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Ferisce un docente a scuola: condannato a 1 anno e 8 mesi l’aggressore, padre di un alunno

Condannato a un 1 e otto mesi il padre di un alunno che ha ferito gravemente un docente di un Istituto comprensivo campano. Lo riporta un articolo del sito “il Sole24ore”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 19 dicembre del 2023. Quel giorno il genitore di un alunno di terza media si recò a scuola per chiedere conto delle presunte molestie ricevute dal ragazzo. A detta di alcuni compagni infatti, un docente avrebbe “infastidito” il figlio dell’uomo.
Nell’aggressione, l’uomo ha inferto un pugno ad docente provocando complicazioni al bulbo oculare con una prognosi di 80 giorni. La violenza si sarebbe verificata per via di un errore di persona. L’aggressore scambiò la vittima per un altro docente che, successivamente, risultò estraneo alle molestie.
Il docente aggredito, che ricopriva anche il ruolo di Collaboratore del Dirigente, querelò l’aggressore dando avvio, in questo modo, alle indagini.
La storica trasmissione di cronaca giudiziaria: “Un giorno in Pretura”, ha ripreso il dibattimento, che sarà disponibile nella prossima stagione.
Durante il processo l’imputato ha minimizzando i fatti: «Gli ho solo dato uno schiaffo e poi mi sono scusato». Le testimonianze e i referti medici tuttavia dimostrano una storia diversa, da qui la sentenza di condanna.

La responsabilità previste dal Codice Penale

La lesione personale è un reato previsto dall’Art. 582 del Codice Penale. Ai sensi del Codice si procede a fronte di querela della parte offesa. Qualora, come in questo caso, la prognosi sia superiore a 20 giorni, si procede d’ufficio.
Anche la violenza a un Pubblico Ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
L’Art. 4, comma 1, della Legge 4 marzo 2024, n. 25, modifica l’Art. 61, comma 11-novies del Codice Penale. Sono così ricomprese, tra le aggravanti comuni, violenze o minacce, contro il personale scolastico a causa o nell’esercizio delle loro funzioni. Per questi casi le pene sono aumentata fino a un a un terzo.

Il profilo assicurativo

L’INAIL copre i danni subiti dalla vittima a seguito di aggressione da parte di terzi, a condizione che l’aggressione sia avvenuta “in occasione di lavoro”.
Alcuni particolari soggetti come gli operatori sanitari, gli autisti di mezzi pubblici e il personale scolastico sono ricompresi tra quelli esposti al rischio specifico.
Tuttavia se l’infortunio è causato per motivi strettamente personali (es.: una lite privata non legata alla prestazione lavorativa), il nesso con il lavoro viene meno. In quel caso l’INAIL potrebbe non riconoscere la tutela.
In linea generale anche l’assicurazione scolastica integrativa risarcisce il danno nel caso in cui un terzo provochi l’aggressione. È comunque è fondamentale verificare le condizioni specifiche della polizza. Le migliori formule assicurative, operanti sul mercato scolastico, menzionano esplicitamente tra le coperture le “lesioni da aggressione”.
Le polizze infortuni generalmente escludono i danni derivanti da fatti dolosi commessi dall’assicurato. L’aggressione subita da un terzo però non è un fatto doloso dell’assicurato, quindi l’indennizzo è dovuto.
Occorre tuttavia tenere bene in considerazione il principio indennitario: qualora, in sede civile, si ottenesse un risarcimento dal responsabile, l’indennizzo erogato dell’Assicuratore può essere ridotto.
In tutti i casi è sempre consigliabile consultare il Set Informativo e le Condizioni Contrattuali nelle sezioni “Oggetto dell’Assicurazione” e “Esclusioni”.

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Aggressione davanti alla scuola: alunno ferito e sotto shock. Doppia inchiesta della Procura.

Un quarantenne, padre di un alunno, avrebbe aggredito un compagno di classe del figlio per un banale incidente. Lo riporta un articolo di cronaca de “il Messaggero”.

