Mancata denuncia di sinistro
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Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla denunce di sinistro nella scuola, contattaci qui.

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