abint Nessun commento

Un docente può fare l’assicuratore?

Sono una docente di un Istituto Superiore Statale. Un’amica, agente di una Compagnia di Assicurazione, mi ha proposto un contratto come sub agente e, al fine di formalizzare il rapporto, mi ha chiesto di iscrivermi al Registro Unico degli intermediari. A vostro parere, nel mio caso, è possibile instaurare questa collaborazione professionale?

In base alla normativa, un dipendente pubblico può trovarsi in una situazione complessa se desidera svolgere attività professionali al di fuori del proprio incarico. Vediamo in dettaglio le principali questioni legate alla possibilità di operare come subagente assicurativo per un docente di un Istituto scolastico.

Il Codice delle Assicurazioni Private e il Registro Unico degli Intermediari (RUI)

L’attività di intermediazione assicurativa in Italia è regolamentata dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), che stabilisce requisiti e procedure attraverso il Regolamento IVASS n. 40/2018, modificato dal provvedimento n. 147 del 2024.
Il requisito imprescindibile per diventare subagente assicurativo è l’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI). Tuttavia, l’Art. 22, comma 1, lettera (b) del Regolamento IVASS specifica che i dipendenti pubblici non possono iscriversi al RUI, a meno che:

  • Abbiano un contratto part-time inferiore al 50% dell’orario pieno;
  • Si trovino in condizioni particolari, come dimissioni o cessazione definitiva del servizio pubblico.

Quindi, un docente assunto con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario pieno non può iscriversi al RUI, risultando incompatibile con la professione di subagente assicurativo. Inoltre, anche se il docente richiedesse un’aspettativa non retribuita, la normativa esclude comunque la possibilità di iscriversi al RUI, in quanto il rapporto di lavoro pubblico non viene considerato interrotto.

Il Testo Unico del Pubblico Impiego e la Normativa di Esclusività

Il Testo Unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n. 165/2001) disciplina l’incompatibilità per i dipendenti pubblici. Questo stabilisce che:

  • In linea generale, i dipendenti pubblici sono tenuti all’esclusività del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
  • L’Art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 regola le attività esterne, imponendo che queste non risultino in conflitto di interessi con il ruolo ricoperto o incompatibili con il servizio pubblico;
  • Sono vietate attività commerciali, industriali o professionali stabili, a meno di deroghe specifiche che l’amministrazione può concedere per incarichi occasionali e di breve durata.

Per i docenti con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario standard, il regime di incompatibilità assoluta si applica in modo completo. Anche se l’amministrazione pubblica può, in alcuni casi, autorizzare incarichi occasionali, questo non si estende ad attività professionali continuative, come l’intermediazione assicurativa, che è considerata un’attività stabile e lucrativa.

Possibili Eccezioni e Autorizzazioni per Attività Esterne

In alcuni casi specifici, il dipendente pubblico può svolgere attività esterne, previa autorizzazione. Tuttavia:

  • L’attività deve essere occasionale e non in conflitto con il servizio pubblico;
  • Le deroghe generalmente non includono attività di tipo commerciale o industriale a fini di lucro.

Considerando che il ruolo di subagente assicurativo è una professione regolamentata che richiede stabilità e continuità, e che non rientra nelle eccezioni previste, tale attività non risulta generalmente compatibile con il ruolo di docente.

In Conclusione, in base alla normativa italiana, l’incompatibilità si conferma per i docenti con contratti a tempo pieno o part-time superiore al 50% dell’orario completo, a meno di un part-time ridotto. In caso di contratto inferiore al 50% di un orario completo, tecnicamente il docente potrebbe essere idoneo all’iscrizione al RUI, ma è sempre consigliabile consultare direttamente l’Amministrazione di appartenenza per eventuali deroghe o interpretazioni specifiche.

