abint Nessun commento

Riapertura della scuola

Con la riapertura della scuola, svariati sono gli adempimenti che i Dirigenti scolastici dovranno mettere in atto. Tra questi l’adesione alla polizza assicurativa, Infortuni e Responsabilità Civile degli alunni e del personale.

Il pagamento della polizza integrativa

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento della polizza scolastica integrativa da parte delle famiglie.
I dubbi sorgono alla luce delle comunicazioni, diffuse via social dal Ministero del Lavoro, secondo le quali sarà direttamente lo Stato ad assicurare gli studenti.
Meglio fare un po’ di chiarezza.

Il Decreto lavoro

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta con il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Semplificando, la legge inserisce due aspetti: da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative; dall’altro, viene estesa a tutte le attività scolastiche la copertura assicurativa prestata dall’INAIL.
Fino al luglio scorso, gli studenti vittime di infortuni gravi durante le attività scolastiche, ben difficilmente ottenevano un indennizzo da parte dell’INAIL. Benché la copertura assicurativa fosse operativa, infatti, per ottenere l’indennizzo occorreva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico, caso quantomeno raro se parliamo di studenti. Per ovviare a questo problema è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione.
L’aspetto più importante, tuttavia, è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quelle attività che l’INAIL considerava pericolose. In buona sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Un importante particolare: l’estensione delle tutele assicurative è estesa esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.

Cosa cambia nella tutela assicurativa dell’INAIL

Con l’estensione delle tutele INAIL, studenti e operatori risulteranno in copertura durante tutte le attività scolastiche. Tuttavia, mentre gli operatori godranno di una copertura integrale, sia in Istituto che in itinere, gli studenti saranno assicurati esclusivamente all’interno dell’Istituto.
Una forte limitazione della copertura è costituita dal fatto che le tutele offerte dall’INAIL si limitano ai casi di morte e invalidità permanente sopra il 5° punto percentuale. Sono, inoltre, esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

La polizza scolastica integrativa

Circa il ramo infortuni, la polizza integrativa scolastica ricomprende tutte le spese mediche effettuate presso qualsiasi struttura e, all’interno delle tabelle di indennizzo, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente. Gli alunni, inoltre, sono assicurati anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortuni. Di norma, prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante, ma, spesso, il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, causato dallo studente, il terzo danneggiato potrebbe rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’impresa di assicurazione tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento.
Analogamente, i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno di risparmiare il costo della polizza proposta dall’Agenzia o dal Tour Operator. Quest’ultima è, d’altronde, decisamente più onerosa rispetto a quella scolastica, la sua operatività è legata esclusivamente alla durata del viaggio e i massimali sono di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale, infine, copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi nelle controversie civili e penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.
Nessuno di questi aspetti è previsto nella Legge che estende la tutela degli alunni.

Se desideri maggiori informazioni sull’operatività delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Assemblee studentesche

In occasione delle assemblee di Istituto richieste dagli studenti, i docenti non prestano in alcun modo, a qualunque titolo, per nessuna fascia oraria, ore di servizio.
Pensando all’incolumità fisica dei minori, è lecito quanto praticato dai docenti? Ci sono norme inequivocabili che mi permettano di regolamentare una modalità che garantisca la sorveglianza degli alunni in assemblea? Nel caso di sinistro la polizza assicurativa copre il danno?

Il diritto alle assemblee studentesche, così come le loro modalità di svolgimento, è stato introdotto dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Attualmente la norma di riferimento è il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Nella Sezione II, agli Artt. 13 e 14, sono normate le finalità e il funzionamento dell’attività.

L’obbligo di vigilanza

Nel corso degli anni, s’è molto discusso circa l’obbligo di vigilanza sugli alunni in occasione delle Assemblee studentesche. Alcuni Dirigenti Scolastici invitano i docenti ad un’attenta sorveglianza durante questo tipo di incontri, alla luce della responsabilità diretta derivante dal rapporto negoziale stipulato con la famiglia al momento dell’iscrizione.
In realtà, ai sensi dell’Art. 13, comma 8, del 297/1994, ai docenti è concesso assistere alle Assemblee, ma non c’è nessun obbligo esplicito in questo senso.
Al contrario, l’assemblea interrompe la regolare attività didattica e il normale svolgimento della programmazione. Conseguentemente, fatto l’appello della prima ora, il docente, se non trattenuto da altra attività collegiale, può liberamente allontanarsi dalla scuola, venendo meno l’obbligo di sorveglianza.

La responsabilità dell’Istituto

Su questo punto è bene evidenziare un passaggio. La vigilanza è un aspetto certamente fondamentale, rientrante tra i doveri dell’Istituto, ma deve far parte di un contesto più generale legato alla sicurezza.
Per questo motivo, l’onere della vigilanza non può essere delegato esclusivamente al docente.
Il Dirigente Scolastico, concedendo l’autorizzazione per l’Assemblea studentesca, dovrà anche garantire che esistano tutti i requisiti per cui questa possa svolgersi in condizioni di sicurezza.
Il primo di questi aspetti riguarda l’adeguatezza del locali. Come richiamato dal comma XI, della Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, i locali devono essere: «sufficientemente capienti». In caso contrario l’Istituto, in assenza di alternative, dovrà reperire spazi adeguati, anche in accordo con altri Enti, senza oneri a carico della scuola.
La vigilanza, sempre prevista dall’Art. 2048 del Codice Civile, potrà essere affidata ai collaboratori scolastici, ovvero ai docenti volontari che si rendano disponibili.

Il profilo assicurativo

Una soluzione assicurativa operante nel mercato scolastico dovrebbe prevedere specifiche garanzie anche per questo tipo di attività, svolte sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico.
Le migliori formule assicurative prevedono tutele specifiche anche per le attività autogestite e le assemblee studentesche non autorizzate.
I rami interessati dovranno essere, oltre all’infortunio, anche quello di Responsabilità Civile.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa relativa alle Assemblee studentesche negli Istituti scolastici, contattaci qui.

abint Nessun commento

Scrutini ed Esami di stato nel rispetto della privacy

Terminati gli scrutini, nelle scuole è tempo di esami.
Un doveroso in bocca al lupo per l’oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami di maturità in svolgimento proprio in questi giorni.
Un aspetto legato agli esami e agli scrutini è quello che riguarda pubblicazione dei voti che deve avvenire nel rispetto della privacy.

Le indicazioni del Garante

Proprio alla fine di maggio, il Garante ha diffuso l’aggiornamento 2023 al vademecum relativo all’utilizzo dei dati personali all’interno degli Istituti scolastici.
Obiettivo della pubblicazione è: «chiarire dubbi o fraintendimenti legati al trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche».
Il Garante prende in esame anche l’aspetto legato alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami di stato. Su quest’aspetto il Garante s’era già espresso, con una nota, nel giugno 2020.
A parere del Garante: «La pubblicazione online dei voti costituisce una forma di diffusione di dati particolarmente invasiva non coerente con la normativa sulla privacy».
Per il Garante, gli esiti degli scrutini devono essere disponibili esclusivamente nell’area riservata del registro elettronico, accessibile solo agli studenti della classe di riferimento.
Gli esiti dovranno indicare esclusivamente: “ammesso” o “non ammesso” alla classe successiva o agli esami di stato. Per le classi finali, devono essere inclusi anche i crediti scolastici attribuiti ai candidati.
I voti riportati nelle singole discipline devono essere visibili nell’area riservata del registro elettronico, accessibile esclusivamente al singolo studente o alla sua famiglia.
Una particolare attenzione è riservata dal garante alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA). Lo stato psico-fisico dello studente non dev’essere riportato nella pubblicazione, questo dovrà essere indicato solo nell’attestazione da rilasciare allo studente.

