Abuso dei mezzi correzione a scuola
abint Nessun commento

In una scuola media pugliese, un docente avrebbe aggredito fisicamente un alunno di quattordici anni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” la famiglia dell’alunno ha sporto querela nei confronti dell’insegnante.

Il fatto

L’episodio risalirebbe alla fine dello scorso gennaio. Durante un’ora di lezione, un insegnante avrebbe perso il controllo e aggredito un alunno di terza media. Secondo la testimonianza del giovane, il docente lo avrebbe prima rimproverato aspramente, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo infatti l’avrebbe strattonato, spingendolo con forza contro il muro della classe. Durante l’aggressione, l’insegnante l’avrebbe anche minacciato di morte.
La vicenda, avvenuta sotto gli occhi dei compagni di classe, ha lasciando lo studente visibilmente scosso. Una volta tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alla Polizia di Stato. Il Dirigente Scolastico, informato del grave accaduto, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica e ascoltare i testimoni presenti in aula.

Le responsabilità del docente: il profilo penale

Il comportamento descritto configurerebbe diverse ipotesi di reato. Il legale della famiglia, ipotizza innanzitutto il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’Art. 612 Codice Penale. Inoltre, sempre a parere dell’avvocato di parte, è ipotizzabel il reato di violenza privata, ai sensi dell’Art. 610 Codice Penale. L’spatteo centrale riguarda però l’abuso dei mezzi di correzione previsto dall’Articolo 571 del Codice Penale. Il reato si verifica quando il potere educativo travalica i limiti del rispetto.
La giurisprudenza è molto severa su questo specifico punto: non è più ammesso alcun tipo di contatto fisico punitivo o umiliante. Anche una singola spinta può integrare profili di rilevanza penale per un educatore.

Il ruolo della scuola

Il Dirigente Scolastico gioca un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi. Una volta appresa la notizia, deve attivare immediatamente un’indagine interna. Questo passaggio servirà a raccogliere testimonianze dai compagni di classe o di altri soggetti presenti al momento del fatto. Il resoconto sarà poi inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le valutazioni del caso.
L’Istituto scolastico ha il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori. Se i fatti fossero confermati, potrebbero scattare sanzioni disciplinari di massima gravità. L’Amministrazione potrebbe disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente coinvolto. Inoltre, si potrebbe richiedere una visita medico-collegiale presso le strutture competenti. Questo accertamento tende a valutare la compatibilità psichica del soggetto con l’insegnamento.

La responsabilità civile

La responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai sensi della norma, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico, è rilevata (surroga) dall’Amministrazione ad eccezione dei: «Casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
In caso di danno fisico o morale accertato, il docente è esposto a rischi concreti anche dal punto di vista economico. Il Ministero potrebbe essere chiamato a risarcire il danno in prima battuta. Successivamente, la Corte dei Conti avvierebbe un’azione di rivalsa per colpa grave. Il docente dovrà quindi restituire all’Amministrazione quanto anticipato.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico, normalmente coprono la Responsabilità Civile verso Terzi. Tuttavia, esiste una clausola di esclusione fondamentale per i fatti dolosi. Se l’atto è volontario, come una spinta o una minaccia, l’assicurazione potrebbe non pagare, ovvero rivalersi nei confronti del danneggiante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *