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Il nuovo Codice dei Contratti nella scuola. Un ciclo di conferenze con l’Avv. Stefano Feltrin

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispettando i tempi previsti dall’esecutivo. La nuova norma, a far data dal 1° luglio prossimo, dopo quasi sette anni, manderà definitivamente in pensione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Un avvio tormentato

Il Codice dei Contratti è un dispositivo importante e al tempo stesso complesso poiché regola tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, anche quella scolastica.
L’avvio di dispositivi normativi delicati, come quelli legati ai contratti pubblici sono spesso problematici e articolati. Prova ne siano le integrazioni le correzioni, cui è stato sottoposto, a un anno di distanza, il vecchio Codice. Come non bastasse, i pareri giurisprudenziali, l’evoluzione economica mondiale e la recente pandemia, hanno causato, negli anni, centinaia di aggiornamenti normativi.
In questo senso, anche il nuovo Codice dei Contratti non sembra nascere sotto i migliori auspici. A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ANAC ha già sollevato svariate obiezioni di merito. A parere dell’Autorità alcuni passaggi infatti potrebbero addirittura far scattare un processo di infrazione da parte della Comunità europea. Ma palesi incongruenze e problemi interpretativi, sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato.
A questo clima di incertezza e frammentarietà occorre aggiungere che il nuovo Codice entra in vigore in prossimità delle scadenze legate alla richiesta di fondi per il PNRR.
La corretta interpretazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola diventa quindi non solo opportuna, ma soprattutto necessaria anche alla luce delle possibili responsabilità che coinvolgere i Dirigenti Scolastici.

Un ciclo di conferenze per capire cosa cambierà nella scuola

Per meglio capire l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola abbiamo deciso di organizzare, nel mese di maggio, un primo ciclo di conferenze sul tema, in collaborazione con alcuni Uffici Scolastici Territoriali.
Relatore dei convegni è l’Avvocato Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. L’Avvocato Stefano Feltrin è docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione e autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici anche in ambito scolastico.
Le tematiche affrontate vanno dall’inquadramento normativo alla scelta delle procedure da adottare nella scuola, dall’Affidamento Diretto alla Procedura Negoziata. Sarà dato spazio anche alle procedure relative alle concessioni e al regime dei contratti relativi al PNRR.

Gli appuntamenti

Cominceremo l’8 maggio a Portici (NA) presso ISIS “Carlo Levi”, proseguendo il 22 maggio a Torino (TO) nella sede di Euroedizioni. Il 23 maggio saremo a Fossano (CN) presso IIS “Giancarlo Vallauri”, il 24 maggio il convegno si terrà a Busto Arsizio, presso l’ITE “Enrico Tosi”. Chiuderemo questo primo ciclo di incontri il 30 maggio a Brescia presso l’IIS “Astolfo Lunardi”.
I dettaglio degli argomenti trattati, degli indirizzi e le modalità di iscrizione ai singoli appuntamenti sono disponibili nei link sopra riportati.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai Convegni con l’Avvocato Stefano Feltrin in relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contattaci qui.  

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione