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Formazione Scuola-Lavoro in Ambasciata: obblighi DVR e tutele assicurative

Un’alunna del nostro Istituto ha chiesto di poter svolgere la Formazione Scuola-Lavoro (FSL) presso la sede italiana di un’Ambasciata estera. Nella convenzione sottoposta è stato chiesto al responsabile dell’Ambasciata il Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dalla convenzione in questi casi. Ci stavamo domandando se la richiesta è corretta. Le Ambasciate come i Consolati, sono territori stranieri, in termini di sicurezza sul lavoro sono quindi tenuti ad applicare la normativa specifica del Paese in cui sono ospitati? In caso di sinistro le polizze assicurative operanti nella scuola risarciscono il danno?

Ai sensi della Legge 3 luglio 2023, n. 85, le Aziende che ospitano studenti in Formazione Scuola-Lavoro sono tenute a obblighi precisi.
In prima istanza devono integrare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiungendo una sezione dedicata ai rischi specifici e ai DPI per gli studenti. Parallelamente devono assicurare un’adeguata formazione sulla sicurezza prima dell’inserimento dello studente in Azienda.

Gli obblighi dell’Azienda e dell’Istituto Scolastico

Il Documento deve considerare l’età, l’inesperienza e i rischi specifici a cui sono esposti gli studenti minori (ma anche gli studenti maggiorenni), durante le mansioni assegnate. L’integrazione del DVR deve essere formalmente comunicata e consegnata all’Istituto scolastico prima dell’inizio del percorso. Ai fini della sicurezza, gli studenti sono equiparati ai “lavoratori” ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Come tutti gli altri lavoratori dovranno quindi ricevere istruzioni dettagliate sui rischi e sull’uso dei dispositivi di protezione qualora ne facessero uso.
L’Istituto scolastico dovrà vigilare affinché l’Impresa ospitante rispetti tutti i requisiti di sicurezza anche inserendo gli accordi di tutela all’interno della Convenzione stipulata.

Ambasciate e Consolati

Analogamente a qualunque altra impresa anche per le Ambasciate e Consolati stranieri in Italia il DVR è un adempimento necessario. Le sedi diplomatiche devono tutelare tutti i lavoratori, in particolare il personale locale, applicando le misure di salute e sicurezza previste dal nostro ordinamento, pur nel rispetto dell’inviolabilità dei locali.
Nonostante il principio di inviolabilità delle sedi diplomatiche, sancito dalla Convenzione di Vienna, la gestione della sicurezza sul lavoro infatti rimane un obbligo generale.
In Italia i rapporti di lavoro e gli obblighi di sicurezza nelle sedi diplomatiche sono regolati da specifiche Linee Guida.  I protocolli disciplinano, in modo unitario e su tutto il territorio nazionale, l’osservanza delle misure generali di tutela per la salute e la sicurezza.
Il nuovo accordo, firmato il 18 marzo 2026, rinnova la precedente disciplina scaduta il 31 dicembre 2025, intervenendo sulla parte normativa e su quella economica.

Il profilo assicurativo

In caso di infortunio durante la Formazione scuola-lavoro, il risarcimento è garantito dall’INAIL tramite l’assicurazione obbligatoria. Per i casi più gravi, che comportassero la morte dello studente, è previsto anche un fondo ministeriale specifico.
Anche la polizza integrativa stipulata dalla scuola interviene in aggiunta di quella obbligatoria prestata dall’INAIL. Le migliori formule disponibili sul mercato coprono eventuali franchigie, spese mediche rimaste a carico dell’infortunato come i ticket o le visite specialistiche private. In base al contratto, la polizza può prevedere un indennizzo aggiuntivo anche per i giorni di gesso o per invalidità temporanea.

La Responsabilità Civile

L’Impresa ospitante o, come nel nostro caso l’Ambasciata o il Consolato, è responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro. Se l’infortunio è causato da negligenze o mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte dell’Impresa, la responsabilità ricade su quest’ultima. Lo studente o la sua famiglia potrà quindi rivalersi legalmente, attraverso un’azione civile, per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale.
Anche l’assicurazione integrativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile dell’infortunio qualora emergano gravi negligenze o violazioni delle norme antinfortunistiche.

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Docente ferito a scuola: profili di responsabilità e tutele assicurative

Un docente sessantenne è rimasto ferito a Legnano, nel Milanese, mentre cercava di dividere alcuni studenti intenti a litigare. Lo riporta un articolo dell’ANSA.

Il fatto

L’episodio è avvenuto intorno alle ore dieci presso la sede distaccata dell’Istituto Superiore “Bernocchi”.
Secondo le prime ricostruzioni, l’insegnante, insieme ad altri docenti, sarebbe intervenuto per placare un violento litigio tra tre studenti tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni. Uno di questi avrebbe impugnato l’asta metallica del dispenser di un gel disinfettante. Nel parapiglia che ne è seguito avrebbe colpito, in modo involontario, il docente provocandogli una ferita lacero-contusa al capo.
I soccorritori del centodiciotto e le forze dell’ordine, immediatamente giunte sul posto, hanno identificato i giovani coinvolti nell’accaduto.
Nel frattempo, la vittima veniva trasportata in ospedale in ambulanza, in cui ha ricevuto le cure necessarie.
Le sue condizioni, non destando particolari preoccupazioni, veniva infatti dimessa poco dopo.
Le autorità e attendono le decisioni della magistratura in merito alle possibili querele.

