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Sicurezza alimentare nelle gite scolastiche: il caso della contaminazione nell’avellinese e i profili di responsabilità e assicurativi

Contaminazione igienica e sequestri dopo la visita didattica in una fabbrica di cioccolato in Campania: lo riporta un articolo di Fanpage.

Il fatto

Alcuni genitori di alunni napoletani hanno denunciato la presenza di vermi in uova di Pasqua consumate durante una gita scolastica. L’episodio è accaduto in una nota cioccolateria artigianale dell’avellinese, dove i bambini stavano partecipando a un laboratorio didattico sulla lavorazione del cacao.
La vicenda è emersa nella giornata di giovedì 2 aprile quando i genitori degli alunni e i dirigenti scolastici, hanno formalizzato la denuncia alle autorità.
Dopo la segnalazione, i carabinieri del NAS e l’ASL hanno effettuato un’ispezione immediata presso la struttura coinvolta. I controlli hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e la mancanza di tracciabilità per diversi prodotti alimentari. L’autorità sanitaria ha quindi disposto la chiusura dell’azienda e il sequestro della merce per prevenire ulteriori rischi per i consumatori.

Le responsabilità

Dall’episodio potrebbero emergere vari tipi di responsabilità: penali e civili.
La responsabilità penale ricade innanzitutto sul titolare dell’azienda per la possibile somministrazione di sostanze alimentari nocive o alterate. Le indagini dei carabinieri dei NAS, dovranno chiarire se l’infestazione sia avvenuta durante la fase produttiva o nel successivo stoccaggio della merce.
Alla responsabilità penale vanno aggiunte le possibili sanzioni amministrative per la mancata tracciabilità dei prodotti e le gravi carenze igieniche rilevate durante l’ispezione.
Anche la scuola potrebbe affrontare contestazioni legali sulla vigilanza e sulla scelta della struttura ospitante per l’attività didattica. Infine, le famiglie coinvolte potrebbero anche intraprendere azioni civili per richiedere il risarcimento del danno biologico e morale subito dagli alunni.

Il profilo assicurativo e il diritto di rivalsa

In caso di danno sarà la polizza di responsabilità civile dell’impresa dolciaria a coprire i pregiudizi fisici e morali derivanti dalla somministrazione di prodotti irregolari. L’assicurazione della scuola potrebbe intervenire inizialmente per tutelare gli alunni, ma cercherà successivamente di recuperare le somme versate. Il diritto di rivalsa permette infatti alle Compagnie di rivalersi sul produttore se viene accertata la sua palese negligenza. Se la contaminazione dipendesse da ingredienti acquistati esternamente, l’azienda dolciaria potrebbe a sua volta agire contro i propri fornitori. Ogni onere economico graverà in ultima istanza sul soggetto che non ha garantito la sicurezza dei consumatori durante il processo produttivo.

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Infortunio in gita: il Tribunale assolve la scuola e delinea la responsabilità oggettiva dell’Ente custode

È arrivata a sentenza la vicenda relativa all’infortunio di due alunni di una scuola elementare feriti in occasione di un’uscita didattica.

Il fatto

Come riportava un articolo del quotidiano “il Centro”, la vicenda risale al maggio 2022 durante un’uscita didattica al teatro romano di Teramo. I due alunni di dieci e undici anni, impegnati nel progetto scolastico: “Raccontiamo Teramo”, rimasero feriti alle gambe da un masso staccatosi dall’anfiteatro romano.
Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero spinti in un’area vietata dove c’era una grossa pietra appoggiata a una trave. La pietra cadde e li colpì. Un minore venne solo sfiorato dal grosso sasso, l’altro invece venne colpito al piede.
I soccorsi subito intervenuti trasportarono le due vittime all’ospedale. Il primo riportò la frattura al piede, l’altro diverse escoriazioni. Entrambi vennero dimessi con una prognosi di quindici giorni.
Il Sindaco immediatamentedopo l’incidente dichiarò che l’area non era aperta al pubblico, senza autorizzazione d’accesso e in assenza della guida comunale. A detta del Sindaco, il gruppo sarebbe quindi entrato attraverso un cancello lasciato aperto per lavori di manutenzione. Le autorità, dal canto loro, avviarono immeditamente gli accertamenti necessari per chiarire le eventuali responsabilità nella dinamica.

Il caso fortuito

Con la sentenza n° 223/2026, pubblicata lo scorso 11 febbraio, il Tribunale dell’Aquila ha chiarito il concetto di caso fortuito. Secondo il giudice, le insegnanti hanno agito correttamente chiedendo tutti i permessi necessari al personale del museo. Prima della visita avevano inoltre ispezionato l’area per garantire la sicurezza degli alunni. L’evento è accaduto mentre la classe ascoltava con attenzione la lezione didattica.
La scuola ha quindi rispettato ogni obbligo di vigilanza e il danno è imputabile esclusivamente a un difetto di stabilità del reperto archeologico.
La decisione sottolinea come la responsabilità degli insegnanti non sia “assoluta” ma legata alla concreta possibilità di prevedere il pericolo.

La responsabilità dell’Ente

La responsabilità della scuola e quella dell’Ente proprietario differiscono per natura giuridica. Per i docenti si valuta la diligenza nella progettazione e vigilanza, mentre per il custode si applica la responsabilità oggettiva. L’Art. 2051 del Codice Civile rende l’Ente, proprietario del sito archeologico, responsabile per il solo fatto che il danno sia avvenuto.
Per liberarsi, l’Ente dovrebbe dimostrare il caso fortuito come evento esterno e imprevedibile. Il crollo non deve dipendere da scarsa manutenzione ma da fattori anomali, imprevisti, imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra una condotta e l’evento dannoso.
Questa norma tutela i cittadini spostando il rischio su chi gestisce la sicurezza.
Il Tribunale ha assolto la scuola perché le docenti hanno agito correttamente verificando l’assenza di pericoli, ottenendo i permessi necessari e sorvegliando correttamente gli alunni. La condotta del personale scolastico è stata quindi ritenuta impeccabile e rispettosa di ogni norma. L’incidente risulta quindi imputabile esclusivamente alla condizione del bene in custodia.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni scolastiche integrative coprono solitamente gli infortuni degli alunni durante le uscite didattiche autorizzate. Se l’Istituto viene assolto, la compagnia assicurativa potrebbe comunque risarcire il danno per tutelare lo studente.
Tuttavia l’Assicuratore, accertata la responsabilità oggettiva del custode per omessa manutenzione, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario del sito archeologico. La Compagnia assicuratrice potrebbe quindi richiede al Comune il rimborso delle somme erogate alla famiglia della vittima. La rivalsa è esclusa solo se l’Ente dimostra il caso fortuito o l’imprevedibilità assoluta del crollo. Questa procedura permette di spostare il costo economico del sinistro sul reale responsabile della sicurezza strutturale.

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Emergenza Sanitaria nel Kent: i rischi per le scuole italiane e i limiti delle polizze assicurative per i viaggi di istruzione

Recentemente anche la cronaca nazionale ha riportato del grave allarme sanitario nel Kent, contea del sud-est del Regno Unito. Due giovani studenti, un universitario e un’alunna di una scuola superiore, sono deceduti a causa di un ceppo aggressivo di meningite. La UK Health Security Agency, organismo incaricato di sorvegliare la sicurezza sanitaria nazionale, dichiara che 15 sono i contagi confermati e altri 12 sono sotto esame. Questa situazione ha attivato una profilassi di massa per migliaia di studenti britannici. L’evento solleva interrogativi cruciali per le scuole italiane che pianificano soggiorni studio in quelle aree geografiche. La sicurezza degli studenti rappresenta infatti la priorità assoluta per ogni Dirigente scolastico e per le famiglie coinvolte.

Il limite delle polizze assicurative viaggio

Molti Istituti confidano erroneamente nelle comuni polizze di assicurazione per i Viaggi di istruzione stipulate attraverso la polizza integrativa o quella offerta dall’Agenzia di viaggio. Queste coperture presentano spesso limitazioni significative riguardo alle epidemie o alle emergenze sanitarie locali. Come abbiamo già visto qualche anno fa con il Covid-19, in molti contratti, le pandemie e le malattie infettive diffuse sono escluse dalle garanzie di annullamento. Questo significa che il timore di contagio non costituisce mai un motivo valido per ottenere il rimborso delle quote versate. Gli istituti scolastici devono quindi analizzare con estrema cura le condizioni generali di polizza prima della partenza.

Il ruolo del Ministero degli Esteri

Le compagnie assicurative vincolano l’operatività delle garanzie alle indicazioni ufficiali delle autorità competenti. In Italia il punto di riferimento è il Ministero degli Affari Esteri tramite il portale Viaggiare Sicuri. Se il Ministero non emette uno sconsiglio formale verso il Regno Unito o il Kent, l’annullamento è considerato volontario e le penali restano interamente a carico della scuola o delle famiglie. Questa discrepanza tra rischio percepito e rischio assicurato genera spesso contenziosi complessi.

Il valore delle direttive OMS

Oltre alle autorità nazionali anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità svolge un ruolo determinante nella valutazione dei rischi. Le società di assicurazione monitorano costantemente i bollettini dell’OMS per definire lo stato di emergenza di una regione. Se l’OMS non dichiara un’emergenza di sanità pubblica la copertura assicurativa rimane limitata alle prestazioni standard. Le amministrazioni scolastiche devono quindi precisamente prendere in considerazione che le condizioni per effettuare l’annullamento di un viaggio e per attivare i rimborsi è estremamente elevata e rigorosa. Non basta una notizia di cronaca per legittimare la sospensione di un viaggio programmato.

