbia agito in malafede (dolo) o con colpa. Nel primo caso l’assicurato perde totalmente il diritto al risarcimento. Se ha agito solo con negligenza potrebbe subire una riduzione del risarcimento in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Qualora tuttavia mancasse la prova del danno sofferto, l’assicuratore è tenuto comunque al risarcimento, anche nel caso in cui la denuncia di sinistro sia fuori termine.

La giurisprudenza

Circa i casi di ritardata denuncia di sinistro si è più volte espressa la Cassazione. Recentemente con l’Ordinanza n. 24210/2019 e successivamente con l’Ordinanza n. 8701/2022.
Sia nell’ipotesi di dolo che di colpa nella tardiva denuncia, spetta all’assicurazione dimostrare, l’intento fraudolento dell’assicurato o, in caso di negligenza il pregiudizio sofferto.
Se manca la prova, l’assicuratore dovrà risarcire il danno anche nel caso di denuncia di sinistro fuori termine.
La Cassazione precisa comunque che, ai fini della perdita del rimborso, non occorre lo specifico intento fraudolento, è sufficiente “la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla legge e la cosciente volontà di non osservarlo”.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alla ritardata denuncia di sinistro, contattaci qui.