Il fatto

All’uscita dall’Istituto un alunno di otto anni si sarebbe lamentato con il padre poiché un compagno di classe gli avrebbe rotto il braccialetto di Halloween.
Il quarantenne, appreso il torto, avrebbe deciso di agire in difesa del figlio. Il compagno sarebbe stato avvicinato dall’uomo, tra due auto parcheggiate, e colpito con schiaffi in pieno volto.
Sembra poi che l’alunno abbia ricevuto anche un calcio che lo ha fatto cadere a terra.
L’episodio si sarebbe svolto davanti a diversi genitori presenti. Pare che qualcuno abbia anche filmato l’aggressione. Alcune persone sono comunque intervenute per calmare la situazione e tranquillizzare il minore. I genitori dell’alunno aggredito, giunti sul posto, hanno portato il ragazzo al pronto soccorso del vicino ospedale. I medici hanno riscontrato lesioni non gravi, guaribili in circa una settimana.
Intanto la famiglia dell’aggredito ha sporto denuncia ai carabinieri.
Nei giorni seguenti sarebbero emersi altri problemi conseguenti all’aggressione, l’alunno percosso ha, infatti, mostrato disturbi del sonno e ansia. Per questo, la famiglia, su indicazione medica, ha avviato un percorso psicologico.

Le indagini e l’ipotesi di reato

Sulla vicenda sono state aperte due inchieste. Da un lato, la Procura contesta al presunto aggressore lesioni personali aggravate ai sensi dell’Art. 583 del Codice Penale. Dall’altro, la Procura per i minorenni sta svolgendo ulteriori accertamenti.
Intanto i Carabinieri stanno ricostruendo i fatti e ascoltando i testimoni. Nei prossimi giorni verranno anche sentiti i due alunni in un’audizione protetta, nel tentativo di chiarire le dinamiche dell’episodio.
Il quarantenne, dal canto suo, intende chiarire la sua posizione e respingere ogni accusa.

Il profilo assicurativo

Alla luce dei fatti e delle indagini ancora in corso è prematuro formulare ipotesi circa un eventuale risarcimento assicurativo. In linea generale, l’assicurazione integrativa copre il danno fisico e/o psicologico subìto dall’alunno, non solo durante l’attività scolastica, ma anche in itinere. Dalla dinamica dei fatti sembra anche esclusa la responsabilità dell’Istituto scolastico per mancata vigilanza del personale.
In ogni caso, è bene precisare che nessuna polizza copre la responsabilità penale del soggetto coinvolto.
Allo stesso modo sono escluse eventuali sanzioni amministrative o pecuniarie.
In ogni caso, l’Assicuratore potrà esercitare il diritto di rivalsa contro i responsabili.

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Studente aggredisce docenti a Torino

Il 30 aprile scorso, un alunno 17enne ha aggredito due docenti di un Istituto Superiore di Torino, mandandone uno al Pronto Soccorso. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Stampa”.

Il fatto

L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio, durante l’intervallo di pausa delle lezioni, all’interno di un Istituto tecnico.
Dalle prime ricostruzioni sembra che per prima sia stata colpita una docente, il secondo insegnante è stato coinvolto nel tentativo di difendere la collega.
I motivi dell’aggressione non sono ancora chiari, tuttavia, sembra che l’alunno sia un ragazzo “difficile”, già raggiunto da un provvedimento di sospensione per motivi disciplinari.
L’alunno sarebbe stato sospeso dalle lezioni fino al termine dell’anno scolastico, ma avrebbe continuato a entrare nell’Istituto durante le ore pomeridiane.
Rimproverato dai docenti nel tentativo di entrare a scuola, li avrebbe aggrediti e la violenza sarebbe stata ripresa dalle telecamere interne dell’istituto.
Il docente, trasportato in ospedale, ha sporto denuncia alla Polizia di Stato; analoga decisione è stata presa dalla collega coinvolta nell’episodio.
Gli agenti sono giunti a scuola dopo l’allarme lanciato dalla dirigenza, all’arrivo della pattuglia, però, lo studente aveva già abbandonato l’edificio.