Se desideri ulteriori chiarimenti sulle coperture assicurative e regolamenti, o verificare le normative aggiornate presso l’IVASS, contattaci qui.

abint Nessun commento

Docente multata per doppio lavoro

Una docente, di un Istituto superiore della Toscana, è stata multata dalla guardia di finanza perché svolgeva un doppio lavoro senza autorizzazione. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

Una professoressa di una scuola superiore della provincia di Pistoia, da un paio d’anni, si era dedicata alla vendita online di integratori alimentari.
La docente svolgeva regolarmente il proprio incarico di insegnante e, nel tempo libero, vendeva on-line integratori alimentari per una società specializzata.
Su richiesta dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Guardia di Finanza ha aperto un’indagine, attraverso il Nucleo Speciale Anticorruzione di Roma.
Dagli atti prodotti risulta che, nei due anni di attività, la professoressa avesse percepito circa 10.000 euro di provvigioni. Tuttavia, per svolgere quest’attività, la docente non aveva mai richiesto la preventiva autorizzazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito, da cui dipende.
Il danaro percepito dovrà ora essere versato all’Amministrazione di appartenenza e sarà destinato ad incrementare il fondo dell’Istituto.
Contestualmente anche all’azienda che aveva impropriamente conferito l’incarico, sono state comminate sanzioni amministrative per circa 2.500 euro.

La normativa sul pubblico impiego

Sulla base dell’Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti pubblici non possono svolgere un doppio lavoro. La violazione della norma può comportare una sanzione amministrativa che può arrivare fino al licenziamento.
Il divieto è inoltre confermato dalla magistratura contabile, che controlla l’operato della Pubblica Amministrazione.
Il comma 6, dello stesso articolo tuttavia prevede delle eccezioni.
Tra queste la collaborazione con giornali o riviste, l’organizzazione di seminari, gli incarichi sindacali e le attività formative all’interno della Pubblica Amministrazione.
Il dipendente pubblico, senza incorrere in infrazioni, potrà anche incassare i proventi derivanti da brevetti o il rimborso documentato di spese legate ad incarichi specifici. Allo spesso modo, il dipendente potrà stipulare contratti di prestazione d’opera qualora si trovasse in aspettativa.
L’attività comunque non dovrà essere in contrasto con i principi di esclusività e incompatibilità del pubblico impiego.
In tutti gli altri casi, prima di intraprendere qualsiasi attività aggiuntiva, al fine di evitare conseguenze legali è necessario ottenere l’eventuale autorizzazione, se necessaria.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative non risarciscono mai le multe o le ammende. Le sanzioni infatti hanno, come prerogativa, il carattere afflittivo e dissuasivo.
L’ordinamento giuridico non permette che l’autore del comportamento illecito possa essere affrancato, attraverso la copertura assicurativa, dal peso della sanzione. Se così fosse verrebbe vanificata la tutela dell’interesse pubblico.
Dal punto di vista assicurativo, l’unica possibilità concessa è quella legata alla stipula di una polizza di Tutela Legale. In questo caso la docente potrebbe vedersi riconosciute le eventuali spese, che dovesse sostenere in sede civile o penale, avverse al procedimento.
Da ultimo la polizza assicurativa scolastica non prevede la tutela di questo tipo di evento in nessun ramo, poiché esterno all’oggetto dell’assicurazione stessa.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nei casi di sanzioni o ammende, contattaci qui.

abint Nessun commento

Computer del docente danneggiato

Nel nostro Istituto, un docente di educazione fisica ha subito il danneggiamento del proprio PC portatile in palestra. Nel corso di un esercizio, un pallone lanciato da uno studente ha colpito il dispositivo rompendone lo schermo. L’assicurazione, a cui abbiamo denunciato il danno in Responsabilità Civile, ha respinto il sinistro. È corretto?

La vigilanza del docente, durante l’attività didattica, non è legata esclusivamente agli studenti, ma anche ai beni, siano questi di proprietà della scuola o di terzi.

