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Celiachia e viaggio di istruzione

La famiglia di uno studente celiaco, frequentante il nostro Istituto Superiore, ha iscritto il ragazzo a un viaggio di istruzione. Alla luce della patologia di cui soffre l’alunno, ha chiesto alla struttura ospitante chiarimenti circa la preparazione dei pasti. L’albergatore, pur garantendo un menù gluten – free, non è stato tuttavia in grado di assicurare l’assenza di contaminazione nel processo di preparazione dei pasti. Per questo motivo la famiglia ha deciso di ritirare lo studente dalla gita, chiedendo alla scuola il rimborso della quota già versata. La polizza assicurativa rimborsa l’annullamento del viaggio?  

Il problema delle intolleranze alimentari è in crescita esponenziale e conseguentemente anche la sensibilità all’argomento. Relativamente alla celiachia, in Italia, i dati ufficiali parlano di 251.000 casi ad oggi diagnosticati. Tuttavia si stima che i soggetti affetti da celiachia, con livelli di gravità e sintomatologie diverse, siano circa 600.000 pari all’1% della popolazione.
I disagi, anche economici, che colpiscono i soggetti affetti da questa patologia sono numerosi. Fin dal 2005 con l’introduzione della Legge 4 luglio 2005, n. 123 lo Stato ha previsto particolari tutele per questi soggetti.

Le linee guida

In applicazione della legge Regioni e ASL locali hanno dettato le linee guida a cui i ristoratori, di competenza, devono attenersi nella preparazione dei pasti.
La maggior parte di queste rimanda ai protocolli AFC elaborati dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC). Le indicazioni includono anche la prevenzione della contaminazione crociata. Nella dieta senza glutine la contaminazione crociata rappresenta infatti la maggiore difficoltà da affrontare.

La contaminazione crociata

Tecnicamente si parla di contaminazione crociata quando alimenti che contengono glutine vengono a contatto con cibi senza glutine. Potrebbe esserci contaminazione crociata quando attrezzi, macchinari o macchine di cottura vengono utilizzati indifferentemente per la preparazione di cibi con o senza glutine. Le fonti di contaminazione possono includere utensili da cucina, pentole, padelle, taglieri, tostapane, forni, spugne e persino le mani non pulite dopo aver maneggiato cibi con glutine.
Infatti anche una piccola quantità di glutine può scatenare una reazione negativa nelle persone con celiachia o forte sensibilità al glutine.
In rapida sintesi, per evitare la contaminazione, nella preparazione dei piatti gluten-free, il ristoratore dovrebbe prevedere:

  • Cucina – L’utilizzo, se possibile, di un locale o di uno spazio specifico dedicato alla cucina senza glutine;
  • Utensili – L’uso di pentole, padelle, taglieri e utensili da cucina e posate separati per la preparazione dei cibi senza glutine. Anche le spugne da cucina possono trattenere tracce di glutine se non vengono pulite correttamente;
  • Forni e Tostapane – L’utilizzo di apparecchiature separate o, in alternativa l’utilizzo di fogli di alluminio o carta forno per proteggere il cibo senza glutine quando viene cotto in un forno o in un tostapane condiviso;
  • Dispensa e Contenitori – Sarebbe preferibile l’uso di frigoriferi e dispense separate o almeno etichettare chiaramente i contenitori di alimenti senza glutine in per evitare confusione e contaminazione;
  • Pulizia delle mani – L’obbligo all’utilizzo di guanti diversi per maneggiare cibi con e senza glutine. In alternativa l’accurato lavaggio delle mani quando si passa da una preparazione all’altra;
  • Formazione del personale – Tutti i dipendenti, addetti alla preparazione dei cibi, devono essere formati e a conoscenza delle regole.

La progettazione del viaggio di istruzione

La corretta progettazione, è fondamentale anche in relazione alle intolleranza alimentari. Nel caso, tra i partecipanti al viaggio ci fossero soggetti con celiachia, non è sufficiente richiedere un generico menù gluten-free. In fase di selezione, dovrà essere richiesto all’Agenzia di viaggio, che la struttura ospitante adotti le specifiche linee guida proposte da AIC.