I provvedimenti del Ministero

L’episodio segue di pochissime ore il Consiglio dei ministri impegnato a deliberare una stretta relativa al comportamento di studenti e genitori verso gli insegnanti.
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato pene più severe per chi aggredisce il personale scolastico: in caso di violenza si rischia anche l’arresto.
La legge, come riporta un articolo dell’ANSA, si applicherà solo ai maggiorenni, coinvolgendo quindi solo gli studenti 18enni e i genitori.
Sarà introdotta l’aggravante per il reato di lesioni personali e se la vittima è un docente o un dirigente scolastico, le pene aumentano. La condanna passa da un minimo di 2 a un massimo di 5 anni.
«Il personale scolastico – ha commentato il ministro – dopo quello sanitario è il più colpito dalle aggressioni tra tutto il personale della Pubblica amministrazione. L’aumento è stato impressionante soprattutto da parte dei genitori. Fino al 2022-23 erano gli studenti ad aggredire, ora sono aumentati i genitori che picchiano i docenti».
Sempre in relazione all’aspetto disciplinare, il Consiglio dei ministri ha varato nuove regole anche sul voto di condotta degli studenti. In questo caso, le sanzioni diventano più severe: il 5 in condotta porterà alla bocciatura automatica, con il 6 sarà previsto un esame di riparazione.
Il Disegno di Legge relativo al voto in condotta era già stato approvato il 1° ottobre 2024, ma perché fosse reso attuativo occorreva la modifica regolamentare. Il provvedimento dovrebbe diventare esecutivo all’inizio del prossimo anno scolastico.
Infine, la sospensione fino a 2 giorni non comporterà più l’allontanamento da scuola, al posto della sospensione ci saranno ore aggiuntive di permanenza a scuola. Per le sospensioni tra 3 e 15 giorni, invece, saranno previste attività socialmente utili. «Viene prevista più scuola e non meno scuola per chi fa il bullo o in generale si comporta male» ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione.

Il profilo di responsabilità e quello assicurativo

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, apparirebbe indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto, seppure non abbia ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, anche se con pena ridotta.
L’assicurazione non copre la responsabilità penale, né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse. Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dai docenti, fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore.

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Docente morde un alunno

Rinviato a giudizio per lesioni aggravate il docente precario che nel 2023, in un Istituto Superiore del cuneese, ha ferito un alunno. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è iniziato con una discussione in classe: lo studente aveva chiesto di andare in bagno, ma l’insegnante gli aveva negato il permesso.
La questione sarebbe degenerata e lo studente avrebbe afferrato il docente che, per liberarsi, lo ha morso.
«Non intendevo fare del male al ragazzo – ha dichiarato l’insegnate ai giudici – né costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. È stata una reazione quasi inconsapevole di autodifesa».
Nel frattempo, un altro studente aveva ripreso la scena con il cellulare.
La difesa dell’insegnante, tuttavia, non sembra aver pienamente convinto il giudice del tribunale di Cuneo che ha disposto il rinvio a giudizio. Anche il video è stato acquisito agli atti. A parere del giudice la reazione nei confronti dell’allievo è penalmente perseguibile. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio.
Dopo l’episodio, il docente è stato destituito dall’incarico e attualmente lavora temporaneamente in un’altra scuola della provincia.

La responsabilità penale

L’episodio, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale, si configura come lesione personale.
Le lesioni personali sono quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Il reato prevede, inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio, quando le lesioni comportino la deformazione o lo sfregio del viso.
Nel caso fosse ritenuto colpevole, il docente rischia la reclusione da uno a sei mesi, ovvero una sanzione economica, oltre all’eventuale risarcimento in sede civile.
Inoltre, una condanna penale può escludere il docente dall’assunzione, qualora la Pubblica Amministrazione la ritenga incompatibile con le funzioni richieste.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, in primo luogo, che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso in questione, la polizza integrativa scolastica potrebbe risarcire il danno fisico o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Violenza a scuola: docente aggredita

Ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una docente. Questa volta l’episodio è accaduto in una scuola brianzola. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 15 gennaio, in un Liceo di Seregno. Uno studente sedicenne avrebbe colpito una docente con un pugno e uno schiaffo al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine della lezione senza testimoni.
Alcuni studenti, entrati in classe per l’ora successiva, raccontano di aver visto l’insegnante con il volto sanguinante dopo la violenza. Una collega l’ha immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.
Il Dirigente Scolastico ha prontamente convocato la madre del ragazzo per discutere della situazione e prendere gli eventuali provvedimenti necessari. Al termine dell’incontro la madre ha deciso di ritirare il figlio dalla scuola.
Le motivazioni dietro l’aggressione restano sconosciute. Il ragazzo, recentemente trasferito nella scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti in precedenza. Era tuttavia nota una certa fragilità psicologica che non aveva mai destato particolare preoccupazione, né la necessità di misure di sostegno.
La docente aggredita insegna Scienze umane da vent’anni, è molto stimata per la sua professionalità e dedizione didattica e, dopo l’episodio, non esclude l’abbandono dall’insegnamento. Sembra anche che la Docente non abbia ancora sporto denuncia in relazione all’accaduto.
La vicenda, com’era naturale, ha avuto qualche strascico polemico. Gli studenti hanno manifestato solidarietà verso l’insegnante evidenziando tuttavia una certa difficoltà da parte del Dirigente a fare chiarezza sull’accaduto. «A scuola non si parlava d’altro. – afferma un rappresentante degli studenti – Avremmo voluto un incontro immediato, ma il Preside ci ha detto che non era necessario. Eppure tra gli studenti e anche i professori c’era molta preoccupazione».
«Non è un mostro – risponde il Dirigente Scolastico – ha sbagliato, ma non è abitualmente violento. La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, e ha chiesto scusa alla docente».
«Sono stato accusato di non aver preso provvedimenti – conclude il Dirigente – ma non posso intervenire se il ragazzo non è più un nostro alunno».

La responsabilità

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, appare indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta.
In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia, per “culpa in educando“, poiché non avrebbe saputo educare correttamente il minore. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, infatti i genitori sono responsabili per gli illeciti dei figli derivanti dal mancato rispetto delle norme di civica convivenza.
Da ultimo, qualora venisse accertata, potrebbe essere considerata anche la responsabilità del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno, tuttavia, fosse stato provocato con dolo, sarebbe facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più incerta è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale servirà valutare se sia reso responsabile di un eventuale errore professionale.
In tal caso i danni derivanti da “colpa” sarebbero sempre risarcibili, mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Docente aggredita: scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Non essendoci collaboratori scolastici disponibili, il dispositivo era stato lasciato sulla cattedra dove lo studente ha cercato di riprenderlo, opponendosi alla docente.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.
Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
Successivamente l’insegnante è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se quanto riportato dalla stampa venisse confermato ci troveremmo di fronte a una serie di eventi particolarmente gravi.
Pur considerando la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 sull’uso degli smartphone in classe, il divieto di utilizzo non autorizza il personale a confiscare i dispositivi degli studenti.
A questo primo aspetto si aggiunge la responsabilità penale dello studente anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta. In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia per non aver saputo educare correttamente il minore.
I genitori infatti restano responsabili dei figli minori per gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile applicabili nei diversi contesti sociali.
Da ultimo, qualora venisse accertata, dovrà essere anche considerata l’inerzia del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno tuttavia fosse stato provocato con dolo o colpa grave, è facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più delicata è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente.
Sulla base del concetto di diligenza professionale occorrerà valutare se sia stato commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Aggressione a scuola: capacità di intendere e volere

Ennesimo caso di violenza in una scuola. Un alunno 14enne che frequenta un Istituto comprensivo del siracusano, rimproverato, aggredisce la Dirigente Scolastica e la manda in ospedale. Lo riporta un articolo de “la Sicilia”.

Il fatto

L’episodio si è verificato in un istituto comprensivo di Noto, in provincia di Siracusa.
Secondo le prime ricostruzioni tutto è iniziato durante le ultime ore di lezione. Il ragazzo avrebbe più volte interrotto la lezione con comportamenti sempre più molesti, arrivando persino a lanciare una sedia.
Nel tentativo di placare la situazione, il docente ha inviato l’alunno nell’ufficio della preside. Sembra tuttavia, che in quell’occasione, la situazione sia degenerata. Dopo aver sentito la preside dire che lo avrebbe sospeso: prima l’ha spinta a terra e poi l’ha trascinata per i capelli. Solo l’intervento del personale scolastico e degli altri docenti ha permesso di allontanare il ragazzo e di chiamare i soccorsi per la Dirigente. La donna è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Medicata al pronto soccorso, le sono stati riscontrati un trauma cranico, uno cervicale e una spalla lussata. La Dirigente ha comunque segnalato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato un’indagine, raccogliendo testimonianze di insegnanti e personale scolastico presenti al momento dell’aggressione.
L’alunno, già noto per problematiche comportamentali, risulta seguito dai servizi sociali del Comune di Noto.

