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Osio di Sopra: condannate le responsabili dell’asilo per omessa vigilanza e violazione delle norme sulla sicurezza

Lo scorso 5 giugno, è giunta a sentenza la vicenda relativa al grave sinistro accaduto nel 2022 all’Asilo parrocchiale di Osio di Sopra nella bergamasca. Lo riporta un articolo de “L’eco di Bergamo”.

Il fatto

Il 30 maggio 2022, all’asilo parrocchiale era in programma un’attività di orienteering, cui avevano partecipato come volontari alcuni genitori.
Durante l’attività alcuni papà hanno organizzato in cortile una sorta di barbecue per arrostire dei marshmallow.
Fu uno di questi ad alimentare, con una tanica di bioetanolo, il braciere allestito per abbrustolire i dolcetti. Un ritorno di fiamma fece esplodere la tanica e cinque bambini e tre adulti rimasero ustionati. Due dei piccoli riportarono ferite gravi e sono tuttora alle prese con le conseguenze delle ferite riportate.

L’iter giudiziario

Il padre che aveva acceso il braciere, da cui era scaturita la fiammata, era già stato condannato con rito abbreviato nell’aprile del 2024. Tre anni e 4 mesi è la pena definitiva nei suoi confronti.
L’uomo, secondo il Pubblico Ministero, agì di concerto con la struttura.
Responsabilità sempre respinta dall’insegnante e dalla coordinatrice dell’Asilo. A detta delle due donne, fu esclusivamente sua l’idea del focolare e di alimentare il fuoco con il bioetanolo.
Secondo l’accusa invece, l’insegnante: «poteva e doveva avvedersi della situazione di pericolo, perché le operazioni si sono protratte per minuti, non per secondi». Inoltre, secondo il PM, le due imputate non sono meritevoli delle attenuanti generiche poiché non hanno mai mostrato consapevolezza dell’accaduto scaricando tutte le responsabilità unicamente sul genitore.

La sentenza

Il tribunale di Bergamo, dopo circa un’ora di camera di consiglio, con la sentenza di primo grado, ha ritenuto le imputate responsabili di omessa vigilanza. L’insegnante e la coordinatrice della struttura sono state quindi condannate rispettivamente a 2 anni e a un anno e 10 mesi di carcere per lesioni. Per il tribunale, il reato è aggravato dalla violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, nonostante la pena sia superiore a quella proposta dal Pubblico Ministero, il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ha sospeso la pena.

Il profilo assicurativo

Tutto l’aspetto assicurativo ruota attorno al ruolo della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile dell’Asilo. Proprio per questo motivo, l’assicuratore era stato citato e ammesso nel processo insieme alla scuola stessa e alla Diocesi di Bergamo.
L’ammissione in giudizio della Compagnia ha garantito la copertura economica dei danni fisici e morali patiti dalle vittime. Nel corso del procedimento, l’Assicuratore ha avviato trattative economiche con i legali delle famiglie. Nel marzo 2025 è stato versato un acconto superiore ai 3 milioni di euro, per il risarcimento ai genitori dei due bambini feriti in modo più grave. Per questo motivo, i familiari hanno scelto di non costituirsi parte civile nel processo penale. Procederanno invece separatamente, in sede civile, per ottenere il saldo definitivo del danno.
Al momento della sentenza di primo grado, i nuclei familiari dei bambini coinvolti nel sinistro, hanno confermato di aver ottenuto i risarcimenti dovuti.

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Obbligo di vigilanza e responsabilità scolastica: condannato l’Istituto per l’infortunio di un’alunna

La gestione della sicurezza degli alunni all’interno dei plessi scolastici rappresenta un tema giuridico di costante rilevanza per la giurisprudenza civilistica italiana. Il delicato equilibrio tra il dovere di vigilanza e l’imprevedibilità del comportamento dei minori richiede criteri applicativi rigorosi. La recente pronuncia della Corte d’Appello di Perugia affronta questa problematica esaminando le conseguenze della temporanea assenza del personale docente.