Le responsabilità

Il Dirigente dell’Istituto scolastico ha avviato le necessarie procedure interne per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e fugare qualsiasi dubbio circa la corretta vigilanza.
Anche i genitori degli alunni sono stati convocati a scuola per valutare l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi coinvolti nell’episodio.
Il risarcimento del danno in Responsabilità Civile, potrebbe infatti ricadere sulle famiglie dei minori.
La posizione penale dei giovani resta invece legata agli accertamenti dell’autorità giudiziaria e alla presentazione di una formale querela da parte del docente ferito.

Il profilo assicurativo dell’Infortunio

Nel contesto in questione, il quadro assicurativo s’articola su due fronti principali che tutelano sia il docente sia l’istituto scolastico.
L’insegnante ferito è tutelato in primo luogo dall’INAIL, poiché l’evento è configurabile come infortunio sul lavoro avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni istituzionali. L’Istituto attiverà la copertura presentando la denuncia d’infortunio entro i termini di legge, allegando il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Questa tutela, nei limiti previsti, copre le spese sanitarie e l’eventuale indennizzo per l’inabilità temporanea o permanente derivante dalla ferita al capo.
L’Istituto scolastico dispone inoltre di una polizza integrativa infortuni, stipulata per ampliare le coperture previste dallo Stato. Questa polizza interviene per risarcire i danni non coperti dall’INAIL.

L’assicurazione della Responsabilità Civile

Il ramo di Responsabilità Civile della polizza integrativa inoltre tutela l’Istituto nel caso in cui venissero ravvisate carenze nell’obbligo di vigilanza. Qualora invece venisse accertata la responsabilità degli studenti, l’Assicuratore potrà comunque rivalersi sulle famiglie dei minori identificati.
Il principio giuridico, noto come “responsabilità genitoriale” ed è strettamente legato al dovere di educazione, sorveglianza e custodia imposto dall’Art. 2048 del Codice Civile.

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Omessa vigilanza nel cambio d’ora: il Tribunale di Bari condanna un’Amministrazione scolastica

Una recente sentenza del Tribunale di Bari, ha condannato una scuola per omessa vigilanza durante il cambio d’ora. Uno studente aveva riportato una frattura nasale scontrandosi con un compagno. L’episodio fa il punto sulla responsabilità della scuola per gli infortuni che avvengono durante i momenti di transizione tra le lezioni.

Il fatto

Alla fine di novembre del 2016, un alunno di seconda media riportò una frattura nasale durante il cambio d’ora all’interno di un’aula priva di docenti. La classe era ubicata in una sede provvisoria per via di alcuni lavori di ristrutturazione che interessavano l’edificio principale. Questa logistica rallentava lo spostamento dei professori, lasciando la sorveglianza di quattro classi a una sola collaboratrice scolastica.
Nonostante il danno, il personale non ha predisposto l’accompagnamento d’urgenza del ragazzo in ospedale. È stata solo la madre a portarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale dove venne sottoposto, a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. La famiglia avanzò quindi una richiesta stragiudiziale d’indennizzo di circa 13.000 euro, per le spese mediche e il danno morale, senza però ottenere risposte. Per questo motivo la controversia legale è approdata nel 2017 al Tribunale di Bari.
L’Amministrazione scolastica ha quindi chiamato in giudizio, la propria Compagnia assicurativa, alla luce della garanzia di responsabilità civile verso terzi.

La sentenza

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, ha confermato la responsabilità dell’istituto per la mancata vigilanza degli alunni. L’Istituto scolastico non può definire l’incidente imprevedibile o del tutto accidentale. L’Amministrazione ha il preciso dovere di provare la precisa predisposizione di tutte le adeguate misure organizzative. Secondo il giudice, l’assenza di docenti e protocolli scritti configura una chiara negligenza. Sorvegliare quattro classi dalla sola collaboratrice scolastica è stato ritenuto un comportamento insufficiente. Il Ministero deve quindi rispondere del danno secondo la presunzione di colpa stabilita dal Codice Civile.

L’obbligo di prevenzione

L’omessa vigilanza, per il Tribunale di Bari, conferma la responsabilità della scuola. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice civile, l’istituto deve dimostrare di aver adottato preventivamente ogni misura organizzativa idonea a evitare l’evento lesivo. In assenza della prova, la scuola non potrà essere esonerata dal risarcimento.
Il tribunale richiamando le sentenze della Cassazione (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015), ha chiarito che spetta all’Amministrazione dimostrare l’impossibilità di evitare l’evento.
Nel caso specifico la prova liberatoria è mancata perché la scuola non ha dimostrato un’organizzazione adeguata. La collaboratrice scolastica ha dichiarato di non aver mai ricevuto istruzioni scritte su come gestire la sorveglianza durante il cambio d’ora. Il giudice ha quindi stabilito che la sua semplice presenza nel corridoio non garantisse un controllo effettivo sugli alunni. Anche la tesi difensiva dello “scontro accidentale” che indicava come i due alunni si fossero contemporaneamente chinati davanti a un cestino, è caduta per mancanza di testimoni.

