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Infortunio a scuola: maxirisarcimento per uno studente

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 2175/2025 del 2 maggio, ha condannato la scuola a un maxirisarcimento, riconoscendo la responsabilità contrattuale dell’Istituto. Lo riporta un articolo della sezione scuola, del sito web: Dailybest.it

Il fatto

L’episodio è accaduto, un istituto tecnico, nell’autunno di dodici anni fa.
Lo studente era stato chiamato dal docente al tavolo tecnico per verificare un esperimento. Durante il percorso, sembra che un compagno, lo avesse spinto accidentalmente. L’alunno ha inciampando tra i banchi, giudicati “troppo vicini”, ed è caduto a terra. Nella caduta la caviglia sinistra è rimasta incastrata nel piedistallo di un banco, provocando una frattura di tibia e perone. La guarigione ha richiesto un percorso riabilitativo complesso, durato più di un anno, con sessanta giorni di inabilità totale. A questi si sono aggiunti sedici mesi di inabilità parziale al 50%.
Il Tribunale di Napoli, cui aveva fatto ricorso la famiglia, aveva respinto la richiesta di risarcimento.
Secondo i giudici di primo grado, l’incidente era frutto di un caso fortuito non direttamente ascrivibile alla scuola. Per il tribunale, l’età degli studenti, allora diciassettenni, riduceva l’obbligo di vigilanza, inoltre, la spinta del compagno era stata considerata un evento imprevedibile e inevitabile.

La sentenza della Corte d’Appello

In modo completamente diverso si sono espressi i giudici d’appello, individuando precise violazioni normative a carico dell’Istituto scolastico.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975, relativo all’edilizia scolastica, sono imposte dimensioni adeguate delle aule in base al numero di studenti. Al fine di evitare situazioni di affollamento pericoloso, le aule devono presentare spazi adeguati e arredi d’ingombro ridotti. Al contrario, nel caso in questione, i banchi erano disposti in duplice fila continua, senza “corridoi” di uscita intermedi.
Determinante è risultata anche la forma anomala dei piedi dei banchi, che terminavano “a uncino”. Questa caratteristica, contraria alla normativa che prevede montanti verticali, ha provocato l’incastro del piede dello studente durante la caduta e il grave danno conseguente.
Per i giudici, la scuola non aveva adottato tutte le misure organizzative necessarie per prevenire l’incidente. Questa trascuratezza configura la responsabilità aggravata dell’Istituto, fondata sulla presunzione di culpa in vigilando. Il Tribunale ha sentenziato che l’obbligo di sicurezza impone cautele adeguate alle circostanze del caso concreto. Tra queste la prevedibilità dei rischi concreti legati ad arredi pericolosi o a infrastrutture inadeguate.
Il Ministero dell’Istruzione è stato, quindi, condannato a risarcire 58.534 euro per danno biologico, ai quali si aggiungono 20.569,31 euro per le spese mediche documentate.
I giudici hanno anche respinto l’ipotesi di corresponsabilità dello studente, non rilevando alcun suo contributo all’accaduto. La Corte ha comunque escluso ulteriori risarcimenti per danno morale, ritenendo sufficiente l’importo tabellare per le sofferenze subite.

Il profilo assicurativo

Sarà la Compagnia assicurativa, con cui l’Istituto ho stipulato la polizza all’epoca del sinistro, a risarcire l’intero importo sollevando l’Amministrazione scolastica dal pagamento del danno. 
La vicenda conferma l’importanza, per le scuole, di disporre di una solida polizza di Responsabilità Civile.
Le coperture, oltre alle spese mediche dirette, tutelano l’Amministrazione da richieste risarcitorie per danni subiti da studenti durante le attività scolastiche. La polizza, infatti, garantisce non solo il ristoro ai danneggiati, ma evita anche gravi ripercussioni economiche sull’Ente Pubblico.
In un contesto in cui la giurisprudenza richiede sempre maggiore attenzione alla sicurezza, l’assicurazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e protezione.