La Responsabilità Civile

In relazione all’evento occorso si fa riferimento alla responsabilità extracontrattuale.
Parliamo di responsabilità extracontrattuale quando un soggetto, come in questo caso l’alunno, causa un danno a un terzo. La responsabilità extracontrattuale è precisamente identificata all’Art. 2043 del Codice Civile. «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Questo tipo di responsabilità si basa su alcuni elementi: il comportamento illecito, il danno ingiusto, il dolo o la colpa. Il danneggiato, inoltre, deve provare il nesso di causalità tra il comportamento e il danno.
Nel caso in questione sembra non esserci nessun comportamento illecito: lo studente, infatti, stava effettuando un esercizio disposto dal docente. Allo stesso modo sembra escludibile il dolo: infatti non pare esserci nessuna volontarietà nel danneggiare il bene. Anche la colpa, ovvero l’infrazione di norme o regolamenti o mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia, sembra esclusa. Esiste, infatti, una notevole probabilità che, durante un esercizio fisico con un pallone, quest’ultimo possa prendere una traiettoria imprevedibile.
A nostro parere, quindi, la Responsabilità Civile dell’Istituto appare esclusa e conseguentemente la posizione dell’assicuratore appare corretta.

Incuria, negligenza o trascuratezza

Un ulteriore aspetto per meglio inquadrare il livello di responsabilità, deriva dall’Art. 2051 del Codice Civile. «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».
Il fatto colposo potrebbe essere, quindi, costituito dall’aver omesso la protezione del bene.
Alla luce della norma si potrebbe anche rilevare che il danno è stato causato dalla condotta imprudente (quindi colposa) dello stesso danneggiato.
Allo stesso modo, lo studente che ha commesso il danno può liberarsi da ogni responsabilità, dimostrando che il sinistro s’è verificato per caso fortuito. D’altronde, quest’aspetto, anche alla luce della dinamica dell’evento, sembra assodato.

L’assicurazione dei beni

Se la strada della Responsabilità Civile risulta impercorribile, un altro modo per recuperare il danno è quello della polizza Property.
Le coperture Property tutelano il patrimonio della scuola da tutta una serie di eventi dannosi. Tra questi sono tutelati: l’incendio, il furto, i danni accidentali, gli eventi sociopolitici, dai quali possono derivare la perdita o il danneggiamento del bene.
Le migliori formule assicurativa tutelano anche i beni di proprietà di terzi, sempre che questi siano formalmente autorizzati a utilizzarli all’interno dell’Istituto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze per l’assicurazione dei beni all’interno della scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile dei dipendenti pubblici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Il rischio locativo

Un plesso del nostro Istituto Comprensivo subirà, nei prossimi due anni, alcuni lavori di ristrutturazione. Il Comune, al fine di ovviare al disagio, ha stipulato una convenzione con un Ente privato per la concessione dei locali destinati al servizio mensa. All’interno della convenzione l’Ente privato chiede all’Istituto scolastico la sottoscrizione di una polizza per il rischio locativo. Questa richiesta è corretta? A quanto potrebbe ammontare il premio di questa polizza?

Le convenzioni tra Enti locali e soggetti privati, per l’utilizzo dei locali, sono abbastanza comuni, soprattutto nei casi di inagibilità o di ristrutturazione degli edifici scolastici. Gli accordi tendono, correttamente a scongiurare l’interruzione delle attività scolastiche o, come in questo caso, dei servizi collegati.

