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Rottamazione dei banchi a rotelle

Più volte abbiamo parlato della polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. e dell’opportunità della sua sottoscrizione. Un esempio concreto è dato dalla sentenza circa l’impropria rottamazione dei banchi a rotelle e mascherine chirurgiche fatta da una Dirigente del Veneto. Lo riporta un articolo de “il Gazzettino”.

I banchi a rotelle

Nel 2020, a seguito della pandemia di Covid 19 si pose il problema della trasmissione del virus in ambiti di relativo affollamento come quello scolastico. Il tavolo tecnico creato dal Ministero della sanità indicò nel distanziamento degli studenti in aula, il mezzo più adeguato per contrastare la diffusione del virus.
I banchi più diffusi nelle scuole italiane, quelli biposto, mal si prestavano all’applicazione delle indicazioni degli esperti. Nel tentativo quindi di garantire la salute di studenti e operatori, senza tuttavia affrontare l’onere per il completo rinnovo dell’arredamento scolastico, furono valutate soluzioni alternative.
Il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione delle scuole i fondi per dotarsi di banchi monoposto oppure di sedute di tipo innovativo: i celebri “banchi a rotelle”. Le nuove sedute avevano anche come obiettivo quello di promuovere la diffusione di un nuovo tipo di didattica orientata al lavoro di gruppo in classe. Questo nuovo tipo di didattica troverà ampio spazio nel futuro Piano Scuola 4.0 previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per i nuovi arredi furono spesi complessivamente 206 milioni di euro per 2.100.000 banchi tradizionali e 119 milioni di euro per 430.000 banchi a rotelle.

Il danno erariale

La Dirigente di un Istituto superiore veneziano, nell’ottobre del 2021, decise di non utilizzare più le nuove sedute, ritenendole inadeguate e rottamandole. Le immagini dei banchi a rotelle smaltiti su una chiatta tra i canali della laguna, andarono virali sul web, divenendo terreno di scontro politico.
L’opposizione, a più riprese accusò più volte il Ministero di sperperare i fondi pubblici.
Sul caso in questione l’Ufficio scolastico regionale del Veneto intervenne direttamente, sollevando dall’incarico la Dirigente. Contemporaneamente fu anche avviata un’indagine circa la condotta dell’ex Preside. La donna si giustificò dicendo di non aver mai richiesto la dotazione dei banchi a rotelle. Tuttavia, in un comunicato, il commissariato per l’emergenza Covid, smentì la Dirigente dimostrando come quest’ultima avesse firmato il: «certificato di regolare fornitura e verbale di collaudo». A questo aspetto si aggiunge che i banchi non erano stati riportati nell’inventario: «Ledendo – secondo la Corte dei conti – il principio di veridicità dei documenti di gestione, impedendo di avere un quadro così fedele e corretto nei dati contabili. Responsabilità sia della dirigente scolastica, sia della direttrice dei Servizi generali e amministrativi».
La Dirigente aveva inoltre disposto lo smaltimento di quasi 90.000 mascherine, ritenute non conformi alle normative, e la donazione di gel igienizzante a un’associazione di volontariato.
Dell’inizio di maggio scorso la sentenza. Secondo la Corte dei Conti la rottamazione dei banchi e lo smaltimento delle mascherine sono avvenuti in violazione delle norme sulla gestione dei beni pubblici.
Secondo la Corte dei Conti, le condotte adottate dalla Dirigente e dal Direttore S.G.A. sono illegittime e le imputate hanno agito con “colpa grave”. Per questi motivi le due sono state condannate a risarcire il danno erariale di 30.000 euro, 15.000 ciascuna.

La polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale

Ai sensi degli Art. 28 e 97 della Costituzione, i funzionari pubblici rispondono dei danni causati nell’esercizio delle proprie funzioni sia verso terzi che verso l’Amministrazione di appartenenza.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa accertata in giudizio restano sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico.  Al contrario la responsabilità amministrativa dei funzionari rimane a carico di questi ultimi per i danni commessi, come in questo caso, con dolo o colpa grave.
Se, come in quest’evento, i responsabili hanno stipulato una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Patrimoniale, sarà l’assicuratore a risarcire il danno.

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Denuncia per diffamazione: il pagamento delle spese legali

Una nota sul registro elettronico è costata, ad una docente di un Istituto superiore di Parma, una denuncia per diffamazione. Dopo un iter giudiziario di 13 mesi il caso è stato archiviato, ma le spese legali sono rimaste a carico della docente. Lo riporta un articolo di ParmaToday.

Il fatto

La docente, nel 2018, aveva messo una nota sul registro elettronico ad una studentessa, evidenziando “estremamente maleducato” il comportamento della studentessa. La famiglia, in sede legale, ha impugnato la decisione della docente, denunciandola per diffamazione.
La Procura della Repubblica, nel 2019, ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo il giudice, la professoressa, ha semplicemente compiuto: «un normale atto rientrante nei poteri autoritativi degli insegnanti della scuola statale».
I sindacati accusano il Ministero dell’Istruzione di non aver tutelato la docente “costringendola” a far fronte direttamente alle spese legali per la difesa.
Nello scorso dicembre, l’Amministrazione scolastica ha rimborsato le spese legali sostenute dalla docente.