La polizza assicurativa

Le polizze assicurative, di norma, non ricomprendono questa tipologia di rischio. L’annullamento del viaggio infatti è previsto esclusivamente nei casi di infortunio o malattia ed escludono gli stati patologici pregressi. Nel caso specifico quindi la responsabilità potrebbe gravare sulla famiglia che non ha comunicato lo stato di salute prima dell’iscrizione al viaggio oppure sulla scuola che non ha chiaramente comunicato all’Agenzia questa necessità. Da ultimo la responsabilità potrebbe essere dell’Agenza di Viaggio che, in fase di offerta, non ha ricompreso quest’aspetto tra quelli necessari.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i casi di intolleranza alimentare durante i viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Avvelenamento alimentare

Una recente notizia di particolare interesse, è quella relativa alla condanna di un albergatore trentino, reo di lesioni colpose. Secondo i giudici la responsabilità dell’albergatore è: «per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari». Lo riporta un articolo di “la Repubblica”.

Il fatto

I fatti sono accaduti in due diversi momenti: il 28 gennaio e il 9 febbraio 2020. Complessivamente 130 persone, tra cui tre scolaresche emiliane in settimana bianca, sono rimaste vittime dell’intossicazione alimentare. Subito dopo aver mangiato studenti e docenti accompagnatori hanno accusato malessere, nausea, vomito e crampi addominali. Alcuni ragazzi sono stati portati al pronto soccorso, ma alla luce dell’enorme numero di soggetti coinvolti, s’è preferito organizzare un ospedale da campo davanti all’hotel. Il ristoratore, come si legge nel capo d’imputazione, avrebbe permesso «la proliferazione dell’infezione». La presenza di due agenti patogeni, lo “Staphylococcus aureus” e il “Bacillus cereus”, negli alimenti ha causato la: «l’insorgenza di un episodio epidemico».
La struttura alberghiera, a titolo di risarcimento, ha emesso un assegno di 230 euro per ciascun ospite colpito dai disturbi gastrointestinali durante il soggiorno. A questa cifra iniziale il giudice ha ordinato un ulteriore risarcimento di 200 euro. L’importo complessivo è stato considerato tuttavia insufficiente dai rappresentanti legali delle vittime. Solo il costo della settimana bianca infatti, ammonta a 300 euro per ogni studente. A questo danaro andrebbe aggiunto il costo che le famiglie hanno dovuto sostenere per raggiungere e assistere i figli in ospedale.
Il giudice ha anche accolto la richiesta del titolare della struttura, di svolgere un servizio di pubblica utilità per 80 giorni. In questo modo l’imprenditore potrà ottenere l’estinzione di tutti i reati per i quali è finito sotto indagine dal 2020, tra cui le lesioni colpose.

Il livello di responsabilità

L’episodio, per quanto disdicevole, è arrivato agli onori delle cronache, esclusivamente per il numero di soggetti coinvolti. In realtà, i casi di intossicazione alimentare che coinvolgono alunni e operatori, soprattutto in occasione dei viaggi di istruzione, non sono tutt’altro che infrequenti. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso analogo che ha coinvolto 70 studenti siciliani in gita in Puglia, lo riporta un articolo di “MessinaToday”.
La responsabilità oggettiva dell’albergatore, come ha anche stabilito il tribunale trentino, è innegabile, tuttavia qualche riflessione andrebbe fatta anche in relazione alla progettazione del viaggio.
Appare evidente che troppo spesso, costi esageratamente contenuti mal si associano ad elevati standard di qualità. Offerte economiche anormalmente basse, rispetto alle tariffe comunemente applicate, dovrebbero alzare il livello dell’attenzione e richiedere una valutazione più accurata.
In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa la scuola dovrebbe richiedere per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo e sui servizi proposti.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, tutela i sinistri anche in questi casi.
Resta inteso che, qualora uno studente o un accompagnatore subisca un danno a seguito di responsabilità diretta dell’albergatore, dovrà, in prima istanza, rivalersi su quest’ultimo.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile dall’albergatore fatto salvo il diritto alla rivalsa sul danneggiante.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per i casi di intossicazione alimentare a scuola, contattaci qui.

