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Mancata denuncia di sinistro: rischi, obblighi e responsabilità

Uno studente della nostra scuola s’è infortunato ed è stato ricoverato in ospedale. La famiglia ha prodotto unicamente il certificato INAIL e a segreteria ha quindi effettuato regolare denuncia solo a quest’ultimo. Dopo più di un mese la famiglia ha prodotto anche la documentazione medica e la segreteria ha quindi provveduto ad effettuare la denuncia all’Assicurazione integrativa. La Società assicuratrice ci nega la presa in carico del sinistro e conseguentemente il risarcimento, poiché la denuncia è stata effettuata fuori dai termini previsti. La presa di posizione dell’Assicuratore è corretta? In caso di mancato rimborso c’è una responsabilità della scuola?

I termini per la denuncia di un sinistro sono regolati dall’Art. 1913 del Codice Civile. «L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore […] entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato».
Resta inteso che il periodo potrà essere esteso qualora l’assicurato non ne abbia avuta immediata conoscenza, oppure qualora le parti abbiamo stabilito termini diversi.

Mancata denuncia per dolo o colpa

Nel caso di dolo, ovvero di volontarietà a ritardare o a non effettuare la denuncia, sono escluse sia la gestione che il risarcimento del sinistro.
Se, invece, la denuncia di sinistro è tardiva, bisogna verificare se il ritardo ha danneggiato l’attività istruttoria dell’assicuratore. Se il ritardo ha causato un ritardo nell’accertamento dei fatti, imponendo all’Assicuratore un rimborso maggiore, si configura un pregiudizio per l’assicuratore.
In questo caso, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, si applica una riduzione proporzionale dell’indennizzo assicurativo dovuto.

Le ordinanze della Cassazione

L’assicuratore dovrà comunque dimostrare di aver subito un effettivo pregiudizio dalla mancata tempestiva comunicazione. Non sempre, infatti, il ritardo danneggia l’attività istruttoria. Il pregiudizio potrebbe essere escluso se le cause e gli effetti dell’evento restassero oggettivamente accertabili anche in un secondo momento. Un esempio, come nel caso in questione, potrebbe essere l’infortunio con ricovero ospedaliero, documentato da certificazione medica ufficiale. In questo caso, l’Assicuratore potrà comunque svolgere correttamente le sue verifiche, senza subire danni dal ritardo dell’avviso.
In questo senso s’è espressa anche la Corte di Cassazione Civile con due ordinanze. La prima del 30 settembre 2019, n. 24210 e la seconda, più recente, del 17 marzo 2022, n. 8701. In entrambe la Suprema Corte afferma che l’omessa denuncia del sinistro non comporta automaticamente la perdita della copertura.

La responsabilità della scuola

Premesso quanto sopra, a nostro parere è sempre meglio non disattendere le condizioni contrattuali. Un valido sistema è quello di stilare un preciso protocollo operativo che preveda come operare nel caso venga prodotta una documentazione insufficiente.
Come dimostrano le sentenze sopra riportate, anche se il sinistro può essere risarcito, rimane, infatti, il rischio del contenzioso tra l’Amministrazione e l’Assicuratore, il cui risultato non è né rapido né scontato.
In caso di dolo o colpa grave, sia il risarcimento che l’eventuale rimborso sono esclusi.
In questi casi, risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla denunce di sinistro nella scuola, contattaci qui.

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Denuncia d’infortunio scolastico: tempi e obblighi

Sono un’insegnante di una scuola elementare e tre settimane fa, nel tentativo di contenere un alunno particolarmente irrispettoso delle regole, ho accusato uno strappo alla schiena. Non ho fatto denuncia di infortunio sul lavoro perché pensavo fosse un semplice strappo muscolare che si sarebbe risolto in pochi giorni. Purtroppo, la situazione non è migliorata come speravo, al contrario, dopo una decina di giorni, ho dovuto rivolgermi alla guardia medica perché il dolore era lancinante. L’esito radiografico e la risonanza magnetica hanno evidenziato una discopatia causata da un’ernia protrusa. La Dirigente, informata dell’accaduto, mi comunica che non è possibile effettuare la denuncia dell’infortunio, poiché dev’essere inoltrata entro 48 ore dall’accaduto. Quanto affermato corrisponde al vero?

