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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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Le punizioni corporali a scuola

Con la recente ordinanza (n. 5244 del 17 febbraio 2022), la Cassazione conferma la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per una docente che aveva schiaffeggiato un alunno disabile.
Non è certo il primo caso. Nell’ottobre 2020 fece scalpore il video in cui, in un Istituto superiore di Salerno, un’insegnate schiaffeggia uno studente reo di non voler mettere la mascherina in classe.

Le punizioni corporali sono un reato

Su tema, la giurisprudenza s’è espressa a più riprese: gli insegnanti che infliggono punizioni corporali commettono un illecito.
L’abuso dei mezzi di correzione, infatti è una reato punibile penalmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31642 del 21 luglio 2016, ha condannato una maestra per aver tirato i capelli e schiaffeggiato uno studente. La Docente è stata ritenuta colpevole per i reati di lesioni personali e di abuso dei mezzi di correzione in danno del minore.
Gli insegnanti, riconosciuti colpevoli, sono puniti ai sensi dall’Art. 571 del Codice Penale, il quale stabilisce che debba essere perseguito: “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Le lesioni personali

Il codice inoltre stabilisce che, se dall’abuso di mezzi di correzione ne deriva una lesione personale, sono previste le pene di cui agli Artt. 582 e 583 del Codice Penale e il soggetto colpevole dovrà farsi carico del risarcimento.
Il docente, in relazione alla gravità del fatto, potrebbe anche essere sottoposto ad un provvedimento disciplinare. I provvedimenti vanno dalla sospensione dell’incarico fino al vero e proprio licenziamento.

L’assicurazione scolastica

Sotto il profilo strettamente assicurativo, l’alunno vittima di lesioni personali è tutelato dalla polizza infortuni sottoscritta dall’Istituto.
Qualora non lo escluda esplicitamente, l’assicurazione rimborserà tutti danni derivanti.
Anche l’Istituto scolastico è tutelato dalla polizza assicurativa per gli eventuali danni derivanti dall’eventuale Responsabilità Civile.
Per il Docente, in tutti i reati di carattere penale, causati dolosamente, non c’è tutela assicurativa.
Al contrario, esiste la possibilità che la Società Assicuratrice si rivalga nei confronti del responsabile del gesto.

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Assicurazione del docente

In più occasioni, nel corso degli anni, da parte degli insegnanti ci sono state poste domande sull’opportunità di sottoscrivere una specifica assicurazione del docente.
Prima di provare a rispondere alla domanda è opportuno fare alcune considerazioni di carattere generale.

Il rischio nell’attività docente

L’attività di Docente, come tutte le attività professionali, è potenzialmente sottoposta al rischio di Infortunio. A questo primo rischio si associa il rischio del danno provocato per Responsabilità Civile vale a dire quel danno, causato colposamente o dolosamente, per cui il Docente provoca ad un terzo un danno ingiusto.

L’infortunio

Nel caso di Infortunio il docente è tutelato dall’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL. Le prestazioni assicurative erogate sono gratuite, tuttavia presentano alcuni limiti importanti. L’invalidità permanente, ad esempio prevede la franchigia per i primi 6 punti e le spese mediche sono esclusivamente quelle riconosciute dal SSN.

La Responsabilità Civile

In relazione alla Responsabilità Civile, la responsabilità giuridica del Docente è disciplinata dall’Art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312: “La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola […] per danni arrecati direttamente all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.

La surroga

Sempre l’Art. 61 precisa che: “Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.
In altre parole, qualora l’evento che ha causato il danno avvenisse nel corso delle attività scolastiche, il soggetto responsabile è l’Istituto Scolastico e l’Amministrazione Scolastica Centrale (MIUR) in quanto legittimata passiva. L’Amministrazione scolastica può, tuttavia, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Docente nel caso di comportamento gravemente colposo o doloso nel causare il danno.

Le polizze assicurative specifiche

Tanto premesso, occorre segnalare che la maggior parte delle associazioni o dei sindacati di categoria comprendono, nella quota di iscrizione, coperture assicurative per i docenti. Queste coperture riguardano sia la Responsabilità Civile che l’Infortunio. Occorre sempre verificare i termini di copertura con particolare attenzione ai massimali, agli scoperti, alle franchigie, alle esclusioni, ai tempi e alle modalità di denuncia.
Sul mercato esistono anche prodotti specifici studiati per gli insegnanti.
Alcune soluzioni prevedono la possibilità di includere nelle garanzie della polizza, oltre all’attività scolastica, anche attività come le lezioni private o le ripetizioni. Per i docenti di educazione fisica, anche l’attività in palestre e circoli sportivi al di fuori dell’orario di lavoro.