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Infortunio a scuola: nessun risarcimento senza la prova di negligenza

Nessun risarcimento senza la prova concreta di negligenza. È quanto ha stabilito il Tribunale in relazione all’infortunio di uno studente durante l’educazione fisica in palestra. La famiglia ha fatto causa alla scuola, ma il giudice ridefinisce i limiti della responsabilità scolastica. Lo riporta la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1255 del 09 settembre 2025 pubblicata sul sito “Apps Avvocati”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2018 quando, durante una lezione di educazione fisica in palestra. Nel corso di una partita di pallavolo uno studente, cadendo, riportava la frattura bi-malleolare al piede sinistro.
La famiglia citava in giudizio il Ministero dell’Istruzione alla luce della presunta responsabilità per culpa in vigilando del personale docente e dell’istituto scolastico. I genitori, infatti, sostenevano che il figlio si fosse infortunato “calciando un pallone” e chiedevano un risarcimento di 61.000 euro.
Il Ministero, presentandosi in giudizio, ha negato ogni responsabilità, sostenendo l’imprevedibilità dell’evento e regolarità della vigilanza prestata.
Lo stesso Ministero ha chiamato in causa la compagnia assicurativa dell’Istituto, chiedendo di essere manlevato nell’eventualità di una condanna a suo carico.

La sentenza del Tribunale

I Giudici hanno esaminato la dichiarazione del docente presente all’episodio, il quale affermava che studente era scivolato mentre correva per recuperare una palla. Secondo il Tribunale, al di là della dinamica propria del sinistro, la presenza del docente dimostra come l’obbligo di sorveglianza ordinaria fosse stato rispettato. La famiglia, al contrario, indicava solo un generico difetto di vigilanza della scuola, senza spiegare dettagliatamente la negligenza.
I Giudici hanno, quindi, ribadito un principio chiaro: subire un infortunio a scuola non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento da parte dell’Istituto scolastico.
Per ottenere un indennizzo occorre dimostrare lo specifico inadempimento del personale.
Nel caso particolare, l’insegnante non solo era presente durante l’attività sportiva, ma aveva rispettato tutti i protocolli previsti, escludendo così qualunque responsabilità della scuola.
Il Tribunale, nell’esaminare la richiesta di risarcimento, ha richiamato i principi consolidati sulla responsabilità contrattuale delle scuole in caso di infortunio. Spetta al danneggiato provare tre elementi fondamentali: l’iscrizione all’istituto, il danno subito e l’inadempimento della vigilanza scolastica.
Non bastano, quindi, accuse generiche sulla vigilanza, occorrono prove concrete della negligenza specifica.
Con queste motivazioni, il Tribunale ha respinto la richiesta della famiglia e dello studente, ormai maggiorenne, condannandoli al pagamento di oltre 9.000 euro di spese processuali.

Il profilo assicurativo

Tutte le attività scolastiche sono tutelate dall’INAIL in caso di morte o invalidità permanente > al 6° punto percentuale. Gli Istituti scolastici, di norma, stipulano polizze assicurative per l’infortunio degli studenti e degli operatori, ad integrazione delle tutele INAIL.
Resta, quindi, inteso che le spese mediche derivanti dall’Infortunio scolastico sono sempre garantite.
La polizza integrativa, inoltre, tutela gli alunni, l’Istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione nel caso di Responsabilità Civile colposa.
Qualora, nel caso citato, la scuola fosse stata condannata per carente o mancata vigilanza, l’Assicuratore, oltre alle spese mediche, avrebbe risarcito anche il danno causato dalla responsabilità dell’Istituto.

