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Docente punisce due alunne tagliando loro i capelli: responsabilità civile, profili disciplinari e coperture assicurative scolastiche

Episodio “singolare” in una scuola media della Provincia di Venezia. La docente, per punizione, taglia i capelli a due alunne. Lo riporta, in cronaca locale, un articolo de: “la Repubblica”.

Il fatto

Una supplente a Mestre ha tagliato i capelli a due alunne durante la lezione. Tutto è iniziato quando una ragazza ha chiesto chiarimenti sulla lunghezza di un riassunto. La docente ha usato delle forbici davanti alla classe incredula.
L’insegnante ha tentato di giustificare l’assurdo gesto come una bizzarra strategia didattica per “mettersi al livello” dei ragazzi ma, comprensibilmente, l’episodio ha scatenato fortissime polemiche.
Le studentesse sono rimaste scioccate per l’umiliazione subita in pubblico. I genitori chiedono provvedimenti immediati, chiedendo la salvaguardia degli alunni anche in vista degli esami di stato alla fine dell’anno scolastico. L’episodio infine solleva forti dubbi sui criteri di selezione del personale scolastico supplente. I genitori chiedono verifiche più severe sulla stabilità emotiva dei docenti poichè scuola devrebbe essere un luogo sicuro e accogliente per tutti.

I precedenti

L’episodio di Mestre non rappresenta un caso isolato nel panorama scolastico italiano recente.
Nel 2020 il Collegio romano San Giuseppe De Merode fu coinvolto in una vicenda giudiziaria analoga. Un alunno subì il taglio forzato di un ciuffo considerato non conforme alle regole dell’istituto. I responsabili sono stati incriminati per coercizione e per aver oltrepassato i limiti del potere educativo.
Nel 2022 sempre a Roma un docente tagliò i capelli a una studentessa iraniana per una provocazione politica. Tale gesto portò all’immediata apertura di un procedimento disciplinare contro l’insegnante.

La responsabilità

Anche nel caso in questione, la scuola ha avviato un’indagine interna. La docentepotrebbe rischiare pesanti sanzioni per violenza privata e abuso dei mezzi di correzione. Il suo comportamento infatti, infrange i principi fondamentali del codice deontologico scolastico. Ai sensi del Codice Civile, l’istituto risponde civilmente per i danni arrecati alle alunne durante lo svolgimento delle lezioni. Spetta al Dirigente espletare l’indagine interna per definire le eventuali responsabilità disciplinari specifiche. Anche il Ministero dell’Istruzione potrebbe essere coinvolto per il risarcimento dei danni subiti. Lo Stato ha infatti il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori.

Il profilo assicurativo

Di norma, la scuola stipula una polizza per la responsabilità civile verso terzi. La copertura tutela l’amministrazione per i danni causati dal personale in servizio.
Il passaggio fondamentale è tuttavia legato alla qualificazione giuridica del gesto come colposo o volontario. In caso di dolo infatti, le Compagnie potrebbero negare il risarcimento per atti dolosi o reati.
Il taglio dei capelli configura infatti come un possibile abuso dei mezzi di correzione. Inoltre in caso di dolo l’assicurazione può esercitare il diritto di rivalsa sull’insegnante per le somme pagate.
Il Ministero dell’Istruzione resta tuttavia civilmente responsabile verso le famiglie per le condotte dei dipendenti.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla coperture assicurative scolastiche, nei casi di volenza privata o abuso dei mezzi di correzione, contattaci qui.

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Violenza a scuola e abuso dei mezzi di correzione: tra sanzioni e responsabilità civile

In una scuola media pugliese, un docente avrebbe aggredito fisicamente un alunno di quattordici anni. Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” la famiglia dell’alunno ha sporto querela nei confronti dell’insegnante.

Il fatto

L’episodio risalirebbe alla fine dello scorso gennaio. Durante un’ora di lezione, un insegnante avrebbe perso il controllo e aggredito un alunno di terza media. Secondo la testimonianza del giovane, il docente lo avrebbe prima rimproverato aspramente, per poi passare alle vie di fatto. L’uomo infatti l’avrebbe strattonato, spingendolo con forza contro il muro della classe. Durante l’aggressione, l’insegnante l’avrebbe anche minacciato di morte.
La vicenda, avvenuta sotto gli occhi dei compagni di classe, ha lasciando lo studente visibilmente scosso. Una volta tornato a casa, il ragazzo ha raccontato tutto ai genitori, che si sono immediatamente rivolti alla Polizia di Stato. Il Dirigente Scolastico, informato del grave accaduto, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la dinamica e ascoltare i testimoni presenti in aula.

Le responsabilità del docente: il profilo penale

Il comportamento descritto configurerebbe diverse ipotesi di reato. Il legale della famiglia, ipotizza innanzitutto il reato di minaccia aggravata, ai sensi dell’Art. 612 Codice Penale. Inoltre, sempre a parere dell’avvocato di parte, è ipotizzabel il reato di violenza privata, ai sensi dell’Art. 610 Codice Penale. L’spatteo centrale riguarda però l’abuso dei mezzi di correzione previsto dall’Articolo 571 del Codice Penale. Il reato si verifica quando il potere educativo travalica i limiti del rispetto.
La giurisprudenza è molto severa su questo specifico punto: non è più ammesso alcun tipo di contatto fisico punitivo o umiliante. Anche una singola spinta può integrare profili di rilevanza penale per un educatore.

Il ruolo della scuola

Il Dirigente Scolastico gioca un ruolo fondamentale nella gestione di questi episodi. Una volta appresa la notizia, deve attivare immediatamente un’indagine interna. Questo passaggio servirà a raccogliere testimonianze dai compagni di classe o di altri soggetti presenti al momento del fatto. Il resoconto sarà poi inviato all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per le valutazioni del caso.
L’Istituto scolastico ha il dovere giuridico di proteggere l’integrità dei minori. Se i fatti fossero confermati, potrebbero scattare sanzioni disciplinari di massima gravità. L’Amministrazione potrebbe disporre la sospensione cautelare dal servizio del docente coinvolto. Inoltre, si potrebbe richiedere una visita medico-collegiale presso le strutture competenti. Questo accertamento tende a valutare la compatibilità psichica del soggetto con l’insegnamento.

La responsabilità civile

La responsabilità civile degli insegnanti è regolata dall’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Ai sensi della norma, la responsabilità patrimoniale del personale scolastico, è rilevata (surroga) dall’Amministrazione ad eccezione dei: «Casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi».
In caso di danno fisico o morale accertato, il docente è esposto a rischi concreti anche dal punto di vista economico. Il Ministero potrebbe essere chiamato a risarcire il danno in prima battuta. Successivamente, la Corte dei Conti avvierebbe un’azione di rivalsa per colpa grave. Il docente dovrà quindi restituire all’Amministrazione quanto anticipato.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative operanti nel mercato scolastico, normalmente coprono la Responsabilità Civile verso Terzi. Tuttavia, esiste una clausola di esclusione fondamentale per i fatti dolosi. Se l’atto è volontario, come una spinta o una minaccia, l’assicurazione potrebbe non pagare, ovvero rivalersi nei confronti del danneggiante.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per la Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.