La responsabilità

La divulgazione non autorizzata dei dati personali può comportare la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, un danno alla reputazione e causare svantaggio economico o sociale.
Resta comunque inteso che il danneggiato dovrà sempre provare il danno concreto patito.
Ai sensi delle indicazioni applicative del Regolamento (UE) 2016/679 la divulgazione non autorizzata dei dati personali costituisce un illecito sanzionato dal Codice per la privacy. Le sanzioni in questi casi posso essere particolarmente rilevanti.
Ai sensi dell’Art. 4 GDPR, il titolare del trattamento è il soggetto, che: «determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali».
Nella scuola, il titolare del trattamento è l’istituzione scolastica stessa, nella figura del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente potrà, a sua volta, nominare un responsabile del trattamento (Data Protection Officer). Il DPO, persona fisica o giuridica, distinta dal titolare, elabora dati per conto di quest’ultimo, sotto il suo controllo.
Sia il titolare che il responsabile dovranno assumersi responsabilità proprie, rispondendo, se del caso, alle autorità di controllo e alla magistratura.

Il profilo assicurativo

Le polizze assicurative scolastiche, di norma, non prevedono nel ramo di Responsabilità Civile le garanzie relative al rimborso del danno.
Le migliori soluzioni presenti sul mercato prevedono, nella sezione di tutela legale, la difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie.
Risulta, quindi, opportuno che Dirigente Scolastico provveda a stipulare, a propria tutela, una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, saranno ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

abint Nessun commento

Docente insegna senza titolo

Un interessante caso di cronaca è quello di una docente che ha insegnato in un Istituto Comprensivo emiliano apparentemente sprovvista dei titoli necessari.
Avvenimenti di questo genere non sono nuovi. Nello scorso novembre un caso analogo ha coinvolto una 41enne, nel brindisino. Più eclatante tuttavia è la notizia di un’altra donna che, per vent’anni, avrebbe insegnato in più Istituti superiori brianzoli, sprovvista delle necessarie abilitazioni.
In questo caso le accuse sono ben più gravi. Secondo gli inquirenti, infatti, grazie alla finta laurea in Psicologia, dal 1999 avrebbe anche avviato la professione di psicanalista.

La responsabilità penale e civile

Al di là dell’aspetto etico delle vicende, la falsa attestazione di titoli è un reato, ai sensi dell’Art. 495 del Codice Penale. L’autore del reato, giudicato colpevole, oltre alla possibile iscrizione al Casellario Giudiziario, potrebbe essere inoltre sottoposto al pagamento di una di una sanzione. Il ministero inoltre, in qualità di parte lesa, potrebbe richiedere, in sede civile, la restituzione degli emolumenti impropriamente erogati.

La responsabilità amministrativa della scuola

Nel processo potrebbe appalesarsi inoltre una precisa responsabilità amministrativa dell’Amministrazione scolastica che non ha ottemperato ai controlli.
La valutazione e verifica dei titoli di accesso all’insegnamento, anche finalizzate all’accesso ai concorsi o alle graduatorie di istituto, sono di competenza dei singoli Istituti.
Ai sensi dell’Art. 8, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022, è il Dirigente scolastico responsabile dei controlli. Effettuato il controllo, il Dirigente scolastico, dovrà comunicare, con apposito provvedimento, l’esito della verifica all’Ufficio territoriale competente.
In caso di esito negativo il Dirigente valuta e decide sulle derivanti determinazioni, anche ai fini della responsabilità penale di cui all’Art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancata o carente verifica potrebbero comportare la responsabilità amministrativa del Dirigente e il conseguente danno erariale.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, innanzitutto, che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti. Conseguentemente, l’unica copertura assicurativa, in questo caso, è quella eventualmente legata alla Tutela Legale, limitatamente tuttavia al caso di colpa.
Nel caso delle polizze assicurative scolastiche tuttavia, occorrerà fare un’ulteriore attenzione in quanto, di norma, escludono i rapporti di lavoro.
Circa la responsabilità amministrativa del Dirigente, circa il mancato o insufficiente controllo, è opportuno che quest’ultimo abbia sottoscritto una polizza per la tutela della Responsabilità Civile.
Le polizze scolastiche, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, escludono questa garanzia. La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, in questo caso, sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

Se desideri maggiori informazioni in relazione ai rami di Responsabilità Civile e Tutela Legale delle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.  

abint Nessun commento

Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

abint Nessun commento

Peculato

Nel caso di peculato, ovvero di appropriazione indebita di danaro pubblico da parte di un dipendente, l’assicurazione scolastica copre il danno?  

