Violenza in un Istituto superiore a Lugo, nel ravennate: una collaboratrice scolastica è stata aggredita da uno studente sorpreso a fumare. Lo riporta un articolo de “il Resto del Carlino”.
L’aggressione
Una collaboratrice scolastica cinquantenne ha sorpreso due studenti a fumare nel cortile del Polo tecnico professionale di Lugo in provincia di Ravenna.
Per identificarli e segnalarli ai docenti, la donna ha utilizzato il sistema di videosorveglianza della scuola. Mentre un ragazzo ha accettato la sanzione, l’altro ha reagito negando tutto con forte aggressività. Il giovane ha rivolto insulti e gravi minacce alla bidella, promettendo persino di danneggiarle l’automobile. La situazione è poi precipitata definitivamente all’interno dell’ufficio della presidenza quando, davanti alle due collaboratrici vicarie, lo studente ha spinto violentemente la donna contro un armadietto.
Conseguenze fisiche e legali
Trasferita al Pronto Soccorso, alla donna, sono stati diagnosticati 5 gg di prognosi aumentati poi a quaranta.
Tramite il proprio legale, la lavoratrice ha formalizzato una richiesta di risarcimento per i danni subiti.
A detta dell’avvocato, oltre alle lesioni fisiche, la vittima soffre ora di attacchi di panico e insonnia.
L’azione legale coinvolge direttamente il Ministero dell’Istruzione e la famiglia del minorenne. I genitori avranno un mese di tempo per trovare un accordo ed evitare la causa civile. Nel frattempo l’Istituto ha già attivato nei confronti dello studente le sanzioni disciplinari previste.
Le responsabilità dello studente
Sotto il profilo civile, lo studente, ha infranto i regolamenti scolastici fumando nel cortile dell’Istituto. Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, estende il divieto di fumo anche all’esterno dell’edificio scolastico, ovvero alle aree di pertinenza. Un secondo profilo di responsabilità, questa volta di carattere penale ai sensi dell’Art. 612 del Codice, è legato all’aggressione verbale alla collaboratrice con insulti sessisti e minacce. Da ultimo lo studente ha compiuto un reato ai sensi degli Artt. 582 e 590 del Codice, spingendo la donna e causandole lesioni quantificate in quaranta giorni di prognosi.
Se riconosciuto colpevole, oltre alle sanzioni amministrative e penali, la sua famiglia dovrà risarcire la collaboratrice danneggiata in sede civile.
L’uso delle telecamere di sicurezza
Un ulteriore aspetto su cui vale la pena soffermarsi, all’interno della vicenda, riguarda l’utilizzo delle telecamere di sicurezza con cui la collaboratrice avrebbe identificato gli studenti.
Le telecamere installate nella scuola non possono controllare gli studenti durante le attività quotidiane. Le Linee Guida del Garante della Privacy infatti, consentono l’uso degli impianti di videosorveglianza solo negli orari di chiusura per evitare furti e atti vandalici. La sorveglianza attiva infatti violerebbe la riservatezza dei minori e i diritti dei lavoratori tutelati dallo Statuto. Di conseguenza le immagini non possono essere usate per monitorare la condotta ordinaria o per scopi disciplinari diretti. Solo il Dirigente o le Forze dell’Ordine possono visionare i filmati a posteriori e solo in caso di reato.
Anche la collaboratrice scolastica potrebbe quindi trovarsi a dover rispondere delle violazioni di queste disposizioni qualora i soggetti interessati sporgano un Reclamo al Garante.
Profilo assicurativo
Il personale scolastico aggredito gode della tutela obbligatoria prestata dall’INAIL per l’indennizzo dei giorni di prognosi e degli eventuali postumi permanenti. Qualora il dipendente abbia aderito alla polizza integrativa della scuola, questa rimborserà le spese mediche, eventualmente attivando la rivalsa verso i responsabili. Le assicurazioni private della famiglia difficilmente risarciranno i danni derivanti da comportamenti dolosi o volontari del minore. I genitori dovranno quindi rimborsare i danni stabiliti dal tribunale attingendo interamente al proprio patrimonio personale.
Anche la collaboratrice scolastica, qualora ritenuta colpevole di infrazione alla privacy, potrebbe trovarsi nella condizione di pagare una sanzione. Le assicurazioni non rimborsano le sanzioni amministrative inflitte dal Garante Privacy per violazioni del GDPR. Per legge e per i principi assicurativi, le multe restano a carico del trasgressore.
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