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Contratti a titolo gratuito

Cosa sono e come funzionano i contratti a titolo gratuito negli appalti pubblici? Ma soprattutto questa tipologia di contratti è prevista dal Codice?
Il quesito appare importante anche alla luce del fatto che il termine gratuito, appare spesso nelle determinazioni legate al servizio di brokeraggio assicurativo.
L’ANAC, con il comunicato ANAC del 5 giugno 2024, offre importanti precisazioni sull’argomento.

Che cos’è un contratto a titolo gratuito?

Il contratto a titolo gratuito è una forma particolare e relativamente sporadica, di contratto. Più semplicemente il contraente, a fronte di una prestazione, non ottiene dall’appaltante un riconoscimento economico, finanziario o patrimoniale. Il contratto a titolo gratuito quindi non è un contratto oneroso.
La questione, almeno dal punto di vista numerico, appare è abbastanza marginale. Risulta infatti difficilmente comprensibile il motivo per cui un professionista o un’impresa, offra un prodotto, una fornitura o una prestazione a titolo gratuito. Un operatore, per svolgere il proprio lavoro, affronta dei costi di esercizio a fronte dei quali si aspetta un differenziale economico di ritorno.
Esistono tuttavia casi, anche all’interno del mondo della scuola, di contratti a titolo gratuito, uno di questi è la donazione liberale. Il donante, per spirito di liberalità, vuole trasferire nel patrimonio del donatario un bene o una qualche utilità, senza ricevere nulla in cambio.
Un secondo caso è quello della pubblicità indiretta. L’affidatario in questo caso, a fronte di una prestazione, non percepisce un corrispettivo economico diretto, ma il suo vantaggio è il ritorno di immagine.

Il Codice dei Contratti

L’Art. 13 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, al comma (2) dispone che il Codice non si applica ai contratti a titolo gratuito. Il Codice non si applica neanche quando il contratto offra al contraente, un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
Il successivo comma (5) impone tuttavia come tali contratti siano comunque affidati nel rispetti dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato. Fermo restando anche l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Come precisa l’ANAC, l’esclusione dei contratti a titolo gratuito dall’ambito di applicazione del Codice non è incondizionata. Le Pubbliche Amministrazioni dovranno in ogni caso preventivamente verificare la sussistenza di tutte le condizioni di legittimità e opportunità dell’affidamento.
Anche per i contratti a titolo gratuito quindi, l’Amministrazione dovrà verificare che gli operatori non siano esclusi ai sensi degli Artt. 94, 95 e 98 del Codice.
Inoltre, le Amministrazioni appaltanti dovranno considerare attentamente la competenza, l’affidabilità e l’adeguatezza dell’operatore economico per la prestazione richiesta.
Come per i contratti a titolo oneroso, l’Amministrazione appaltante infine dovrà pubblicare in: Amministrazione trasparente tutti i processi effettuati.

Il mandato di brokeraggio assicurativo

Il mandato di intermediazione assicurativa (brokeraggio) non rientra tra i contratti a titolo gratuito.
Il Legislatore, con il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’Art. 120 bis, stabilisce precisamente quest’aspetto definendo le possibili modalità di erogazione del compenso. Sull’onerosità dell’incarico nella Pubblica Amministrazione, nel corso degli anni, si sono espresse a più riprese sia l’A.N.A.C. che l’A.G.C.M. Sulla questione, in ambito scolastico, oltre ai numerosi Uffici Territoriali, lo stesso Ministero dell’Istruzione ha dato un preciso indirizzo attraverso il Quaderno 4 del novembre 2021.
«In ogni caso, – riporta il Ministero –  è da ritenersi ormai superata la tesi della gratuità del servizio in parola, come anche chiarito dalla Determinazione A.N.A.C. n. 2 del 13 marzo 2013».
Il contratto di brokeraggio assicurativo rimane un contratto oneroso anche se l’onere è traslato su un altro soggetto (l’assicuratore) diventando quindi un onere indiretto.
Per questo motivo, in fase di affidamento del servizio di brokeraggio, è necessario stimare l’importo della prestazione e richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG). La precisazione è contenuta nella FAQ A11 che l’A.N.A.C. mette a disposizione delle Amministrazioni Pubbliche in relazione all’obbligatorietà dell’acquisizione del CIG.

Se desideri maggiori informazioni in relazione all’onerosità del mandato di brokeraggio nella scuola, contattaci qui.

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Benvenuto Bruno!

Diamo con piacere il nostro miglior benvenuto all’interno del nostro gruppo a Bruno Bechis che, dal mese di febbraio, ha iniziato a lavorare con noi.

