Importanti sviluppi sul tragico incidente stradale che il 19 maggio scorso, causò la morte di una docente e il ferimento di alcuni alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere della Sera”.
L’accusa della Procura
Quel giorno, nel comasco, lungo la Pedemontana, un pullman tamponò un camion, coinvolgendo anche altri quattro veicoli nel sinistro stradale.
Quando è avvenuto l’impatto, il bus stava riportando a scuola trenta alunni dopo un’uscita didattica.
La docente accompagnatrice, seduta accanto all’autista, morì sul colpo mentre l’autista sessantenne venne ricoverato in terapia intensiva a Varese. Salvi tutti gli alunni, anche se molti hanno riportato ferite e traumi.
Dopo due mesi d’indagini, la Procura di Como ha chiesto formalmente gli arresti domiciliari per il conducente del bus.
Le analisi tecniche effettuate indicherebbero che, al momento dell’impatto, l’autista stava utilizzando il cellulare mentre era alla guida.
Un perito nominato dalla Procura ha esaminato il telefono e acquisito le immagini delle telecamere posizionate sui portali autostradali. I video mostrerebbero chiaramente l’autista con il dispositivo in mano pochi attimi prima del violento tamponamento. Secondo gli investigatori, l’elemento determinante nella dinamica dello scontro, sarebbe stata la distrazione del conducente.
Al momento il giudice non s’è ancora espresso sulla richiesta della misura cautelare.
L’uso del cellulare alla guida
L’uso del cellulare alla guida in Italia è regolato dall’Art. 173, comma 2, del Codice della Strada. Dal 14 dicembre 2024, il Codice della Strada ha introdotto normative più severe riguardanti l’uso del cellulare. L’obiettivo è quello di ridurre gli incidenti causati dalla distrazione al volante.
Ai sensi del comma 3-bis l’uso del cellulare comporta una sanzione fino a 1.000 euro e la sospensione della patente fino a due mesi. La patente inoltre subirà una decurtazione di 5 punti. In caso di recidiva nel biennio successivo, la sanziona aumenta fino a 1.400 euro e la sospensione della patente può arrivare a tre mesi. In questo secondo caso i punti decurtati dalla patente saranno 10.
Il Ministero dell’Istruzione con la Nota 03/02/2016, n. 674 , in collaborazione con al Polizia Stradale, poneva l’accento su quest’aspetto.
«Nel corso del viaggio – riporta la nota – gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus , durante la guida, non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare».
Omicidio stradale
L’omicidio stradale è un reato introdotto nell’ordinamento italiano con la Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Questa legge ha introdotto l’Art. 589-bis nel Codice Penale.
Per parlare di omicidio stradale, occorre che il decesso sia causato da guida imprudente o irresponsabile, in violazione delle norme del codice della strada.
L’omicidio stradale rientra tra i reati colposi, tuttavia, si distingue dall’omicidio colposo generico perché specifico della circolazione stradale. Ai sensi del codice, il reato prevede un inasprimento della pena nel caso di comportamenti più gravi, come l’abuso di alcool o stupefacenti.
Come per il caso in questione, l’uso del cellulare alla guida, pur non essendo aggravante esplicita, influisce comunque sulla sicurezza stradale in modo significativo. Per questo motivo può essere considerato un fattore determinante nella valutazione della responsabilità penale del conducente coinvolto.
Il profilo assicurativo
Anche nel caso di omicidio stradale, il passeggero danneggiato ha diritto al risarcimento dalla Compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava. Questo è quanto stabilisce il Codice delle Assicurazioni Private all’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Sarà, dunque, l’assicurazione dell’autobus a risarcire i familiari della docente deceduta a causa dell’incidente stradale. In caso di processo, spetterà al Tribunale quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli per la perdita del legame affettivo dei familiari.
Essendo il decesso avvenuto durante l’attività lavorativa, anche l’INAIL riconoscerà ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum. Tuttavia, le somme versate dall’INAIL non si sommano al risarcimento dell’assicurazione RCA del veicolo responsabile dell’incidente che ha causato il decesso.
Anche l’assicurazione integrativa scolastica potrebbe prevedere un risarcimento in caso di morte, purché la copertura risulti attiva e il premio regolarmente versato. Anche in questo caso tuttavia, spetterà al tribunale esprimersi relativamente alla percentuale di intervento.
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