Il profilo normativo

La Legge 11 gennaio 1996, n. 23, regolamenta l’edilizia scolastica. L’Art. 3 – Competenze degli Enti Locali, evidenzia come gli stessi debbano provvedere: “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.
Se, quindi, l’Ente Locale non è in grado di fornire, coi propri immobili, spazi adeguati alle necessità, sarà suo dovere reperire sul territorio alternative opportune.
In questi casi, di norma, gli Enti locali stipulano contratti di concessione, a titolo gratuito o oneroso, con soggetti privati. Parrocchie, Fondazioni, Associazioni di volontariato sono i soggetti comunemente coinvolti in questi processi. Nella stipula della convenzione, l’Istituto scolastico è, ai sensi della norma, estraneo a questo contratto. Successivamente, l’Ente locale concederà alla scuola i locali presi in concessione, anche integrando il contratto di concessione già in essere. In questo allegato dovranno essere precisamente indicati i termini di utilizzo (uso, orari, spazi ed eventuali pertinenze) dell’immobile di proprietà del privato.

Il rischio locativo

Il privato, all’interno del contratto sottoscritto con l’Ente Locale, potrà chiedere la stipula di una polizza per il rischio locativo. La polizza Rischio Locativo è una garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi collegata al ramo incendio. La polizza tutela il locatario, nei casi di responsabilità diretta, dai costi conseguenti ai danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza ai locali tenuti in locazione.
Il rischio locativo deriva direttamente dagli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. La norma prevede l’imposizione al locatario di restituire ciò che ha ricevuto in locazione in condizioni analoghe a quelle in essere al momento della locazione. In altre parole, il locatario, alla scadenza del contratto, dovrà riconsegnare il bene nelle medesime condizioni di quando lo ha ricevuto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.

La polizza assicurativa per il rischio locativo

Sotto il profilo normativo, richiedere all’Istituto scolastico, di stipulare la polizza assicurativa per il rischio locativo, potrebbe apparire incongrua. Il conduttore del contratto immobiliare infatti è l’Ente locale, la scuola non è il locatario ma solo l’utilizzatore. Il privato, proprietario dell’immobile, più correttamente, dovrebbe quindi chiedere la tutela assicurativa all’Ente locale in qualità di locatore. Inoltre, all’interno del programma assicurativo dell’Ente locale, è normalmente prevista la garanzia di tutela per gli immobili di proprietà ma anche per le concessioni. È opportuno verificare direttamente con il Comune l’esistenza di questa polizza e se, questa, in caso di danno, escluda la rivalsa nei confronti dell’Istituto scolastico. Solo nel caso di assenza di polizza o nel caso fosse prevista la rivalsa, la scuola, è tenuta a sottoscrivere la polizza per il rischio locativo.
Circa l’importo del premio, questo è direttamente proporzionale al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile locato. Ad esempio, per un immobile del valore di 5.000.000, la tariffazione media applicata potrebbe aggirarsi intorno ai 750,00 euro annui.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze per il rischio locativo, contattaci qui.

abint Nessun commento

Assicurazione per conto altrui

L’assicurazione scolastica integrativa è un classico esempio di Assicurazione per conto altrui.
Il Codice Civile, all’Art. 1891 definisce precisamente il significato di questo tipo di tutela.
Nell’Assicurazione per conto altrui non c’è coincidenza tra il soggetto che materialmente stipula il contratto assicurativo e le persone per cui il contratto è concluso.
Il contraente (la scuola) agisce senza rappresentanza del soggetto assicurato (lo studente o l’operatore). Il primo deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
Nell’assicurazione scolastica integrativa gli obblighi dell’Istituto contraente sono sostanzialmente: la stipula del contratto di assicurazione ed il pagamento del premio. Gli obblighi dell’assicurato riguardano, essenzialmente, l’esercizio del diritto all’indennizzo.

Gli interessi del contraente e quelli dell’assicurato

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 gennaio 2022 n. 1166, afferma che «l’assicurazione per conto altrui esige la sussistenza di un duplice interesse: l’interesse dell’assicurato, che è il tipico interesse contrario all’avverarsi del sinistro di cui all’art. 1904 c.c.». A questo si aggiunge: «L’interesse del contraente, che non necessariamente deve avere carattere di giuridicità, ma può anche essere solo morale o di fatto».
Nel primo caso, quindi, si tratta di un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell’Art. 1904 del Codice Civile. L’interesse del contraente, invece, non dev’essere necessariamente giuridico o patrimoniale, ma può consistere anche soltanto in un interesse etico o di immagine.

