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Alunno morso da un cane nel cortile della scuola: chi paga il danno?

All’uscita dal scuola, un cane randagio, entrato nel cortile dell’Istituto, probabilmente da un cancello lasciato aperto, s’è messo a giocare con un alunno. Nel tentativo di allontanarlo, il cane ha morso il pollice della mano del ragazzo che è stato portato al Pronto Soccorso dalla famiglia. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre questo tipo di danno?

L’aggressione di un alunno da parte di un cane non è un evento nuovo anche se non particolarmente frequente. Ai fini del risarcimento del danno, se l’evento avviene sulla pubblica via occorrerà tenere in considerazione se l’animale è domestico oppure randagio. Qualora l’evento invece sia accaduto all’interno delle pertinenze della scuola è ipotizzabile la responsabilità diretta dell’Istituto.

Responsabilità scolastica

Nel 2011 la giurisprudenza ebbe già modo di esprimersi per un caso assolutamente analogo a quello in questione.
In quell’occasione la studentessa di un Istituto superiore di Napoli, stava uscendo dalla scuola al termine delle lezioni.  Nel cortile antistante l’edificio scolastico veniva addentata alla mano da un cane incustodito e senza museruola.
La richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Ministero dell’Istruzione venne rigettata sia in 1° grado che in appello. Per questo motivo la causa finì in Cassazione.

La sentenza della Cassazione

Nel febbraio 2011, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3680, ha cassato la sentenza d’appello, ribadendo i confini del dovere di vigilanza.
Secondo gli Ermellini, con l’accoglimento della domanda d’iscrizione all’Istituto, s’instaura un vincolo contrattuale tra la famiglia e l’amministrazione. Da questo rapporto scaturisce l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per l’intera durata della fruizione della prestazione scolastica. L’Amministrazione scolastica deve quindi garantire un ambiente salubre e sicuro in ogni spazio messo a disposizione, comprese appunto, le aree esterne di pertinenza.
La sicurezza degli alunni non si ferma quindi all’edificio, ma si estende a tutti gli spazi dell’istituto, cortili inclusi. Per escludere il risarcimento, l’Amministrazione dovrà quindi provare l’adozione di misure efficaci a protezione dei terzi.

Il vincolo contrattuale

Applicando il regime della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile, la Corte stabilisce due principi cardine. L’alunno o la sua famiglia deve limitarsi a provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto scolastico. L’Amministrazione scolastica deve invece dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire l’evento. Nel caso specifico la predisposizione di recinzioni o sistemi anti-intrusione atti a impedire l’accesso di animali o estranei.
Il caso della studentessa napoletana, venne quindi rinviato al giudice di merito per la valutazione dell’idoneità delle misure di sicurezza del plesso. In assenza di tale prova, il Ministero è tenuto al ristoro integrale dei danni subiti dal minore danneggiato.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione integrativa operante nel mercato scolastico garantisce anche il sinistro causato dal morso di animali avvenuti durante le attività didattiche, anche nelle pertinenze dell’Istituto. Le migliori formule assicurative estendono la garanzia perfino all’itinere, ovvero al tragitto casa-scuola e viceversa. La garanzia prevede il rimborso delle spese mediche, l’eventuale diaria da ingessatura o ricovero e l’indennità nel caso d’invalidità permanente.
Inoltre il ramo di Responsabilità Civile della polizza, tutela l’Istituto anche nei casi di danno colposo ascrivibili alla mancata, carente o inefficace vigilanza.

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