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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Danneggiamento dell’auto in sosta

Una docente del nostro Istituto ha parcheggiato la sua auto nel cortile interno della scuola. All’uscita da scuola ha trovato la carrozzeria della sua auto rigata. La docente afferma che la mattina l’auto era in perfette condizioni. Il danno è coperto dalla polizza della scuola?

Seppur raramente, ci troviamo ad affrontare richieste di chiarimenti in relazione a casi di danneggiamento dell’auto in sosta, all’interno dell’Istituto scolastico.
Il danno, nella maggioranza dei casi, non è tutelato dalla polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto. Vediamo perché.

Cose in custodia

Di norma, le polizze assicurative scolastiche escludono la responsabilità diretta dell’Istituto per tutti i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Ne deriva che la polizza assicurativa non copre il danno causato all’auto del dipendente nel momento in cui era parcheggiata nelle pertinenze dell’Istituto.
È bene sottolineare, inoltre, che risulta irrilevante che l’auto risulti posteggiata all’interno di un parcheggio privato. Per far scattare la tutela assicurativa, infatti, il danneggiamento, da parte di ignoti, deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito.
Solo in questo caso, la responsabilità ricade sul proprietario del parcheggio, che è obbligato a rimborsare il proprietario dell’auto per i danni avvenuti durante la custodia.
Nella quasi totalità dei casi, nella scuola, il parcheggio non è a pagamento e non è custodito.

Il nesso causale

Uscendo dalla trattazione dell’episodio specifico, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in questi casi è la difficoltà di provare che il danno sia avvenuto realmente all’interno della struttura scolastica. Capita che i danni subiti siano dolosamente denunciati nel tentativo di ottenere un rimborso illecito. L’argomento è delicato e non è certo nostra intenzione generalizzare. Tuttavia, i tentativi di frode nei confronti delle compagnie assicuratrici, soprattutto in ambito automobilistico, sono un elemento ricorrente. Accanto alla stragrande maggioranza di richieste di rimborso legittime, esiste, infatti, una minoranza di denunce di sinistro fraudolente. La tentata truffa nei confronti della Compagnia assicurativa è un reato punito ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale.
In Italia si stima che la frode assicurativa comporti per le Compagnie una spesa media di circa 200 milioni di euro l’anno. Questa somma finisce per essere pagata da tutti gli assicurati attraverso premi più elevati.

La Responsabilità Civile della scuola

Come tuttavia ricordiamo sempre, ogni sinistro è un caso a sé stante, motivo per cui esiste anche la possibilità di vedersi rimborsato il danno, quando il sinistro sia accaduto per responsabilità diretta della scuola.
Qualora, ad esempio, uno studente o un operatore scolastico, danneggiasse colposamente un auto parcheggiata all’interno della scuola, la polizza risarcirebbe il danno.
In questo caso, tuttavia c’è la necessità che l’autore del danno comunichi formalmente l’evento e che la segreteria inoltri regolare denuncia.
Può succedere anche che uno studente dolosamente provochi un danno all’auto di un docente. In questo caso, qualora riconosciuto, lui o la sua famiglia, dovranno risarcire direttamente il danno provocato.

Se desideri avere maggiori informazioni per i casi di danneggiamento dell’auto in sosta nelle pertinenze della scuola, contattaci qui.

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Il nesso causale in caso di infortunio

Un alunno ha subito un sinistro durante l’attività di educazione fisica. Il docente ha fatto opportuna segnalazione all’Istituto e, al ricevimento del certificato medico di Pronto Soccorso, la scuola ha effettuato formale denuncia all’INAIL e alla Compagnia Assicurativa. L’assicurazione risponde che il sinistro non può essere gestito in quanto il certificato medico è stato prodotto dal Pronto Soccorso dopo le 24 ore dall’evento. E’ corretto?

Per poter rispondere alla domanda occorre introdurre il concetto di nesso causale, o eziologico, ovvero il legame esistente tra il fatto dannoso ed il danno medesimo.

Cos’è il nesso causale?

Il nesso causale prende spunto dagli Articoli 40 e 41 del Codice Penale. Un evento che ha provocato un danno può essere imputato ad una persona solo se lo stesso sia conseguenza della sua condotta.
Al contrario del sistema penalistico, in ambito civile il legislatore, non ha dedicato al nesso causale un’apposita definizione. Fino a pochi anni fa, la giurisprudenza s’era orientata a favore di una trasposizione diretta dei principi espressi penalmente sul versante della Responsabilità Civile.

L’evoluzione giurisprudenziale

Attualmente la dottrina e la giurisprudenza stanno conducendo un progressivo ripensamento dei rapporti tra causalità civile e penale. La causalità civile infatti risponde ad esigenze e finalità diverse da quella penale. La prima tende ad individuare il soggetto che deve riparare economicamente il danno, la seconda, invece deve sanzionare un comportamento riprovevole.
La moderna giurisprudenza considera non più condivisibile la coincidenza dei concetti di causalità tra Responsabilità Penale e Responsabilità Civile. La Responsabilità Civile deve basarsi su regole e criteri più elastici. Questi sono il frutto di una pluralità di fattori, antecedenti, concomitanti o successivi, che possono incidere nel meccanismo causa-effetto.

Il profilo assicurativo

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla prova del nesso causale. Esattamente come espresso più sopra, l’assicurato deve provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere il rimborso dalla Società Assicuratrice deve provare, in modo inequivocabile, che il danno subito è intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza della provata esistenza del nesso causale l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Nel caso in questione la Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Se la data di accesso al Pronto Soccorso è posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
In questi casi, la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Capita infatti che un trauma, giudicato di modesta entità, si riveli, col passare dei giorni, decisamente più grave di quanto ipotizzato.
Assumerà quindi particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.
In tutti i casi è importante, almeno a livello preventivo attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute in polizza relative alla denuncia del sinistro.

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