La cronaca, proprio nelle ultime settimane riporta come un assistente amministrativo, prima nel ruolo di Direttore S.G.A. facente funzione, e poi in quello di tesoriere avrebbe distratto dal Conto Corrente di una scuola, una consistente somma di danaro, per dirottarla sul proprio Conto Corrente privato. Nella scorsa primavera, la Guardia di finanza ha aperto un’indagine e per la donna, che nel frattempo è stata licenziata, è scattato il sequestro preventivo del Trattamento di fine rapporto, poiché il denaro sottratto all’Istituto non è stato trovato e alla stessa non risulta nessun bene intestato.

I danni normalmente esclusi dalle polizze assicurative

Tutti i reati dolosi, quindi anche quelli di carattere patrimoniale riconducibili al peculato (Art. 314 C.P.), sono esclusi dalle polizze assicurative.
Anche il danno gravemente colposo di carattere patrimoniale è escluso dalle polizze assicurative scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 infatti, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di stipulare polizze di Responsabilità Civile per la colpa grave dei propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.

La polizza patrimoniale

In questo caso, quindi, una possibile soluzione potrebbe trovarsi nella Polizza di RC Patrimoniale e Ammnistrativa contabile stipulata personalmente dal Dirigente Scolastico.
Tuttavia, è bene evidenziare che nella maggioranza dei casi le polizze esistenti sul mercato escludono genericamente i casi derivanti o attribuibili a comportamenti dolosi.
Nel caso di peculato, come quello esame, potrebbe tuttavia connaturarsi la responsabilità colposa dell’Amministrazione scolastica per mancata vigilanza sull’attività amministrativa. Nel caso di cronaca, restano in corso gli accertamenti per segnalare alla Corte dei conti l’ipotizzato danno erariale.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa contabile per il Dirigente e il Direttore S.G.A., contattaci qui.

abint Nessun commento

Scudo legale per i Dirigenti Scolastici

Una novità molto attesa in ambito scolastico è l’inserimento, nel D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici. Il provvedimento tende ad arginare la responsabilità dei presidi per gli incidenti negli istituti scolastici, limitandola, a fronte di precise condizioni.
Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio, con la presupposizione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza nei locali scolastici.

Cosa prevede lo scudo legale?

Sulla base del nuovo decreto legge, che modifica il D.L. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, i Dirigenti Scolastici sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi della nuova disposizione normativa, i Dirigenti Scolastici potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato.  In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.

La responsabilità delle sicurezza nella scuola

È bene ricordare, infatti, che, in relazione alla sicurezza negli istituti scolastici, accanto alle responsabilità diretta dei Dirigenti Scolastici, equiparati ai datori di lavoro, esiste quella dei sindaci e dei presidenti di provincia in qualità di rappresentanti dell’ente proprietario. Per questo motivo, entrambi i soggetti sono spesso chiamati a rispondere del loro operato, anche penalmente.
Nel corso degli anni, i casi di sinistro addebitabili a scarsa sicurezza dei locali sono stati svariati, alcuni anche molto gravi. Basti ricordare il crollo del controsoffitto del Liceo Scientifico Darwin a Rivoli che portò alla morte uno studente.
Ma anche eventi fortunatamente meno gravi sono riportati dalla cronaca.
A Crema un alunno, nell’ottobre del 2020, si schiacciò due dita della mano nella porta antincendio generando un contenzioso.

La polizza di Tutela Legale

L’introduzione dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici è indiscutibilmente una tutela importante. Dal punto vista assicurativo, infatti, l’assicurazione RC non copre la responsabilità penale, e nemmeno le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
In questi casi, tuttavia, la stipula di una polizza di tutela legale rimane lo strumento più efficace al fine del pagamento delle eventuali spese legali e peritali che potrebbero intervenire a seguito dell’azione legale.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Tutela Legale nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

La responsabilità del Dirigente senza poteri di intervento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3184 del 27 gennaio 2020 s’è espressa circa la Responsabilità del Dirigente che, in caso di infortunio sul lavoro del dipendente, non ha poteri d’intervento.

