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Danno estetico

Un alunno del nostro istituto, in occasione di un sinistro, ha riportato un grave trauma al viso e un importante danno estetico. La famiglia dello studente ci chiede se la polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto, oltre alle spese mediche, prevede il rimborso anche del danno biologico e in che modo?

La giurisprudenza fin dall’inizio degli anni ’80 dello scorso secolo fa rientrare il danno estetico tra le forme di danno biologico.
Il danno estetico potrebbe infatti compromettere l’integrità esteriore della persona, del suo corpo, pregiudicandone l’aspetto o l’armonia. Il danno estetico quindi riguarda un’alterazione peggiorativa nella percezione della propria immagine o del proprio corpo.

La valutazione del danno

Valutare il danno estetico è un processo complesso, soprattutto perché non esiste una tabella di classificazione dei diversi pregiudizi estetici che possono verificarsi.
Il medico che dovrà effettuare la perizia e la stima economica, dovrà tenere conto dei molteplici elementi:

  • La dimensione oggettiva del danno in relazione all’effettiva consistenza dell’alterazione fisiognomica;
  • Le eventuali implicazioni psicologiche;
  • La possibilità di correggere o riparare anche chirurgicamente al danno.

In quanto lesione alla salute, il danno estetico consente inoltre al danneggiato, il diritto di ottenere il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, dei pregiudizi sofferti.
Il danno estetico potrà quindi essere liquidato secondo i parametri stabiliti dalle Tabelle dei tribunali. Resta inteso che la determinazione della somma risarcibile è soggetta alla personalizzazione in considerazione del sesso, dell’età, della condizione socio-culturale, della localizzazione della lesione sul corpo, delle condizioni soggettive del danneggiato e dunque delle circostanze specifiche legate alla vicenda. Com’è facilmente immaginabile, infatti, una lesione al volto sarà valutata maggiormente rispetto a quella che ha coinvolto un braccio.
In sede risarcitoria saranno quindi tenute in considerazione tutte le variabile del caso specifico, oltre a quelle di carattere fisico, anche quelle di tipo psicologico e relazionale.

Le polizze assicurative scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche prevedono sempre il risarcimento nel ramo di Responsabilità Civile qualora il danno fosse causato per diretta responsabilità dell’Istituto o di un assicurato.
Di norma le polizze prevedono anche un indennizzo nel ramo infortunio, quindi anche non in presenza di responsabilità di terzi.
In questi casi tuttavia potrebbero esserci delle limitazioni. Solitamente viene escluso l’apparato ortodentale, normalmente ricoperto con una garanzia specifica.
Il danno estetico prevede un indennizzo, fino al massimale della somma assicurata, a fronte delle spese documentate sostenute dall’Assicurato per le cure o gli interventi, anche di chirurgia plastica ed estetica, sostenuti allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico.
È bene evidenziare che queste spese potrebbero essere rimborsate solo se sostenute entro un preciso arco temporale. Nel caso in cui fosse impossibile intervenire entro il periodo previsto, ad esempio a causa dell’età del soggetto assicurato, la società assicuratrice potrebbe prevedere un rimborso forfettario.

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