La liquidazione del danno

Il perito del Tribunale ha rilevato un’invalidità permanente del 3% unitamente ai periodi di inabilità temporanea. Per il calcolo del risarcimento sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Il danno biologico complessivo è stato quantificato in 7.204 euro al valore attuale. A questa cifra vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione Istat dal novembre 2016. Il danno morale, richiesto dal legale della famiglia, è invece stato negato poiché mancavano prove specifiche della sofferenza psicologica patita. Il magistrato ha ricordato che nelle microlesioni tale voce non viene mai riconosciuta automaticamente ma d’essere sempre provata.

Il profilo assicurativo

La vicenda chiarisce che la tutela è garantita esclusivamente dalla garanzia di Responsabilità Civile verso terzi stipulata dall’istituto. In questo scenario, infatti, non opera la copertura assicurativa INAIL, poiché quest’ultima interviene solo qualora gli infortuni abbiano un grado di Invalidità Permanente uguale o superiore al 6%. Inoltre, all’epoca dei fatti, le attività protette dall’INAIL, riguardavano esclusivamente quella attività definite pericolose come le ore di educazione fisica o i laboratori. Essendo l’incidente avvenuto durante il cambio d’ora, il danno ricade esclusivamente nell’ambito della Responsabilità Civile dell’Amministrazione scolastica. Conseguentemente è l’Assicuratore privato a rispondere del risarcimento, alla luce della copertura per gli eventi lesivi accaduti all’interno del plesso scolastico.

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Infortunio scolastico durante l’educazione fisica: rigetto della domanda per difetto di prova su dinamica e vigilanza

Due genitori campani hanno portato in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’assicurazione scolastica per un infortunio occorso al figlio durante l’educazione fisica.

Il fatto

L’episodio che risale all’aprile 2019, coinvolge un ragazzo di seconda media in una scuola della provincia di Napoli. Durante una partita di pallavolo nel campo scolastico, mentre palleggiava indietreggiando, è caduto violentemente appoggiando entrambi i polsi a terra. La caduta ha causato una frattura metafisaria del radio sinistro e un’infrazione metafisaria del radio destro, lesioni tipiche dell’età evolutiva. Secondo i genitori, la caduta sarebbe stata provocata dal brecciolino presente sulla superficie del campo. Essi hanno quindi richiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità della scuola per omessa vigilanza degli insegnanti. A sostegno della domanda hanno invocato la responsabilità contrattuale ai sensi degli Artt.  1218 e 2048 del Codice Civile. In subordine, il legale della famiglia ha anche ipotizzato la responsabilità extracontrattuale prevista dagli Artt. 2043 e 2051 del Codice.

Il rigetto della domanda e la posizione del Ministero

Il giudice ha respinto la richiesta dei genitori ma, in via preliminare, ha esaminato il tentativo del Ministero dell’Istruzione di uscire dal processo. Il Ministero infatti sosteneva il difetto di legittimazione passiva, richiamando la copertura INAIL e l’esonero della Responsabilità Civile. Il giudice ha chiarito che l’esonero previsto dall’articolo 10 del D. Lgs. 30 giugno 1965, n. 1124 vale solo per i danni coperti dall’INAIL. Nel caso concreto, il danno biologico, inferiore al 6 per cento, non è indennizzato e conseguentemente, il Ministero resta parte del giudizio.

Le versioni contrastanti sulla dinamica dell’incidente

Nel merito dell’evento, il giudice ha rilevato che la dinamica dell’incidente non è stata provata.
I genitori attribuivano la caduta alla presenza di brecciolino sul campo. Un compagno ha però fornito una versione diversa, parlando di inciampo su un sasso durante il gioco. Il ragazzo, ha riferito la presenza di pietre ai bordi del campo, ma ha escluso il brecciolino. L’alunno ha inoltre descritto che il campo fosse in cemento rosso, ben tenuto e liscio.

Il principio della Cassazione sulla prova dei fatti

Il giudice ha evidenziato l’incompatibilità tra le due ricostruzioni. Il brecciolino è materiale fine, mentre il testimone descrive pietre grandi. Il Tribunale ha quindi richiamto quanto precedentemente contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 33392 del 2025. Secondo tale principio, non basta dimostrare che l’infortunio sia avvenuto a scuola ma occorre provare con precisione le precise modalità del fatto concreto. Questo vale sia per la responsabilità contrattuale sia per quella extracontrattuale.

Assenza di prova sull’omessa vigilanza

Il giudice in conclusione afferma che non è stata neanche dimostrata la carenza di vigilanza. Anche seguendo la versione del testimone, non emerge come gli insegnanti presenti al momento dell’episodio avrebbero potuto evitarlo. Manca quindi la prova del nesso tra condotta omissiva e danno.
Per questo motivazioni il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. I genitori sono stati condannati a rimborsare le spese legali oltre che i costi della consulenza tecnica d’ufficio.