La necessità di una consulenza specialistica

La gestione dei viaggi di istruzione richiede oggi una consapevolezza superiore rispetto al passato. Gli eventi nel Regno Unito dimostrano che le emergenze possono sorgere anche in zone considerate “sicure”.
La complessità di questi scenari richiede una consulenza assicurativa altamente qualificata e specifica per il settore scolastico. Affidarsi a soluzioni assicurative generiche espone la scuola a rischi finanziari e reputazionali molto elevati. Un consulente esperto può aiutare l’istituto a negoziare clausole specifiche per le malattie infettive. Esistono infatti estensioni di polizza che possono coprire l’annullamento anche per cause di forza maggiore non previste inizialmente. Valutare preventivamente questi aspetti permette di proteggere il patrimonio delle famiglie e la responsabilità civile della scuola. La prevenzione legale e assicurativa è l’unico strumento per gestire eventi imprevedibili come quelli avvenuti nel Kent.

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Coma etilico in gita: la responsabilità scolastica e i limiti assicurativi

Durante il viaggio di ritorno da una gita scolastica, uno studente del nostro Istituto superiore, è stato colto da coma etilico a bordo dell’autobus. Secondo le prime ricostruzioni alcuni ragazzi avevano introdotto della vodka all’interno di comuni borracce per l’acqua. Questa strategia ha permesso di eludere i controlli visivi dei docenti durante le fasi di imbarco. La vodka ha causato il collasso del giovane e il personale sanitario sopraggiunto, ha prestato i primi soccorsi direttamente sulla carreggiata autostradale. Successivamente il minore è stato trasferito presso l’ospedale più vicino. La famiglia dello studente contesta l’assenza di vigilanza dei docenti accompagnatori e minaccia un’azione legale. La polizza assicurativa tutela il danno in questo caso?

Profili di responsabilità civile della scuola

La responsabilità dell’istituto scolastico si fonda sul principio della vigilanza costante dei minori affidati. La giurisprudenza tuttavia evidenzia come la vigilanza debba sempre essere proporzionata all’età, maturità e indipendenza degli alunni affidati.
L’Art. 1218 del Codice Civile disciplina la responsabilità contrattuale dell’Istituto, derivante dall’iscrizione dell’alunno a scuola. I docenti dovranno quindi dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva per evitare l’evento dannoso fatta eccezione per il caso fortuito. Un difetto di sorveglianza potrebbe configurare una colpa grave. Nel caso specifico tuttavia, l’uso di borracce, come il colore della sostanza, paragonabile all’acqua, costituisce un elemento di difficile rilevazione immediata.
Il Dirigente scolastico è comunque tenuto a segnalare l’accaduto alle autorità competenti. La valutazione del nesso causale tra omissione e danno, potrebbe essere oggetto dell’analisi legale.

Il ruolo della responsabilità genitoriale

Oltre alla scuola, anche la famiglia concorre alla responsabilità del fatto illecito attraverso il concetto di carenza educativa. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, i genitori rispondono delle azioni dei figli minori qualora mancasse una guida comportamentale adeguata. La pianificazione del travaso di alcol all’interno delle borracce, suggerisce la consapevolezza dei ragazzi nella violazione delle norme. Questo elemento sposta parte dell’onere risarcitorio sui tutori legali dei soggetti coinvolti. Nel caso di denuncia, la magistratura valuterà anche se il comportamento del minore sia frutto di un contesto educativo assente o troppo tollerante. In tali circostanze, la famiglia potrà essere chiamata a risarcire i danni biologici subiti dal giovane vittima dell’evento. Il coordinamento tra scuola e nucleo familiare risulta quindi fondamentale per la prevenzione. È bene infatti ricordare che responsabilità dei genitori sussiste anche se non erano fisicamente presenti al momento del fatto.

Aspetti assicurativi e limitazioni contrattuali

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente gli infortuni occorsi durante le attività istituzionali. Esistono però clausole che limitano la copertura in caso di assunzione volontaria di sostanze tossiche. Il coma etilico derivante da condotte volontarie potrebbe ricadere tra le esclusioni contrattuali. L’assicurazione della scuola interviene per la responsabilità civile solo se viene accertata la negligenza dei docenti. Se il danno è causato esclusivamente dalla condotta del minore, l’Assicuratore potrebbe risarcire il danno ma esercitare la rivalsa nei confronti dei genitori del responsabile. Anche le polizze private del capofamiglia presentano spesso deroghe per atti legati all’abuso di alcolici. Risulta quindi essenziale analizzare le condizioni contrattuali e i massimali previsti per le spese mediche.

