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Insegnante accoltellata a scuola

La cronaca degli ultimi giorni registra l’ennesimo episodio di violenza grave nei confronti dei docenti della scuola. Lo riporta un articolo di vareseNews del 5 febbraio.

Il fatto

Una docente 57enne, ha subito un’aggressione all’ingresso dell’istituto professionale Enaip di Varese. L’insegnante è stata accoltellata alla schiena con un coltello a serramanico da uno studente di 17 anni. Alla donna, subito soccorsa dai presenti e traferita in autoambulanza al pronto soccorso all’ospedale di circolo di Varese, sono state riscontrate tre ferite alla schiena.
La docente fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni. Lo studente, dopo l’aggressione, è stato disarmato e arrestato dalla squadra Volante dalla Polizia di Stato intervenuta. Il 17enne avrebbe problemi comportamentali, ed era già seguito per “diagnosi funzionale”. L’accusa nei suoi confronti è di lesioni e tentato omicidio.

Le aggressioni nella scuola

L’episodio riporta alla memoria quanto accaduto lo scorso maggio, all’Istituto Alessandrini di Abbiategrasso, nel Milanese. Anche i quell’occasione una docente fu accoltellata in classe.
Questi sono certamente casi limite, nondimeno episodi di aggressione nei confronti del personale della scuola stanno diventando drammaticamente gravi e frequenti.
Il 2 febbraio il Dirigente dell’Istituto Dante Europa di Taranto, è finito in ospedale dopo l’aggressione di due genitori. Lo riporta, nella cronaca locale, un articolo de “la Repubblica”.
Il giorno dopo, il Dirigente dell’istituto Bozzini-Fasani di Lucera è rimasto anch’esso vittima della brutale aggressione della madre di un alunno. Lo riporta un articolo di Foggiatoday.

Il livello di responsabilità

Anche gli studenti minori, autori dei reati previsti dal Codice Penale, possono essere responsabili.
Nel caso di Varese tuttavia, occorrerà prendere in considerazione l’eventuale disabilità psichica dell’alunno interessato. In questo caso la responsabilità diretta, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048, potrebbe ricadere sui soggetti incaricati della sua sorveglianza.
Per tutti gli altri casi è opportuno ricordare che il Dirigente come il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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Accoltella la professoressa in classe

La cronaca della scorsa settimana riporta come uno studente sedicenne, ha accoltellato una delle proprie docenti in classe.
Successivamente avrebbe minacciato i compagni di classe con una pistola giocattolo senza tuttavia ferire nessuno di loro.
Arrestato dai Carabinieri intervenuti, l’accusa è di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e di detenzione di armi finalizzata alla commissione del reato di tentato omicidio.
Attualmente l’alunno si trova ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria adolescenziale dell’ospedale San Paolo di Milano. Almeno per il momento, lo studente non è riuscito a dare una motivazione al proprio gesto.
Le cause che hanno portato al fatto sono al vaglio degli inquirenti. Per il Pubblico Ministero che si occupa del caso si tratterebbe di un: «episodio isolato» non ascrivibile al «disagio e malessere diffuso in alcune fasce della popolazione giovanile e adolescenziale».
Sull’accaduto è intervenuto anche il ministro Giuseppe Valditara esprimendo alla docente piena solidarietà e vicinanza anche da parte del Governo. Il ministro ha avviato anche una riflessione sull’introduzione dello sportello psicologico negli istituti scolastici.

Il reato penale

I minori come nel caso in oggetto possono essere autori di tutti i reati comuni previsti dal codice penale. Tuttavia i minori, fino al quattordicesimo anno di età, non possono essere imputati penalmente.
Ai sensi dell’Art. 98 del codice penale l’imputabilità, compresa tra i 14 e i 18 anni, è giudicata discrezionalmente caso per caso. Il giudice, quindi, appurata la capacità di intendere e di volere del minore che ha commesso il fatto, applicherà l’eventuale pena conseguente.
È bene evidenziare inoltre, come la giurisprudenza prevalente sia incline a pensare che non esistano reati che abbiano come unico e possibile soggetto attivo solo il minore. Ne deriva che i genitori di un minorenne, autore di un reato, potrebbero rispondere, anche penalmente, per l’illecito commesso dal figlio.
Nel caso di reati compiuti dai minori l’onere del risarcimento del danno ricadrà sulla famiglia o sul tutore.  Sono, infatti, questi ultimi a subire le conseguenze civili dei danni commessi in quanto esercenti la potestà sul minore. Ad oggi, infatti, il minore di 18 anni non è tenuto a pagare pene pecuniarie o risarcimenti.