Il profilo assicurativo

La polizza assicurativa scolastica integra la tutela garantita dall’INAIL rimborsando le spese derivanti da infortuni durante attività didattiche, sportive o parascolastiche. In genere l’Assicuratore rimborsa costi medici documentati, come visite, esami, interventi e fisioterapia, entro i massimali e le eventuali franchigie previste. Di norma include anche gli indennizzi per l’invalidità permanente e la diaria da gesso o ricovero.
Queste coperture operano anche quando non venga riconosciuta la Responsabilità Civile della scuola o del personale. In assenza di responsabilità l’assicurazione interviene esclusivamente per le spese mediche da infortunio distinta dalla responsabilità civile. Responsabilità che richiede la prova di un comportamento colposo del personale oltre che del nesso causale.

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Gestione dei Viaggi di Istruzione: profili normativi e tutele assicurative in caso di annullamento

Alcune famiglie degli studenti del nostro Istituto vorrebbero chiarimenti circa la gestione dei rimborsi in caso di annullamento qualora il contesto globale rendesse impossibile lo svolgimento del Viaggio d’Istruzione. Inoltre alcuni genitori ci chiedono se è possibile annullare un Viaggio per motivi precauzionali, vedendosi riconosciuto dall’Assicuratore il risarcimento?

In fase di adesione a un viaggio scolastico è consigliabile porre una certa attenzione alle regole sui rimborsi nel caso di mancata partenza. Esistono condizioni precise per recuperare le somme versate in caso di annullamento improvviso. Il quadro normativo tutela i partecipanti solo in presenza di eventi personali o generali straordinari, documentati e imprevedibili al momento dell’adesione. Comprendere queste distinzioni evita malintesi tra famiglie, Istituti scolastici, Agenzie di viaggio e Assicuratori. La chiarezza informativa rappresenta quindi la base di una gestione serena e consapevole.

Il contesto internazionale

Il Ministero degli Esteri monitora costantemente i livelli di sicurezza internazionale tramite il portale dedicato ViaggiareSicuri. Qualora venga emesso uno Sconsiglio Ufficiale, la situazione diventa una circostanza inevitabile e straordinaria. In questo scenario, il viaggiatore, può annullare il viaggio senza pagare nessuna penale. Le Agenzie di Viaggio e/o i Tour Operator sono tenuti quindi a garantire il rimborso integrale della quota pagata. Tale norma si applica anche ai viaggi di istruzione organizzati dalle scuole. L’avviso deve comunque rendere il soggiorno impossibile o comunque gravemente compromesso.
A maggior tutela dell’Istituto, in fase di contratto, dovrà comunque essere chiaro che, per le restituzione delle somme, non potranno prevedere Voucher ma esclusivamente bonifico bancario.

Malattia e infortuni degli studenti partecipanti

La salute del partecipante costituisce il secondo caso previsto per ottenere la restituzione delle somme pagate. La polizza integrativa stipulata dall’Istituto, di norma, copre gli infortuni o le malattie improvvise occorsi prima della partenza. In questo caso l’Assicuratore risarcirà l’eventuale penale applicata dall’Agenzia di Viaggio o dal T.O. Questa protezione vale anche per eventi avvenuti al di fuori delle attività scolastiche ordinarie. È importante tuttavia sottolineare che per ottenere il risarcimento, la famiglia dovrà comunque aver già saldato l’intero costo del viaggio prima della partenza e prima dell’infortunio o della malattia che impediscano la partecipazione. Risulta inoltre fondamentale produrre una regolare certificazione medica che attesti l’impossibilità a partire. Senza tale documento, l’assicuratore non potrà procedere al risarcimento.

Limitazioni e casi di annullamento volontario

Al di fuori delle due situazioni citate, la rinuncia al viaggio viene considerata una scelta puramente volontaria. In tali circostanze, né l’Assicuratore né l’Organizzatore (Agenzia di viaggio o T.O.) sono obbligati a rimborsare il partecipante. Le Agenzie di viaggio applicheranno quindi regolarmente le penali previste dai contratti sottoscritti inizialmente che non saranno risarciti dall’Assicuratore. È essenziale perciò valutare bene ogni decisione prima di comunicare l’annullamento ufficiale alla segreteria. In questi casi la responsabilità finanziaria ricade interamente sul partecipante qualora non sussistano motivi di forza maggiore.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative nei casi di annullamento del Viaggio di Istruzione, contattaci qui.

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Crollo di materiali da ponteggio e responsabilità: profili normativi e assicurativi nel caso della studentessa ferita a Roma

Una studentessa di Reggio Emilia, in gita a Roma, è rimasta ferita per la caduta di assi da un ponteggio di un cantiere. Lo riporta un articolo di “RomaToday”.

Il fatto

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre camminava con compagni e insegnanti davanti alla chiesa di Sant’Ignazio, interessata da lavori di ristrutturazione. Alcune pesanti assi, precipitate da diversi metri, sono rimbalzate colpendola e facendola cadere violentemente a terra. Il personale del 118 è intervenuto subito e l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso. Dopo i primi accertamenti, le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e tecnici della soprintendenza per i rilievi e la messa in sicurezza. L’area è stata isolata per verificare la stabilità del ponteggio e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Gli investigatori stanno valutando eventuali responsabilità dei gestori del cantiere e chiarire le cause del cedimento del materiale.