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Mancata denuncia di sinistro: rischi, obblighi e responsabilità

Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

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INAIL: le coperture studenti e personale diventano strutturali

Un emendamento al D.L. 24 giugno 2025, n. 90, rende strutturali le tutele assicurative INAIL, per studenti e personale, introdotte nell’anno scolastico 2023/2024. Lo riporta un articolo de “il Sole24ore”.

Le nuove tutele INAIL nella scuola

Le misure introdotte dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, dopo una sperimentazione biennale, diventeranno permanenti.
È quanto prevede l’emendamento, approvato dalla Commissione VII del Senato, che rende stabile la tutela assicurativa INAIL sperimentata negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25. Il decreto è in fase di conversione in legge, dopo l’approvazione in Commissione, e si attende la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La decisione di rendere strutturale la tutela INAIL è stata presa a seguito dei buoni risultati ottenuti durante il periodo di sperimentazione. L’emendamento prevede uno stanziamento progressivo di fondi per sostenere la misura, con un impegno economico che aumenterà nel tempo.
L’obiettivo del provvedimento è continuare a garantire una maggiore protezione e tranquillità per studenti, docenti, personale e famiglie.
Come nei due anni scolastici precedenti, l’assicurazione INAIL andrà a garantire la copertura per gli eventi lesivi che dovessero avvenire durate tutte le attività scolastiche, in tutte le scuole.
La tutela assicurativa INAIL garantirà infortuni e malattie professionali che si verificassero sia nell’edificio scolastico che nelle pertinenze. L’assicurazione è anche estesa ai viaggi di istruzione, alle uscite didattiche e alle attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO).

Le tutele INAIL nella scuola

Le garanzie assicurative prestate dall’INAIL nella scuola non sono un fatto nuovo. L’assicurazione del personale e degli studenti era già prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Tuttavia, fino all’anno scolastico 2023/2024, la tutela era prestata esclusivamente nel corso di quelle attività che l’INAIL riteneva “pericolose“. Con l’introduzione della Legge 85/2023, la tutela assicurativa è stata estesa, prima in forma provvisoria e ora definitiva, a tutte le attività scolastiche, senza più distinzione.
Vale, tuttavia, la pena sottolineare che la tutela assicurativa INAIL, pur con l’estensione introdotta dalla Legge, si limita ai casi di infortunio o malattia professionale di grave entità, limitandosi esclusivamente ai casi di morte o di Invalidità Permanente pari o superiore al 6%.
Casi certamente possibili, ma che, statisticamente, riguardano meno del 9% di tutti gli infortuni scolastici. Inoltre, dalla tutela assicurativa INAIL restano esclusi i ticket, le visite medico- specialistiche e tutte le prestazioni non erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono, quindi, escluse le diarie da gesso e da ricovero, come i danni all’apparato dentale o i danni agli occhiali.
Dall’assicurazione obbligatoria INAIL restano anche esclusi i rami di Responsabilità Civile, Assistenza durante i viaggi di istruzione e la Tutela legale.

Le polizze scolastiche integrative

Per queste ragioni, fin dagli anni ’90 del secolo scorso, le scuole hanno sottoscritto specifiche polizze assicurative, ad integrazione di quelle previste dall’INAIL.
Di norma, nel ramo Infortuni, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate dal danneggiato, sia in ambito pubblico che privato. Le migliori formule assicurative non prevedono scoperti o franchigie e adottano tabelle di Invalidità Permanente che riconoscono l’indennizzo fin dal primo punto.
La copertura è operativa, sia per il personale che per gli studenti, anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo Infortuni. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.

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Festa di maturità con infortunio

I festeggiamenti, eccessivamente esuberanti, dopo l’esame orale della maturità, hanno provocato l’infortunio di una commissaria d’esame. Orali sospesi in un Istituto superiore Livornese. Ne parla in un articolo di cronaca il quotidiano “il Tirreno”.