Bruno opera nel mercato scolastico piemontese e ligure da più di 35 anni. Collaboratore di primarie società, prima nell’ambito dell’editoriale, ora intermedia servizi e forniture nella scuola.

Da circa una decina d’anni, presta la sua collaborazione come intermediario nel mercato assicurativo scolastico. Approda ora in AB-International – ScuolaBroker, dopo aver lasciato un’importante agenzia assicurativa operante nel mondo scuola.

Facciamo a lui, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova importante opportunità professionale.

Bruno è disponibile al numero telefonico 3425258342 oppure alla sua mail diretta, all’indirizzo: bruno.bechis@abint.it
Potete contattare Bruno anche attraverso il suo account LinkedIn oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Cinque falsi miti sulle assicurazioni scolastiche

Quando si parla di polizze assicurative scolastiche, circolano false credenze e miti che possono portare a decisioni sbagliate o addirittura dannose. Le false leggende sulle polizze assicurative scolastiche possono portare a sottovalutare l’importanza di questa protezione finanziaria.
Analizziamo insieme le 5 più diffuse:

1. Le polizze assicurative sono tutte uguali

Uno dei miti più diffusi riguarda la standardizzazione delle polizze assicurative nella scuola. In realtà, come esistono diverse tipologie di Istituti, con necessita assicurative differenti, anche le polizze assicurative possono essere strutturate con specifiche caratteristiche e coperture. Una copertura adeguata esclude contratti standard, ogni contratto va valutato attentamente in base alle singole esigenze.

2. L’assicurazione non paga mai!

Luogo comune dice che le assicurazioni o non paghino mai il danno, oppure risarciscano in maniera limitata. Entrambe le affermazioni sono palesemente false. L’assicurazione è un contratto stipulato tra l’assicurato e l’assicuratore. Come in ogni contratto sono previste clausole e condizioni, sottoscritte da entrambi i soggetti, a tutela di ognuno. A fronte di un sinistro, al fine di evitare false aspettative, è necessario verificare sempre con attenzione quanto stabilito dall’accordo.

3. Le assicurazioni sono solo una spesa inutile

Ancora oggi troppe persone vedono nell’assicurazione scolastica una spesa, inutile, non necessaria, a volte vessatoria. Questa percezione tuttavia, cambia radicalmente quando si verifica un imprevisto. In questi casi, la polizza assicurativa crea la differenza tra un disagio e una grave difficoltà anche finanziaria. È inutile nasconderlo, le attività scolastiche, per quanto tutelate, non sono prive di rischi, alcuni anche gravi che, in assenza d’adeguate coperture ricadono sulle famiglie.

4. La polizza, più è economica, meglio è

Il prezzo è un fattore importante, anche nella polizze assicurative, ma l’aspetto economico non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Occorre sempre tenere presente che l’assicurazione non è un Ente benefico ma una società di lucro. Condizioni, garanzie e massimali sono sempre rapportate al premio pagato. Una polizza economica normalmente offre coperture limitate che potrebbe rivelarsi inadeguate in caso di bisogno. È essenziale bilanciare il costo con il livello di protezione offerto.

5. La scuola è già assicurata per legge

Quest’affermazione è vera ma la portata dell’assicurazione obbligatoria offerta dall’INAIL è parziale. L’assicurazione obbligatoria garantisce esclusivamente l’infortunio e, all’interno di questo, soltanto la morte e l’invalidità permanente superiore al 6° punto di invalidità. Restano escluse tutte le spese mediche e le diarie da ricovero o immobilizzazione. Inoltre l’assicurazione obbligatoria non prevede la Responsabilità Civile, i viaggi di istruzione o la tutela legale.

Esiste una soluzione?

In un ambito così complesso come quello delle assicurazioni scolastiche non tutti gli Istituti hanno la competenza tecnica specifica per poter personalizzare il piano assicurativo. L’intervento del broker diventa quindi un aiuto fondamentale in questo senso.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze scolastiche o come personalizzare la polizza per il tuo Istituto, contattaci qui.

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Ritardato accesso al Pronto Soccorso

La famiglia di una nostra alunna ci ha recapitato un certificato medico di Pronto Soccorso, relativo ad un infortunio accaduto in palestra. Il certificato medico è datato una settimana dopo l’evento e la docente incaricata riferisce che l’alunna, al momento del sinistro, non ha segnalato l’accaduto. La scuola è comunque tenuta a fare la denuncia all’INAIL? La società assicuratrice liquiderà il danno?