La responsabilità

Per inquadrare al meglio la questione della responsabilità in questo caso e in casi analoghi, occorre tenere in considerazione una pluralità di aspetti.
Innanzi tutto la capacità di intendere e di volere, che comprende due elementi. Intendere è l’abilità di comprendere il significato delle proprie azioni e il loro valore sociale nel contesto in cui avvengono. Volere è l’attitudine di controllare stimoli e impulsi, esercitando un’efficace autodisciplina nelle proprie azioni.
Il concetto di capacità di intendere e di volere è necessariamente comprensivo di entrambe le capacità ed è riconosciuto da una perizia medica.
Un ulteriore aspetto è quello relativo all’età del minore.
Per chi ha meno di quattordici anni vi è una presunzione assoluta di incapacità a intendere e volere. La capacità di intendere e di volere infatti, viene ipotizzata solo dopo il compimento del quattordicesimo anno di età. Chi ha un’età compresa tra quattordici e diciotto anni, è giudicato imputabile ma, in questo caso, sarà il giudice a valutare caso per caso.
Tanto premesso, ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile: «Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere».
Anche dal punti di vista penale, ai sensi dell’Art. 85 del Codice Penale: «Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere».
L’alunno con problematiche comportamentali certificate potrebbe quindi rientrare a tutti gli effetti in quest’area.
Il rapporto contrattuale che s’instaura tra la famiglia e la scuola all’atto dell’iscrizione, obbliga l’Istituto scolastico a prevedere e prevenire il possibile rischio. La mancanza di intendere e volere infatti non limita la responsabilità del soggetto che, per legge, è tenuto alla vigilanza.

Il profilo assicurativo

La sottoscrizione della polizza integrativa da parte del personale scolastico, in casi come quello in questione, è particolarmente raccomandabile.
L’aggressione commessa da una persona incapace di intendere e volere potrebbe pregiudicare sia il risarcimento per Responsabilità Civile che escludere il rimborso delle spese mediche.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute oltre all’indennizzo, in caso di invalidità, fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per gli alunni con disabilità fisica o psichica, contattaci qui.

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Alunno aggredito, perde l’anno scolastico

Un alunno 15enne, affetto da disabilità intellettiva, frequentante un’Azienda speciale pavese, ha perso l’anno scolastico dopo essere stato aggredito a scuola da un compagno. Lo riporta un articolo del quotidiano “il Giorno”.

Il fatto

L’alunno disabile, frequentante una scuola professionale con indirizzo nel settore della ristorazione, è stato vittima di un’aggressione in classe, lo scorso novembre.
Il trauma cranico riportato, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero, ha lasciato strascichi fisici e psicologici tali da impedirne il ritorno in classe.
Lo studente, a seguito della violenza, è stato sottoposto a terapia farmacologica e obbligato a seguire un percorso psicologico per superare i traumi subiti.
La famiglia, oltre a denunciare l’accaduto, avrebbe anche richiesto alla scuola di attivare la didattica a distanza per permettere al ragazzo di proseguire gli studi. Sembra, tuttavia, che la richiesta non abbia avuto riscontro da parte della scuola, da qui la perdita dell’anno scolastico.
Il Dirigente scolastico, dal canto proprio, afferma di aver fatto il possibile per agevolare il rientro del ragazzo a scuola. Inoltre, il Dirigente non avrebbe mai ricevuto una richiesta formale per la didattica a distanza che, comunque, sarebbe stata attuabile solo per un periodo limitato.
La famiglia dell’alunno, determinata a fare chiarezza sull’accaduto, ha affidato il caso a un legale e ventila una denuncia contro l’istituto.