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Pullman perde le ruote

Qualche attimo di preoccupazione hanno vissuto le famiglie degli alunni di un Istituto superiore piemontese per un incidente al bus che riportava a casa gli studenti dopo un viaggio di istruzione. Ne dà notizia un articolo de “La Stampa”.

Il fatto

45 studenti e 5 insegnanti del Liceo “Govone” di Alba (CN) stavano rientrando da una gita scolastica a Vienna. In autostrada, in prossimità di Venezia, il pullman su cui erano trasportati, ha perso una coppia di pneumatici posteriori. L’incidente non ha impedito all’autista di mantenere il controllo del mezzo, di fermare il veicolo in una delle piazzole di emergenza e di dare l’allarme.
Gli agenti della Polstrada, intervenuti con gli ausiliari della viabilità, hanno messo in sicurezza il luogo del sinistro. Studenti e docenti sono stati fatti uscire dalla corsia di emergenza nella quale si trovavano e indirizzati verso le aree verdi adiacenti l’autostrada.
La società proprietaria del pullman, a sua volta ha chiesto il supporto di un’azienda veneta per inviare un bus sostitutivo consentendo il rientro dei passeggeri.

Il profilo di responsabilità

L’amministratore delegato della Società di trasporti precisa che il veicolo è relativamente recente e sempre correttamente manutenuto dai tecnici incaricati della sicurezza dei mezzi. Sembra che la colpa sia una fatalità ascrivibile a un guasto imprevedibile, al disco di una delle ruote.
Il trasferimento in pullman, essendo a titolo oneroso, è soggetto alla disciplina della responsabilità contrattuale ai sensi dell’Art. 1678 del Codice Civile.
Il contratto obbliga quindi il vettore non solo al trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli ma anche l’assunzione di responsabilità in caso di danno.
Anche il passeggero, dal canto proprio è obbligato rispettare tutte le misure di sicurezza previste e comunicate dal conducente durante il trasporto. Uno di questi aspetti è legato all’uso delle cinture di sicurezza sui pullman ai sensi del comma 6, dell’Art. 172 del Codice della Strada.
In caso di danno fisico, al passeggero senza la cintura di sicurezza, potrebbe essere imputato un concorso di colpa relativamente alle maggiori lesioni riportate. Pertanto, nel caso di incidente al trasportato senza la cintura di sicurezza il risarcimento dell’eventuale danno potrebbe avvenire in misura ridotta.

L’assicurazione scolastica

Gli studenti e il personale accompagnatore, durante i viaggi di istruzione, godono della copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL. Il passaggio è riportato nell’Istruzione operativa del 31 Marzo 2003. «Si ritiene – riporta la circolare – che i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel novero delle attività protette». In caso di infortunio quindi è obbligatoria la denuncia all’INAIL.
Anche le polizze scolastiche integrative, di norma, ricomprendono anche i sinistri e gli infortuni nel corso dei viaggi. Nei casi di infortunio sui mezzi di trasporto tuttavia, di regola, la polizza opera a secondo rischio, ovvero ad integrazione della polizza RCA del vettore.

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Smarrimento del bagaglio in viaggio

In occasione del rientro aereo da un viaggio di istruzione, i bagagli di alcuni nostri studenti sono stati danneggiati e uno è stato smarrito. La polizza di assicurazione scolastica indennizza il danno?

Il danneggiamento o lo smarrimento del bagaglio, è prevista nella dei Carta Diritti del Passeggero in applicazione della Convenzione di Montreal del 1999.

