Perché una testimonianza generica non basta per il risarcimento
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Per ottenere un risarcimento non basta denunciare il fatto come accidentale ma occorre provare concretamente il nesso causale tra l’evento e il danno. L’ha richiamato il Tribunale di Lecco nella sentenza relativa al caso di una docente infortunatasi durante una visita d’istruzione. Lo riporta sul proprio sito internet, un articolo de “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto al termine di una visita d’istruzione quando un’insegnante, inciampando su una radice affiorante dalla pavimentazione di sanpietrini, ha riportando la frattura dell’omero.
A seguito dell’infortunio, la docente ha portato in causa il Comune, tenuto alla manutenzione della strada ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile.
A supporto della propria tesi l’insegnante ha prodotto una fotografia del luogo dell’incidente e la dichiarazione di una collega.

La sentenza: perché il risarcimento non è automatico?

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025, ha chiarito un aspetto comune a tutte le richieste di risarcimento in casi analoghi. Subire un incidente su suolo pubblico, da solo, non è sufficiente per ottenere automaticamente il risarcimento del danno.
La docente infortunata ha prodotto una fotografia e la testimonianza della collega. La testimone tuttavia non ha saputo descrivere con precisione, la dinamica, il punto dell’incidente né le condizioni dell’acciottolato.
La foto, che evidenzia l’assenza di alcuni sampietrini, non basta a dimostrare concretamente la pericolosità dell’avvallamento. In fase istruttoria non è stato determinato né il punto preciso della caduta né le condizioni del marciapiede al momento dell’incidente. Non sono stati presentati infatti immagini, filmati o ulteriori testimonianze idonee a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Mancando quindi le prove concrete dell’incidente e le circostanze precise della caduta, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La responsabilità

La sentenza stabilisce un principio importante: l’Ente Pubblico è sempre responsabile della corretta manutenzione della strada. In caso di sinistro tuttavia, dev’essere sempre e chiaramente provato il nesso tra danno e il difetto della pavimentazione stradale. In mancanza di elementi probatori precisi, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Immagini dettagliate, testimonianze precise, ma anche filmati di eventuali telecamere di sicurezza sono fondamentali per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione. Senza prove concrete, chi subisce un infortunio rischia di non ottenere alcun risarcimento.
La sentenza segue di pochi mesi, quella relativa ad un infortunio analogo accaduto nel 2022, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo. Anche in quel caso il giudice ritenne che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni durante le visite scolastiche sono coperti dall’INAIL solo in caso di Morte o per Invalidità Permanente pari o superiore al 6%. Dai risarcimenti restano escluse tutte le spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative scolastiche offrono una protezione più ampia e completa rispetto alla copertura obbligatoria prestata dall’INAIL.
Qualora la docente avesse sottoscritto la polizza integrativa della scuola, l’assicuratore indennizzerebbe l’Invalidità Permanente indipendentemente dalla percentuale accertata.
Nella polizza sono inoltre rimborsate le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e l’eventuale diaria da ricovero.
Alcune polizze particolarmente complete prevedono anche la Tutela Legale, che copre le spese di avvocati e periti in controversie civili o penali. In questo modo l’assicurato può far valere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza sostenere direttamente i costi del procedimento.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i danni durante le visite scolastiche, contattaci qui.

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