In provincia di Frosinone, il primo giorno di scuola del nuovo anno, si rovescia uno scuolabus con sette alunni a bordo. Il sindaco del comune ha detto: «Grazie a Dio non è successo niente di grave. Il bilancio poteva essere molto più serio». Lo riporta sul proprio sito on-line un articolo dell’agenzia ANSA.
Il fatto
L’incidente è accaduto nel Comune di Cervaro il 7 gennaio scorso. Uno scuolabus con sette alunni a bordo si è ribaltato su un fianco.
Il sinistro è avvenuto al termine di una ripida discesa quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante un tornante.
Per trarre in salvo gli occupanti del veicolo è stato necessario rompere il vetro posteriore del mezzo.
Tutti i trasportati per quanto scossi risultano fortunatamente illesi. Solo un alunno e l’autista sono stati trasportati all’ospedale di Cassino per accertamenti ma le loro condizioni non risultano gravi.
Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Rimangono ancora da chiarire sono le cause dell’incidente. Le prime ipotesi si concentrano sulla velocità del veicolo o su un possibile surriscaldamento dei freni causato dalla pendenza.
Gli inquirenti sono al lavoro non solo per ricostruire la dinamica del sinistro, ma anche per stabilire le eventuali responsabilità.
La gerarchia delle responsabilità nel trasporto scolastico
Nel servizio di trasporto scolastico, la responsabilità primaria spetta all’operatore economico che gestisce il servizio in appalto. L’impresa deve rispettare rigorosamente le norme sulla sicurezza sul lavoro.
L’appaltatore oltre a dover garantire che il personale conducente impiegato è in possesso dei titoli abilitativi previsti dalla legge, è anche responsabile dell’idoneità dei mezzi.
In seconda istanza, la responsabilità ricade sull’Ente locale che ha stipulato l’appalto di servizio. Il Comune potrebbe rispondere dei danni se non verifica l’adeguatezza dell’operatore scelto. L’Amministrazione locale infine deve inoltre garantire controlli costanti durante l’esecuzione del servizio.
Nessuna responsabilità può essere addebitata all’istituto scolastico. Le famiglie degli alunni pagano e fruiscono di una prestazione organizzata esclusivamente dall’Amministrazione comunale. La gestione operativa del servizio resta quindi fuori dal controllo della scuola.
Il profilo assicurativo
Gli alunni in casi come quello in questione, in qualità di passeggeri sono sempre tutelati per ogni danno riportato durante il trasporto. In caso di danno, l’assicurazione del veicolo dovrà quindi risarcire il terzo trasportato indipendentemente dalle colpe.
Lo stabilisce il comma 1, dell’Art. 141 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private. «[…] Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro».
La polizza integrativa scolastica garantisce una tutela aggiuntiva per alunni e personale. Questa protezione copre anche gli infortuni che avvengono durante il tragitto casa-scuola.
La copertura resta valida a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato. Per questo è consigliabile inviare sempre una denuncia precauzionale alla compagnia assicurativa.
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