Bagaglio smarrito

In aeroporto, in fase di accettazione e registrazione, il bagaglio consegnato per l’imbarco, è dotato di un “Talloncino di Identificazione Bagaglio”. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna del bagaglio, il passeggero dovrà denunciare la mancata riconsegna compilando l’apposito Modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). La denuncia dovrà essere fatta prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Successivamente, il processo è gestito direttamente dall’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della Compagnia Aerea con la quale si è viaggiato.
Molte Compagnie aeree mettono a disposizione, all’interno del proprio sito un’applicazione attraverso la quale è possibile tracciare lo stato della denuncia.
Se entro 21 giorni dalla compilazione del P.I.R. il bagaglio viene ritrovato, il passeggero sarà contattato dal vettore che gli fornirà le indicazioni per rientrane in possesso.
Se invece, entro lo stesso periodo, il bagaglio non sarà ritrovato si considera smarrito e occorrerà dare l’avvio della pratica di risarcimento, contattando il vettore.
Qualora la Compagnie aerea risieda in un Paese che ha aderito alla Convenzione di Montreal, nel caso di smarrimento, il viaggiatore ha diritto ad un risarcimento che potrà arrivare fino a 1.335 euro.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

Bagaglio danneggiato

Anche nel caso il bagaglio sia riconsegnato danneggiato, per ottenere il rimborso, il passeggero deve denunciare l’accaduto attraverso il P.I.R. Come per lo smarrimento, il reclamo d’essere presentato anche alla Compagnia Aerea entro 7 giorni dalla data del reclamo in forma scritta. La mancata presentazione della segnalazione, nei termini indicati, potrebbe comportare la decadenza di ogni diritto sul rimborso del danno.
Ai fini del risarcimento del danno subito, è necessario conservare tutti i documenti riguardanti il volo, il P.I.R., il talloncino identificativo bagaglio. È importante conservare anche gli scontrini degli effetti personali riacquistati in sostituzione di quelli danneggiati oltre al rimborso del valore della valigia.
Anche nel caso di danneggiamento, il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti in ambito scolastico prevedono, nel ramo assistenza anche la copertura per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio.
In questi casi tuttavia, è opportuno evidenziare che la polizza opera esclusivamente a secondo rischio, ovvero successivamente o a integrazione del risarcimento del vettore.
La polizza potrebbe inoltre prevedere delle esclusioni in relazione all’incuria o alla negligenza dell’assicurato. Sono di norma esclusi anche il danaro contante o i preziosi e gli orologi. La polizza infine potrebbe prevedere un limite massimo per ciascun singolo oggetto smarrito o danneggiato.

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Agenzia delle Entrate: Comunicazione delle spese scolastiche

Annualmente, gli Istituti scolastici sono tenuti a inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione delle spese scolastiche con l’importo degli importi ricevuti dalle singole famiglie.
La norma è prevista ai sensi dell’Art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 10 agosto 2020. Tutti i riferimenti normativi e le modalità di comunicazione sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La detraibilità delle spese per l’istruzione

L’articolo 15, comma 1, lett. e)-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), prevede la detraibilità delle spese legate all’istruzione nella dichiarazione dei redditi.
Le famiglie potranno beneficiare di una detrazione delle spese sostenute per l’istruzione fino a un massimo di 800 euro per ciascuno dei figli a carico.

Semplificazione fiscale

Il provvedimento è in applicazione del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, teso alla semplificazione fiscale e all’invio della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’invio della comunicazione delle spese scolastiche, facoltativo per gli anni 2020 e 2021, è diventato obbligatorio a partire dal 2022. Le scuole dovranno quindi trasmettere, in via telematica, entro il 16 marzo di ogni anno, i dati con riferimento all’anno precedente.

I dati oggetto della comunicazione

Le scuole dovranno trasmettere gli importi relativi alle spese sostenute dalle singole famiglie riguardanti:

  1. Tasse scolastiche;
  2. Contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
  3. Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta formativa.

Nell’apposita comunicazione è prevista anche la comunicazione relativa ai rimborsi riferiti alle spese sostenute.
Se un alunno quindi non partecipa ad un attività scolastica e la famiglia fosse stata rimborsata dell’eventuale spesa sostenuta, l’importo è oggetto di comunicazione.