Il fatto

Un docente, mentre usciva dall’ITI Galilei di Livorno è scivolato sulla fanghiglia di uova, farina e spumante che ricopriva il marciapiede davanti alla scuola. La poltiglia era il risultato dei festeggiamenti riservati ad alcuni alunni dopo l’esame orale per la maturità 2025. Per sua fortuna nulla di grave, solo i vestiti sporchi.
Meno bene è andata invece ad una collega, membro di una commissione d’esame. La docente è stata ricoverata in ospedale con un danno alla spalla. Risultato? La sospensione degli orali della commissione d’esame per l’assenza della commissaria infortunata. I lavori sono ripresi solo il giorno successivo dopo la nomina di un supplente.
Episodi analoghi sembrano non essere isolati ma interessano diverse scuole della città. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza all’esterno degli Istituti scolastici, ha emanare una specifica ordinanza.
Quello di Livorno, però, non sembra un caso isolato. Episodi simili si registrano anche in scuole della Liguria e della Lombardia, segno di un fenomeno ben più ampio e radicato.

La responsabilità penale

Ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrattamento del suolo pubblico è un reato.
Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ultimo a dover risarcire la parte lesa. Per lo stesso motivo, l’autore del gesto, potrebbe essere condannato al pagamento di una sanzione amministrativa.
Circa il livello di responsabilità, in via del tutto teorica, appare poco sostenibile un coinvolgimento diretto dell’Istituto scolastico nell’evento accaduto. Gli episodi infatti si sono verificati al di fuori dell’edificio scolastico, su suolo pubblico. La scuola quindi, in quel momento, non esercitava una vigilanza diretta sugli studenti coinvolti. Inoltre non risulta dimostrato che siano stati gli studenti iscritti a causare direttamente una situazione di pericolo. Ne deriva che, sebbene si possa ipotizzare un nesso causale tra il comportamento degli studenti e l’evento, esso non risulta provato con sufficiente certezza.

Il profilo assicurativo

L’infortunio subito dalla docente, essendo accaduto sulla pubblica via in occasione del rapporto di lavoro (itinere), rientra tra quelli tutelati dall’INAIL.
Qualora la docente avesse pagato il premio assicurativo nella scuola di appartenenza, sarebbe tutelata anche dalla polizza scolastica integrativa.
È bene evidenziare che la polizza integrativa stipulata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse provata la responsabilità diretta della scuola nell’evento, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale convenuto.
Le più complete formule assicurative scolastiche, nel ramo della Responsabilità Civile, offrono copertura anche per danni causati dagli studenti durante il tragitto casa-scuola.
Tale tutela si applica esclusivamente agli studenti ed è limitata nel percorso tra l’istituto scolastico e l’abitazione o viceversa.

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Comune condannato, risarcita collaboratrice scolastica

Un Comune brianzolo è stato condannato a risarcire una Collaboratrice scolastica ferita sul lavoro. Lo riporta un articolo de “Il Cittadino di Monza e Brianza

Il fatto

L’evento risale al aprile 2018. La Collaboratrice scolastica stava pulendo le finestre del locale mensa quando un perno e un fermo hanno ceduto, facendo precipitare l’infisso sulla schiena della donna. La Collaboratrice ha riportato la frattura di quattro vertebre e un trauma cranico, con un danno biologico stimato tra il 9 e il 10%. L’infortunio l’ha anche costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre cinque mesi (180 giorni).
A seguito dell’incidente, la donna ha chiesto il risarcimento del danno al Comune di Nova Milanese, proprietario dell’immobile. L’Ente Locale, anche attraverso la Compagnia di assicurazione, ha disconosciuto la propria responsabilità nell’accaduto. Per questo motivo la donna ha avviato un contenzioso con il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza

Il Tribunale Civile di Monza ha respinto la tesi della difesa che asseriva la fortuità del caso avvenuto e ha riconosciuto la responsabilità dell’Ente locale. Il giudice, con la sentenza di primo grado, ha infatti ritenuto colpevole il Comune di non aver provveduto alla manutenzione ordinaria dell’edificio.
L’Ente locale, proprietario dell’immobile, è stato quindi condannato a risarcire il danno biologico, morale e patrimoniale per circa 20.000 euro.
Nessun commento immediato da parte dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco afferma che qualsiasi decisione sarà presa dopo l’analisi delle motivazioni della sentenza.
Soddisfazione invece, è stata espressa dal legale della Collaboratrice scolastica, che tuttavia non esclude un possibile ricorso. In ogni caso, secondo il legale è stata accertata: «la mancanza del mantenimento dell’incolumità psicofisica del lavoratore».