Le responsabilità

Il gestore del cantiere è tenuto a garantire la sicurezza delle strutture e il corretto fissaggio dei materiali ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, il Titolo IV regola i cantieri temporanei o mobili, imponendo verifiche su ponteggi, materiali e protezioni contro la caduta di oggetti. Dalle indagini potrebbero emergere carenze nel montaggio o nella manutenzione del ponteggio, oppure nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Anche l’impresa esecutrice e il responsabile della sicurezza, sono obbligati a prevenire rischi per lavoratori e passanti. Eventuali controlli insufficienti o omissioni nelle verifiche periodiche potrebbero essere alla base del cedimento. Gli investigatori valuteranno inoltre se l’area fosse adeguatamente delimitata e segnalata per evitare il transito dei pedoni. In base agli accertamenti tecnici, si potranno configurare responsabilità civili o penali per negligenza, imprudenza o inosservanza delle norme di sicurezza.

Il profilo penale e quello civile

Il Codice Penale italiano, all’Art. 590 configura il reato di lesioni colpose, quando il danno deriva da negligenza, imprudenza o inosservanza di norme sulla sicurezza.
Anche l’omissione o la rimozione di dispositivi idonei a prevenire i rischi e l’omissione di cautele contro infortuni può tramutarsi in reato, ai sensi dell’Art. 437.
Sul piano Civile, il Codice prevede l’obbligo di risarcire il danno ingiusto, ai sensi dell’Art. 2043.
A questo principio si associa anche la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose in custodia. L’Art. 2051, impone al custode di rispondere del danno provocato salvo provare il caso fortuito. In questo contesto, il gestore del cantiere potrebbe essere chiamato a rispondere anche senza una colpa diretta, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il profilo assicurativo

Nei casi come quello in questione intervengono più coperture assicurative, attivate in base alle responsabilità accertate. La principale è la polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) dell’impresa esecutrice o del cantiere, che copre i danni causati a persone estranee ai lavori, come i passanti. Se viene accertata una negligenza, l’assicurazione risarcisce il danno alla vittima, entro i massimali previsti.
Può essere coinvolta anche la polizza del committente o del proprietario dell’immobile, soprattutto se ha responsabilità nella gestione o vigilanza del cantiere. In parallelo, eventuali subappaltatori possono avere proprie coperture, creando una ripartizione del rischio tra più assicuratori.
Il risarcimento copre danni fisici, spese mediche, eventuali danni morali e, nei casi più seri, anche conseguenze permanenti.

L’assicurazione della scuola

Gli studenti sono sempre assicurati con l’INAIL, anche durante i viaggi di istruzione. L’INAIL tuttavia tutela i casi particolarmente gravi come la morte o l’Invalidità Permanente uguale o superiore al sesto punto percentuale. Di norma quindi gli istituti scolastici stipulano polizze integrative operanti durante tutte le attività scolastiche ma anche durante i viaggi di istruzione. Di norma sono polizze infortuni, spesso integrate da Responsabilità Civile, a tutela di studenti e personale.
In questo caso, la polizza infortuni della scuola può attivarsi subito, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità, per rimborsare spese mediche, ricovero, eventuale invalidità o altri indennizzi previsti. Successivamente, una volta chiarite le responsabilità, le compagnie coinvolte, ad esempio quella del cantiere, possono subentrare nel risarcimento principale. L’assicurazione scolastica può quindi essere rimborsata o esercitare rivalsa verso i responsabili.
Qualora invece emergessero profili di responsabilità della scuola, come carenze nella vigilanza, entrerebbe in gioco la Responsabilità Civile dell’Istituto verso terzi, coperta dalla polizza integrativa.

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Coperture assicurative per associazioni dei genitori nella scuola: RC, Infortuni e Tutela legale

Insieme ad un gruppo di genitori del nostro Istituto Comprensivo stiamo valutando di costituire un’Associazione di Genitori. Stiamo anche prendendo in considerazione di stipulare una polizza assicurativa. È obbligatoria per noi? Cosa deve necessariamente coprire? Quanto potrebbe costare?

I Comitati o Associazione dei Genitori sono organismi volontari, regolamentati all’Art. 15, comma 2 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
Il loro obiettivo è favorire la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica. Di norma riunisce i rappresentanti di classe eletti per promuovere iniziative, collaborare con la scuola e formulare proposte per il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF).
Le Associazioni dei Genitori operano in un ambiente caratterizzato da responsabilità diffuse e rischi concreti. Le attività svolte coinvolgono minori, spazi e terzi. In questo contesto, le polizze di Responsabilità Civile, Infortuni e Tutela legale assumono una funzione essenziale. Tali coperture proteggono il patrimonio dell’Associazione e dei suoi rappresentanti. Inoltre, contribuiscono a garantire continuità operativa e serenità gestionale. Una corretta impostazione assicurativa riduce l’esposizione a contenziosi e richieste risarcitorie.