Casi come quello descritto, seppur occasionali, non sono infrequenti, motivo per cui diventa importante per la scuola creare un preciso protocollo operativo.

Il protocollo operativo

Il regolamento di Istituto dovrebbe prevedere cosa fare in tutti i casi di sinistro. Gli alunni devono essere informati che, qualora restassero vittime di un infortunio, dovranno comunicarlo tempestivamente al personale scolastico addetto alla vigilanza. A sua volta, il personale dovrà mettere in atto tutte le procedure previste. Queste vanno, nei casi può gravi, dal primo soccorso all’eventuale richiesta di intervento medico. Nei casi più modesti, la scuola dovrà comunque effettuare comunicazione alla famiglia dell’alunno. Da ultimo, il personale dovrà produrre una relazione alla segreteria per tutti gli eventuali adempimenti assicurativi.

La denuncia all’INAIL

La Legge 3 luglio 2023, n. 85 obbliga la scuola ad effettuare comunicazione o denuncia all’INAIL qualora l’infortunio sia accaduto durante qualunque attività scolastica. La comunicazione, o la denuncia, dovranno essere inoltrate, attraverso la piattaforma SIDI, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico. La mancata denuncia è sanzionata dall’INAIL nei termini previsti ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

Denuncia all’assicurazione integrativa

La denuncia di sinistro andrà inoltrata anche alla Società con cui la scuola ha stipulato l’assicurazione integrativa.
Ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile, l’assicurato deve effettuare la denuncia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato.
Di norma, nel comparto scuola, i termini arrivano fino a 30 gg dalla data dell’evento. È buona norma, tuttavia, verificare la tempistica riportata all’interno delle condizioni contrattuali. Il rischio, nel caso di mancata o tardata denuncia, è di vedersi negato il diritto al risarcimento.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale delle polizze di assicurazione danni è rappresentato dalla relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto. Quest’aspetto è comunemente definito come nesso causale.
In altre parole, l’assicurato, per ottenere il rimborso dall’Assicurazione, deve provare che il danno subito è connesso all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza dell’esistenza del nesso causale, l’assicuratore non liquida il sinistro.
La Compagnia Assicuratrice identifica nel Certificato medico il nesso tra quanto accaduto durante l’attività di educazione fisica e il danno subito. Di fronte a un ritardato accesso al Pronto Soccorso, oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi.
È bene, tuttavia, precisare che non esistono casi assoluti. Come per l’evento in questione, un trauma, inizialmente giudicato di modesta entità, col passare dei giorni potrebbe rivelarsi decisamente più grave di quanto inizialmente ipotizzato.
In questi casi, assume particolare rilevanza la dichiarazione del docente che stava vigilando e la dichiarazione del medico che redige il certificato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle denunce di infortunio nella scuola, contattaci qui.

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Natale è una festa. Senza un regalo che festa è?

Anche quest’anno ci ritroviamo a festeggiare Natale.
In questo periodo di festa, desideriamo esprimere a tutti i nostri clienti e lettori, i nostri più sinceri auguri.
Vogliamo ringraziarti per la fiducia che ci hai accordato. È stato per noi un privilegio lavorare al tuo fianco e ti siamo grati per tutto quello che, anche con il tuo aiuto, abbiamo costruito insieme.
Ti auguriamo un nuovo anno ricco di successi, soddisfazioni e nuove sfide da affrontare con voi.

Quest’anno però abbiamo deciso di rendere più concreti i nostri auguri regalandoti un libro.
Per tutti gli abbonati ai servizi di GiustoScuola abbiamo creato una selezione di testi pubblicati e venduti da Euroedizioni – Torino, tra cui potrai scegliere.

Affrettati perché la promozione termina il 15 gennaio!
Clicca qui e ricevi direttamente il tuo libro.

I nostri uffici resteranno sempre aperti nel periodo natalizio, al di fuori dei giorni festivi.
Potrai comunque sempre contattarci qui.
Con le notizie sulle assicurazioni scolastiche ci rivediamo a gennaio.

Buone feste a tutti!

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Grazie Emanuela!

Il 31 agosto è stato l’ultimo giorno di lavoro della nostra collega Emanuela Piazzalunga. 

Dopo tutti questi anni di impegno professionale, non possiamo fare a meno di ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per la nostra società.

Vogliamo ringraziarti, anche a nome delle generazioni di studenti e operatori scolastici che, in questi decenni, hai seguito con impegno, serietà e sollecitudine.

Può sembrare scontato ma l’attenzione alla sicurezza che hai riservato loro, è stata importante almeno quanto il loro percorso di crescita formativa.

