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Alunno disabile ferisce il docente

Degna di nota è la sentenza 172 emessa dal tribunale di Gorizia il 13/07/2023. Lo riporta un articolo del Dirigente Scolastico Gianluca Dradi, pubblicato su Amministrare la Scuola.

Il fatto

L’episodio si riferisce al ferimento di un docente di sostegno, da parte di un alunno autistico a lui affidato. Dopo l’infortunio, il docente, attraverso i suoi legali, ha chiamato in causa il Dirigente, e il Ministero, per vedersi riconosciuto il danno differenziale.
Per danno differenziale s’intende la differenza tra le spese effettivamente sostenute e quanto risarcito dall’INAIL. Per essere riconosciuto, il dipendente deve dimostrare che il danneggiamento, deriva da un fatto illecito commesso dallo stesso datore di lavoro, o da un terzo, nel corso dell’attività lavorativa. L’INAIL infatti indennizza il danno al verificarsi dell’infortunio o della malattia e ma non sempre risarcisce gli effettivi pregiudizi subiti dal lavoratore.
Il Tribunale di Gorizia, sulla base del principio di ineliminabilità di alcuni rischi, ha negato la responsabilità del Dirigente e del Ministero. Per i giudici, il caso in questione, infatti era caratterizzato dall’imprevedibilità del fatto, stante: «Il gesto repentino ed improvviso dell’alunno».

La responsabilità del Dirigente

Al di là del caso specifico, l’attenzione va posta sulla possibile responsabilità del dirigente scolastico che, in quanto datore di lavoro, è tenuto a garantire la sicurezza dei dipendenti. Quanto è infatti prevedibile la condotta di un alunno, affetto da patologie psichiche, che manifesta un comportamento aggressivo?
In relazione alla tutela del dipendente, l’Art. 2087 del Codice Civile è molto chiaro. Il Datore di lavoro deve adottare tutte le misure: «necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Dal punto di vista pratico, la Legge 3 agosto 2007, n. 123 e il successivo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, definiscono il perimetro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Anche la giurisprudenza, a più riprese, s’è espressa circa l’obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore anche adottando misure atipiche per la sua salvaguardia. (Cass. Civile, Sez. Lav., 06 settembre 1988, n. 5048). La normativa scolastica infine definisce una serie di adempimenti obbligatori utili per ridurre il rischio del lavoratore fermo restando il diritto dell’alunno disabile all’inclusione scolastica.

La polizza integrativa

La stipula e la sottoscrizione di una polizza integrativa in questo senso diventano particolarmente raccomandabili. Com’è noto l’INAIL tutela il sinistro sul lavoro ma la sua tutela si limita ai casi di morte e di invalidità permanente pari o superiore al 6° punto di invalidità. Non sono invece rimborsate all’infortunato le spese mediche, in quanto gratuite, previste dal SSN anzi, nella maggioranza dei casi, queste sono gravate da ticket. Questo stato di cose è molto spesso alla base del contenzioso tra il lavoratore e il datore di lavoro.
L’adesione alla polizza integrativa consente al dipendente infortunato il ristorno di tutte le spese sostenute e l’indennizzo in caso di invalidità fin dal primo punto.
La polizza integrativa inoltre, in caso di Responsabilità Civile, tutela l’Istituto dall’obbligo di risarcimento diretto del danno provocato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di infortunio e Responsabilità Civile, contattaci qui.

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Copertura gratuita per gli alunni diversamente abili

Nel corso degli anni molte Società assicuratrici, con cui quest’istituto ha stipulato le polizze assicurative, hanno offerto la copertura gratuita per gli alunni diversamente abili. Alcune anche per i docenti di sostegno oltre che per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA. Questo tipo di offerte sono corrette? Nel caso di aggiudicazione di queste copertura per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA potrebbe raffigurarsi il reato di peculato? 

La gratuità di alcune categorie all’interno delle polizze assicurative scolastiche ha radici lontane. Da una parte risponde alle dinamiche commerciali delle Società assicuratrici, dall’altra viene incontro alla necessità di assicurare gratuitamente alcuni soggetti volontari che operano nella scuola.