La polizza integrativa dell’Istituto

E’ bene tuttavia evidenziare come la polizza integrativa stipulata dall’Amministrazione scolastica sia ancora la migliore soluzione di assicurazione del docente. Le coperture, se ben strutturate, infatti, prevedono, a fronte di un premio davvero contenuto, tutte le tutele necessarie. In aggiunta, le polizze stipulate con le società top leader del mercato prevedono anche il ramo di Tutela Legale, ovvero la possibilità del pagamento delle prestazioni legali e peritali in caso di giudizio.

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Danneggiamento degli occhiali del docente di sostegno

Un alunno diversamente abile frequentante il nostro istituto ha fatto cadere, per dispetto, gli occhiali della docente. Gli occhiali, finiti sotto al banco di un compagno sono stati inavvertitamente calpestati e hanno riportando la graffiatura di una lente. I docenti, soprattutto quelli di sostegno, sono assicurati anche per le perdite materiali a seguito di questo tipo di eventi?

La domanda, così com’è posta, si presta ad una serie di considerazioni specifiche che cercheremo di sintetizzare.

La dinamica del sinistro

In prima battuta, non è ben chiara la dinamica dell’evento. Semplificando, non è chiaro se gli occhiali fossero indossati dalla docente, oppure appoggiati sulla cattedra o in un altro luogo. Qualora, infatti, non fossero stati indossati, la Società assicuratrice potrebbe eccepire che l’evento possa non essere stato fortuito, ma causato dalla disattenzione o dall’incuria nella custodia del bene.

La volontarietà del gesto

Un ulteriore elemento che salta subito all’occhio, circa il danneggiamento degli occhiali della docente di sostegno, sta nella presunta volontarietà dell’evento. L’alunno avrebbe volutamente fatto cadere gli occhiali, appunto per dispetto.
Questo passaggio è particolarmente importante perché presume la dolosità dell’evento.
È bene chiarire che le polizze assicurative tutelano sempre la colpa, il caso accidentale, ma mai il dolo, la volontarietà nel creare un danno.
Nel caso, quindi, esista intenzionalità nell’evento, potrebbe esserci un concorso di responsabilità. Responsabilità in educando della famiglia, che non ha impartito la corretta educazione e in vigilando della scuola, che a sua volta non ha messo in atto tutte le precauzioni per evitare l’evento dannoso.

L’inabilità del soggetto che ha causato il danno

Viene anche precisato che l’alunno autore del danno è diversamente abile. Indipendentemente dal fatto che si tratti di inabilità fisica o mentale, per questa categoria di soggetti, l’Istituto e i docenti responsabili della vigilanza, devono creare tutti i presupposti per impedire all’alunno di causare un danno a sé stesso o agli altri.
Qualora tutti questi presupposti fossero rispettati, le coperture assicurative saranno regolarmente operanti. Le migliori polizze assicurative scolastiche prevedono inoltre un’apposita garanzia Kasko Occhiali di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Il docente di sostegno

Un’ultima nota doverosa riguarda il docente di sostegno. La sua figura e stata introdotta dall’Art. 7 della Legge 4 agosto 1977, n. 517, integrato a livello di contitolarità con i docenti della classe. Il suo ruolo è finalizzato a valutare le caratteristiche, abilità e difficoltà degli allievi con disabilità. Il Docente di sostegno tende quindi a rendere omogeneo il processo educativo di tutta la sezione. È inutile negare che le mansioni affidate a questi soggetti sono particolarmente delicate. Il livello di esposizione al rischio infatti, proprio per la mansione ricoperta, potrebbe essere decisamente superiore a quello degli altri docenti. Proprio per il livello di rischio, la copertura assicurativa integrativa è decisamente consigliabile.

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Accesso agli atti

Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

Accesso ai documenti amministrativi

La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

L’intervento del legale

Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Accesso agli atti e privacy

Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».