Il profilo assicurativo

Anche il Collaboratore scolastico, come tutti i lavoratori dipendenti, è assicurato dall’INAIL, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
In caso di infortunio, la tutela INAIL garantisce al lavoratore le prestazioni sanitarie ed economiche, inclusi i congiunti del dipendente in caso di decesso. Tra queste il danno biologico di origine lavorativa, ovvero le lesioni all’integrità psicofisica valutabile medico-legalmente, derivante da infortunio sul lavoro o malattie professionali.
Per le menomazioni comprese tra il 6% e il 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalle specifiche tabelle indennizzo danno biologico.
A questo primo indennizzo, qualora la Collaboratrice scolastica avesse aderito alla polizza, potrà essere aggiunto quello previsto dall’assicurazione scolastica integrativa. In questo caso la tabella di riferimento sarà quella prevista dall’assicuratore.
La copertura assicurativa integrativa, di norma prevede anche il rimborso delle spese mediche e dei ticket.

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Video challenge a scuola

Una 14enne di un istituto superiore salentino è finita in ospedale colta da coma etilico dopo aver partecipato a una video challenge sui social. Lo riporta un articolo del “Quotidiano di Puglia”.

Il fatto

L’11 settembre, una studentessa di 14 anni, poco prima della fine delle lezioni, si sarebbe appartata nei bagni dell’istituto insieme a due compagne.
Dopo essersi chiuse in bagno per filmare la bravata, le alunne avrebbero tirato fuori una borraccia piena di vodka. Una delle tre, dopo aver bevuto un notevole quantitativo di superalcolico, è collassata. Soccorsa dapprima dal personale scolastico, avvertito dagli studenti, è stata successivamente trasferita in ospedale.
Sull’episodio indagano le forze dell’ordine per capire se la vodka sia stata reperita dalle studentesse in una delle loro abitazioni o acquistata in un negozio. Anche la dirigenza dell’istituto scolastico ha avviato un’inchiesta interna per scoprire eventuali responsabilità interne e per quale motivo le studentesse avessero della vodka a scuola.