Associazioni aderenti al Terzo Settore

Soprattutto nel corso degli ultimi anni, molte Associazioni di Genitori e Comitati hanno deciso di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Il registro, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tende ad assicurare la piena trasparenza degli Enti iscritti. Le finalità principali includono l’uniformazione della disciplina, l’accesso ad agevolazioni fiscali e la certezza del diritto nei rapporti con la PA.
Le Associazioni iscritte al Registro del Terzo Settore operano quindi entro un quadro normativo definito.
Gli iscritti al RUNTS che si avvalgono di volontari, occasionali o continuativi, hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile. Tale copertura tutela sia i volontari che l’Ente iscritto ed è fondamentale per la conformità normativa.
La polizza RC tutela l’ente per danni causati involontariamente a terzi. La copertura Infortuni inoltre protegge i volontari e i partecipanti durante le attività.

Associazioni non aderenti al RUNTS: i profili di rischio

Le Associazioni non iscritte al RUNTS operano senza il medesimo livello di inquadramento normativo. Ciò comporta una maggiore esposizione a responsabilità personali dei rappresentanti. In assenza di coperture adeguate, il rischio patrimoniale può risultare significativo. Le attività scolastiche generano potenziali danni a persone e cose. Anche eventi accidentali possono tradursi in richieste risarcitorie rilevanti.
Per le Associazioni non aderenti, l’assicurazione rappresenta quindi una necessità più stringente. La polizza RC consente di trasferire il rischio verso l’assicuratore mente la copertura Infortuni tutela i soggetti coinvolti nelle attività associative. L’adozione di un programma assicurativo adeguato rafforza la credibilità dell’Associazione. Inoltre, facilita i rapporti con la scuola e con le famiglie.

Criteri di scelta e adeguatezza delle polizze

Per l’Associazione dei genitori, indipendentemente dall’iscrizione al Terzo Settore, la selezione delle coperture deve basarsi su una valutazione puntuale delle attività svolte. In reazione al premio assicurativo è necessario considerare frequenza, tipologia e numero dei partecipanti. Il premio inoltre è strettamente correlato ai massimali, che devono risultare coerenti con i potenziali danni.
Le condizioni di polizza vanno analizzate con attenzione, evitando lacune di copertura.
In questo senso è opportuno valutare anche la garanzia di Tutela Legale. La Tutela legale infatti supporta l’Associazione nelle controversie civili e amministrative e la sua mancanza potrebbe aggravare la gestione del contenzioso.
Un supporto consulenziale qualificato consente di strutturare soluzioni efficaci consentendo all’Associazione di operare in sicurezza e nel rispetto delle proprie responsabilità.

Se sei interessato ad avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa delle Associazioni o dei Comitati dei genitori, contattaci qui.

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Infortunio in gita: il Tribunale assolve la scuola e delinea la responsabilità oggettiva dell’Ente custode

È arrivata a sentenza la vicenda relativa all’infortunio di due alunni di una scuola elementare feriti in occasione di un’uscita didattica.

Il fatto

Come riportava un articolo del quotidiano “il Centro”, la vicenda risale al maggio 2022 durante un’uscita didattica al teatro romano di Teramo. I due alunni di dieci e undici anni, impegnati nel progetto scolastico: “Raccontiamo Teramo”, rimasero feriti alle gambe da un masso staccatosi dall’anfiteatro romano.
Secondo le prime ricostruzioni, i due si sarebbero spinti in un’area vietata dove c’era una grossa pietra appoggiata a una trave. La pietra cadde e li colpì. Un minore venne solo sfiorato dal grosso sasso, l’altro invece venne colpito al piede.
I soccorsi subito intervenuti trasportarono le due vittime all’ospedale. Il primo riportò la frattura al piede, l’altro diverse escoriazioni. Entrambi vennero dimessi con una prognosi di quindici giorni.
Il Sindaco immediatamentedopo l’incidente dichiarò che l’area non era aperta al pubblico, senza autorizzazione d’accesso e in assenza della guida comunale. A detta del Sindaco, il gruppo sarebbe quindi entrato attraverso un cancello lasciato aperto per lavori di manutenzione. Le autorità, dal canto loro, avviarono immeditamente gli accertamenti necessari per chiarire le eventuali responsabilità nella dinamica.

Il caso fortuito

Con la sentenza n° 223/2026, pubblicata lo scorso 11 febbraio, il Tribunale dell’Aquila ha chiarito il concetto di caso fortuito. Secondo il giudice, le insegnanti hanno agito correttamente chiedendo tutti i permessi necessari al personale del museo. Prima della visita avevano inoltre ispezionato l’area per garantire la sicurezza degli alunni. L’evento è accaduto mentre la classe ascoltava con attenzione la lezione didattica.
La scuola ha quindi rispettato ogni obbligo di vigilanza e il danno è imputabile esclusivamente a un difetto di stabilità del reperto archeologico.
La decisione sottolinea come la responsabilità degli insegnanti non sia “assoluta” ma legata alla concreta possibilità di prevedere il pericolo.