I viaggi di istruzione

Un esempio tipico, in questo senso è quello relativo all’annullamento del viaggio di istruzione. Qualora l’alunno non potesse partire per infortunio, malattia o per uno dei casi previsti e la famiglia fosse rimborsata, la somma risarcita andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate. Nei casi di annullamento del viaggio quindi, la scuola dovrà provvedere a richiedere all’assicurazione e/o all’Agenzia di Viaggio l’importo del rimborso effettuato al netto delle penali.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di annullamento dei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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Viaggio di istruzione: rottura dello specchio dell’albergo

Un nostro alunno, durante un viaggio di istruzione all’estero, ha inavvertitamente rotto uno specchio della camera d’albergo in cui era alloggiato. L’albergatore ci ha contattato telefonicamente chiedendoci il risarcimento del danno e minacciando di trattenere la cauzione. La polizza assicurativa stipulata dalla scuola paga il danno?

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, garantiscono gli eventuali danni diretti da Responsabilità Civile imputabili all’Istituto o ai soggetti assicurati.

Le polizze assicurative viaggi

La scuola può tutelare i partecipanti al viaggio, attraverso la polizza scolastica o quella proposta dall’agenzia di viaggio, per imprevisti di carattere medico o sanitario. Occorre tuttavia prendere anche in considerazione che gli studenti e i loro accompagnatori sono responsabili degli eventuali danni provocati alla struttura ospitante. In questi casi la polizza assicurativa operante è quella di Responsabilità Civile.

Il contratto con l’albergo e il deposito cauzionale

Il contratto di albergo è un contratto atipico per cui si applica, in via analogica, la disciplina prevista per il contratto di locazione. Nel contratto di locazione, l’affittuario è tenuto a custodire le cose a lui consegnate utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia. Analogamente i clienti di un albergo o di una struttura ricettiva possono essere chiamati a risarcire i danni causati alla camera nella quale alloggiano.
L’albergatore al momento della stipula del contratto di albergo, potrebbe chiedere al cliente un deposito cauzionale. Anche quest’aspetto andrà definito precisamente tra la scuola e l’agenzia di viaggio in fase di selezione della struttura ospitante. Il deposito cauzionale dovrà essere restituito al momento del check-out quando, effettuati i controlli, non si riscontri alcun danno alle cose presenti all’interno della camera.

La responsabilità

Il risarcimento del danno di un bene di proprietà altrui è prevista ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile. Al danneggiato spetta provare l’onere della colpa oltre alla quantificazione del danno.
Diventerà quindi opportuno che gli accompagnatori, prima di accedere alle camere e dopo averle lasciate, verifichino con un incaricato della struttura la condizione delle stesse.
Questi passaggi precauzionali eviteranno contestazioni o contenziosi successivi.
In caso di danneggiamento accidentale la scuola potrà denunciare l’accaduto alla propria assicurazione e il danneggiato ottenere il risarcimento.

La polizza di assicurazione scolastica

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, prevedono una sezione di Responsabilità Civile a tutela dell’Istituto e degli assicurati. Questa solitamente risulta operante per tutte le attività scolastiche, quindi anche per i viaggi di istruzione.
Il ramo di Responsabilità Civile protegge l’assicurato nel caso in cui provoca involontariamente un danno a terzi. La garanza quindi tiene indenne l’assicurato di quanto deve pagare a un terzo per un fatto illecito.
Ne deriva che, quando il cliente ha sottoscritto questo tipo di tutela il proprietario della struttura ricettiva, è tutelato per i danni cagionati.
Le migliori polizze assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche un ramo per tutela giudiziaria e legale. Qualora ad esempio, l’albergatore cercasse di farsi pagare un danno non provocato dall’assicurato, quest’ultimo può utilizzare questa garanzia per difendersi dalla richiesta incongrua.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile nei viaggi di istruzione, contattaci qui.

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La polizza proposta dall’Agenzia di viaggio

Un’Agenzia, interpellata per formulare un preventivo relativo a un viaggio di istruzione, ci ha inviato la proposta di un “pacchetto” comprensivo della polizza assicurativa. La copertura prevede l’annullamento del viaggio e l’assistenza medico sanitaria. A fronte della nostra richiesta di chiarimento ci è stato risposto che l’assicurazione e non è scorporabile. Anche qualora volessimo rinunciare all’assicurazione il prezzo del viaggio non cambierebbe. È davvero così?