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Viaggi di istruzione e atti vandalici: i limiti delle polizze assicurative e la responsabilità delle famiglie

Episodio paradossale quello che ha vede coinvolti una società di trasporti, un albergo nella capitale della Repubblica Ceca e una scolaresca in viaggio di Istruzione. La vicenda, ripresa da numerosi media locali e nazionali, è anche il contenuto di un servizio, pubblicato sul canale YouTube dell’emittente Antenna 3.

Il fatto

Il viaggio di istruzione a Praga, al quale hanno partecipato una settantina di studenti e quattro docenti di un Istituto Professionale di Padova, era cominciato il 9 febbraio.
Secondo quanto denunciato dal titolare dell’azienda di trasporti, il comportamento degli studenti è stato problematico fin dalle prime fasi del viaggio.
Gli studenti avrebbero mantenuto un atteggiamento indisciplinato e rumoroso per tutta la durata del tragitto verso la capitale ceca. All’arrivo, il pullman è stato descritto come “un immondezzaio“, con rifiuti sparsi ovunque e danneggiamenti ad alcune componenti del mezzo. L’autista inoltre ha lamentato la presenza di mozziconi di sigarette elettroniche, nonostante l’espresso divieto di fumo.
La situazione è comunque degenerata una volta arrivati a destinazione. Durante la notte in albergo, i ragazzi avrebbero festeggiato continuamente. Il rumore avrebbe impedito di dormire non solo agli ospiti dell’albergo ma anche all’autista del bus, alloggiato nella stessa struttura.

La denuncia del titolare dell’impresa di trasporti

La mattina successiva l’autista, affaticato per la notte senza riposo, ha informato il titolare di non poter guidare in sicurezza. Il responsabile dell’azienda ha quindi disposto la sospensione del servizio e gli studenti hanno dovuto visitare Praga a piedi per l’intera giornata. Da un successivo colloquio telefonico con un docente accompagnatore, quest’ultimo avrebbe sminiuto sia i disordini che i danni al mezzo e all’albergo. Nel reclamare la ripresa del servizio avrebbe anche giustificando la condotta degli studenti con il bisogno di “sfogarsi”. Il titolare ha quindi richiesto alla scuola garanzie scritte per il viaggio di ritorno, in mancanza delle quali il mezzo sarebbe rientrato senza la scolaresca. L’azienda ha inoltre informato le autorità competenti e la Polizia Stradale per un eventuale controllo alla frontiera. L’impresa non esclude infine, una richiesta di risarcimento per la pulizia straordinaria e il fermo tecnico del veicolo.

La posizione della scuola

La Dirigente dell’istituto ha assunto una posizione di cauta difesa degli studenti e dei docenti. Secondo la Preside le ricostruzioni dell’impresa “non trovano pieno riscontro” nei rapporti prodotti dai docenti accompagnatori.
A suo dire i docenti avrebbero fatto il possibile per vigilare, senza nessuna accondiscendenza verso comportamenti vandalici. Il solo fatto che la caparra dell’hotel sia stata regolarmente restituita, prova che gli eventuali danni, almeno all’albergo, non fossero così ingenti come dichiarato.
La Dirigente ha comunque previsto la convocazione dei consigli di classe per valutare eventuali provvedimenti disciplinari ma solo dopo aver analizzato i fatti, distinguendo eventuali responsabilità individuali.

Le responsabilità

La scuola ha un imperativo dovere di vigilanza sugli studenti in Viaggio di istruzione. Questo obbligo, proporzionato all’età, maturità e indipendenza dei soggetti vigilati, riguarda anche le ore notturne in albergo.
I docenti accompagnatori oltre all’incolumità dei ragazzi sono tenuti a garantire il rispetto delle regole. Se gli alunni causano danni a terzi, l’Istituto scolastico, in prima battuta, ne risponde sia civilmente che patrimonialmente.
L’istituto è tenuto quindi una formale attività istruttoria su quanto accaduto e avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.
Anche le famiglie in caso di danneggiamento doloso non sono esenti da responsabilità. In virtù del Patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola, i genitori potranno essere chiamati a risarcire i danni materiali provocati dagli figli.

Il profilo assicurativo

La polizza integrativa scolastica copre la Responsabilità Civile verso terzi e gli infortuni. L’assicurazione tutela l’Istituto e i Docenti per i danni causati accidentalmente dagli alunni a strutture come gli hotel o gli autobus. Tuttavia, le polizze standard escludono solitamente i danni derivanti da atti vandalici, dolo o colpa grave.
In caso di danneggiamenti volontari, l’assicurazione potrebbe rifiutare il risarcimento. In questo scenario, la responsabilità ricade direttamente sulle famiglie degli studenti coinvolti. La scuola può quindi esercitare il diritto di rivalsa sui genitori per recuperare le somme pretese dai fornitori. Per i docenti, l’assicurazione copre la responsabilità civile professionale, a patto che non venga dimostrata una totale e consapevole omissione dell’obbligo di vigilanza.