Infortunio non denunciato

A tal proposito è interessante evidenziare il caso di una scuola che aveva stipulato un’assicurazione contro gli infortuni in favore dei propri allievi. Verificatosi un sinistro, i genitori del minore infortunato non provvedevano a denunciare l’infortunio nei termini dal contratto, perdendo così il diritto all’indennizzo.
I genitori dell’alunno portavano in giudizio l’Istituto, sostenendo che la polizza assicurativa non poteva ritenersi un contratto a favore di terzo. La scuola infatti non aveva alcun interesse e di fatto l’assicurazione era un contratto di responsabilità civile dell’Istituto stesso.  Conseguentemente l’obbligo di denuncia del sinistro gravava sulla scuola, e non sull’infortunato. Ne sarebbe derivato che, se la famiglia aveva perduto il diritto all’indennizzo, la responsabilità era della scuola.
La Corte di Cassazione ha negato che, quello in questione, fosse un contratto di assicurazione della responsabilità civile della scuola. Aggiungendo, inoltre, come la scuola avesse un effettivo interesse nell’assicurazione degli alunni. La scuola infatti: «nel ruolo pubblico dell’istituzione didattica», effettua «una forma di tutela patrimoniale dei rischi attinenti la persona dei piccoli scolari». (Cass. 20 agosto 1997, n. 7769).

La validità del contratto

Ancora più esplicita è una più recente motivazione della Suprema Corte (Cass. 4 maggio 2005 n. 9284), ove si afferma che, ai fini della validità del contratto, nell’assicurazione per conto altrui, anche il contraente dev’essere titolare di un interesse alla stipula. Tale interesse, tuttavia, a differenza di quello dell’assicurato, non necessariamente deve avere natura giuridica, ma può essere puramente morale o solo d’immagine.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Rapporto sulla sicurezza delle scuole

Lo scorso 15 settembre Cittadinanzattiva, ha presentato il Rapporto sulla sicurezza delle scuole. Cittadinanzattiva dal 1978, promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni e il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

I dati del Rapporto

Il rapporto evidenzia come, dal 2015: «I Governi hanno investito in maniera importante sull’edilizia scolastica del nostro Paese», senza tuttavia risolvere i problemi strutturali.
Ben oltre la metà delle scuole italiane non è in possesso del certificato di agibilità statica (58%), né quello di prevenzione incendi (55%). Oltre il 40% è privo del collaudo statico. Quanto al documento di valutazione rischi, ne è in possesso il 77% delle scuole.

Emergenza crolli

Il Rapporto sulla sicurezza delle scuole evidenzia come tra il settembre 2021 e l’agosto 2022 sono stati monitorati 45 crolli. Di questi, 19 nel Nord, 10 nelle regioni del Centro e 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole. Dallo scorso settembre a oggi ci sono stati 11 crolli nelle scuole e nelle università, due a settimana. Nella maggioranza dei casi s’è trattato fortunatamente di crolli avvenuti di notte, nel fine settimana o in periodi di chiusura delle scuole. Pochi episodi hanno provocato il ferimento di persone, la criticità maggiore è tuttavia legata ai danni agli ambienti e agli arredi. In questi casi il disagio maggiore è legato all’interruzione dell’attività didattica, con le conseguenti difficoltà per gli studenti e le loro famiglie.

