abint Nessun commento

Incidente in bicicletta

Qualche giorno fa mi stavo recando a scuola in bicicletta per gli esami di stato in qualità di commissario interno. Sulla strada mi scontravo con un motociclo proveniente dalla corsia opposta, che non ho avuto modo di vedere per tempo. Né io, né il conducente del motociclo abbiamo riportato ferite o traumi, ma i veicoli hanno subito leggeri danneggiamenti. L’assicurazione sottoscritta dall’Istituto copre i danni?

È bene premettere fin da subito che le polizze integrative scolastiche non prevedono il risarcimento dei danni provocati ai veicoli in occasione di incidenti stradali.
Purtroppo le possibilità di incorrere in un incidente stradale con una bicicletta sono molteplici e il colpevole non sempre il conducente del veicolo a motore.
È bene ricordare infatti che, in caso di incidente stradale, occorre verificare il rispetto del Codice della strada dei soggetti coinvolti.

Il codice della strada

L’attuale Codice della strada, il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 182, impone ai ciclisti specifiche norme di comportamento in relazione alla circolazione.
Coloro che vanno in bicicletta, esattamente come tutti gli altri utenti della strada dovranno rispettare tutte le norma legate al codice. Il ciclista quindi deve rispettare i sensi unici, o i doppi sensi di circolazione, non può viaggiare contromano, non deve fare inversione a U. Esattamente come i conducenti di veicoli a motore dovrà dare la precedenza a chi proviene da destra e non può passare con il semaforo rosso.
Inoltre, il ciclista, non potrà viaggiare di notte senza il giubbino catarifrangente ed è tenuto a circolare, sulle piste ciclabili, quando esistono.
Tutto questo almeno fino al prossimo autunno quand’è prevista l’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada. Le novità previste sono al vaglio del governo e coinvolgono anche i ciclisti. Costoro, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere tenuti a stipulare l’assicurazione almeno per i veicoli a pedalata assistita.
 

La responsabilità

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, chi ha commesso un danno è tenuto al suo risarcimento. Nel caso specifico quindi occorrerà stabilire chi, tra il ciclista e il motociclista sia il responsabile dell’evento. Quest’ultimo dovrà risarcire il danno. Nel caso di incidente, in assenza di prove, è prevista una presunzione di colpa concorsuale al 50% ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile.

Il profilo assicurativo

Come accennato in premessa, la polizza integrativa stipulata dalla scuola non prevede la copertura del danno al veicolo. Come abbiamo visto, con l’attuale quadro normativo, le biciclette possono circolare senza obbligo di assicurazione, tuttavia il rischio di danno, anche ingente, non è trascurabile.
In questi casi, senza ricorrere ad una polizza specifica, è sufficiente quella di Responsabilità Civile del capofamiglia. Questa polizza ha un amplio raggio di azione e copre anche i danni causati dall’utilizzo della bicicletta.
Non riguarda l’evento in questione tuttavia, per completezza informativa è opportuno ricordare che, in caso di infortunio, il docente in itinere è assicurato dall’INAIL.
La garanzia prevede la morte e l’invalidità permanente al di sopra dei 6 punti percentuali. Anche la polizza integrativa scolastica prevede il risarcimento in caso di sinistro, qualora il docente fosse regolarmente assicurato. In questo caso l’assicurazione risarcirebbe anche le spese mediche, la morte e l’invalidità permanente nei limiti del massimale previsto e con le tabelle applicate. Nel caso la responsabilità del danno non fosse imputabile al docente la Società assicuratrice potrebbe tuttavia agire in rivalsa nei confronti del responsabile.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze scolastiche legate agli infortuni in itinere, contattaci qui.

abint Nessun commento

Ladri di biciclette

Un nostro docente, venuto a scuola con una bicicletta elettrica, constatava, al termine delle lezioni, il furto del veicolo. La bicicletta era stata legata, con catena e lucchetto, alla rastrelliera situata all’interno del dell’Istituto. La catena, tagliata con una cesoia, è stata rinvenuta accanto alla rastrelliera. Il docente ha effettuato regolare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza.
La polizza assicurativa stipulata dall’Istituto copre il danno?

Il furto di biciclette e monopattini nella scuola è sempre di estrema attualità, la cronaca se ne occupa quasi quotidianamente.  Il fenomeno ha avuto una recrudescenza nell’ultimo periodo alla luce della sempre maggior diffusione dei veicoli elettrici e del loro costo.

Le responsabilità della scuola

Premettiamo subito che molto difficilmente la polizza assicurativa scolastica potrà rimborsare il danno. Il solo fatto di aver parcheggiato il proprio veicolo all’interno di uno spazio privato non rende responsabile il proprietario del furto perpetrato da ignoti.
Qualche dubbio potrebbe, tuttavia, sorgere circa le circostanze che hanno condotto alla sottrazione di un veicolo in un’area che dovrebbe essere costantemente sorvegliata.
Può, infatti, accadere che un cancello venga lasciato aperto o che una distrazione involontaria possa favorire l’azione dei criminali.

Parcheggio custodito e incustodito

Alla base del mancato risarcimento del danno c’è la definizione di custodia del bene.
Nel caso in cui un veicolo sia lasciato in custodia a un terzo, la responsabilità di eventuali danni, compreso il furto, è in capo a chi riceve il mezzo. Non occorre che venga stipulato un contratto scritto. La norma prevede che, per fare scattare questa responsabilità, venga messo in atto quello che viene considerato un comportamento concludente.
È quello che normalmente accade nei parcheggi custoditi a pagamento. L’accesso all’area custodita e il pagamento della sosta, anche attraverso il ticket automatico, prevedono la responsabilità del parcheggiatore. Anche su quest’aspetto, tuttavia, la giurisprudenza non è del tutto concordante. Cartellonistica che indichi che il parcheggio non è custodito potrebbe esonerare dalla responsabilità il parcheggiatore in caso di danni o furti.
Nel caso della scuola, essere autorizzati a parcheggiare un veicolo all’interno del cortile, non prevede l’assunzione di responsabilità diretta dell’Istituto in caso di danno.
Inoltre, di norma, le polizze assicurative scolastiche, escludono sempre la custodia dei beni a qualsiasi titolo o destinazione.

L’aspetto preventivo

In questo, come in altri casi, l’aspetto preventivo assume un’importanza fondamentale.
L’Istituto, per essere sollevato dalla possibile responsabilità diretta in caso di furto, dovrà chiarire precisamente quali sono i limiti nell’utilizzo dei parcheggi interni.
L’utilizzo di cartellonistica specifica che indichi chiaramente che i parcheggi sono incustoditi solleva la scuola da eventuali responsabilità di caso di furto o danni ai veicoli.
L’uso di sistemi di videosorveglianza nelle aree esterne, utile in questi casi, dovrà, tuttavia, prevedere l’applicazione della specifica normativa in relazione alla privacy.  

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla tutela dei beni in custodia dell’Istituto, contattaci qui.