Challenge sui social

Le presunte sfide, soprattutto in età adolescenziale, non sono un fenomeno moderno. I più giovani, da sempre, cercano di dimostrare, a se stessi e agli altri, di avere coraggio e di saper superare i propri “limiti”.
L’avvento del web ha solo incrementato il fenomeno e le cosiddette sfide lanciate sui social network, le challenge, si sono moltiplicate. Il pubblico è potenzialmente numerosissimo e coloro che partecipano cercano visibilità e approvazione tramite like e commenti. I contenuti che diventano virali, a volte raggiungono altissimi livelli di popolarità e consenso e il rischio emulazione è molto forte.
In questo filone si inseriscono anche challenge estreme. Azioni pericolose al limite dell’autolesionismo, sono il tema di alcune di queste gare. Il rischio maggiore lo corrono i più giovani che spesso non percepiscono precisamente il confine tra realtà virtuale e vita reale.
In questo senso, uno Studio interessante è quello del gennaio 2024, svolto dal dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con l’ISS. Lo studio rileva che il 6,1% degli studenti italiani fra gli 11 e i 17 anni ha partecipato almeno a una challenge.
La ricerca ha coinvolto, nell’autunno del 2022, più di 8.700 studenti tra gli 11 e i 17 anni, su tutto il territorio nazionale.
Le challenge fanno ormai parte della nostra quotidianità e difficilmente si ridurranno o scompariranno.
L’unica strada percorribile sembra restare ancora quella della prevenzione.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, pur tutelando gli infortuni occorsi a scuola, nella quasi totalità dei casi, escludono una parte di questi eventi. Tra le esclusioni più ricorrenti ci sono infatti le lesioni, conseguenti a malore, causate da abuso di alcolici, psicofarmaci o sostanze stupefacenti.
Discorso completamente diverso invece riguarda la vigilanza propria dell’Istituto scolastico. La scuola infatti, ai sensi dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile, è tenuta contrattualmente a vigilare sull’integrità psico-fisica degli studenti a lei affidati.
Ma non sempre tuttavia, come apparentemente nel caso in questione, l’infortunio in cui incorre all’alunno risulta addebitabile alla mancata vigilanza dell’insegnante.
Spetterà sempre al danneggiato, l’alunno rappresentato dalla famiglia o dal tutore, provare che il danno si è prodotto durante lo svolgimento del rapporto. Sulla scuola invece incombe l’onere di provare che il fatto è derivato da cause a lei non imputabili.

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Infortunio dell’alunno durante la ricreazione

Interessante sentenza, quella della Corte di Cassazione di Roma che stabilisce come il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro. In caso di infortunio, la responsabilità diretta è quella del Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro.

Il fatto

Gli eventi risalgono al 2016 in un Istituto Comprensivo della Lombardia. All’epoca dei fatti un alunno, durante la ricreazione, giocando con i compagni, era caduto in terra e un chiodo gli si era conficcato nella palpebra. La lesione ha comportare postumi invalidanti importarti tra i quali l’indebolimento permanente della vista.
Per l’accaduto, il Dirigente scolastico, era stato condannato in primo grado.
La Corte di Appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche e l’attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio, aveva comunque confermato la decisione del Tribunale. Il Dirigente scolastico veniva comunque condannato per lesioni colpose gravi egli veniva comminata una pena detentiva riconvertita in sanzione pecuniaria di 10.000 euro.
Avverso le prime due sentenze, la difesa del Dirigente aveva proposto ricorso in Cassazione. La difesa sosteneva che, nel caso specifico, non fosse applicabile la disciplina antinfortunistica. A parere della difesa, in questo caso, l’allievo non sarebbe qualificabile come lavoratore.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte Penale, lo scorso mese di aprile ha confermato quanto già stabilito nei primi due gradi di giudizio.
Per la Cassazione, ai fini della determinazione della responsabilità per infortunio, il cortile di una scuola è equiparato al luogo di lavoro.
Il Dirigente è quindi ritenuto colposamente responsabile per negligenza, imperizia ed inosservanza della disciplina sulla prevenzione degli infortuni. In particolare per l’inosservanza degli Artt. 63 e 64 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo la Cassazione, il Dirigente avrebbe: «consentito che nel citato cortile permanessero pessime condizioni di manutenzione, con buche, asperità del terreno, cordoli sconnessi con spigoli sporgenti e chiodi arrugginiti, ragion per cui l’alunno si era procurato le lesioni personali».
La Cassazione stessa comunque, ha fatto osservare che il reato contestato si era estinto per intervenuta prescrizione. Ha quindi annullato la sentenza impugnata senza il suo rinvio alla Corte territoriale di provenienza.

Il profilo assicurativo

Alla tutela obbligatoria prestata dall’INAIL, nei casi di infortunio sul lavoro, si associa quella dell’Assicurazione scolastica. La polizza integrativa risarcisce, oltre alle invalidità residuate dall’infortunato, anche le spese mediche dirette dell’infortunio.
Più articolato è l’aspetto relativo alle spese legali del Dirigente scolastico, per le quali potrebbe intervenire la polizza di tutela legale.