Terremoti e prove di evacuazione

Il 50% delle regioni italiane ha Comuni in zona 1, ossia ad elevato rischio sismico. Tutte le regioni, ad eccezione della Sardegna, hanno invece Comuni e scuole in zona 2 (con rischio sismico medio-elevato). Poco meno della metà delle popolazione scolastica risiede in queste due zone. Ciononostante, soltanto il 2% degli edifici sono stati adeguati sismicamente.  Quelli progettati secondo la normativa antisismica sono 2.740, il 7% del totale. Le regioni più virtuose sono quelle del Nord e del Centro, ad eccezione di Liguria e Lombardia, in cui gli edifici adeguati sono solo il 3%.
Le prove di evacuazione, obbligatorie almeno due volte l’anno, nel 2020-2021 sono state effettuate in poco più della metà delle scuole (56%). Non sono state effettuate nel 33%, o effettuate solo da alcune classi nell’11%. Quando vengono effettuate, riguardano quasi esclusivamente il rischio Incendio (99%), e quello sismico (77%).

Il profilo assicurativo

Ai dati, non proprio confortanti, riportati nel Rapporto sulla sicurezza delle scuole, occorre aggiungere alcune precisazioni in relazione all’aspetto assicurativo.
Gli edifici scolastici normalmente sono proprietà degli Enti Locali (Comuni, Province, Città Metropolitane), o da questi direttamente o indirettamente gestiti. Eventi come i crolli o il rischio sismico, che creano danno all’Istituto scolastico, costituiscono responsabilità diretta del soggetto proprietario. Una particolare attenzione andrà, tuttavia, posta relativamente ai beni di proprietà dell’Istituto scolastico, ma soprattutto al danno fisico dei soggetti assicurati (studenti e personale).
Circa la tutela dei beni, sono disponibili polizze assicurative specifiche. Un aspetto diverso riguarda gli studenti e il personale.
L’INAIL prevede la tutela assicurativa in caso di danno al personale scolastico in occasione del rapporto di lavoro. Meno definita è invece la posizione relativa agli alunni in questi casi. Occorre, infatti, ricordare che, per l’INAIL, gli studenti sono una particolare categoria di “lavoratori”, assicurata esclusivamente nel corso di particolari attività. Proprio per questo motivo la polizza assicurativa integrativa diventa particolarmente importante.
Tuttavia, non tutte le polizze assicurative scolastiche integrative comprendono, nel ramo infortunio, i danni dovuti a crolli o terremoti. Altre potrebbero prevedere franchigie o massimali inadeguati. Verificare tutti questi aspetti è quindi fondamentale.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa per i rischi catastrofali o effettuare un controllo della tua polizza scolastica, contattaci qui.  

abint Nessun commento

Minore fugge da scuola

Nell’ultimo periodo i media riportano una preoccupante serie di episodi in cui, minori si allontanano da scuola indisturbati e senza controllo. A destare una certa inquietudine non è il singolo caso isolato ma la frequenza con cui si stanno verificando questo tipo di avvenimenti.

La cronaca

Alla fine di settembre, ad Ancona, un alunno di 4 anni, di una scuola dell’Infanzia, approfittando del cancello lasciato aperto, è uscito e si è diretto verso il cuore della città.
Ad un mese di distanza, a Milano, un alunno di 6 anni, chiede di andare in bagno. Esce da scuola e ritorna a casa indisturbato. Il giorno dopo, a Macerata, un alunno diciasettenne, autistico, sordo e muto, è scappato dal Liceo artistico durante l’ora di educazione fisica. Raggiunta la sede distaccata di un tribunale, è entrato in due aule per poi staccare i tubi dei water allagando i locali.
Tutte vicende con il lieto fine ma che comunque non consentono di abbassare il livello dell’attenzione in relazione al problema.

L’obbligo di vigilanza

Fin dal 2011 la Cassazione evidenziava che con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, sorge un vincolo negoziale. Dal vincolo deriva l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno, per tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Già precedentemente la Suprema Corte, in ambito analogo, aveva evidenziato come l’obbligo di vigilanza dev’esse connaturato alla natura specifica del soggetto vigilato (età/maturità/indipendenza). Ancora la Cassazione, nel 1999, evidenziava come sia obbligo provvedere alla sorveglianza degli alunni per tutto il tempo in cui gli stessi fruiscono: «della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni». Quindi dal momento in cui «con l’apertura dei cancelli» risulta «consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni all’interno della scuola […] e sino al subentro, almeno potenziale dei genitori, o di persona da costoro incaricata».