Come ogni attività turistica, anche i viaggi di istruzione sono regolamentati dal D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, conosciuto come Codice del Turismo.

L’assicurazione: annullamento-medico-bagaglio

L’Art. 34 del Codice, prevede che l’Agenzia di viaggio fornisca al viaggiatore, prima dell’acquisto del pacchetto turistico, una serie di informazioni precontrattuali. Ai sensi del comma 1, lett. (h), il viaggiatore dev’essere informato circa la possibilità di stipula di polizza assicurativa che prevede il: «recesso unilaterale dal contratto […], le spese di assistenza […], il rientro, in caso d’infortunio, malattia o decesso». Questa tutelerà il viaggiatore nel caso di annullamento del viaggio ma anche nei casi d’infortunio, malattia o di smarrimento del bagaglio durante il viaggio.

Obbligatorietà della stipula

Il Codice non impone al viaggiatore nessun obbligo di stipula. Il partecipante al viaggio, opportunamente informato dei rischi, potrà valutare l’opportunità di sottoscrivere o meno una polizza assicurativa. Nel caso il viaggiatore decidesse per la stipula, questa potrà avvenire attraverso l’Agenzia di viaggio che vende il servizio turistico oppure con un altro soggetto abilitato.
In fase di richiesta del servizio turistico, la scuola è tenuta a chiedere il costo separato dei singoli servizi e quindi anche il costo dell’assicurazione.
La polizza assicurativa è un servizio ancillare (accessorio) al viaggio, conseguentemente ha un costo separato. La mancata stipula della polizza assicurativa di norma comporta la riduzione del costo del pacchetto.

Il danno erariale

Le modalità di stipula della polizza assicurativa si applicano anche ai viaggi di istruzione organizzati dalla scuola. Qualora l’Istituto abbia sottoscritto una polizza integrativa e questa preveda le garanzie necessarie, la stipula della polizza con l’Agenzia di Viaggio è inutile. Al contrario, l’acquisto di un ulteriore copertura assicurativa potrebbe configurarsi come danno erariale conseguente all’acquisto di doppie coperture per lo stesso rischio.

L’annullamento del viaggio e l’assistenza

Assicurare i partecipanti al viaggio di istruzione è un passaggio più che auspicabile. L’Art. 41 Codice del Turismo da facoltà al viaggiatore di recedere dal viaggio prima dell’esecuzione. L’annullamento tuttavia comporterà il pagamento della penale per le spese già sostenute dall’Agenzia di viaggio in qualità di organizzatore. Qualora, infatti, la compagnia aerea, o l’albergatore, applichino una penale, ovvero non retrocedano integralmente l’importo versato, il viaggiatore è tenuto a pagare quanto richiesto. A queste somme potrebbero essere aggiunte le spese, adeguate, giustificabili e motivate, per l’istruzione e la gestione della pratica, applicate dall’Agenzia di viaggio.
Analogamente qualora il viaggiatore s’infortunasse o si ammalasse nel corso del viaggio, in assenza di assicurazione, dovrà far fronte direttamente a tutte le spese necessarie.

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L’assicurazione RCA dell’autobus

Il nostro Istituto Comprensivo sta pianificando le uscite didattiche sul territorio, da effettuarsi attraverso il servizio di pullman. Circa l’assicurazione RCA dell’autobus, qual è l’importo minimo che gli operatori economici devono dichiarare per i singoli veicoli?

L’anno 2015 era stato funestato da una lunga serie di gravi incidenti stradali che avevano visti coinvolti autobus adibiti al trasporto scolastico nei viaggi di istruzione.
Proprio per questo motivo, nel 2016, il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha diramato la Circolare n. 674.

Le indicazioni normative

Il documento detta le linee guida relativamente ai controlli da effettuare sia in fase ricognitiva che in occasione dell’erogazione del servizio.
L’aspetto preliminare riguarda la scelta dell’impresa di trasporto. L’operatore economico interessato deve dimostrare, preventivamente, di essere in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente. In seconda istanza, dovrà certificare l’idoneità del veicolo, e l’adeguatezza dell’assicurazione RCA dell’autobus utilizzato nel noleggio.