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Responsabilità civile e nesso causale: perché la testimonianza generica non basta

Per ottenere un risarcimento non basta denunciare il fatto come accidentale ma occorre provare concretamente il nesso causale tra l’evento e il danno. L’ha richiamato il Tribunale di Lecco nella sentenza relativa al caso di una docente infortunatasi durante una visita d’istruzione. Lo riporta sul proprio sito internet, un articolo de “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto al termine di una visita d’istruzione quando un’insegnante, inciampando su una radice affiorante dalla pavimentazione di sanpietrini, ha riportando la frattura dell’omero.
A seguito dell’infortunio, la docente ha portato in causa il Comune, tenuto alla manutenzione della strada ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile.
A supporto della propria tesi l’insegnante ha prodotto una fotografia del luogo dell’incidente e la dichiarazione di una collega.

La sentenza: perché il risarcimento non è automatico?

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025, ha chiarito un aspetto comune a tutte le richieste di risarcimento in casi analoghi. Subire un incidente su suolo pubblico, da solo, non è sufficiente per ottenere automaticamente il risarcimento del danno.
La docente infortunata ha prodotto una fotografia e la testimonianza della collega. La testimone tuttavia non ha saputo descrivere con precisione, la dinamica, il punto dell’incidente né le condizioni dell’acciottolato.
La foto, che evidenzia l’assenza di alcuni sampietrini, non basta a dimostrare concretamente la pericolosità dell’avvallamento. In fase istruttoria non è stato determinato né il punto preciso della caduta né le condizioni del marciapiede al momento dell’incidente. Non sono stati presentati infatti immagini, filmati o ulteriori testimonianze idonee a ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Mancando quindi le prove concrete dell’incidente e le circostanze precise della caduta, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La responsabilità

La sentenza stabilisce un principio importante: l’Ente Pubblico è sempre responsabile della corretta manutenzione della strada. In caso di sinistro tuttavia, dev’essere sempre e chiaramente provato il nesso tra danno e il difetto della pavimentazione stradale. In mancanza di elementi probatori precisi, la richiesta di risarcimento non può essere accolta.
Immagini dettagliate, testimonianze precise, ma anche filmati di eventuali telecamere di sicurezza sono fondamentali per dimostrare la responsabilità dell’Amministrazione. Senza prove concrete, chi subisce un infortunio rischia di non ottenere alcun risarcimento.
La sentenza segue di pochi mesi, quella relativa ad un infortunio analogo accaduto nel 2022, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo. Anche in quel caso il giudice ritenne che l’infortunio non fosse imputabile al Comune, mancando una prova diretta del nesso causale.

Il profilo assicurativo

Gli infortuni durante le visite scolastiche sono coperti dall’INAIL solo in caso di Morte o per Invalidità Permanente pari o superiore al 6%. Dai risarcimenti restano escluse tutte le spese coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
Le polizze integrative scolastiche offrono una protezione più ampia e completa rispetto alla copertura obbligatoria prestata dall’INAIL.
Qualora la docente avesse sottoscritto la polizza integrativa della scuola, l’assicuratore indennizzerebbe l’Invalidità Permanente indipendentemente dalla percentuale accertata.
Nella polizza sono inoltre rimborsate le spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, come farmaci, ticket, visite specialistiche e l’eventuale diaria da ricovero.
Alcune polizze particolarmente complete prevedono anche la Tutela Legale, che copre le spese di avvocati e periti in controversie civili o penali. In questo modo l’assicurato può far valere i propri diritti, in sede giudiziale o stragiudiziale, senza sostenere direttamente i costi del procedimento.

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L’affidamento dei contratti di appalto di servizi per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche: il recente quadro normativo

L’affidamento dei contratti di appalto per viaggi di istruzione, gite scolastiche e attività didattiche è una materia complessa. L’articolazione della materia ha suscitato perplessità sin dall’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Ne abbiamo parlato con l’Avv. Stefano Feltrin. consulente di appalti e concessioni pubbliche anche in ambito scolastico.

Riforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una riforma per organizzare e semplificare la materia. La riforma punta a rafforzare le competenze degli Uffici Scolastici Regionali (USR) nel settore degli appalti. Il processo mira a creare un sistema più efficiente per la gestione delle gare sui viaggi di istruzione.
L’avvio è previsto dall’anno scolastico 2025/2026. Dal gennaio 2026 gli USR potranno fornire alle scuole tutto il supporto e la consulenza amministrativa necessaria.
Agiranno infatti come stazioni appaltanti qualificate ai sensi del DPCM n. 185 del 30 ottobre 2024.
Il Ministero lo scorso 24 settembre ha anche diffuso una nota il con indicazioni operative per l’anno scolastico in corso. La nota è stata inviata per evitare incertezze nelle scuole, in attesa dei nuovi interventi.
La nota specifica quanto segue: «In attesa dell’operatività della piattaforma, le Istituzioni Scolastiche e Educative Statali, in caso di necessità, potranno richiedere il supporto delle Stazioni Appaltanti qualificate operanti nei territori regionali di riferimento. Le stazioni appaltanti resesi disponibili sono state individuate a seguito della ricognizione effettuata dagli USR, su indicazione del Ministero con nota prot. n.23042 del 13-06-2025».

