Una bambina di sei anni si è fratturata il naso durante un’attività scolastica, riportando lesioni che hanno richiesto il ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico. L’episodio che, come riporta un articolo di “Skytg24”, risale all’aprile del 2021 e s’è verificato in un Istituto comprensivo siciliano, in classe, durante l’orario di lezione.
I genitori hanno citato in giudizio l’istituto scolastico, sostenendo che l’infortunio fosse stato causato dalla carente vigilanza dei docenti. Secondo la loro ricostruzione, basata da quanto appreso dalla madre di una compagna di classe, l’alunna sarebbe stata spinta da un compagno mentre la classe era rimasta senza sorveglianza. La scuola invece sosteneva che la caduta fosse avvenuta autonomamente e in presenza dell’insegnante.
Le prove raccolte hanno escluso la responsabilità dell’istituto
Il Tribunale di Siracusa ha esaminato le testimonianze e gli elementi istruttori acquisiti durante il processo.
Il giudice ha ritenuto attendibile la ricostruzione fornita dall’Istituto, escludendo che vi fosse stata un’omissione nell’attività di vigilanza. L’evento è stato quindi qualificato come imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza richiesta al personale scolastico, conseguentemente la domanda di risarcimento è stata respinta.
La famiglia della minore è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre 5.000 euro, oltre agli oneri accessori e alle spese della consulenza tecnica d’ufficio.
La responsabilità della scuola è presunta, ma può essere superata
Gli infortuni che avvengono durante l’orario scolastico attivano una presunzione di responsabilità a carico dell’istituzione scolastica.
Sul piano civilistico trova applicazione l’Art. 1218 del Codice Civile, relativo alla responsabilità per inadempimento del contratto stipulato dalla scuola con la famiglia dell’alunno. Nei confronti dei docenti assume rilievo anche l’Art. 2048 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità nei casi di carente o mancata vigilanza.
La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la scuola possa liberarsi da tale responsabilità dimostrando di avere predisposto un’organizzazione adeguata e di avere esercitato un controllo diligente. È inoltre necessario provare che il fatto sia stato improvviso, imprevedibile e inevitabile anche adottando tutte le cautele normalmente esigibili.
La semplice verificazione dell’infortunio non comporta quindi automaticamente il diritto al risarcimento.
La prova documentale resta la migliore tutela
Pronunce come quella in questione evidenziano l’importanza della documentazione prodotta dall’Istituto scolastico.
Verbali, relazioni di servizio, dichiarazioni dei docenti presenti e testimonianze coerenti possono risultare determinanti per ricostruire correttamente i fatti.
Anche l’organizzazione della vigilanza, la presenza del personale e il rispetto dei protocolli interni rappresentano elementi decisivi nella valutazione del giudice.
Una gestione documentale accurata costituisce spesso la principale difesa dell’Istituto in sede giudiziaria.
Il profilo assicurativo: la difesa inizia prima del processo
Anche quando la scuola viene completamente assolta, come nel caso deciso dal Tribunale di Siracusa, deve comunque affrontare un procedimento giudiziario con costi e attività difensive rilevanti.
Per questo motivo è fondamentale che l’istituto disponga di una copertura assicurativa costruita sulle reali esposizioni al rischio. Una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) adeguata alle reali necessità, tutela il patrimonio dell’Ente in caso di condanna risarcitoria.
L’efficacia della protezione assicurativa dipende però anche dalla tempestiva denuncia del sinistro, dalla corretta raccolta della documentazione e dalla collaborazione tra scuola, broker e compagnia. Una gestione preventiva del rischio, affiancata da coperture adeguate, rappresenta oggi uno strumento essenziale per garantire serenità ai dirigenti scolastici e al personale docente.
È bene tuttavia evidenziare che l’assenza di responsabilità della scuola non significa necessariamente che la famiglia resti senza alcun indennizzo.
Se l’alunna è coperta da una polizza Infortuni integrativa con rimborso delle spese mediche, può ottenere il rimborso delle cure sostenute. L’indennizzo spetta anche se il giudice ha escluso ogni responsabilità della scuola e ha qualificato l’evento come un incidente accidentale.
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