La Responsabilità del dirigente nella gestione dei servizi igienici
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Dopo il caso di Padova, riportato dal Corriere della Sera lo scorso anno, in un Istituto superiore di Modena, si ripresenta il caso dei bagni chiusi durante la ricreazione.
Come riporta la Gazzetta di Modena, la decisione della Dirigente, divide studenti e famiglie tra sicurezza e diritti. Chiudere i bagni è una misura lecita o un abuso? Esistono rischi legali e patrimoniali legati a questa scelta?

Il fatto

Da febbraio 2026, una circolare della Dirigente, ha cambiato le regole di accesso ai bagni, in un Istituto modenese. Il regolamento vieta l’uso delle toilette nell’intervallo. Gli studenti potranno accedere ai bagni solo durante le lezioni, con autorizzazione del docente e sorveglianza del personale incaricato.
La decisione, definita drastica dalla stessa Amministrazione, s’è resa necessaria per fermare le ripetute infrazioni oltre che situazioni di potenziale grave pericolo per gli studenti.
Negli ultimi mesi sono stati registrati vandalismi gravi: tubature danneggiate, interruttori divelti, cavi elettrici scoperti, con rischio concreto di folgorazione.
I bagni inoltre venivano usati come “zone franche” per fumare e “svapare”, divieti aggirati e violazioni frequenti delle norme disciplinari e di legge.
Durante l’intervallo infine si creavano assembramenti con oltre venti presenze, impedendo controlli efficaci e aumentando i rischi per la sicurezza.

Profilo di Legalità e Normativa

La questione si colloca su un confine giuridico petenzialmente delicato, tra il potere organizzativo del Dirigente e tutela dei diritti costituzionali degli studenti.
Secondo il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il Dirigente scolastico gestisce sicurezza e risorse. Il Dirigente è anche il datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Se i locali non sono sicuri, per in presenza di cavi elettrici scoperti, deve limitarne l’accesso per prevenire incidenti con possibili responsabilità anche penali.
Un divieto totale però può scontrarsi con il diritto alla salute e la tutela della dignità personale, previsti dall’Art. 32 della Costituzione.

La giurisprudenza

Anche la Cassazione, in più occasioni, conferma che la scuola ha un preciso obbligo di vigilanza sugli studenti, non riducibile per carenza di personale.
Inoltre misure organizzative generalizzate e restrittive devono essere proporzionate, motivate e rispettose dei diritti fondamentali degli alunni.
Le sanzioni collettive sono normalmente respinte dal diritto amministrativo e un divieto punitivo generalizzato può essere annullato dal giudice amministrativo per eccesso di potere. Il provvedimento è legittimo solo se temporaneo e legato alla messa in sicurezza, non come misura strutturale di disciplina comportamentale.

La responsabilità del Dirigente

Il Dirigente scolastico è tenuto a coniugare la sicurezza e l’applicazione delle norme con la tutela dei diritti fondamentali degli studenti.
Un divieto percepito come “punizione collettiva” potrebbe configurare abuso d’ufficio o ledere la dignità degli alunni, esponendo la dirigente a responsabilità penale.
Inoltre se l’accesso ai bagni, rende la frequenza scolastica gravosa o impossibile per studenti con patologie certificate, si può configurare interruzione di pubblico servizio.
Decisioni contestate con ricorsi al TAR o cause civili che vedessero lo Stato soccombente, comporterebbero un possibile danno erariale. Anche nel caso di danni fisici o morali documentati agli studenti, le famiglie possono avviare azioni risarcitorie contro la scuola e la Dirigente.
Qualora emergesse dolo o colpa grave nella gestione dei divieti e della sicurezza, il Ministero potrà rivalersi economicamente su quest’ultima.

Il profilo assicurativo

Sul fronte assicurativo, la scelta del Dirigente cammina su un filo teso tra protezione professionale e rischio patrimoniale diretto.
Le polizze per i Dirigenti scolastici coprono solitamente la colpa grave, intervenendo se la Corte dei Conti contesta un danno erariale per scelte amministrative errate.
Tuttavia, l’assicurazione non offre uno scudo in caso di dolo, ovvero se il divieto ai bagni fosse considerato un abuso consapevole dei diritti. Se un giudice ravvisasse una violazione della dignità degli studenti, l’Assicuratore potrebbe negare il risarcimento, lasciando il debito a carico del Dirigente.
Inoltre, in sede penale, le spese legali sono rimborsate solo in caso di assoluzione piena del Dirigente, dai reati contestati.

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