Le misure organizzative

L’obbligo alla vigilanza tuttavia non è sufficiente. L’Istituto è tenuto di mettere in atto tutte le misure organizzative per la sicurezza degli allievi. Quest’incombenza ricade direttamente sul Dirigente Scolastico e sui preposti da lui individuati.
Il Dirigente Scolastico dovrà garantire la sicurezza della scuola, attraverso l’eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando tutti i provvedimenti organizzativi di sua competenza.
Sul Dirigente, infatti, ricade la responsabilità, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, nei casi in cui il danno risulti dipendente da carenze organizzative a lui imputabili.
La questione diventa particolarmente delicata per gli alunni con età, maturità e indipendenza limitate. Tra questi gli alunni delle scuole dell’infanzia o delle primarie e gli alunni affetti da disabilità.

Il profilo assicurativo

Le polizze integrative scolastiche, nel caso in cui un minore fugge da scuola, con il ramo di responsabilità Civile, coprono tutti danni diretti in caso di infortunio. La stessa copertura assicurativa prevede anche il risarcimento per gli eventuali danni causati dal minore lasciato incustodito.
Ai sensi dell’Art. 2046 del Codice Civile e dell’Art. 85 del Codice Penale, infatti, il soggetto senza capacità d’intendere e volere, non è responsabile e conseguentemente non punibile.
La mancanza di intendere e volere, tuttavia, non limita la responsabilità di tutti coloro che, per legge, sono tenuti a vigilare sul minore.
Un aspetto ricorrente in questi casi, è il rischio di contenzioso tra l’Istituto e la famiglia. Nei casi di colpa lieve, l’Amministrazione scolastica si surroga al personale responsabile che non ha vigilato o organizzato correttamente. Nei casi di dolo o colpa grave, al contrario, l’Amministrazione scolastica potrà agire in rivalsa del responsabile ai sensi dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Se desideri maggiori informazioni sulle vigilanza del personale all’interno e all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

Aggressione agli studenti

All’esterno del nostro Istituto, nelle vie limitrofe, ci sono stati segnalati, nell’ultimo periodo, episodi di violenza ai danni di alcuni nostri studenti. Questi episodi, solitamente attuati da gruppi di altri ragazzi, sono avvenuti per lo più negli orari di ingresso o uscita degli studenti.
Si tratta di aggressioni, spesso con la minaccia di un coltello, finalizzate al furto di cellulari, collane o piccole somme di denaro. In questi casi, la polizza assicurativa stipulata dalla scuola copre il danno?

Purtroppo, questo tipo di eventi non è particolarmente raro o insolito. La cronaca se ne occupa con una certa frequenza. Come spesso capita, tuttavia, quelli riportati sono solo una parte e il fenomeno nel suo complesso appare difficilmente quantificabile.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio, la tutela assicurativa INAIL degli studenti non è operativa in itinere. Per questo motivo, l’unica tutela degli alunni è affidata alla polizza integrativa.
Di norma, le polizze assicurative integrative, se non lo escludono apertamente, tutelano il danno. Tuttavia il danno è solo quello fisico. Resta escluso il danno patrimoniale collegato agli oggetti sottratti.

Cosa fare in caso di rapina o di danni fisici

Nei casi di rapina è obbligatoria la denuncia, entro le 48 ore, all’autorità di Pubblica Sicurezza chiedendo il rilascio di attestazione di resa denuncia.
Qualora l’evento avesse procurato anche lesioni fisiche, è obbligatorio l’accesso al Pronto Soccorso per la formale constatazione del danno. In questo secondo caso, la denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza sarà resa direttamente da parte dal Pronto Soccorso.
Il Pronto Soccorso effettua la denuncia d’ufficio quando la prognosi supera i 20 giorni, se la lesione è associata a reati penali, oppure se le lesioni sono rivolte contro minori.
Da ultimo, il referto di pronto Soccorso dev’essere consegnato alla segreteria della scuola per la denuncia alla Società Assicuratrice.