Il fatto

Il ricorso è stato presentato da un Dirigente di una struttura pubblica munito di delega agli interventi ed adeguamenti strutturali, manutenzione di uffici e impianti. Il Dirigente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio perché ritenuto responsabile delle lesioni subite da un dipendente. Il lavoratore, durante le operazioni di carico delle merci, è caduto da una banchina, essendo questa priva delle protezioni, riportando gravi lesioni.
I Giudici nei precedenti gradi di giudizio avevano ritenuto sussistere il profilo di colpa contestato, ravvisando, da parte dell’imputato, la violazione degli Artt. 63 comma 1 e 64 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per non aver dotato la banchina di barriere di protezione.
Il Giudice aveva anche osservato che l’eventuale distrazione del lavoratore non poteva esimere da colpa il Dirigente.

Il potere d’intervento

La suprema corte ha annullato la sentenza di condanna emessa nei confronti del Dirigente.
Dall’analisi del documento di delega con il quale era attribuita la responsabilità della manutenzione degli impianti, era emerso che questi non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta delle operazioni da effettuare. Inoltre, non disponeva di autonomia decisionale in relazione al potere di spesa.
In riferimento alla tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per Datore di Lavoro deve intendersi il Dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. Condizione necessaria per riconoscere la responsabilità del Dirigente, è che questi sia anche dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa.
In altre parole, essendo il Dirigente soggetto a disposizioni assunte da altri, non poteva rivestire alcuna posizione di garanzia.
Ne deriva che, in casi simili ed in particolare in riferimento alla mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici, anche quelli scolastici, il Dirigente, pur assumendo la qualità di datore di lavoro, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni, risultando, in tale ambito, privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa.

La polizza di tutela legale

Dal punto di vista strettamente assicurativo diventa quanto mai importante rimandare al nostro articolo in relazione alla polizza di Tutela Legale. Tre gradi di giudizio, infatti, con le relative spese legali e peritali, potrebbero rivelarsi, dal punto di vista economico, estremamente onerosi se non supportati da un’adeguata copertura assicurativa.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile e Tutela Legale del Dirigente scolastico, contattaci qui.

abint Nessun commento

Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile

In qualità di Direttore S.G.A. vi chiedo se in relazione alla Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile degli amministratori della scuola, non è già sufficiente la copertura di Responsabilità Civile stipulata con la polizza scolastica?

Per poter rispondere nel merito della domanda, occorre inquadrarla precisamente sotto il profilo normativo. In conformità al principio dettato dagli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni prodotti con il loro comportamento nell’esercizio delle proprie attribuzioni:

  • Direttamente verso i terzi (responsabilità civile extracontrattuale);
  • Direttamente verso l’Amministrazione di appartenenza e la P.A. in genere (responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile).

La Responsabilità Civile verso terzi

La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, è considerabile danno diretto.
La responsabilità solidale tra il funzionario e l’Amministrazione, sancita dall’Art. 28 della Costituzione, consente al terzo danneggiato di scegliere a chi chiedere il risarcimento. Qualora il dipendente non fosse in grado di risarcirlo, il terzo potrà rivolgere la propria azione nei confronti dell’Ente Pubblico. Quest’ultimo, a sua volta, potrà agire verso il dipendente.

La Responsabilità Civile verso l’Amministrazione

La responsabilità dei funzionari pubblici verso la P.A. può assumere due forme:

  • Responsabilità amministrativa: incombe sui funzionari che abbiano prodotto un danno patrimoniale all’amministrazione;
  • Responsabilità contabile: propria degli agenti contabili, cioè dei dipendenti che maneggiano denaro o hanno in custodia beni e/o valori dell’amministrazione stessa.

Il funzionario è chiamato a rispondere per responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti ai sensi dell’Art. 1 comma 1 della Legge 14 gennaio 1994 n. 20.
La legislazione limita la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commessi con dolo o colpa grave. Tuttavia resta l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano, dunque, sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.