L’onere delle spese legali

Il problema del pagamento delle spese legali del dipendente pubblico, coinvolto in procedimenti giudiziari nell’esercizio delle funzioni svolte, è un tema ricorrente.
Le spese sostenute per la difesa in giudizio vanno rimborsate dalla P.A. competente, nel cui interesse è stata prestata l’attività che ha generato la lite?
Secondo l’Avvocatura dello Stato nulla osta al fatto che al dipendente siano riconosciute le spese legali, soprattutto perché la controversia è stata originata dalle funzioni svolte.
Alcuni contratti della Pubblica Amministrazione stabiliscono il rimborso delle spese legali sopportate per la difesa a mezzo di avvocato scelto dal dipendente. In questi casi, la stessa Amministrazione Pubblica può stipulare per i propri dipendenti una polizza assicurativa contro i rischi conseguenti all’espletamento dei loro compiti. In alternativa, la stessa Amministrazione può mettere a disposizione un difensore, che agisce nella controversia nell’interesse del dipendente.
Per l’organo legale dello Stato, anche in assenza di disposizioni dirette, il datore di lavoro è tenuto a manlevare il dipendente per detti oneri. Ai sensi dell’Art. 1720 del Codice Civile infatti: «Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell’incarico».
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha più volte ribadito che tale obbligo: «non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell’adempimento di compiti di ufficio».

La polizza scolastica

La polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto scolastico, nella maggioranza dei casi, prevede un ramo di tutela legale. La copertura, tuttavia, esclude sia i rapporti di lavoro che le vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza. Nel caso specifico, quindi, non sarebbe operante. La soluzione migliore, in questi casi, resta la sottoscrizione di una polizza di tutela legale professionale.
Una polizza adeguata copre le spese legali anche nei casi di difesa penale.

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Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

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Infortunio del dipendente scolastico

È dei giorni scorsi la sentenza della Corte dei Conti dell’Umbria che condanna un ex Dirigente Scolastico in relazione all’infortunio di un operatore scolastico.

Il fatto

Come riporta la cronaca, la collaboratrice scolastica, nel marzo 2013, entrando a scuola, rimase imprigionata nel cancello della scuola. L’infortunio fu causato dal malfunzionamento della fotocellula del dispositivo carrabile. L’operatrice riportò un’invalidità temporanea di 85 giorni e un’invalidità permanente dell’8%. Sette anni dopo il Ministero viene condannato dal Tribunale del lavoro a risarcire la collaboratrice scolastica con oltre 17mila euro. Successivamente il Ministero opera rivalsa sul Dirigente scolastico, per danno erariale indiretto.

La tempestività della segnalazione

Alla base della rivalsa c’è la motivazione, secondo la quale, il Dirigente non aveva richiesto tempestivamente la riparazione dei cancelli che da tempo funzionavano male. Al Comune, proprietario dell’immobile, infatti, non risultavano richieste di manutenzione. Per il tribunale c’è stata un’omissione di tempestiva segnalazione, da cui la condanna a risarcire il danno.

Lo scudo legale

Quanto accaduto non costituisce una particolare novità. Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio. Alla base c’è sempre la presunzione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza degli immobili.
Al fine di arginare questo rischio nell’ottobre 2021, all’interno del Decreto Legge n. 146, è stato inserito lo scudo legale per i Dirigenti Scolastici.
La norma tende ad arginare la responsabilità dei Presidi a fronte di precise condizioni.
Il Decreto modifica il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, D.L. 9 aprile 2008, n. 81.
I Dirigenti Scolastici sono così esentati dalla Responsabilità CivileAmministrativa e Penale, solo a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta tuttavia inteso che i Dirigenti sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure cautelative di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi dello Scudo Legale, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato, i Dirigenti Scolastici potranno impedire l’utilizzo di parte o dell’intero edificio. In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.
Il Dirigente dovrà comunque, sollecitamente e formalmente, allertare l’Ente proprietario ed eventualmente l’autorità competente, in relazione al pericolo rilevato.

Il profilo assicurativo

Fermo restando le novità di carattere normativo, più volte abbiamo richiamato all’opportunità, per il Dirigente Scolastico di sottoscrivere una polizza di tutela patrimoniale.
La Responsabilità Civile verso terzi degli impiegati civili dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3.
Il danno eventuale consiste nella violazione di norme imperative di leggi e/o di norme di comune diligenza o prudenza. Anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata atti o operazioni a cui è tenuto, come in questo caso, è considerabile danno diretto.
Stipula del contratto e relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), devono restare ad esclusivo carico del soggetto assicurato.

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Danneggiamento dell’auto in sosta

Una docente del nostro Istituto ha parcheggiato la sua auto nel cortile interno della scuola. All’uscita da scuola ha trovato la carrozzeria della sua auto rigata. La docente afferma che la mattina l’auto era in perfette condizioni. Il danno è coperto dalla polizza della scuola?