Il massimale RCA

Dal punto di vista assicurativo, il massimale è la somma massima che l’assicuratore è tenuto a garantire, per contratto, in relazione a ogni rischio assicurato.
Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209Codice delle assicurazioni private, all’Art. 128, prevede che gli importi dei massimali RCA siano indicizzati automaticamente.
A partire dall’11 giugno 2012, l’adeguamento avviene con cadenza quinquennale, seguendo la variazione percentuale rilevata dall’IPCE, l’indice europeo dei prezzi al consumo.
L’adeguamento è operato del Ministro dello sviluppo economico, con un apposito provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I veicoli circolanti sono suddivisi in Settori: I – Autovetture, II – Taxi, III – Autobus, Filobus, ecc.
Tanto premesso, prima di definire la congruità della copertura assicurativa, è necessario verificare il tipo di settore a cui appartiene il veicolo. Quest’aspetto è ricavabile dalla Carta di Circolazione del mezzo.
A decorrere dall’11 giugno 2022, per i pulmini fino a 9 posti, il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 7.750.000,00, di cui € 6.450.000,00 per i danni alle persone e 1.300.000,00 per i danni alle cose.
Sono rimasti, invece, invariati i massimali previsti per il Settore III (Autobus). Per l’assicurazione RCA dell’autobus il massimale per sinistro dev’essere almeno pari a € 30.00.000,00. Di cui € 30.000.000,00 per i danni alle persone e 2.000.000,00 per i danni alle cose. In ogni caso, resta facoltà della scuola appaltante definire un massimale più alto rispetto ai minimi di legge, in relazione ai rischi specifici. Il massimale, tuttavia, dovrà essere adeguato evitando richieste immotivate di sovrassicurazione.

La polizza integrativa scolastica

Le polizze assicurative scolastiche coprono i sinistri anche durante il trasporto con l’autobus.
Resta inteso che, qualora il passeggero subisca un danno a seguito di un incidente, dovrà, in prima istanza, chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia Assicurativa con cui è stata stipulata l’assicurazione RCA autobus su cui viene trasportato.
La polizza scolastica potrà inoltre intervenire con tutte le garanzie accessorie non risarcite in responsabilità civile.

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Viaggi di istruzione: la centralità della programmazione

Il viaggio di istruzione, esattamente come l’uscita didattica, è una delle attività scolastiche più complesse, sia dal punto di vista organizzativo, che operativo. Per questo motivo, la gestione dei viaggi di istruzione è spesso fonte di preoccupazione per i docenti accompagnatori.
L’aspetto preso maggiormente in considerazione è quello legato alla vigilanza, al contrario, il passaggio più spesso sottovalutato, è quello relativo alla corretta programmazione.

La programmazione

Fino all’entrata in vigore dell’autonomia scolastica, la gestione del viaggio di istruzione era demandata ad una serie di circolari ministeriali che ne definivano i criteri. Dal 2000, le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa. Questa si traduce anche in autonomia organizzativa dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. Questo concetto è precisamente espresso dal Ministero dell’Istruzione, che, con la Nota prot. n. 2209 dell’11 aprile 2012. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in relazione ai viaggi di istruzione. «La previgente normativa in materia – evidenzia il Ministero – costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo».
Spetterà, quindi, agli organi collegiali dell’Istituto fissare i criteri generali organizzativi per tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico regolamento. In altre parole, i regolamenti viaggi deliberati dall’Istituto diventano fonte normativa per le singole scuole quanto al profilo organizzativo e gestionale.

