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Fumare a scuola: chi paga le sanzioni? Le norme e i limiti delle polizze assicurative.

All’interno del nostro Istituto superiore si sono verificati recentemente alcuni episodi critici per cui vorremmo il vostro parere. Nello specifico, durante l’intervallo, un gruppo di studenti è stato sorpreso a fumare sigarette nel cortile, sul retro. In un secondo episodio, un collaboratore scolastico è stato segnalato per l’utilizzo di una sigaretta elettronica nei corridoi durante l’orario di lezione. Infine, alcuni genitori hanno lamentato la mancanza di una segnaletica aggiornata in alcune aree esterne della scuola. Ci sono responsabilità legali e amministrative in capo alla scuola nei casi di mancata vigilanza o assenza di cartellonistica? La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre l’eventuale danno?

Il fumo nelle scuole non è solo un problema di salute pubblica. Si tratta di una questione legale complessa che coinvolge studenti, docenti e Dirigenti. Nel merito, la normativa italiana è diventata sempre più rigorosa nel tempo.

Il Quadro Normativo

La legge principale di riferimento è la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, nota come “Legge Sirchia”. Inizialmente, il divieto riguardava solo i locali chiusi. Tuttavia, il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 ha esteso il divieto anche alle aree all’aperto di pertinenza degli Istituti scolastici. Questo include cortili, giardini e impianti sportivi. Dal 2016, il divieto comprende anche le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi a tabacco riscaldato.

Sanzioni e Ammende per gli Studenti e il Personale Scolastico

Gli studenti sorpresi a fumare rischiano sanzioni amministrative pecuniarie piuttosto salate. La multa va da un minimo di 27,50 euro fino a 275,00 euro. Oltre alla multa, le scuole applicano solitamente sanzioni disciplinari interne, queste possono includere note sul registro, sospensioni o lavori socialmente utili all’interno dell’istituto.
Il divieto di fumo vale rigorosamente anche per i docenti e il personale ATA. Per loro, le sanzioni pecuniarie sono identiche a quelle previste per gli studenti. Tuttavia, un dipendente pubblico rischia anche un procedimento disciplinare, il fumo infatti, durante l’orario di servizio, è considerato una violazione dei doveri d’ufficio. Il personale ha inoltre il compito di vigilare sul rispetto del divieto da parte degli alunni.

Le Responsabilità dell’Istituto e del Dirigente

L’Istituto scolastico ha l’obbligo di far rispettare la legge, individuando formalmente gli addetti alla vigilanza tramite apposite nomine. Il Dirigente deve inoltre far esporre i cartelli di divieto in modo visibile. Se il preside non ottempera a questi obblighi, rischia una sanzione amministrativa. Questa multa può variare da 200 a 2.000 euro.

Procedura di Accertamento e Verbali

Quando viene rilevata un’infrazione, gli incaricati devono redigere un verbale immediato. Il trasgressore riceve una copia del documento per il pagamento della sanzione. Se lo studente è minorenne, la responsabilità del pagamento ricade sui genitori. I fondi raccolti tramite le multe vengono solitamente versati all’Erario dello Stato. la scuola non potrà quindi trattenere queste somme per altri scopi.

Il profilo assicurativo

In Italia, le multe hanno funzione dissuasiva e punitiva per il soggetto che infrange la norma. Le polizze assicurative quindi non possono mai risarcire le sanzioni pecuniarie, la legge infatti impedisce di assicurare comportamenti illegali. Pertanto, il trasgressore dovrà pagare sempre di tasca propria.
L’assicurazione della scuola interviene solo per la Responsabilità Civile, coprendo eventuali danni fisici o materiali a terzi. Se un mozzicone causa un incendio, l’assicurazione risarcisce l’eventuale danno. Tuttavia l’Assicuratore potrebbe agire in rivalsa, ovvero chiedere il rimborso al responsabile, nei casi di colpa grave.
Le migliori formule assicurative prevedono anche la Tutela Legale, ma questa copre solo le spese degli avvocati e non il pagamento delle sanzioni amministrative. Il Dirigente Scolastico rischia inoltre per danno erariale. Se la vigilanza è assente, carente o inadeguata potrebbe risponderne personalmente davanti alla Corte dei Conti.

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