L’intervento della Corte dei Conti

Il controllo da parte della Corte dei Conti è divenuto negli anni un fenomeno di enorme interesse per gli amministratori pubblici anche in ambito scolastico. Alla luce della la vastità della materia, l’atto illecito, potrebbe dar adito ad un possibile danno erariale con conseguente procedimento amministrativo.
Fino al 31/12/2007 era possibile per la Pubblica amministrazione stipulare polizze di RC per i propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.
Con l’introduzione della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) questo non è più possibile. L’art. 3, comma 59 sancisce che: “È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per i danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile”.

La polizza di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile

Risulta quindi opportuno che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.  provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della normativa prevista dalla Finanziaria 2008, devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Sul mercato sono disponibili svariate soluzioni assicurative con massimali e premi diversi. Alcune sono offerte “gratuitamente” all’interno delle quote erogate per l’iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi e sempre opportuno verificare direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura e condizioni.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale e Amministrativa Contabile, contattaci qui.

abint Nessun commento

La sicurezza dell’immobile scolastico

Il tema degli infortuni all’interno dell’Istituto scolastico è sempre di particolare attualità e spesso, circa le responsabilità, vede coinvolte non solo la vigilanza sugli studenti, ma anche la responsabilità diretta del Dirigente scolastico in relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Dirigente scolastico, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). Il documento è finalizzato alla valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione. Rischi che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto attraverso il quale l’Ente Locale concede l’utilizzo dell’immobile sede della scuola e delle eventuali pertinenze.
Il DUVRI è un obbligo di legge, espressamente previsto dall’Art. 26 del D. Lgs. 81/08, al suo comma 3.
È importante evidenziare che in caso di lavori eseguiti direttamente dall’Ente proprietario dell’edificio, l’Istituto non è tenuta ad elaborare il DUVRI. L’Ente proprietario tuttavia dovrà acquisire dalla scuola tutte le informazioni utili ad individuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi. Tra queste: l’articolazione dell’orario scolastico, le attività didattiche particolari, i protocolli sulla gestione delle emergenze, e il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

La sicurezza dell’immobile epa prevenzione del contezioso: un caso reale

In relazione alla sicurezza dell’immobile scolastico, l’azione del Dirigente scolastico è fondamentale anche nella prevenzione del contenzioso. A questo proposito diventa particolarmente interessante riportare un episodio in cui è stato coinvolto un Istituto Comprensivo nel 2015.
Un alunno durante, la ricreazione in cortile, si avvicina al docente e parla con quest’ultimo. Nell’allontanarsi cade, riportando una grave frattura ossea. L’Istituto scolastico effettua la denuncia del sinistro alla società assicuratrice ma, a distanza di qualche mese riceve una lettera, da parte del Legale nominato dalla famiglia. Nella comunicazione si contesta la mancata vigilanza da parte dell’Istituto in relazione all’evento accaduto. Il legale inoltre evidenzia come la caduta è imputabile ad una buca presente nel terreno. La buca che sarebbe stata la causa del sinistro e l’Istituto non avrebbe provveduto alla necessaria manutenzione.
Il Dirigente scolastico, esclusa la mancata vigilanza, alla luce della dinamica riportata dal docente richiedeva alla Polizia Locale un formale sopralluogo. Scopo del controllo era determinare la presenza della disconnessione del terreno evidenziata dal legale. Fine dell’ispezione era stabilire gli eventuali livelli di responsabilità propri o dell’Ente Locale in relazione alla sicurezza e manutenzione del giardino.
Il verbale redatto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza non evidenziava nessun particolare elemento di rischio, al contrario, come riportato dal certificato medico di Pronto Soccorso prodotto dalla famiglia alla scuola e trasmesso alla Società assicuratrice, l’infortunio era imputabile ad una patologia pregressa dalla quale era affetto l’alunno.

Limitare il contenzioso

Ci sembra particolarmente importante evidenziare come, in casi analoghi, la richiesta di sopralluogo effettuata dal Dirigente scolastico risulti particolarmente importante al fine di limitare il contenzioso con l’Amministrazione scolastica. Nel caso, infatti, la responsabilità dell’evento fosse imputabile alla carente o mancata manutenzione dell’immobile o delle sue pertinenze e che questa sia stata formalmente segnalata dal Dirigente scolastico, il soggetto tenuto a risarcire il danno sarà il soggetto proprietario dell’immobile.