La responsabilità dell’Ente

La responsabilità della scuola e quella dell’Ente proprietario differiscono per natura giuridica. Per i docenti si valuta la diligenza nella progettazione e vigilanza, mentre per il custode si applica la responsabilità oggettiva. L’Art. 2051 del Codice Civile rende l’Ente, proprietario del sito archeologico, responsabile per il solo fatto che il danno sia avvenuto.
Per liberarsi, l’Ente dovrebbe dimostrare il caso fortuito come evento esterno e imprevedibile. Il crollo non deve dipendere da scarsa manutenzione ma da fattori anomali, imprevisti, imprevedibili e inevitabili che interrompono il nesso causale tra una condotta e l’evento dannoso.
Questa norma tutela i cittadini spostando il rischio su chi gestisce la sicurezza.
Il Tribunale ha assolto la scuola perché le docenti hanno agito correttamente verificando l’assenza di pericoli, ottenendo i permessi necessari e sorvegliando correttamente gli alunni. La condotta del personale scolastico è stata quindi ritenuta impeccabile e rispettosa di ogni norma. L’incidente risulta quindi imputabile esclusivamente alla condizione del bene in custodia.

Il profilo assicurativo

Le assicurazioni scolastiche integrative coprono solitamente gli infortuni degli alunni durante le uscite didattiche autorizzate. Se l’Istituto viene assolto, la compagnia assicurativa potrebbe comunque risarcire il danno per tutelare lo studente.
Tuttavia l’Assicuratore, accertata la responsabilità oggettiva del custode per omessa manutenzione, può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente proprietario del sito archeologico. La Compagnia assicuratrice potrebbe quindi richiede al Comune il rimborso delle somme erogate alla famiglia della vittima. La rivalsa è esclusa solo se l’Ente dimostra il caso fortuito o l’imprevedibilità assoluta del crollo. Questa procedura permette di spostare il costo economico del sinistro sul reale responsabile della sicurezza strutturale.

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Responsabilità Civile nelle scuole: i rischi di custodia degli impianti in disuso

Come riporta “la Gazzetta del Mezzogiorno”, una studentessa è stata vittima di grave incidente all’interno di un Istituto alberghiero pugliese durante l’orario delle lezioni. La giovane è precipitata per diversi metri a causa del cedimento di un montacarichi.

Il fatto

Il sinistro è accaduto a metà mattina, in un’aula adibita a spogliatoio durante il cambio delle lezioni. La studentessa, per motivi ancora da accertare, è entrata nel vano di un montacarichi porta vivande risalente ai primi anni del 1900. Il dispositivo era inutilizzato da decenni e chiuso da un grosso portellone in ferro. L’impianto presentava una base in cartongesso che ha ceduto improvvisamente sotto il peso della ragazza. Nei cinque metri di caduta la giovane ha riportato fratture al bacino e alla gamba ma nonostante la gravità delle ferite, fortunatamente è fuori pericolo. Le indagini delle autorità, tempestivamente intervenute, si stanno concentrando sul motivo per cui il montacarichi fosse accessibile e privo di protezioni strutturali.

La responsabilità civile e l’obbligo di custodia

Sotto il profilo giuridico, la scuola ha l’obbligo di garantire l’incolumità oltre che agli studenti anche al personale scolastico. Tale dovere deriva direttamente dalla funzione di custodia dei locali. Ai sensi dell’Art. 2051 del Codice Civile, sul conduttore, oltre che sul proprietario, grava la responsabilità oggettiva per i danni causati dal bene. La responsabilità è esclusa nel caso fortuito, ovvero nel caso di evento naturale o umano imprevisto, imprevedibile ed eccezionale. La giurisprudenza sottolinea spesso il concetto di responsabilità aggravata dell’istituto. Non basta vigilare sulla condotta degli alunni durante le normali lezioni. Bisogna assicurare che ogni ambiente sia intrinsecamente sicuro e privo di pericoli latenti. Il Dirigente scolastico, insieme all’Ente proprietario, potrebbe rispondere infatti della mancata manutenzione degli impianti esistenti. La responsabilità permane anche se l’accesso a certe aree sembra interdetto o non è impedito in modo strutturale.

Il pericolo derivante da impianti e strutture in disuso

Le strutture non più utilizzate rappresentano spesso i pericoli più insidiosi. Un montacarichi in disuso deve essere reso totalmente inaccessibile o rimosso. Il semplice abbandono di un impianto non esonera l’amministrazione dai doveri. Eventi analoghi dimostrano come sia necessario effettuare verifiche periodiche anche sui locali meno frequentati. La sicurezza globale richiede un monitoraggio costante, solo una manutenzione rigorosa annulla il rischio e il possibile danno conseguente.

L’efficacia delle coperture assicurative per gli infortuni

Una polizza di responsabilità civile ben strutturata è fondamentale per l’Istituto scolastico. Essa interviene per risarcire anche i danni derivanti da mancato o insufficiente monitoraggio delle strutture o degli impianti. Le migliori coperture disponibili sul mercato includono anche le lesioni occorse per cedimenti strutturali. Una protezione adeguata solleva l’Amministrazione scolastica da esborsi economici potenzialmente elevati. Tuttavia l’assicurazione non sostituisce mai l’obbligo primario di prevenzione attiva. La combinazione tra sicurezza reale e polizza garantisce la massima tutela possibile. Occorre quindi verificare che sia le condizioni contrattuali che i massimali previsti siano adeguati alla gravità dei rischi.