I profili di responsabilità

L’episodio, sfortunatamente non isolato, riporta alla luce la piaga del bullismo nelle scuole. Un fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime, lasciando ferite fisiche e psicologiche.
Ai sensi del rapporto contrattuale che viene a stipularsi tra la scuola e la famiglia con l’iscrizione dell’alunno, l’Istituto deve garantire l’incolumità dello studente.
Occorrerà, quindi, capire se e quali sono le eventuali responsabilità della scuola nell’aggressione, ovvero se sono state messe in atto tutte le azioni preventive per evitare l’accaduto.
Bisognerà, anche, stabilire se sono state messe in atto tutte le opportune azioni di reinserimento dello studente che gli avrebbero permesso di terminare l’anno scolastico.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa integrativa tutela l’infortunio dello studente durante lo svolgimento delle attività scolastiche a condizione che siano svolte sotto il controllo di personale scolastico.
Qualora si evidenziasse una responsabilità diretta nell’accaduto, ad esempio per mancata o insufficiente vigilanza, l’eventuale risarcimento è previsto nel ramo di Responsabilità Civile.
Le migliori formule assicurative prevedono un indennizzo anche nei casi di perdita dell’anno scolastico a seguito di infortunio. In questo caso, tuttavia, la garanzia potrebbe essere sottoposta ad alcune limitazioni. Tra queste l’accadimento nel corso degli ultimi mesi di scuola, oppure la mancata partecipazione alle lezioni per un numero stabilito di giorni consecutivi.
Un ulteriore aspetto da sottolineare è quello della tutela legale. Nel caso specifico la scuola è un’Azienda Speciale e, in quanto tale, le vertenze legali non sono tutelate d’ufficio dall’Avvocatura di Stato. Ne deriva che le spese per la difesa legale dell’Istituto ricadono esclusivamente sullo stesso. Le formule assicurative più adeguate rispondono anche a quest’esigenza, garantendo il pagamento delle spese legali e peritali nei casi di controversia giuridica.

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Violenze ai docenti della scuola

La cronaca dell’ultimo periodo riporta una preoccupante serie di violenze consumate nei confronti dei docenti all’interno della scuola.

I fatti

Il 25 ottobre, uno studente diciasettenne ha aggredito un docente dell’istituto professionale per i servizi alberghieri “Vincenzo Corrado” di Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’alunno avrebbe picchiato il suo insegnante al culmine di una discussione. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il docente avrebbe riportato diverse contusioni e la prognosi di una settimana. Lo studente si sarebbe reso già protagonista, in passato, di un episodio analogo. Lo riporta un articolo de “il Mattino” di Napoli.

Il 27 ottobre un gruppo di ragazzi incappucciati ha fatto irruzione in un laboratorio dell’Istituto “Peucher” di Rho, in provincia di Milano. Con fumogeni, petardi e una pistola scacciacani, per mezzora hanno danneggiato arredi e computer, apparentemente per protestare contro il divieto di fumare in Istituto. Un docente è stato ferito da una bomba carta. Identificati dalle telecamere, i vandali sono risultati essere studenti e ex studenti della scuola, lo riporta un articolo de “il Giorno”.

Il 30 ottobre, all’Istituto “Galilei” di Mirandola, in provincia di Modena, una studentessa avrebbe spintonato un docente dopo essersi rifiutata di effettuare una verifica scritta. A seguito del fatto, lo stesso docente avrebbe subito, inoltre, l’aggressione verbale di un altro studente, fidanzato della prima. L’insegnate ha sporto querela nei confronti di entrambi. Lo riporta un articolo della “Gazzetta di Modena”.

Un fenomeno in crescita

Le aggressioni, fisiche e verbali, portate dagli studenti verso i professori sono un elemento in crescita.
L’indagine svolta dal portale on-line Skuola.net, nel corso dell’ultimo anno scolastico, su 1.800 alunni delle superiori, evidenzia come 1 studente su 5 abbia assistito a scontri aperti tra studenti e professori. Nel 70% sono violenze verbali, ma nel 18% dei casi s’è verificato contatto fisico o lancio di oggetti.
Fino dal febbraio scorso, al fine di limitare il fenomeno, il Ministero dell’Istruzione ha emanato una nota in proposito. Di fronte a casi di questo tipo sarà l’Avvocatura dello Stato a rappresentare nei giudizi civili e penali i docenti e i lavoratori della scuola.