La responsabilità dell’Istituto

Qualora il reato non sia stato commesso nelle pertinenze dell’Istituto, non è raffigurabile una responsabilità diretta o indiretta della scuola. Pur tuttavia, proprio in relazione ai soggetti colpiti e al rapporto tra l’evento e l’attività scolastica, l’aspetto preventivo assume una particolare rilevanza. Scopo del principio di prevenzione è anche garantire un alto livello di protezione dell’ambiente con prese di posizione preventive in caso di rischio. Nella pratica, il campo di applicazione del principio è molto vasto e si estende anche alla politica di controllo del territorio dove la scuola non ha competenze.
Resta tuttavia inteso che, a fronte della reiterazione di questo tipo di eventi, il coordinamento con l’autorità di Pubblica Sicurezza potrebbe essere particolarmente adeguato.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche in relazione all’aggressione degli studenti all’esterno dell’Istituto, contattaci qui.

abint Nessun commento

PCTO all’estero

In nostro Istituto, all’interno del programma educativo, ha programmato una serie di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) all’estero. Desideriamo sapere se la polizza stipulata garantisce anche le attività svolte all’estero.

La Legge 13/07/2015 n. 107, contenuta nella riforma della Buona Scuola, introduce il concetto di obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro.
Il programma si rivolge, infatti, a tutti gli studenti che hanno almeno 16 anni di età. Prevede un monte ore differenziato a seconda degli istituti scolastici: 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei.
L’Alternanza scuola-lavoro, è stata rinominata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Gli indirizzi sono definiti dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’Art. 1, comma 785, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il profilo assicurativo INAIL

La Direzione Generale dell’INAIL Veneto, con la circolare del 13 febbraio 2018 conferma la tutela assicurativa in questi casi.  La nota, tuttavia, pone dei distinguo di carattere operativo tra le attività svolte:

  1. Nell’ambito dell’Unione Europea, nonché dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE)(1) e in Svizzera;
  2. In Paesi extracomunitari con i quali vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza statale;
  3. In Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni o accordi in materia di sicurezza sociale.

Fermo restando, quindi, che la copertura INAIL è sempre operante, sarà compito dell’Istituto scolastico promotore verificare, caso per caso, eventuali obblighi assicurativi specifici aggiuntivi.
L’Istituto scolastico, infine, non avrà alcun obbligo di comunicare all’INAIL il periodo e i nominativi degli studenti interessati.  Su richiesta dell’INAIL, tuttavia, la scuola dovrà essere in grado di documentare, in qualsiasi momento, le persone comprese nell’assicurazione in relazione alle attività assicurate al fine di rendere possibile la tutela degli infortuni.

La polizza integrativa

Di norma, la polizza integrativa stipulata dall’Istituto scolastico non pone limitazioni in questo senso. Gli studenti risulteranno in copertura in tutti i rami previsti dalla polizza: Responsabilità Civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale.
Come per tutti i viaggi all’estero, anche per i PCTO occorre prestare alcune attenzioni di carattere generale. Le polizze integrative, normalmente, escludono il rischio pandemico. Per questa ragione, qualora un alunno risultasse positivo al Covid19 e fosse messo in isolamento, la polizza potrebbe non coprire le spese per la quarantena, il mancato svolgimento, in toto o in parte, del percorso e la nuova emissione della biglietteria di viaggio.
Per questi motivi è necessario valutare la stipula di una copertura assicurativa legata a questo rischio specifico.

Se desideri maggiori informazioni sulle polizze assicurative scolastiche nelle attività di PCTO all’estero, contattaci qui.