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Pulmino scolastico si ribalta: feriti lievi ma il veicolo è senza assicurazione

Il pulmino, di proprietà di una O.N.L.U.S., con a bordo 21 alunni e un’educatrice, si è ribaltato in una strada di Palermo, il veicolo era senza assicurazione. Oltre all’autista e alla donna sono rimasti feriti in modo lieve anche quattro studenti. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto all’inizio dello scorso mese di luglio su una stretta e scoscesa strada che collega il capoluogo siciliano a Monreale.
Il mezzo, un Fiat Ducato, era il secondo di un convoglio che stava riportando a casa i ragazzi al ritorno da una gita. Secondo i primissimi rilievi, pare che a causare l’incidente sia stato un guasto ai freni, che ha fatto ribaltare il veicolo su una fiancata.
I feriti, tutti, fortunatamente, in modo lieve, sono stati soccorsi dal personale medico del 118 e portati in pronto soccorso per accertamenti.
Particolari critici sono emersi successivamente. Secondo le autorità il mezzo era sprovvisto di assicurazione e non era stato revisionato. Inoltre gli sportelli del veicolo, immatricolato nel 1997, erano tenuti chiusi con dei lacci. Le autorità hanno quindi sequestrato il mezzo. Al conducente sono state elevate multe dalla polizia municipale per l’assicurazione scaduta lo scorso a marzo e la revisione scaduta nel 2018.
A detta delle forze dell’ordine, sembra che anche l’altro veicolo presentasse analoghe problematicità.
Sanzioni per alcune migliaia di euro, sono state comminate al rappresentante legale dell’associazione, in qualità di proprietario del veicolo. Oltre alla mancata assicurazione e revisione, le autorità hanno anche rilevato la mancanza degli estintori, della cassetta del pronto soccorso e l’assenza delle uscite di sicurezza.
La O.N.L.U.S., proprietaria dei mezzi, gestisce una comunità alloggio dove sono accolti giovanissimi dai 6 ai 13 anni, affidati dal tribunale per i minorenni.

La responsabilità

Circolare senza un’assicurazione di Responsabilità Civile Auto (RCA) valida non è un reato, ma un grave illecito amministrativo previsto dall’Art. 193 del Codice della Strada.
L’infrazione comporta sanzioni economiche, fino a 3.464 euro e il sequestro del veicolo fino alla data di decorrenza della nuova assicurazione. In caso di incidente, il proprietario del veicolo resta obbligato a pagare i danni, anche se interviene il Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Anche circolare con la revisione scaduta non è un reato penale, ma costituisce un’infrazione amministrativa grave secondo l’Art. 80 del Codice della Strada. Oltre alla sanzione amministrativa, fino a 694 euro, è prevista la sospensione del veicolo dalla circolazione e il fermo amministrativo nel caso di reiterazione.
Il veicolo sospeso dalla circolazione potrà essere utilizzato solo per recarsi al centro autorizzato per effettuare la revisione.

Il profilo assicurativo

Com’è possibile intuire l’assenza di assicurazione o di revisione comportano problematicità considerevoli.
Oltre alle sanzioni amministrative previste, in caso di incidente, la mancanza di assicurazione obbliga il proprietario a risarcire il danno direttamente.
Ma anche la mancata revisione, in caso di incidente, potrebbe limitare o precludere il diritto al risarcimento.
Se l’incidente deriva, anche parzialmente, da un difetto rilevabile con la revisione, la Compagnia può rivalersi sul proprietario del veicolo. L’Assicuratore potrà quindi recuperare le somme pagate ai terzi danneggiati sul patrimonio del proprietario.
Non ci sono dati ufficiali pubblici specifici sul numero esatto di Istituti scolastici italiani proprietari di autoveicoli. Un censimento di questo tipo non è tra le statistiche di routine fornite dal Ministero dell’Istruzione. La nostra esperienza diretta evidenzia, tuttavia, come un discreto numero di Istituti, specie quelli professionali, possiedano veicoli per la didattica o per servizio.
La rivalsa dell’Assicuratore potrebbe, se effettuata nei confronti di un Ente Pubblico, costituire il presupposto per un danno erariale sanzionabile dalla Corte dei Conti. In questo caso risulterebbe di grande utilità l’aver precedentemente stipulato una polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale.

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Alunna investita in itinere

La cronaca dello scorso mese di aprile riporta come un’alunna di 11 anni sia stata investita da un’auto mentre si recava alla fermata dello scuolabus.
La studentessa stava attraversando la strada sulle righe pedonali. Nel caso in questione, le strisce pedonali sarebbero collocate subito dopo la curva di una strada molto trafficata e sono l’unico punto di attraversamento pedonale. Come non bastasse l’alunna portava con se, oltre allo zaino e a una cartelletta anche la chitarra per l’attività musicale.
Fortunatamente l’evento non ha avuto esiti drammatici, la ragazza se l’è cavata con qualche contusione, occhiali, cellulare e chitarra rotti.