Vogliamo ringraziarti anche per l’attenzione che, in questi anni, hai posto alla costante innovazione di una realtà complessa come quella scolastica. Il tuo apporto nell’ideazione e nello sviluppo di soluzioni assicurative sempre più efficaci hanno reso la scuola un ambiente più sicuro e protetto.

Vogliamo quindi augurarti di vivere questo nuovo periodo con la stessa intensità e passione.
Possa questa nuova fase della sua vita portarti tutto ciò che cerchi.

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Buone vacanze 2023!

Anche tu, come noi, probabilmente hai bisogno di riprendere fiato dopo un anno ricco di impegni. Vogliamo quindi augurarti buone vacanze!
Con le notizie dal mondo delle Assicurazioni scolastiche ci rivediamo a settembre.
I nostri uffici resteranno comunque a tua disposizione anche nel prossimo mese di agosto, ad eccezione dei giorni 14 e 15.

Puoi comunque contattarci alla casella di posta info@abint.it oppure attraverso il questo form.

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Benvenuto Gianluca!

Vogliamo dare il nostro più caloroso benvenuto in AB-International – ScuolaBroker al nuovo collega Gianluca Perniciaro.

Attraverso Gianluca, che da qualche mese, ha iniziato a lavorare con noi, iniziamo ad offrire consulenza assicurativa alle scuole siciliane.
Gianluca da più di un anno si occupa di intermediazione assicurativa negli Istituti scolastici, offrendo consulenza specifica ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori S.G.A.
Siamo certi che questo sia solo il primo passo di una brillante carriera. Facciamo a lui, e a tutte le sue scuole clienti, i nostri migliori auguri per questa nuova sfida professionale.

Puoi contattare Gianluca al numero telefonico 324 0917084, alla mail: gianluca.perniciaro@abint.it oppure sulla pagina del nostro sito web.

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Il nuovo Codice dei Contratti nella scuola. Un ciclo di conferenze con l’Avv. Stefano Feltrin

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale rispettando i tempi previsti dall’esecutivo. La nuova norma, a far data dal 1° luglio prossimo, dopo quasi sette anni, manderà definitivamente in pensione il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Un avvio tormentato

Il Codice dei Contratti è un dispositivo importante e al tempo stesso complesso poiché regola tutti gli acquisti della Pubblica Amministrazione, anche quella scolastica.
L’avvio di dispositivi normativi delicati, come quelli legati ai contratti pubblici sono spesso problematici e articolati. Prova ne siano le integrazioni le correzioni, cui è stato sottoposto, a un anno di distanza, il vecchio Codice. Come non bastasse, i pareri giurisprudenziali, l’evoluzione economica mondiale e la recente pandemia, hanno causato, negli anni, centinaia di aggiornamenti normativi.
In questo senso, anche il nuovo Codice dei Contratti non sembra nascere sotto i migliori auspici. A poco più di un mese di distanza dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’ANAC ha già sollevato svariate obiezioni di merito. A parere dell’Autorità alcuni passaggi infatti potrebbero addirittura far scattare un processo di infrazione da parte della Comunità europea. Ma palesi incongruenze e problemi interpretativi, sono stati espressi anche dal Consiglio di Stato.
A questo clima di incertezza e frammentarietà occorre aggiungere che il nuovo Codice entra in vigore in prossimità delle scadenze legate alla richiesta di fondi per il PNRR.
La corretta interpretazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola diventa quindi non solo opportuna, ma soprattutto necessaria anche alla luce delle possibili responsabilità che coinvolgere i Dirigenti Scolastici.

Un ciclo di conferenze per capire cosa cambierà nella scuola

Per meglio capire l’applicazione del nuovo Codice dei Contratti nella scuola abbiamo deciso di organizzare, nel mese di maggio, un primo ciclo di conferenze sul tema, in collaborazione con alcuni Uffici Scolastici Territoriali.
Relatore dei convegni è l’Avvocato Stefano Feltrin, consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche. L’Avvocato Stefano Feltrin è docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione e autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici anche in ambito scolastico.
Le tematiche affrontate vanno dall’inquadramento normativo alla scelta delle procedure da adottare nella scuola, dall’Affidamento Diretto alla Procedura Negoziata. Sarà dato spazio anche alle procedure relative alle concessioni e al regime dei contratti relativi al PNRR.