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Scherzo a scuola finito male, condannati i genitori

È dei giorni scorsi la notizia secondo la quale la famiglia di un’alunna è stata condannata a pagare i danni causati a una compagna. Lo riporta nel dettaglio un articolo de “il Corriere della Sera”.

Il fatto

Gli avvenimenti risalgono al 2013, nella scuola media di Impruneta, a pochi chilometri da Firenze.
A un’alunna, che stava per sedersi al banco, una compagna di classe, per scherzo, spostò improvvisamente la sedia facendola cadere a terra. Per effetto dell’urto, contro il muro e il pavimento, l’alunna riportò un trauma cranico, la rottura degli occhiali e dei denti.
L’assicurazione scolastica pagò 2.800 euro a titolo di risarcimento per le cure ortodontiche, oculistiche e per il trauma cranico. Ciò nonostante la famiglia dell’infortunata decise comunque di dar corso a un’azione giudiziaria contro la scuola, per omesso controllo e contro i genitori della responsabile.
In fase dibattimentale i legali che assistevano l’alunna che ha provocato il danno hanno cercato di dimostrare la non intenzionalità di recare danno. Secondo i legali l’evento sarebbe stato solo conseguenza di una «gioiosa contesa tra due amiche».
Nelle motivazioni della sentenza, il tribunale di Firenze s’è espresso in modo differente. Secondo il giudice la condotta dell’alunna danneggiante è colposa e non può essere giustificata in un’ottica di gioco. L’età delle studentesse, superiore ai 12 anni, era infatti sufficiente a comprendere quali sarebbero state le conseguenze delle proprie azioni.
Secondo il tribunale quindi, i responsabili dell’accaduto sarebbero i genitori, tenuti a educare i figli al corretto comportamento nel contesto scolastico.
L’evento quindi, non è responsabilità della scuola, bensì: «Dimostra l’inadeguatezza dell’azione educativa del genitore e dunque la sua responsabilità».
I genitori dell’alunna responsabile dovranno riconoscere all’alunna danneggiata con 5.000 euro per i danni morali e la sofferenza emotiva.

L’aspetto normativo e il patto di corresponsabilità educativa

L’art. 2048 del Codice Civile elenca una serie di soggetti: «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati». Tra questi sicuramente la scuola, in qualità di precettore, ma prima di tutti il padre e la madre, o il tutore. Parallelamente al Codice Civile è opportuno anche considerare il D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 relativo al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia.
Il Patto di corresponsabilità è il documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare.
Il documento, firmato dai genitori contestualmente all’iscrizione a scuola, diventa lo strumento di base dell’interazione scuola-famiglia.
In virtù di quest’aspetto i due soggetti, collaborano all’educazione degli alunni in modo sinergico. Ci troviamo quindi di fronte a un continuum educativo tra il processo di acquisizione delle competenze scolastiche e l’aspetto educativo comportamentale tipico della famiglia.

L’assicurazione scolastica

Sul fronte assicurativo all’alunna, fin dalla prima fase del sinistro, è stato riconosciuto il pagamento di tutte le spese mediche derivanti dal sinistro.
Qualora inoltre il giudice avesse rilevato una responsabilità diretta della scuola per carente o mancata vigilanza, la polizza assicurativa avrebbe tutelato l’Istituto anche per quest’aspetto.
L’assicurazione scolastica invece non tutela la famiglia dell’alunna che ha causato il danno in quanto non ricompresa tra gli assicurati nel caso specifico.