Collaborazione tra MIM e Consip

Il Ministero ha avviato una collaborazione con Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, durante la fase transitoria.
L’obiettivo è realizzare un modello digitale di approvvigionamento. Il progetto infatti prevede un sistema nazionale di acquisto per i viaggi d’istruzione. Il sistema selezionerà operatori economici qualificati, consentendo un contatto trasparente tra scuole e imprese turistiche. Il progetto è consultabile sul sito di Consip.

Parere ANAC del 22 settembre 2025

Nel quadro normativo attuale acquisisce rilievo il parere ANAC del 22 settembre 2025 n. 0124573.
L’ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla scelta delle scuole tra procedure autonome e unica gara suddivisa in lotti.
Secondo l’ANAC: «L’Autorità ritiene che la suddivisione in procedure autonome sia ammissibile solo qualora i servizi non possano essere assimilati per la loro natura intrinseca. Devono presentare specifiche peculiarità e finalità che impediscano la riconduzione a una categoria omogenea.
A titolo esemplificativo, si possono considerare tre categorie distinte:

  • Corsi di lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o strettamente connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Si specifica che i corsi di lingua rientrano tra i servizi sociali dell’Allegato XIV con soglia europea a € 750.000. La suddivisione in gare autonome è possibile nei limiti e con le condizioni sopra indicate.
Non può integrare artificioso frazionamento quando i servizi abbiano natura e finalità intrinsecamente diverse».

Soglie e modalità di affidamento

L’ANAC precisa che gli Istituti Scolastici sono amministrazioni pubbliche sub centrali. La soglia di affidamento diretto per i servizi e forniture sale quindi da 143.000 a 221.000 euro, comprendendo i viaggi di istruzione e le gite scolastiche.
Gli istituti potranno quindi procedere come segue:

  1. Acquisizioni di beni e servizi inferiori a € 140.000,00 mediante affidamento diretto Art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs 36/2023;
  2. Acquisizioni superiori a € 140.000,00 e inferiori a € 221.000,00 tramite procedura negoziata senza bando. In tale procedura devono essere consultati almeno 5 operatori economici, ove esistenti, secondo Art. 50 comma 1 lettera e).

Categorie non omogenee individuate dall’ANAC

L’ANAC inoltre chiarisce l’obbligo o meno di un’unica procedura suddivisa in lotti. Ciò avviene quando le forniture possono essere ricondotte a una categoria omogenea.
Sono da considerarsi categorie “non omogenee”:

  • Corsi di Lingua;
  • Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formativo;
  • Viaggi con prevalente componente ludica.

Nelle istituzioni scolastiche le attività devono comunque sempre presentare una componente culturale.

Soluzioni operative nella fase transitoria

Nella fase transitoria gli Istituti Scolastici possono procedere con procedure autonome entro i 140.000 euro. Devono adottare i criteri dei Decreti Infrastrutture e Scuola per la valutazione dei contraenti.
In assenza di qualificazione propria possono rivolgersi alle stazioni appaltanti qualificate individuate dal MIM.
Gli Istituti scolastici potranno delegare a queste ultime la gestione delle gare più complesse.
La soluzione garantisce continuità alle attività didattiche e formative, evita rallentamenti o difficoltà nell’organizzazione dei viaggi di istruzione e assicura legalità e trasparenza nelle procedure.


Avv. Stefano Feltrin – Esperto di diritto commerciale e amministrativo, in particolare in materia di appalti e concessioni pubbliche. Consulente di Operatori Economici e Istituzioni in materia di contratti pubblici. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di affidamento e gestione di contratti pubblici nel settore scolastico e universitario. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale.


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Pullman contro un albero

Un pullman con a bordo una scolaresca si è schiantato contro un albero in una via del centro di Torino. A bordo del pullman si trovavano una cinquantina di alunni di scuola media che partecipavano a un progetto di scambio culturale con la Francia. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 19 maggio. A bordo del bus, proveniente da Avignone, erano presenti 56 persone, alunni italiani e francesi coi loro insegnanti.
Dalle prime ricostruzioni sembra che il conducente abbia perso il controllo del bus, invadendo la banchina alberata riservata al parcheggio. Il pullman sbandando, avrebbe urtando il marciapiede, travolgendo sette veicoli in sosta, un cartellone pubblicitario, un lampione e finendo la sua corsa contro un albero.
L’impatto ha provocato la caduta della pianta che s’è abbattuta sul pullman mandando in frantumi il parabrezza. Tra i cinque i feriti il più grave sembra essere l’autista del mezzo oltre a tre studenti, due italiani e un francese, un’insegnante.
L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo diversi mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco e varie unità della polizia locale.
Oltre al conducente, è stato ricoverato in ospedale uno studente in codice giallo, per un sospetto trauma cranico. Non è ancora chiaro cosa abbia portato il guidatore a perdere il controllo del mezzo. L’autista è stato comunque sottoposto ad esami tossicologici.