La responsabilità

Non bisogna mai dimenticare che il docente in servizio è un pubblico ufficiale. La violenza o minaccia nei suoi confronti è un reato previsto dall’Art. 336 del Codice Penale.
Qualora il comportamento del minore dovesse costituire anche un reato, la sanzione penale non potrà mai ricadere sui genitori, perché la stessa è esclusivamente personale.
I genitori potranno, tuttavia, essere ritenuti responsabili per i reati dei figli nella misura in cui avrebbero potuto evitare il fatto. Escluso, quindi, l’obbligo di sorveglianza materiale e fisica dei figli, quando questi sono a scuola, resta il dovere di impartire agli stessi un’adeguata educazione.
Indipendentemente da quest’aspetto, la responsabilità dei genitori per i reati dei figli è quella civile, di conseguenza, implica l’obbligo di risarcimento dei danni nei confronti della vittima.

Il profilo assicurativo

Sul piano strettamente assicurativo, occorre ricordare che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Di norma, sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili risarciscono l’eventuale danno fisico o psicologico patito dagli assicurati, salvo, in caso di comportamento doloso, la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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Aggressione verbale al docente

Degna di un certo interesse è la sentenza della Corte di Cassazione n. 24848, del 18 agosto 2023. Il padre di uno studente aveva aggredito verbalmente la docente del figlio, rea, a suo dire, di aver rimproverato l’alunno fino a farlo piangere.

Il fatto

L’evento accade in provincia di Catania nel novembre 2015. Una docente rimprovera un alunno fino a farlo piangere. Il padre, appreso l’accaduto, qualche giorno dopo si reca a scuola e affronta la docente insultandola.
La docente si rivolge al Giudice di Pace di Giarre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.  Quest’ultimo, con la sentenza n. 95/2018 del 14 maggio 2018, respingeva la domanda della docente.
Ai sensi della sentenza, il comportamento del genitore si giustificava alla luce della prostrazione del figlio per i rimproveri subiti. A questo punto la docente si rivolgeva al tribunale.
Anche il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 1117/2021, del 10 marzo 2021, rigettava l’appello. A suo dire, infatti, il comportamento del padre si configurava come legittima difesa. Escludeva, inoltre, la provocazione del genitore, non essendo punibile la condotta di chi reagisce al fatto illecito altrui ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile. Inoltre condannava la docente al pagamento dei danni riportati dallo studente a seguito dell’accaduto. Da qui l’impugnazione in Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

Secondo la Suprema corte, mancherebbe sia la legittima difesa che l’incapacità di intendere e di volere del genitore. In relazione alla legittima difesa, infatti, mancherebbe il requisito dell’attualità del pericolo. Il padre ha infatti agito a distanza di tre giorni rispetto al rimprovero della docente.
Circa lo stato di incapacità di intendere e di volere, è assente qualsiasi provocazione ricevuta sul momento dall’insegnante.
Per la Cassazione il comportamento del genitore non è qualificabile «in termini “di legittima difesa” […]. Bensì caratterizzato inequivocabilmente da una sorta di inammissibile ricorso ad un inammissibile modello di “giustizia fai da te”». Atteggiamento che, come stigmatizza la Corte: «sempre più frequentemente è tristemente dato riscontrare nei rapporti d’oggi tra genitori ed insegnanti».
Per questi motivi la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Catania.

Il profilo assicurativo

È necessario ricordare che le polizze assicurative scolastiche non riguardano la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Qualora la docente fosse risultata colpevole, la polizza avrebbe, però, risarcito l’eventuale danno fisico o psicologico patito dall’alunno.
Se, invece, la docente avesse riportato un danno fisico, la polizza integrativa scolastica avrebbe risarcito le spese mediche.
Anche per il ramo di tutela legale, la polizza scolastica difficilmente risulterà operante. Le condizioni contrattuali infatti, di norma, escludono la possibilità di contenziosi tra soggetti tutelati dalla stessa polizza.

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