Il Codice della Strada

Occorre premettere che il legislatore ha sempre riservato una particolare tutela, nei confronti del pedone parte debole ed indifesa rispetto al conducente dei veicoli. Il Codice della Strada, all’Art. 3, comma 53 bis, definisce il pedone: «Utente vulnerabile della strada». Proprio per questo motivo, l’Art. 141, comma 4, impone al guidatore di: «ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi […], in prossimità degli attraversamenti pedonali».
La tutela nei confronti dei soggetti che impegnano gli attraversamenti pedonali, è sottolineata ulteriormente nello specifico articolo 191 del Codice della Strada. La norma prevede una nutrita serie di disposizioni a carico del conducente imponendogli una condotta di guida attenta alla massima tutela del pedone.

Il risarcimento del danno

Sul tema della responsabilità, in relazione al caso specifico quindi, sembrano non esserci dubbi.
La famiglia dell’alunna potrà chiedere al conducente del veicolo, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile, il risarcimento del danno. La procedura è quella ordinaria prevista dal Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni Private, per quanto previsto in materia di contratto di assicurazione.
Nella richiesta di risarcimento il danneggiato dovrà fare particolare attenzione ad indicare tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione dei pregiudizi patiti.
Questi potranno essere inerenti alle lesioni fisiche e possono prevedere: la morte, l’eventuale invalidità permanente oltre alle spese mediche sostenute.
La famiglia potrà chiedere anche il risarcimento degli oggetti danneggiati in occasione dell’evento. In questo caso è necessario che le cose danneggiate siano conservate per essere visionate dal perito che dovrà accertarne il valore d’acquisto e l’entità del danno.

La polizza assicurativa scolastica

Le polizze di assicurazione operanti nel mercato scolastico, di norma, prevedono la copertura assicurativa in itinere. Le migliori formule disponibili oltre al danno fisico risarciscono anche, in toto o in parte, i beni danneggiati. Resta tuttavia inteso che qualora, come nel caso in questione, la responsabilità dell’evento fosse di un terzo, l’Assicuratore può rivalersi sul responsabile.

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Incidente in bicicletta

Qualche giorno fa mi stavo recando a scuola in bicicletta per gli esami di stato in qualità di commissario interno. Sulla strada mi scontravo con un motociclo proveniente dalla corsia opposta, che non ho avuto modo di vedere per tempo. Né io, né il conducente del motociclo abbiamo riportato ferite o traumi, ma i veicoli hanno subito leggeri danneggiamenti. L’assicurazione sottoscritta dall’Istituto copre i danni?

È bene premettere fin da subito che le polizze integrative scolastiche non prevedono il risarcimento dei danni provocati ai veicoli in occasione di incidenti stradali.
Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre il conducente del veicolo a motore.
È bene ricordare infatti che, in caso di incidente stradale, occorre verificare il rispetto del Codice della strada dei soggetti coinvolti.

Il codice della strada

L’attuale Codice della strada, il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 182, impone ai ciclisti specifiche norme di comportamento in relazione alla circolazione.
Coloro che vanno in bicicletta, esattamente come tutti gli altri utenti della strada dovranno rispettare tutte le norma legate al codice. Il ciclista quindi deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione a U. Esattamente come i conducenti di veicoli a motore dovrà dare la precedenza a chi proviene da destra e non può passare con il semaforo rosso.
Inoltre, il ciclista, non potrà viaggiare di notte senza il giubbino catarifrangente ed è tenuto a circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.
Tutto questo almeno fino al prossimo autunno quand’è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Le novità previste sono al vaglio del governo e coinvolgono anche i ciclisti. Costoro, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere tenuti a stipulare l’assicurazione almeno per i veicoli a pedalata assistita.
 

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi ha commesso un danno è tenuto al suo risarcimento. Nel caso specifico quindi occorrerà stabilire chi, tra il ciclista e il motociclista sia il responsabile dell’evento. Quest’ultimo dovrà risarcire il danno. Nel caso di incidente, in assenza di prove, è prevista una presunzione di colpa concorsuale al 50% ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato in premessa, la polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede la copertura del danno al veicolo. Come abbiamo visto, con l’attuale quadro normativo, le biciclette possono circolare senza obbligo di assicurazione, tuttavia il rischio di danno, anche ingente, non è trascurabile.
In questi casi, senza ricorrere ad una polizza specifica, è sufficiente quella di Responsabilità Civile del capofamiglia. Questa polizza ha un amplio raggio di azione e copre anche i danni causati dall’utilizzo della bicicletta.
Non riguarda l’evento in questione tuttavia, per completezza informativa è opportuno ricordare che, in caso di infortunio, il docente in itinere è assicurato dall’INAIL.
La garanzia prevede la morte e l’invalidità permanente al di sopra dei 6 punti percentuali. Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento in caso di sinistro, qualora il docente fosse regolarmente assicurato. In questo caso l’assicurazione risarcirebbe anche le spese mediche, la morte e l’invalidità permanente nei limiti del massimale previsto e con le tabelle applicate. Nel caso la responsabilità del danno non fosse imputabile al docente la Società assicuratrice potrebbe tuttavia agire in rivalsa nei confronti del responsabile.

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