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Il docente non comunica l’infortunio

Un docente dipendente del nostro Istituto superiore, nel recarsi a scuola è caduto inavvertitamente dal proprio ciclomotore. Nella caduta ha riportato la frattura di un piede e alcune contusioni al costato. Al Pronto Soccorso, in cui s’è recato, gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Il docente tuttavia ha omesso di comunicare che l’evento è avvenuto mentre si stava recando al lavoro. Il giorno successivo l’insegnante è regolarmente rientrato a scuola con le stampelle senza tuttavia produrre alcun certificato medico. Al Dirigente, che gli chiedeva spiegazioni sul suo stato di salute, ha dichiarando che gli adempimenti di fine anno e gli esami di maturità non potevano permettergli l’assenza. La scuola è tenuta a fare comunque denuncia di infortunio all’INAIL? Qualora non lo facesse, il Dirigente Scolastico potrebbe essere sanzionato? La polizza scolastica integrativa tutela il danno?

Le posizioni assicurative in questo specifico caso sono due: all’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL, si aggiunge la polizza assicurativa stipulata dalla scuola. INAIL e Assicurazione privata hanno gestioni diverse ma il sinistro è lo stesso, per questo motivo e le denunce prevedono processi analoghi.

INAIL

L’infortunio in itinere del dipendente rientra nell’ambito di tutela obbligatoria dell’INAIL e, pur con tutte le specifiche del caso, è considerato infortunio sul lavoro.
Il dipendente che si infortuna, nell’ambito della copertura prevista, dovrà darne immediatamente notizia al datore di lavoro, anche per lesioni di «lieve entità». Questo passaggio è esplicitamente previsto dall’Art. 52 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ai sensi della norma quindi, oltre alla dinamica dell’evento il lavoratore dovrà produrre il certificato medico nel quale dovranno essere indicati il numero identificativo del sinistro, la data del rilascio e i giorni di prognosi.
A sua volta il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione, dovrà effettuare, attraverso il SIDI, la denuncia all’INAIL entro le 48 ore dalla data di ricevimento. Non ottemperando a tali obblighi, l’infortunato potrebbe perdere il diritto all’indennizzo e il Dirigente potrebbe subire una sanzione amministrativa pecuniaria.

Assicurazioni integrativa

I migliori prodotti disponibili nella scuola prevedono la tutela assicurativa per i dipendenti, che hanno pagato il premio, anche per l’infortunio in itinere.
Analogamente a quanto previsto per la denuncia all’INAIL, per attivare le garanzie previste dall’assicurazione integrativa, il dipendente dovrà produrre il certificato medico.
Il certificato medico infatti prova come l’infortunio sia accaduto all’interno dell’ambito di tutela prevista dall’assicurazione.
Nel caso della polizza integrativa i termini per l’inoltro della denuncia potrebbero essere meno stringenti, normalmente 30 giorni dalla data dell’evento.

La responsabilità

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la denuncia di infortunio è un obbligo per il lavoratore. Il certificato medico è l’elemento indispensabile per effettuare la denuncia sia all’INAIL che, eventualmente, alla Società che gestisce la polizza integrativa. Tecnicamente quindi, il lavoratore che non dichiara come le circostanze dell’infortunio siano riconducibili all’attività lavorativa e non produce certificato medico, compie un’infrazione. La responsabilità della mancata produzione del certificato medico e della dinamica dell’evento grava esclusivamente sul dipendente e non potrà essere addossata al Dirigente.
La domanda di fondo comunque rimane: il dipendente infortunato potrà comunque lavorare?
Ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nel posto di lavoro. Il lavoratore infortunato potrà quindi fare richiesta al Dirigente per continuare a lavorare ma sarà quest’ultimo a doverla accordare a due condizioni. Innanzitutto che l’attività non pregiudichi o ritardi la guarigione del sinistro e, in secondo luogo, che esistano tutte le condizioni per operare in piena sicurezza.
A tal fine, il Dirigente potrà anche acquisire un certificato medico contenente le necessarie indicazioni per il reinserimento del lavoratore durante il periodo di prognosi. Per quest’aspetto il Dirigente potrà giovarsi anche del parere del medico competente.

Se desideri maggiori informazioni sulle modalità di denuncia d’infortunio nella scuola, contattaci qui.