La sicurezza nei viaggi di istruzione

Il tema della sicurezza è l’aspetto fondante di tutte le attività scolastiche. Il regolamento viaggi elaborato dal singolo Istituto dovrà quindi applicare questo profilo in tutte le fasi organizzative ed esecutive dell’attività.
Tuttavia, il principio di precauzione, nel rispetto della salute e della sicurezza di tutti, si coniuga in modo diverso da scuola a scuola. L’organizzazione e la gestione di un Viaggio di Istruzione in un Istituto comprensivo sarà molto diversa da quella necessaria in Istituto superiore. La durata del soggiorno, i mezzi di trasporto e le attività specifiche, si coniugano direttamente con l’età, l’indipendenza e il grado di maturità dei partecipanti. Il numero dei docenti accompagnatori, le strutture alberghiere e l’affidabilità del vettore, dovranno sempre tenere in considerazione le caratteristiche prerogative degli studenti coinvolti.
Tanto premesso, la probabilità che accada un evento capace di causare un danno a persone, cose, o al patrimonio è ineliminabile. Per questo motivo, il regolamento dei viaggi di istruzione deve prevedere che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa.

Il profilo assicurativo

Già la Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, all’Art 10, stabiliva che i partecipanti ai viaggi di istruzione dovevano essere garantiti contro gli infortuni.
A più di trent’anni di distanza, la sensibilità e la cultura assicurativa sono cresciute e allo stesso modo sono evoluti anche i prodotti disponibili.
All’assicurazione per gli infortuni s’è aggiunta l’assicurazione per la Responsabilità Civile e a quest’ultima il ramo di Assistenza. Oggi, il partecipante al viaggio di istruzione, studente o docente, è quindi tutelato non solo in infortunio, ma anche nel caso provocasse colposamente un danno.
Allo stesso modo è tutelato anche nel caso un evento imprevisto provocasse l’annullamento del viaggio.

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Aereo danneggiato dalla grandine

I temporali e la grandine, che hanno colpito il nord Italia il 24 luglio, hanno causato ingenti danni agli edifici scolastici. Fortunatamente, anche in virtù degli orari e della sospensione dell’attività scolastica non si lamentano vittime. Tuttavia un evento, che ha avuto ampio risalto nella cronaca, avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche.
Un Boeing 767-300 della Delta Airlines, diretto a New York, decollato nella tarda mattinata dall’aeroporto di Malpensa, è stato investito dalla grandine abbattutasi sulla zona.
Imbarcati sull’aereo anche 14 studenti e i loro accompagnatori, dell’Istituto Superiore “Cesare Balbo” di Casale Monferrato, diretti negli Stati Uniti per una vacanza studio.
Il velivolo, in fase di decollo, è stato fortemente danneggiato dalla grandine al cono di prua, alla turbina del motore e all’ala. A causa dell’entità dei danni riportati l’aereo è dato dirottato all’aeroporto di Fiumicino, da qui tutti i passeggeri, fortunatamente incolumi, sono ripartiti per New York.

Chi risarcisce le vittime in caso di incidente aereo?

Le norme, in caso morte dei passeggeri a seguito di incidente sono dettate dalla Convenzione internazionale di Montreal, relativa al trasporto aereo internazionale. Nell’ipotesi che un aereo precipiti causando la morte dei propri passeggeri la compagnia aerea è obbligata a risarcire le vittime, a prescindere dalle responsabilità. L’acquisto di un biglietto aereo, infatti, instaura fra il vettore aereo e il passeggero un vincolo contrattuale che stabilisce come l’utente debba arrivare incolume a destinazione.
In ambito comunitario la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.
La normativa inoltre prevede che siano ricompresi a anche i sinistri occorsi durante le operazioni di imbarco o di sbarco.

La polizza assicurativa scolastica

Le migliori formule assicurative operanti sul mercato scolastico, ricomprendono, nel ramo infortunio, i danni sofferti dall’assicurato in veste di passeggero. Qualche limitazione tuttavia potrebbe essere inserita in relazione agli aeromobili privati, ricomprendendo esclusivamente i velivoli di linea regolare ed autorizzati.
Nel caso di morte o invalidità permanente, il danneggiato o la sua famiglia saranno risarciti, oltre che dal vettore, anche dalla polizza scolastica sottoscritta.
Nel ramo Assistenza, qualora operante, è compresa l’assicurazione del bagaglio.
Nei casi di furto, incendio, rapina, scippo, danneggiamento, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, del bagaglio personale, l’assicuratore indennizzerà tutti danni materiali e diretti.

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