Responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico
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Il Tribunale di Lecce, il 5 febbraio scorso, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione dovrà risarcire i danni subiti da uno studente minorenne, l’8 gennaio 2018. L’incidente è avvenuto nei locali scolastici a seguito di un malore occorso durante l’orario di lezione.

Il fatto

L’istruttoria ha accertato che il malore è scaturito dalla visione di un filmato tecnico sulla castrazione dei cantanti lirici. Il video ha generato un forte impatto sui alcuni studenti, uno di questi ha chiesto di uscire dall’aula ed è svenuto nel corridoio. Nella caduta, come diagnosticato dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Brindisi, ha riportato la frattura di due incisivi e una ferita al labbro.
Il Docente che ha redatto la relazione, ha omesso i dettagli sul filmato proiettato, descrivendo l’evento come un malore accidentale avvenuto durante la ricreazione.
Le testimonianze dei compagni di classe hanno però smentito la relazione di servizio redatta dal Docente che ometteva il nesso causale tra la proiezione e il successivo infortunio.

La sentenza del tribunale

La divergenza tra prove orali e documentali ha pesato sulla valutazione della colpa specifica. Il giudice ha riscontrato una condotta negligente nella valutazione preventiva dell’impatto psicologico del materiale proiettato.
Il magistrato ha quindi ravvisato una responsabilità contrattuale dell’Istituto nella gestione della sicurezza degli alunni. La dinamica dell’evento ha evidenziato criticità nella scelta dei contenuti didattici proposti dal Docente. Tali contenuti sono stati ritenuti non idonei alla sensibilità dei minori presenti in aula.

Il nesso di causalità e la responsabilità contrattuale

L’iscrizione scolastica configura un contratto che impone obblighi di protezione verso l’integrità fisica degli alunni. Ai sensi dell’Art. 1218 del Codice Civile, la scuola deve provare l’imprevedibilità dell’evento dannoso. Nel caso specifico, l’Amministrazione non ha fornito prove idonee a escludere la propria responsabilità. Il tribunale ha richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione contenuto nella sentenza n. 14720 del 2024, circa l’onere della prova a carico del debitore. L’Istituto deve sempre dimostrare l’esistenza di una causa imprevedibile e inevitabile tale da rendere impossibile l’adempimento della propria prestazione.
Il docente, in quanto organo dell’amministrazione, impegna direttamente la responsabilità civile del Ministero competente. Nel caso in questione invece non è stata ravvisata alcuna causa esterna interruttiva del nesso di causalità tra didattica e danno.

Quantificazione del danno e profili risarcitori

Il danno è stato quindi quantificato seguendo i parametri dell’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private. Il consulente tecnico ha rilevato un danno biologico permanente pari all’1% per la perdita degli incisivi. Sono state riconosciute anche le indennità per inabilità temporanea e per il danno morale subito. Il tribunale ha liquidato la somma di 1.750,39 euro per le lesioni biologiche complessive. A tale importo si aggiungono 1.680 euro a titolo di rimborso per le spese odontoiatriche documentate. Il risarcimento totale ammonta a 3.430,39 euro, comprensivi di rivalutazione e interessi legali. La sentenza di primo grado è stata dichiarata immediatamente esecutiva dal giudice monocratico.

Le assicurazioni scolastiche nel contesto della responsabilità civile

Le polizze assicurative scolastiche si dividono solitamente in coperture Inail e polizze integrative private. L’Inail copre esclusivamente gli infortuni che causano la morte dell’infortunato oppure abbiano per conseguenza un’invalidità permanente ≥ al 6%. Nei casi, come quello in esame, interviene la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). Tale copertura tutela l’amministrazione e il personale dai danni causati agli alunni per colpa o negligenza. La compagnia assicurativa dell’istituto è chiamata a manlevare il Ministero in caso di condanna al risarcimento. Resta salva l’azione di rivalsa della Corte dei Conti verso il dipendente in caso di colpa grave.

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