Data breach assicurazione scuola
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Due docenti del nostro Istituto superiore si sono scambiati una mail in cui uno dei due commenta, in modo inappropriato, lo stato di salute psichico di un alunno. L’altro docente inavvertitamente inoltra la mail al gruppo classe e il contenuto è stato quindi reso pubblico a tutti gli studenti e alle loro famiglie. Il Dirigente, accortosi del fatto, ha inoltrato una mail di scuse a tutti i destinatari chiedendo la cancellazione della mail. La questione sembrava quindi risolta ma, alla fine dell’anno scolastico, lo studente disabile viene bocciato e l’avvocato della famiglia scrive alla scuola chiedendo la ripetizione degli scrutini e ventilando ripercussioni legali anche nel merito della mail inoltrata con la quale venne divulgato dello stato di salute dello studente in questione. La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre l’eventuale danno?

La diffusione non autorizzata di informazioni relative alla salute psichica di uno studente configura una grave violazione del Regolamento Europeo sulla privacy. I dati personali riguardanti la disabilità appartengono infatti a categorie particolari, tutelate con estremo rigore dall’ordinamento giuridico attuale. L’invio accidentale di comunicazioni elettroniche a soggetti non legittimati, integra un vero e proprio “data breach” istituzionale. La Dirigenza scolastica ha il dovere immediato di attivare i protocolli di sicurezza previsti. Nonostante il tentativo di contenimento del danno, la divulgazione alle famiglie del gruppo classe espone l’Amministrazione a contestazioni formali legittime. L’intervento del legale della famiglia evidenzia il danno reputazionale e morale consolidato.

Le responsabilità civili dell’istituto scolastico

L’amministrazione scolastica risponde civilmente dei danni causati dall’operato del proprio personale dipendente secondo i principi della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. La scuola deve garantire la vigilanza non solo fisica ma anche la riservatezza delle informazioni trattate. La contestazione legale sollevata dai genitori unisce il danno da discriminazione alla presunta illegittimità del provvedimento di bocciatura finale. L’eventuale nesso di causalità tra l’errore informatico e il giudizio scolastico negativo sarà oggetto di valutazione giudiziaria. L’Istituto, qualora ne venisse provata le responsabilità, rischia una condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo studente e dalla sua famiglia. La responsabilità della scuola concorre con quella diretta dei singoli docenti autori della condotta materiale impropria.

Conseguenze disciplinari per i docenti coinvolti

I docenti autori dello scambio mail e del successivo inoltro si espongono a severe procedure di carattere disciplinare interno. La condotta contraria ai doveri d’ufficio e di riservatezza, attiva immediatamente l’azione del Dirigente Scolastico per l’accertamento dei fatti. Le sanzioni possono variare dall’avvertimento scritto fino alla sospensione dall’insegnamento con privazione della retribuzione. L’utilizzo inappropriato degli strumenti tecnologici istituzionali aggrava ulteriormente la posizione professionale del dipendente pubblico coinvolto. Parallelamente la Corte dei Conti potrebbe contestare il danno erariale laddove la scuola fosse condannata a risarcire la famiglia. Il dipendente pubblico risponde infatti per colpa grave in caso di palese violazione delle norme sulla privacy.

Il profilo assicurativo

In questo scenario complesso, una polizza assicurativa adeguata rappresenta l’unico strumento di protezione per l’Istituto scolastico. La copertura per la Responsabilità Civile verso terzi, tutela l’Istituto dalle richieste di risarcimento avanzate dai legali della famiglia. Tuttavia le polizze standard stipulate dalle scuole, potrebbero contenere limitazioni specifiche riguardanti i danni legati al trattamento dei dati personali con colpa grave. Diventa quindi essenziale verificare l’inclusione nella copertura della responsabilità amministrativa anche in relazione alle violazioni involontarie della privacy.

Il limite assicurativo sulle sanzioni del Garante

Sul versante sanzionatorio, le polizze assicurative non coprono in alcun modo le multe o le ammende inflitte dal Garante della Privacy. Il nostro ordinamento giuridico vieta infatti di assicurare le sanzioni amministrative a causa della loro funzione punitiva e dissuasiva. L’Istituto scolastico potrebbe quindi rispondere direttamente con il proprio bilancio a tali provvedimenti economici. La copertura assicurativa interviene invece per il risarcimento dei danni civili subiti dall’alunno e dalle famiglie. Le migliori polizze assicurative offrono anche la tutela legale per sostenere i costi di difesa nei confronti del Garante. Resta tuttavia fermo il rischio di rivalsa della Corte dei Conti per danno erariale nei confronti dei docenti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’assicurazione per danni alla privacy e alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile del Dirigente, contattaci qui.

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