La dinamica del sinistro

La vicenda trae origine da un infortunio occorso a un’alunna di una scuola primaria durante il rientro in aula dopo la ricreazione. In mancanza temporanea dell’insegnante, allontanatasi per esigenze personali, gli alunni hanno iniziato a rincorrersi per gioco tra i banchi della classe. L’alunna è inciampata e nell’urto con una sedia riportando la perdita di un incisivo superiore.

Il contenzioso giudiziario

I genitori hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento delle spese mediche sostenute a seguito del danno biologico patito dalla figlia. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda risarcitoria condannando l’Istituto scolastico. L’Amministrazione ha quindi proposto appello tramite l’Avvocatura dello Stato contestando la legittimazione dei genitori a chiedere il risarcimento per conto della figlia e la prova del nesso causale. La difesa erariale ha inoltre invocato la manleva da parte della Compagnia assicurativa.

La legittimazione attiva per il rimborso delle spese

La Corte d’Appello di Perugia, con la sentenza numero 201 depositata l’8 aprile 2026, ha chiarito che i genitori hanno richiesto il ristoro di esborsi patrimoniali sostenuti direttamente per le cure mediche. Tale pregiudizio economico colpisce il patrimonio dei componenti del nucleo familiare e non la sfera giuridica del minore. Di conseguenza sussiste la piena legittimazione attiva dei genitori all’azione risarcitoria.

Il regime contrattuale della responsabilità scolastica

Nel merito dell’episodio il Tribunale del riesame evidenzia la responsabilità diretta dell’Istituto in virtù della natura contrattuale ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile. Con l’accoglimento della domanda di iscrizione, tra scuola e famiglia, s’instaura un vincolo negoziale da cui deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza degli alunni. Il contratto sociale impone la tutela dell’incolumità fisica dei minori per l’intero periodo di permanenza nella struttura. Tale dovere permane per tutta la durata del sevizio scolastico, che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante. L’assenza della docente infatti non costituisce un fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile.

Il riparto dell’onere probatorio tra le parti

Sotto il profilo probatorio la famiglia ha dimostrato che il sinistro si è verificato durante l’orario delle attività scolastiche. Le testimonianze dei compagni di classe hanno anche confermato la totale assenza di vigilanza da parte del personale docente e ausiliario. A fronte di tali evidenze l’Istituto avrebbe dovuto fornire la prova che l’evento fosse fortuito e imprevedibile. Tuttavia la carenza di sorveglianza ha impedito di dimostrare l’adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno.
Il Tribunale ha sottolineato come la presenza dell’insegnante costituisca la misura minima e di necessaria prevenzione all’interno della classe. La vigilanza attiva avrebbe garantito il controllo tempestivo dei comportamenti a rischio interrompendo i giochi pericolosi prima della caduta. I giudici hanno stabilito come l’assenza del docente è idonea a determinare il verificarsi dell’evento lesivo. L’appello è stato quindi respinto con la condanna alle spese di soccombenza. Oltre al danni fisico, il Ministero dovrà pagare quasi 6.000 euro per le sole spese degli avvocati della famiglia.

I profili assicurativi e l’onere di produzione documentale

Un ultimo aspetto rilevato dal Tribunale è quello relativo alla criticità gestionale che riguarda il rapporto di garanzia tra l’Istituto scolastico e la propria Compagnia assicurativa. La Corte d’Appello ha rilevato che l’Amministrazione non ha prodotto in giudizio né la polizza né ha provato l’apertura del sinistro all’Assicuratore. Sotto questo profilo la mancata dimostrazione del titolo contrattuale e la conseguente denuncia impedisce l’operatività assicurativa nel processo.

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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Omessa vigilanza nel cambio d’ora: il Tribunale di Bari condanna un’Amministrazione scolastica

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.

Il fatto

Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.

La sentenza

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.

L’obbligo di prevenzione

L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.

La liquidazione del danno

Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.

Il profilo assicurativo

La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.

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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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