Ha assunto un certo risalto di cronaca la vicenda di un alunno 17enne infortunatosi nello spogliatoio della scuola al termine dell’attività di educazione fisica. Lo riporta un articolo de “il Messaggero”.
Il caso, arrivato in Cassazione, sta suscitando qualche polemica. La stampa riporta come Suprema Corte avrebbe respinto le richieste della famiglia considerando la «quasi maggiore età» dello studente. Ma le cose stanno proprio così?
Il fatto
Lo studente, un 17enne, aveva ricevuto un colpo accidentale nel locale spogliatoio della palestra della scuola, rimediando la frattura di due denti. A causare il danno, il compagno che, con il proprio casco da motociclista l’ha colpito accidentalmente al volto.
La famiglia dello studente danneggiato s’è rivolta al tribunale portando la scuola in giudizio con l’accusa di “culpa in vigilando”. Il Giudice di primo grado diede ragione alla famiglia ordinando il risarcimento, da qui il ricorso del Ministero.
Il Tribunale d’Appello tuttavia ribaltò la sentenza: il danno non era imputabile alla scuola o al docente proposto alla vigilanza. Come spiegò il Giudice di secondo grado, l’evento accadde nello spogliatoio maschile, dove il docente – una donna – non poteva entrare. Il colpo, inoltre, fu dato da uno studente quasi maggiorenne, con piena capacità di intendere e comportamento già formato. Per questi motivi, non era perciò possibile configurare nessuna responsabilità della scuola per mancata vigilanza.
Il ragazzo danneggiato, nel frattempo diventato maggiorenne, presentò, quindi, ricorso in Cassazione contro l’assicurazione scolastica e il Ministero dell’Istruzione.
La sentenza della Cassazione
Nella sentenza, i Giudici della suprema corte hanno premesso che: «Con l’iscrizione dello studente alla scuola si crea un vincolo contrattuale. Da questo vincolo deriva l’obbligo dell’Istituto di vigilare sulla sicurezza dello studente durante tutte le attività scolastiche».
Continuano gli Ermellini: il danneggiato deve «Provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto». Sulla scuola invece «Incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante».
Dalla dinamica dei fatti, quindi, appare provato che la scuola non avesse responsabilità nell’accaduto. L’evento, al contrario, era accidentale e imprevedibile, causato da uno studente quasi maggiorenne. Inoltre, proprio l’età dei soggetti coinvolti, presupponeva un’attenuazione dell’obbligo di vigilanza da parte dell’Istituto.
La difesa del ragazzo sosteneva inoltre che l’assenza di adeguate misure di vigilanza potesse consentire l’ingresso, nello spogliatoio, di armi o altri oggetti contundenti.
Gli Ermellini hanno definito l’argomento proposto nel ricorso: «Solo una suggestione».
Infatti: «La valutazione relativa alla sussistenza della prova esonerativa della responsabilità dev’essere sempre strettamente legata alle circostanze del caso concreto e non ad altre ipotetiche».
I giudici hanno, inoltre, precisato che il casco va considerato un capo di abbigliamento, per questo il suo ingresso nello spogliatoio era pienamente legittimo.
Con queste motivazioni la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
La «quasi maggiore età» dello studente non sta quindi alla base dell’assoluzione della scuola. Al contrario la motivazione sta nell’accidentalità e imprevedibilità dell’evento.
Il profilo assicurativo
Al contrario di quanto si possa pensare, la rottura dei denti a scuola è un evento abbastanza comune.
Di norma, le polizze scolastiche integrative rimborsano il danno entro il massimale previsto per le spese mediche. Il risarcimento copre il primo intervento di ricostruzione delle parti danneggiate, cioè l’intervento di conservativa. In genere, però, queste polizze non riconoscono l’Invalidità Permanente.
Durante la stipula, è anche importante valutare eventuali franchigie, scoperti o sotto-limiti applicati per singolo dente.
La polizza di Responsabilità Civile, inoltre, protegge l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire danni causati a terzi per condotte colpose.
In ambito scolastico questa polizza copre tutti i soggetti esposti al rischio di arrecare danni a terzi, inclusi gli studenti e gli operatori scolastici.
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