Gli appuntamenti

Cominceremo l’8 maggio a Portici (NA) presso ISIS “Carlo Levi”, proseguendo il 22 maggio a Torino (TO) nella sede di Euroedizioni. Il 23 maggio saremo a Fossano (CN) presso IIS “Giancarlo Vallauri”, il 24 maggio il convegno si terrà a Busto Arsizio, presso l’ITE “Enrico Tosi”. Chiuderemo questo primo ciclo di incontri il 30 maggio a Brescia presso l’IIS “Astolfo Lunardi”.
I dettaglio degli argomenti trattati, degli indirizzi e le modalità di iscrizione ai singoli appuntamenti sono disponibili nei link sopra riportati.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai Convegni con l’Avvocato Stefano Feltrin in relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, contattaci qui.  

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Affidamento Diretto dell’assicurazione tramite il broker

Nel nostro Istituto quest’anno, è in scadenza la polizza assicurativa scolastica. Ci stiamo domandando se è possibile fare un Affidamento Diretto, tramite il broker?

Per tutti i contratti, qualora ne ricorrano i presupposti, è possibile utilizzare la procedura ad Affidamento Diretto. Questo vale, quindi, anche per i contratti assicurativi, anzi, nella maggioranza dei casi, la norma consiglia esplicitamente questa prassi. Facciamo, tuttavia, alcune precisazioni.

Valore economico

Come per tutte le procedura d’appalto, anche per la polizza assicurativa, l’Istituto scolastico dovrà porre in essere la progettazione, ovvero l’attività istruttoria. In questo caso, il processo potrà essere gestito anche con la consulenza del broker. Per la polizza, occorrerà stabilire non solo le necessità assicurative, ma, prima di tutto, l’importo economico stimato per tutta la durata contrattuale. Questo dato diventa particolarmente importante soprattutto nei casi di poliennalità. Il regolamento europeo, dal 1° gennaio 2022, stabilisce come la soglia per l’Affidamento Diretto, è fissata in 140.000,00 euro.
Qualora l’importo stimato fosse inferiore, si dovrà inoltre verificare la soglia stabilita dal Regolamento d’Istituto per questo genere di procedura.
Se l’Istituto non ha approvato in Consiglio di Istituto un proprio regolamento, l’Art. 45, comma 2 lett. a) del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, limita l’importo applicabile per l’Affidamento Diretto a 10.000,00 euro.
In questo caso, occorrerà, quindi, una delibera specifica che preveda, oltre all’eventuale durata poliennale del contratto, anche l’importo economico.

I Decreti semplificazione

A partire dal 2018 sono stati emanati una serie di provvedimenti tesi a semplificare i processi per l’affidamento degli appalti nell’Amministrazione Pubblica. Ricordiamo solo i più importanti: il Decreto “Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019) e i due decreti, con le relative conversioni legislative, conosciuti con “Semplificazioni” (Legge 120/2020) e “Semplificazioni – bis” (Legge 77/2021).
Le indicazioni normative consigliano espressamente, in questi casi, l’utilizzo dell’istituto dell’Affidamento Diretto, proprio al fine di snellire i processi. In questo senso l’Affidamento Diretto è permesso anche alla luce dei principi di economicità ed efficacia. Resta inteso che utilizzare procedure più complesse resta sempre nella disponibilità dell’Amministrazione scolastica appaltante, ma la loro adozione dovrà essere adeguatamente motivata.

L’Affidamento Diretto

È bene ricordare sempre che l’Affidamento Diretto è, a tutti gli effetti, una procedura selettiva analoga alle altre. La particolarità consiste nella semplificazione delle procedure, giustificata dall’importo ridotto dell’appalto in questione.
Resta quindi inteso che il confronto tra le offerte di operatori diversi è il requisito cardine del processo. Ai sensi dell’Art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, infatti, l’onere motivazionale della scelta è un dovere in capo all’Amministrazione Pubblica. Le possibilità ricognitive, espresse nelle Linee Guida ANAC n. 4, sono le più ampie, tuttavia, il raffronto tra offerte diverse, per quanto informale, è un fondamento inalienabile.

La figura del broker

Il broker assicurativo, ai sensi della normativa vigente, per la Pubblica Amministrazione, è un professionista con un ruolo consulenziale. A lui potrà essere affidata l’assistenza alla scuola per tutti i passaggi relativi alla progettazione del servizio e, come abbiamo visto più sopra, anche per la stima economica. Il broker potrà, eventualmente, anche affiancare la scuola nella valutazione delle offerte, alla luce della propria competenza professionale e al testo contrattuale predisposto unitamente alla scuola. Al broker, tuttavia, non potrà essere demandata, né la scelta dell’operatore economico, né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se desideri maggiori informazioni sull’attività del broker assicurativo nella scuola, contattaci qui.