Un’alunna del nostro Istituto ha chiesto di poter svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) presso la sede italiana di un’Ambasciata estera. Nella convenzione sottoposta è stato chiesto al responsabile dell’Ambasciata il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla convenzione in questi casi. Ci stavamo domandando se la richiesta è corretta. Le Ambasciate come i Consolati, sono territori stranieri, in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi tenuti ad applicare la normativa specifica del Paese in cui sono ospitati? In caso di sinistro le polizze assicurative operanti nella scuola risarciscono il danno?
Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, le Aziende che ospitano studenti in Formazione Scuola-Lavoro sono tenute a obblighi precisi.
In prima istanza devono integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiungendo una sezione dedicata ai rischi specifici e ai DPI per gli studenti. Parallelamente devono assicurare un’adeguata formazione sulla sicurezza prima dell’inserimento dello studente in Azienda.
Gli obblighi dell’Azienda e dell’Istituto Scolastico
Il Documento deve considerare l’età, l’inesperienza e i rischi specifici a cui sono esposti gli studenti minori (ma anche gli studenti maggiorenni), durante le mansioni assegnate. L’integrazione del DVR deve essere formalmente comunicata e consegnata all’Istituto scolastico prima dell’inizio del percorso. Ai fini della sicurezza, gli studenti sono equiparati ai “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Come tutti gli altri lavoratori dovranno quindi ricevere istruzioni dettagliate sui rischi e sull’uso dei dispositivi di protezione qualora ne facessero uso.
L’Istituto scolastico dovrà vigilare affinché l’Impresa ospitante rispetti tutti i requisiti di sicurezza anche inserendo gli accordi di tutela all’interno della Convenzione stipulata.
Ambasciate e Consolati
Analogamente a qualunque altra impresa anche per le Ambasciate e Consolati stranieri in Italia il DVR è un adempimento necessario. Le sedi diplomatiche devono tutelare tutti i lavoratori, in particolare il personale locale, applicando le misure di salute e sicurezza previste dal nostro ordinamento, pur nel rispetto dell’inviolabilità dei locali.
Nonostante il principio di inviolabilità delle sedi diplomatiche, sancito dalla Convenzione di Vienna, la gestione della sicurezza sul lavoro infatti rimane un obbligo generale.
In Italia i rapporti di lavoro e gli obblighi di sicurezza nelle sedi diplomatiche sono regolati da specifiche Linee Guida. I protocolli disciplinano, in modo unitario e su tutto il territorio nazionale, l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza.
Il nuovo accordo, firmato il 18 marzo 2026, rinnova la precedente disciplina scaduta il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla parte normativa e su quella economica.
Il profilo assicurativo
In caso di infortunio durante la Formazione scuola-lavoro, il risarcimento è garantito dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria. Per i casi più gravi, che comportassero la morte dello studente, è previsto anche un fondo ministeriale specifico.
Anche la polizza integrativa stipulata dalla scuola interviene in aggiunta di quella obbligatoria prestata dall’INAIL. Le migliori formule disponibili sul mercato coprono eventuali franchigie, spese mediche rimaste a carico dell’infortunato come i ticket o le visite specialistiche private. In base al contratto, la polizza può prevedere un indennizzo aggiuntivo anche per i giorni di gesso o per invalidità temporanea.
La Responsabilità Civile
L’Impresa ospitante o, come nel nostro caso l’Ambasciata o il Consolato, è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se l’infortunio è causato da negligenze o mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’Impresa, la responsabilità ricade su quest’ultima. Lo studente o la sua famiglia potrà quindi rivalersi legalmente, attraverso un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche l’assicurazione integrativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora emergano gravi negligenze o violazioni delle norme antinfortunistiche.
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