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Tutela degli studenti: dove finisce la responsabilità dell’Istituto?

Non sempre un infortunio accaduto a scuola coinvolge la responsabilità diretta dell’Istituto, neanche in assenza del docente. Un esempio in questo senso è la recente sentenza della Cassazione Civile n. 25337 del 16 settembre 2025.

Il fatto

L’evento risale al 2017, durante ingresso in aula, in un Istituto comprensivo del napoletano. La docente, a causa di un breve ritardo, era sostituita da una Collaboratrice scolastica che vigilava sull’ingresso in classe degli scolari. Un alunno, inciampando, cadeva a terra e riportava la frattura del mento.
La famiglia quindi chiedeva, davanti al Giudice di Pace, alla scuola e Ministero dell’Istruzione, il risarcimento dei danni subiti.
Il Giudice di Pace, dopo l’istruttoria, accoglieva la domanda dei genitori, condannando in solido il Ministero al risarcimento dei danni. Alla sentenza si appellava il Ministero dell’Istruzione e, in secondo grado, il Tribunale escludeva qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico.
La vicenda approdava, così, davanti alla Corte di Cassazione.

La sentenza

I giudici della Suprema Corte confermavano la sentenza d’appello: la caduta, infatti, aveva tutti i requisiti dell’imprevedibilità. La scuola aveva garantito l’adeguata vigilanza tramite la collaboratrice scolastica e la presenza dell’insegnante non avrebbe in nessun modo potuto influire sulla dinamica dell’infortunio.
Il sinistro, per come avvenuto, era autonomo e non evitabile e nessuna misura preventiva avrebbe potuto impedirlo in modo certo.
L’evento è stato giudicato come riconducibile al caso fortuito, escludendo, quindi, la responsabilità diretta dell’Istituto.
La presenza del personale preposto alla vigilanza non può impedire ogni caduta accidentale.
La responsabilità scolastica è correttamente qualificata come contrattuale, ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Quando l’evento è imprevedibile, la scuola non risponde oggettivamente dei danni subiti dal minore.
La Corte ha, perciò, rigettato il ricorso, imponendo il pagamento delle relative spese.

Il profilo assicurativo

All’epoca dei fatti, la copertura assicurativa prevista dall’INAIL prevedeva esclusivamente quella attività ritenute pericolose e gli spostamenti all’interno dell’Istituto non erano tra queste. Con tutta probabilità, neanche l’estensione delle tutele introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 avrebbe modificato lo stato delle cose. L’INAIL, infatti, a seguito d’infortunio, tutela esclusivamente la morte e l’Invalidità Permanente ≥ al 6° punto percentuale. In casi analoghi, l’unico risarcimento è, di conseguenza, quello legato alla polizza integrativa che rimborsa le spese mediche. Le migliori soluzioni operanti nella scuola non prevedono scoperti o franchigie, neanche all’interno della specifica tabella di Invalidità Permanente.

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