Il profilo assicurativo

Le migliori formule assicurative scolastiche tutelano le vittime di aggressione.
Resta inteso che i risarcimenti sono legati esclusivamente al danno fisico e che la Società assicuratrice potrà agire in rivalsa per il recupero della somma erogata a titolo di risarcimento.

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Armi a scuola

La cronaca dello scorso mese di febbraio riporta due eventi preoccupanti. Riferisce l’Ansa come due studenti, di due diversi Istituti fiorentini, abbiano portato in classe rispettivamente una pistola costruita artigianalmente e un coltello lungo 30 centimetri. Entrambi gli episodi si sono verificati a pochi giorni di distanza da un’altra vicenda analoga. In un Istituto alberghiero del napoletano, un alunno ha introdotto in classe una pistola scacciacani priva del “tappo rosso” previsto per le armi giocattolo.
In tutti questi casi è intervenuta l’autorità di Pubblica Sicurezza e sono scattate le relative denunce.

Il profilo legale

Nel nostro paese, la normativa relativa, non solo all’uso, ma anche alla sola detenzione di armi proprie e improprie, è molto stringente. Per le armi da fuoco, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione specifica (porto d’armi), ai sensi del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104. Un coltello da cucina rientra invece, nella categoria delle armi improprie, perché, anche se può ferire, non è stato realizzato per questo specifico fine. Per un coltello, qualsiasi sia la sua dimensione, non è quindi necessario il porto d’armi, tuttavia, esso non può essere portato fuori di casa senza una valida ragione. Nel caso di possesso di arma impropria, senza giustificato motivo, la legge prevede che sussista sempre l’ipotesi di reato. I riferimenti normativi sono contenuti all’Art. 699 del Codice Penale e all’Art. 4 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
L’Art. 5 della stessa Legge regolamenta anche le armi giocattolo. Oltre alla canna occlusa da un inserto di metallo, l’arma dovrà prevedere un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

La responsabilità

L’introduzione di armi, proprie o improprie, nella scuola, in assenza di giustificato motivo, è un reato.
Ciò tuttavia, non autorizza la perquisizione degli alunni all’ingresso. Gli Artt. 13 e 42 della Costituzione affermano, infatti, che la libertà e la proprietà privata sono diritti inviolabili. Il personale scolastico non potrà, quindi, lecitamente perquisire gli alunni o i loro effetti personali. La perquisizione non autorizzata degli alunni o dei loro effetti personali potrebbe integrare il reato di violenza privata. Qualora, tuttavia, ci fossero fondati motivi, il personale dovrà far ricorso all’Autorità Giudiziaria, che potrà procedere legalmente alla perquisizione.
Nel caso in cui un minore sia trovato in possesso di un’arma l’Autorità Giudiziaria provvederà ad accertare le eventuali responsabilità della famiglia. La scuola, dal canto suo, dovrà applicare una sanzione disciplinare proporzionale all’evento verificatosi, anche alla luce del Patto educativo di corresponsabilità. Il documento è, infatti, lo strumento base dell’interazione che la scuola e la famiglia si impegnano a rispettare.

Il profilo assicurativo

In premessa è bene evidenziare che le assicurazioni, anche quella integrativa scolastica, non risarciscono le responsabilità penali, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso di sinistro provocato da armi e accaduto all’interno dell’Istituto, la polizza integrativa scolastica opera in due direzioni. Da un lato risarcisce le spese mediche dell’infortunato, fatta salva, in caso di dolo, la rivalsa sul responsabile del gesto o sulla sua famiglia. Dall’altro, tutela la responsabilità civile della scuola qualora venga dimostrata la colpa diretta nell’evento. Come per tutti i casi di responsabilità, la scuola dovrà, infatti, provare di aver predisposto tutte le misure idonee ad evitare il danno. Dovrà, inoltre, dimostrare che il danno s’è verificato per una causa non prevedibile, né superabile con la normale diligenza adeguata alle circostanze concrete.

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