Un docente del nostro Istituto rientrando a casa dalla scuola ha subito un infortunio grave mentre era a bordo del proprio scooter. L’Istituto ha aperto il sinistro sia con l’INAIL che con la polizza assicurativa integrativa della scuola. Qualche tempo dopo l’INAIL ci comunica che il sinistro è stato respinto poiché: «L’infortunio è attribuito al rischio elettivo». Di cosa si tratta? In questo caso anche la polizza scolastica non risarcirà il sinistro?
Tutti i lavoratori, secondo DPR 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati dall’INAIL contro gli infortuni accaduti sul lavoro o derivanti da esso. All’infortunio sono aggiunte le malattie professionali. Nella tutela dell’infortunio, ai sensi del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, è ricompreso l’infortunio in itinere.
Tanto premesso, occorre, tuttavia, evidenziare che esistono delle limitazioni. Una di queste è il rischio elettivo che potrebbe essere rappresentato dal mancato utilizzo del mezzo pubblico.
Cos’è il Rischio Elettivo?
Il rischio elettivo è identificabile con un atto volontario, arbitrario e anomalo del lavoratore, senza legame diretto con le mansioni o le direttive ricevute.
In altre parole, si configura il rischio elettivo quando l’infortunio dipende da una scelta personale del lavoratore, senza legami con il lavoro o le istruzioni impartite.
Nei casi più estremi, è definito rischio elettivo quella condotta illogica, dettata da un impulso personale, che interrompe il nesso tra l’infortunio e l’attività lavorativa.
L’utilizzo del mezzo proprio
L’utilizzo del mezzo proprio dunque, potrebbe configurarsi come rischio elettivo, sempre che per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro non sia indispensabile.
Per non ricadere nell’esclusione, sarà, quindi, opportuno valutare con attenzione sia gli orari di lavoro che quelli dei mezzi di trasporto pubblico.
Se l’uso del mezzo privato non è strettamente necessario per distanza o tempi, l’INAIL potrà negare il risarcimento in caso di incidente.
La giurisprudenza in questi casi è molto ampia. Su un aspetto, tuttavia, non sussiste alcun dubbio: non c’è rischio elettivo se l’evento si è verificato per necessità o per forza maggiore.
Il profilo assicurativo della polizza integrativa
Le polizze scolastiche integrative, di norma, non prevedono limitazioni in questo senso.
L’Assicuratore copre gli infortuni durante tutte attività scolastiche, anche accessorie, senza limiti di orario o relativamente al mezzo utilizzato in itinere.
Unica avvertenza è la puntuale verifica del pagamento della premio da parte del dipendente.
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