Le gratuità nelle polizze assicurative

Le migliori soluzioni assicurative, di norma, esonerano dal pagamento del premio tutta una serie di soggetti che operano a titolo volontario nella scuola. Tra questi i Genitori membri del Consiglio di Istituto, i Docenti in quiescenza che affiancano progetti o iniziative specifiche. Sono esonerati anche gli accompagnatori durante i viaggi di Istruzione e i volontari che, a titolo gratuito eseguano lavori di piccola manutenzione dei locali scolastici. Non gravare economicamente su questi soggetti volontari è certamente sostenibile oltre che di buon senso.

Le società assicuratrici sono imprese a scopo di lucro

Prevedere invece la copertura assicurativa per altre categorie, assume un connotato completamente diverso. Prima di effettuare richieste di copertura gratuita è bene tuttavia fare qualche riflessione.
Assodato che rientra nell’assoluta libertà della scuola richiedere la gratuità per alcune categorie, allo stesso modo, rientra nell’autonomia economica e commerciale della Società assicuratrice concederla.
Non dobbiamo mai dimenticare che le Società assicuratrici sono imprese che operano a scopo di lucro. Chiedere alle Società assicuratrici delle gratuità aumenta l’esposizione al rischio. La conseguenza diretta è l’innalzamento del premio o, in seconda istanza, la riduzione dei massimali e/o delle garanzie offerte.

Gli studenti diversamente abili

In relazione agli studenti DVA occorre, ricordare che il loro diritto di eguaglianza e dignità è sancito dalla Costituzione agli Artt. 2, 3, 34 e 38. Questi si riferiscono all’istruzione, al diritto di educazione e avviamento professionale per tutti i ragazzi. Il principio di protezione nei confronti di questi soggetti tende a garantire loro le stesse possibilità e opportunità, non a trattamenti di favore. La richiesta di copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, potrebbe risultare quindi discriminante in quanto non mette sullo stesso piano soggetti con analoghi diritti e doveri.

I Docenti di sostegno

Un discorso a parte meritano i Docenti di sostegno.
Il pagamento della polizza assicurativa per il personale scolastico, per quanto consigliato, resta assolutamente facoltativo e opzionale.
Occorre evidenziare inoltre che, alla luce del rischio specifico, il docente di sostegno è sempre assicurato dall’INAIL. Il ruolo del Docente di sostegno, è regolamentato dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66. La sua azione è finalizzata all’inserimento e all’integrazione degli alunni disabili. La sua funzione è certamente tra quelle più esposte al rischio, proprio per questo motivo la norma prevede la copertura gratuita a spese dello Stato.
La polizza integrativa diventa quindi un’opportunità, non un obbligo e viene erogata in relazione alla sensibilità del singolo operatore. La richiesta di gratuità, in questo caso, non trova motivo oltre che apparire poco compatibile nell’economia generale della polizza.

Il Dirigente e il Direttore SGA

Circa la gratuità assicurativa per il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA, per il ruolo ricoperto da questi soggetti, all’interno dell’Istituto e la responsabilità diretta nella negoziazione dei contratti, anche senza entrare nel merito del delicato aspetto relativo al reato di peculato, risulterebbe quantomeno inappropriata sia sotto l’aspetto della richiesta che dell’offerta.

Percentuali di tolleranza

Le polizze assicurative scolastiche hanno una funzione integrativa. Il pagamento è obbligatorio per le famiglie, facoltativo e opzionale per gli operatori.
Fermo restando quest’aspetto, le Società assicuratrici, di norma, prevedono una percentuale di tolleranza entro la quale tutti gli studenti risultano assicurati.
Le percentuali, solitamente, si allineano tra il 5 e il 15%. E’ importante sottolineare come la percentuale di tolleranza richiesta per i soggetti non paganti, rimanga all’interno di questi limiti. La richiesta di percentuali troppo elevate potrebbe comportare una riduzione dei massimali. La concentrazione del rischio, per le Società assicuratrici, infatti resterebbe inalterata a fronte di una riduzione del premio incassato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla copertura gratuita per gli alunni diversamente abili, contattaci qui.