La responsabilità

Sarà l’inchiesta a chiarire nel dettaglio come si è svolto l’incidente e a determinarne con esattezza le cause.
Gli investigatori stanno valutando ogni possibilità: dal malfunzionamento del veicolo, a una distrazione o malore del conducente. I residenti tuttavia sono più propensi a pensare che sia stato il cordolo divelto del marciapiede a causare l’incidente. «È pericoloso e l’abbiamo segnalato più volte» dice un residente del quartiere. «Io l’ho visto l’autobus – aggiunge – non andava forte, percorreva il viale a velocità normale. È stato quel cordolo mal messo che l’ha fatto sbandare, l’autista da lassù non poteva vederlo. Quel gradino è pericoloso, noi l’abbiamo ripetutamente detto».

Il profilo assicurativo

Se un incidente è provocato da una scarsa manutenzione stradale, l’Ente responsabile – come il Comune – può essere tenuto al risarcimento.
Il gestore ha infatti l’obbligo di provvedere alla manutenzione e a prevenire qualsiasi situazione di pericolo.
Per ottenere il risarcimento il danneggiato tuttavia, deve dimostrare che la scarsa manutenzione ha causato l’incidente e che l’Ente non ha agito con diligenza. A sua volta il gestore può essere esonerato dalla responsabilità solo dimostrando che l’incidente è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile, come un caso fortuito.
Nel caso venisse provata la responsabilità del Comune, il danneggiato potrà richiedere il risarcimento del danno. A sua volta il Comune potrà attivare la propria polizza assicurativa. L’assicurazione del Comune infatti copre la responsabilità civile per danni causati da situazioni di pericolo o difetti di manutenzione delle strade.
In modo assolutamente analogo anche la polizza integrativa della scuola potrà risarcire il danno, fermo restando il diritto dell’assicuratore di agire in rivalsa del responsabile.

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Tragedia in gita muore docente

Grave incidente in provincia di Como. Un pullman di scolari al rientro da una gita tampona un camion: morta una docente, feriti l’autista e due alunni. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.

Il fatto

L’incidente è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di lunedì sulla pedemontana in prossimità di Lomazzo.
Il bus stava riportando a scuola un gruppo di alunni al ritorno da una gita scolastica al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como). Il mezzo ha tamponato un TIR che procedeva nella stessa direzione coinvolgendo anche altri quattro veicoli nell’incidente.
Nello scontro ha perso la vita una docente della scuola elementare di Cazzago Brabbia (Varese) che, sul bus, sedeva in prima fila, a fianco dell’autista. Grave anche il conducente, un sessantenne ricoverato con codice rosso in terapia intensiva all’ospedale di Varese. Non si contano feriti seri tra i 30 alunni trasportati che comunque, a titolo precauzionale, sono stati trasferiti negli ospedali della zona per accertamenti. Tutti, in serata comunque hanno potuto tornare a casa dai loro genitori.

La responsabilità

Saranno le indagini a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare le cause del tamponamento. Dal video delle telecamere di sicurezza, si vede il pullman, lanciato ad alta velocità, tamponare violentemente l’altro mezzo senza apparenti accenni di frenata.
Tutte le ipotesi sono aperte, da un guasto al motore a quello dei freni. Al vaglio degli inquirenti c’è anche la possibilità che il conducente possa aver avuto un colpo di sonno o addirittura un malore improvviso.
In via precauzionale la Procura di Como ha iscritto il conducente del pullman nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Il profilo assicurativo

In caso di danno è la Compagnia assicuratrice del veicolo su cui è a bordo il danneggiato a dover risarcire il trasportato. Questo, a prescindere da chi ha causato l’incidente. È quanto prevede l’Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso della docente morta nell’incidente sarà quindi l’Assicuratore dell’autobus a risarcire i danni ai familiari della vittima. Il risarcimento include sia i danni patrimoniali che i danni non patrimoniali, come quelli per la perdita del rapporto parentale.
È bene precisare che, nel caso di decesso sul lavoro, anche l’INAIL riconosce ai familiari una rendita vitalizia e un assegno una tantum.
La rendita INAIL erogata ai familiari del lavoratore deceduto tuttavia non si somma al risarcimento dovuto dalla compagnia assicurativa (RCA) del responsabile dell’incidente. I familiari possono ottenere quindi il risarcimento complessivo, ma le somme già erogate dall’INAIL devono essere detratte dal risarcimento dovuto dalla RCA.
Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento del docente deceduto a patto che questo risulti in regola con il pagamento del premio. La polizza infortunio, di norma prevede un indennizzo ai beneficiari indicati.