Per formulare una risposta in relazione a tempi e obblighi per la denuncia d’infortunio scolastico: è necessario fare alcune precisazioni in relazione alle tutele assicurative del personale docente e non docente della scuola.
Tutti i lavoratori dipendenti godono dell’assicurazione INAIL, ai sensi del Testo Unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai sensi del D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti statali sono tutelati dall’INAIL tramite la “gestione per conto dello Stato“. Il dipendente della scuola può decidere di integrare l’assicurazione obbligatoria, aderendo volontariamente all’assicurazione aggiuntiva, qualora l’Istituto decida di sottoscriverne una.
Nulla osta che il dipendente possa anche sottoscrivere un’assicurazione per infortunio o malattia personalmente, oppure attraverso un’associazione sindacale o di categoria.

L’assicurazione INAIL nella scuola

Nel caso di infortunio sul lavoro, il dipendente è tenuto a informare tempestivamente il proprio Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro. Contestualmente, il dipendente dovrà recarsi presso una struttura sanitaria, preferibilmente un Pronto Soccorso, per gli accertamenti clinici, consegnando alla scuola il certificato medico. Ottenuto il certificato, l’Amministrazione scolastica provvederà alla denuncia di sinistro.
L’Art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,T.U. dell’assicurazione obbligatoria, definisce le modalità d’inoltro della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata all’INAIL entro due giorni (48 ore) dalla ricezione del certificato medico attraverso la specifica piattaforma telematica (SIDI). Nella denuncia dovranno essere riportate le date in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza del sinistro e quella di rilascio del certificato. Il sistema chiederà di riportare anche la data in cui ha ricevuto il certificato oltre ai giorni di prognosi prescritti.
Secondo l’Art. 18, comma 1, lettera (r) del D. Lgs. 81/2008, il ritardo nell’invio della denuncia d’infortunio comporta una sanzione amministrativa per il Dirigente scolastico.
La mancata comunicazione del dipendente, invece, potrebbe sospendere la prestazione INAIL fino alla data di avviso inoltrata al datore di lavoro.

Le assicurazioni private

Modalità analoghe sono previste dalle assicurazioni private (scolastica integrativa, associativa, professionale o personale). In questi casi, i termini di denuncia potrebbero essere maggiori (es.: 30 giorni), tuttavia, i riferimenti sono quelli indicati nei singoli contratti. Le assicurazioni private non applicano sanzioni, ma l’infrazione dei termini di denuncia potrebbe precludere il diritto al rimborso.

Il nesso causale

Un aspetto fondamentale comune a tutte le polizze di assicurazione (INAIL o private) è rappresentato dalla prova del nesso causale. L’assicurato dovrà provare, in modo certo, la relazione che sussiste tra la causa del danno e il suo effetto.
Il danneggiato, per ottenere la prestazione dalla Società Assicuratrice, deve, inoltre, provare, in modo inequivocabile, che il danno subito sia intrinsecamente legato all’attività coperta dall’assicurazione.
In assenza del nesso causale, l’assicuratore potrebbe non liquidare il sinistro.
Molto importante è la data di accesso al Pronto Soccorso: se questa risultasse posticipata oltre le 24 ore dall’evento dannoso, l’assicuratore potrebbe avanzare il dubbio che non sussista una relazione diretta tra i due eventi. In questi casi la casistica è vastissima e non riducibile in linea generale. Assumerà, quindi, particolare rilevanza la dichiarazione dell’infortunato e del medico che redige il certificato.

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