Il ruolo strategico del broker assicurativo

La gestione dei rischi scolastici richiede competenze legali e tecniche molto specifiche. Un contratto assicurativo adeguato dev’essere sempre preceduto da una precisa valutazione tecnica dei rischi. Un broker professionista esperto analizza i contratti e identifica eventuali lacune pericolose. Spesso infatti le polizze standard non proteggono adeguatamente da rischi strutturali complessi. Identificare correttamente le clausole di esclusione è un passaggio critico per la Dirigenza. Il professionista inoltre, supporta la scuola anche nella delicata fase del post-sinistro. Una consulenza di qualità trasforma quindi la polizza in uno scudo reale per l’Amministrazione.

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Obbligo di vigilanza e responsabilità civile: l’importanza della conformità normativa negli asili nido

Come riporta “il Messaggero”, con la sentenza della Cassazione di Velletri, si chiude, almeno sul piano giudiziario, la vicenda di Lavinia Montebove. L’alunna frequentava un asilo nido, quando venne investista da un’auto in manovra nel cortile della struttura, riportando gravi danni permanenti.

Il fatto

Il 7 agosto 2018, la piccola Lavinia, di soli 16 mesi, fu investita nel parcheggio di un asilo nido di Velletri alle porte di Roma. La bambina, allontanatasi dall’edificio, gattonava nell’area esterna della struttura dove venne travolta da un’auto in manovra guidata da una mamma.
Per i primi soccorsi non fu usato nessun protocollo d’emergenza: la piccola venne trasferita in ospedale da un’auto privata senza chiamare l’ambulanza. Le conseguenze del sinistro furono devastanti, riducendo Lavinia in uno stato semi-vegetativo irreversibile.
Dal giorno dell’incidente infatti la piccola si trova in uno stato di minima coscienza. Familiari e specialisti la assistono costantemente, supervisionati dall’Asl di Velletri e dall’Ospedale “Bambino Gesù”.

Il percorso giudiziario e le sentenze

L’iter giudiziario ha cercato di fare chiarezza sulle responsabilità dell’evento. La Corte d’Appello di Roma, nel marzo 2025, confermò le sentenze di colpevolezza precedentemente emesse.
Secondo quanto emerse fin dalle prime indagini la struttura era un asilo “fantasma”. L’attività operava irregolarmente all’interno di un immobile destinato ad uso abitativo. La titolare non aveva presentato nessuna richiesta alla Camera di Commercio e l’attività era priva di un autonomo codice fiscale registrato all’Agenzia delle Entrate. Tali mancanze hanno di fatto impedito alle amministrazioni ogni controllo preventivo su igiene e sicurezza.
Durante il processo, il procuratore generale Carlo Paolella ha definito l’accaduto: «Una tragedia evitabilissima e prevedibilissima». L’avvocato di parte civile, che assiste i genitori della bambina, ha parlato di «gravissime negligenze e sciatteria» che contribuirono a causare un danno irreversibile.

La condanna e il ricorso in Cassazione

Per questi motivi la maestra e titolare dell’asilo venne condannata a due anni e sei mesi per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore. Per la donna alla guida della vettura, il tribunale stabilì invece una condanna a un anno di reclusione e analogo periodo di sospensione della patente.
La Corte di Cassazione, all’inizio di marzo, ha respinto il ricorso presentato dalla titolare della struttura, imputata per lesioni personali colpose e abbandono di minore. Era invece già definitiva la condanna per l’investitrice, che non aveva presentato ricorso.

La responsabilità del personale educativo

Il profilo di responsabilità nel caso specifico si fonda sull’obbligo di vigilanza gravante su chi gestisce un servizio educativo per l’infanzia. Il personale scolastico ha il dovere giuridico di garantire l’incolumità dei minori affidati alla propria custodia, impedendo situazioni di pericolo. La giurisprudenza sottolinea come l’omessa sorveglianza configuri una grave colpa professionale. La mancata chiusura di varchi o accessi ha reso inefficace la protezione prevista in simili contesti educativi.

Le tutele assicurative e il risarcimento

Le tutele assicurative giocano un ruolo cruciale nella gestione dei danni derivanti da incidenti scolastici. Ogni struttura dovrebbe obbligatoriamente stipulare polizze di Responsabilità Civile verso terzi per coprire eventuali danni causati a soggetti esterni o agli alunni stessi. Il risarcimento del danno, disciplinato dal Codice Civile, rimane un atto necessario per supportare la cura della vittima nel tempo. Nel caso specifico, oltre alla polizza di Responsabilità Civile della scuola è operante anche la polizza di Responsabilità Civile del veicolo che ha causato il sinistro. Il risarcimento, in questo specifico caso, ammonterebbe a oltre due milioni e ottocentomila euro. «Il risarcimento c’è stato, importante ma parziale – dice l’Avvocato della famiglia- perché ogni singolo centesimo è destinato ad assicurare la sopravvivenza di Lavinia nel modo più dignitoso possibile».

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