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Gita scolastica: pullman vandalizzato

Un interessante spunto di riflessione è quello offerto da un articolo del quotidiano “il Giorno” in relazione a un pullman vandalizzato, a detta del proprietario, durante una gita scolastica. «Ce l’ho più con i docenti accompagnatori che con i ragazzini», avrebbe dichiarato il titolare dell’impresa di trasporti.

Il fatto

L’impresa della provincia di Sondrio, il mese scorso, s’era aggiudicata l’appalto di un Istituto comprensivo di un’altra Provincia, per una gita scolastica a Milano.
Al rientro dalla gita, il noleggiatore afferma d’aver trovato il pullman, vandalizzato e colmo di sporcizia. Oltre all’immondizia, l’impresa denuncia uno schienale ed un poggiapiedi spaccati. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti dell’Istituto.
«A seguito di istruttoria interna, non sono chiaramente emerse responsabilità da parte degli alunni partecipanti al viaggio di istruzione – risponde il Dirigente. L’istituzione scolastica quindi declina ogni responsabilità rispetto a quanto da voi indicato con preventivo allegato alla comunicazione».
La risposta ha lasciato il titolare dell’impresa sconcertato e amareggiato. «Mi sono sentito preso in giro – dichiara – ci lamentiamo dei ragazzi, ma gli adulti sono addirittura peggio. Il veicolo era nuovissimo, immatricolato a inizio 2024 e valutato oltre 275mila euro. Il danneggiamento ai sedili e poggiapiedi, hanno richiesto migliaia di euro».
«Ormai cerchiamo di prendere il meno possibile questo tipo di impegni, perché è un disastro – prosegue il noleggiatore. É vero che non tutte le situazioni sono uguali, ma molto dipende dagli accompagnatori, se tante le volte in cui ci troviamo con notevoli danni».

La responsabilità

L’Art. 2043 del Codice Civile italiano disciplina la responsabilità extracontrattuale. La norma recita: «Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno».
L’obbligo di risarcimento del danno causato a terzi, vale sia nel caso di intenzionalità (dolo) che di colpa, ovvero causato da negligenza, imprudenza, imperizia.
Ai sensi della norma, tuttavia è il danneggiato che deve tuttavia fornire la prova concreta e certa del danno subito. In particolare, dovrà dimostrare: l’esistenza del danno, ovvero d’aver subito una lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Il danneggiato dovrà inoltre quantificare l’entità del danno, ovvero il costo del risarcimento necessario per ripristinare la situazione preesistente.
La prova del danno diventa quindi l’elemento cruciale per la tutela dei diritti dei danneggiati in sede civile.

Il regolamento viaggi

In ambito scolastico, i casi come quello descritto non sono insoliti. Tuttavia, esistono casi in cui il noleggiatore danneggiato chieda, e a volte ottenga, un risarcimento senza dimostrare la responsabilità del danneggiante. Non sempre accade così e quindi non possiamo ragionevolmente esprimere un giudizio.
Ovviare al problema, tutelando gli interessi di entrambi i soggetti coinvolti, è comunque relativamente semplice. La procedura dovrebbe essere inserita all’interno del Regolamento Viaggi dell’Istituto. All’arrivo del mezzo il docente accompagnatore, insieme all’autista, dovrebbero effettuare una rapida ricognizione del mezzo. Nel caso fossero evidenziate delle anomalie, le stesse devono venire verbalizzate ed eventualmente fotografate. Alla fine del viaggio si ripeterà lo stesso controllo.
Nulla vieta che, in assenza di questo protocollo all’interno del Regolamento Viaggi, analoga procedura venga messa in atto dal noleggiatore.
Questa prassi permetterà sia al noleggiatore che alla scuola di verificare con certezza l’esistenza, pregressa o successiva al servizio, di eventuali danni.

Il profilo assicurativo

Di norma le scuole stipulano una polizza di Responsabilità Civile con l’assicurazione integrativa. La polizza tutela l’Amministrazione Scolastica dal rischio di dover risarcire, i danni procurati a terzi involontariamente a causa di una condotta colpevole. All’interno della scuola, la polizza di Responsabilità Civile, assicura tutti i soggetti (Studenti ed operatori scolastici) che siano esposti al rischio di causare danni a terzi.
Il ricorso alla copertura assicurativa non esime tuttavia i soggetti coinvolti, dall’applicazione delle norme legate alla sicurezza delle attività svolte.
L’Amministrazione scolastica deve rispettare le norme sulla vigilanza degli alunni durante ogni attività.
Dovrà inoltre tutelare i beni di proprietà di terzi concessi in uso, come in questo caso.
La polizza assicurativa, nel caso di danno colposo esclude la rivalsa nei confronti del soggetto danneggiante.

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