Collaboratrice scolastica batte la testa
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Un caso di cronaca degli ultimi giorni, riaccende i riflettori sugli infortuni del personale scolastico.
Una collaboratrice scolastica, per cause ancora non chiare, ha sbattuto violentemente la testa contro la finestra di un’aula dove la stessa presta servizio nel casertano.
La donna ha perso i sensi tanto da rendere necessario il trasferimento all’ Ospedale dove è stata presa in cura dal personale medico. Le sue condizioni, da subito critiche, sono migliorate col passare delle ore.
Il caso ricorsa un episodio analogo, accaduto nel 2016 in un Istituto superiore campano, a Santa Maria Capua Vetere con esito molto più drammatico. In quell’occasione la collaboratrice scolastica, intenta a pulire i vetri su una scala, cadeva dopo un volo di cinque metri e moriva dopo una settimana.

La sicurezza sul posto di lavoro

Il mansionario dei collaboratori scolastici, ai sensi del CCNL, sono tenuti alla: «[…] pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi».
Il Direttore SGA pertanto procederà all’organizzazione generale delle attività, sulla base delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.
Il Direttore SGA, attraverso apposito ordine di servizio notificherà ai collaboratori, il dettaglio operativi di competenza di ciascuno e le attività da eseguire. Spetterà infine sempre al DSGA la verifica della corretta esecuzione di quanto disposto.
Il personale dovrà osservare la normativa sulla sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, stabilita dal D. Lgs. 81/2001. I collaboratori scolastici dovranno essere dotati e fare uso obbligatoriamente di dispositivi di protezione individuale (DPI) durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il personale dell’Istituto dovrà inoltre partecipare ai corsi di formazione relative alla sicurezza sul luogo di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La Responsabilità della scuola

Proprio in relazione al caso mortale, accaduto nell’Istituto di Santa Maria Capua Vetere, la Dirigente e il Direttore SGA, vennero inquisiti in relazione all’accaduto.
L’istruttoria infatti tendeva a fare chiarezza sulle direttive impartite ai collaboratori scolastici, al personale Ata e sulle misure di sicurezza applicate in Istituto.
Per dover di completezza è giusto evidenziare il processo non fece emergere responsabilità dirette del Dirigente e del DSGA, nella morte della collaboratrice. La procura, preso atto della la documentazione prodotta e dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza sul lavoro, ha chiesto l’assoluzione per entrambi i soggetti.
È bene comunque sottolineare che l’applicazione della normativa legata alla sicurezza nei posti di lavoro è l’elemento cardine per sollevare dalla responsabilità diretta il Dirigente.

Il profilo assicurativo

Nel caso di infortunio, la copertura assicurativa obbligatoria prestata dall’INAIL, tutela il dipendente nei casi di morte e Invalidità Permanente.
Di norma, le polizze scolastiche integrative, qualora il personale risulti regolarmente assicurato, oltre alla morte e all’invalidità permanente, risarciscono tutte le spese mediche collegate all’evento.
Circa la sicurezza sul lavoro, le migliori formule assicurative, nel ramo di tutela legale, garantiscono il rimborso per la difesa civile e penale del responsabile. La garanzia può anche essere estesa alle spese legali per ricorsi contro le sanzioni, legate alle violazioni amministrative.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per la sicurezza negli Istituti scolastici, contattaci qui.

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