servizi ancillari
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Alcune ricognizioni di mercato, in ambito scolastico, evidenziano come il mandato di intermediazione assicurativa sia affidato senza selezione. La motivazione starebbe nel fatto che il mandato di brokeraggio sarebbe un servizio ancillare alla polizza assicurativa.

Cosa sono i servizi “ancillari”

I servizi ancillari sono tutte quelle prestazioni facoltative, non obbligatorie e onerose vendute unitamente ad una prestazione diversa da quella a cui fa riferimento il servizio ancillare.
Gli esempi sono molteplici: nell’acquisto di un biglietto aereo, la priority d’imbarco è un servizio ancillare. Sempre in ambito turistico, la garanzia assicurativa contro l’annullamento del viaggio è un servizio ancillare. Un altro esempio di servizio ancillare, in relazione al mutuo della casa, è la polizza assicurativa volta a tutelare il mutuatario in caso di perdita del lavoro, morte o invalidità permanente del mutuante.
Com’è facilmente intuibile il servizio di brokeraggio assicurativo non può essere considerato un servizio ancillare alla polizza. Con il servizio di brokeraggio l’Amministrazione scolastica acquista una prestazione professionale, separata e indipendente dalla polizza.

La determinazione ANAC

Proprio l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), nella Determinazione 13.03.2013, n. 2, evidenzia come, nel settore pubblico, i due servizi (brokeraggio e polizza) debbano essere svincolati a partire dalla fase di selezione. Afferma l’ANAC: “La possibilità di affidare congiuntamente l’incarico di consulenza assicurativa e di ricerca della polizza assicurativa è stigmatizzata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in quanto ritenuta idonea ad escludere dal confronto concorrenziale imprese che potrebbero presentare offerte concorrenziali per uno solo dei due servizi”.
Allo stesso modo, il parere di precontenzioso dell’ANAC, 30.01.2014 n. 18, definisce: “Illegittima commistione tra scelta del broker e della compagnia assicuratrice, in quanto vanno affidate a due differenti ed autonome procedure selettive, ordinate in sequenza logica ed entrambe improntate ai criteri di trasparenza e parità di trattamento, che impongono la previa definizione dei criteri di aggiudicazione e della commissione di brokeraggio“.

L’utilità della scuola

Inutile quindi sottolineare come la mancata selezione del broker assicurativo non è di nessuna utilità per la scuola. Oltre a essere carente dell’aspetto competitivo, non è conforme ai più elementari principi di trasparenza, pubblicità ed evidenza pubblica. La mancata selezione potrebbe comportare una serie di conseguenze per l’Amministrazione scolastica appaltante, sia sul piano giurisdizionale amministrativo che su quello della responsabilità penale.

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