Seppur raramente, ci troviamo ad affrontare richieste di chiarimenti in relazione a casi di danneggiamento dell’auto in sosta, all’interno dell’Istituto scolastico.
Il danno, nella maggioranza dei casi, non è tutelato dalla polizza assicurativa sottoscritta dall’Istituto. Vediamo perché.

Cose in custodia

Di norma, le polizze assicurative scolastiche escludono la responsabilità diretta dell’Istituto per tutti i beni che l’Assicurato abbia in consegna o custodia, a qualsiasi titolo.
Ne deriva che la polizza assicurativa non copre il danno causato all’auto del dipendente nel momento in cui era parcheggiata nelle pertinenze dell’Istituto.
È bene sottolineare, inoltre, che risulta irrilevante che l’auto risulti posteggiata all’interno di un parcheggio privato. Per far scattare la tutela assicurativa, infatti, il danneggiamento, da parte di ignoti, deve avvenire in un parcheggio a pagamento e custodito.
Solo in questo caso, la responsabilità ricade sul proprietario del parcheggio, che è obbligato a rimborsare il proprietario dell’auto per i danni avvenuti durante la custodia.
Nella quasi totalità dei casi, nella scuola, il parcheggio non è a pagamento e non è custodito.

Il nesso causale

Uscendo dalla trattazione dell’episodio specifico, un ulteriore aspetto da prendere in considerazione in questi casi è la difficoltà di provare che il danno sia avvenuto realmente all’interno della struttura scolastica. Capita che i danni subiti siano dolosamente denunciati nel tentativo di ottenere un rimborso illecito. L’argomento è delicato e non è certo nostra intenzione generalizzare. Tuttavia, i tentativi di frode nei confronti delle compagnie assicuratrici, soprattutto in ambito automobilistico, sono un elemento ricorrente. Accanto alla stragrande maggioranza di richieste di rimborso legittime, esiste, infatti, una minoranza di denunce di sinistro fraudolente. La tentata truffa nei confronti della Compagnia assicurativa è un reato punito ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale.
In Italia si stima che la frode assicurativa comporti per le Compagnie una spesa media di circa 200 milioni di euro l’anno. Questa somma finisce per essere pagata da tutti gli assicurati attraverso premi più elevati.

La Responsabilità Civile della scuola

Come tuttavia ricordiamo sempre, ogni sinistro è un caso a sé stante, motivo per cui esiste anche la possibilità di vedersi rimborsato il danno, quando il sinistro sia accaduto per responsabilità diretta della scuola.
Qualora, ad esempio, uno studente o un operatore scolastico, danneggiasse colposamente un auto parcheggiata all’interno della scuola, la polizza risarcirebbe il danno.
In questo caso, tuttavia c’è la necessità che l’autore del danno comunichi formalmente l’evento e che la segreteria inoltri regolare denuncia.
Può succedere anche che uno studente dolosamente provochi un danno all’auto di un docente. In questo caso, qualora riconosciuto, lui o la sua famiglia, dovranno risarcire direttamente il danno provocato.

Se desideri avere maggiori informazioni per i casi di danneggiamento dell’auto in sosta nelle pertinenze della scuola, contattaci qui.

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Peculato

Nel caso di peculato, ovvero di appropriazione indebita di danaro pubblico da parte di un dipendente, l’assicurazione scolastica copre il danno?  

La cronaca, proprio nelle ultime settimane riporta come un assistente amministrativo, prima nel ruolo di Direttore S.G.A. facente funzione, e poi in quello di tesoriere avrebbe distratto dal Conto Corrente di una scuola, una consistente somma di danaro, per dirottarla sul proprio Conto Corrente privato. Nella scorsa primavera, la Guardia di finanza ha aperto un’indagine e per la donna, che nel frattempo è stata licenziata, è scattato il sequestro preventivo del Trattamento di fine rapporto, poiché il denaro sottratto all’Istituto non è stato trovato e alla stessa non risulta nessun bene intestato.

I danni normalmente esclusi dalle polizze assicurative

Tutti i reati dolosi, quindi anche quelli di carattere patrimoniale riconducibili al peculato (Art. 314 C.P.), sono esclusi dalle polizze assicurative.
Anche il danno gravemente colposo di carattere patrimoniale è escluso dalle polizze assicurative scolastiche ai sensi dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 infatti, alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di stipulare polizze di Responsabilità Civile per la colpa grave dei propri dipendenti in relazione al danno patrimoniale e amministrativo contabile.

La polizza patrimoniale

In questo caso, quindi, una possibile soluzione potrebbe trovarsi nella Polizza di RC Patrimoniale e Ammnistrativa contabile stipulata personalmente dal Dirigente Scolastico.
Tuttavia, è bene evidenziare che nella maggioranza dei casi le polizze esistenti sul mercato escludono genericamente i casi derivanti o attribuibili a comportamenti dolosi.
Nel caso di peculato, come quello esame, potrebbe tuttavia connaturarsi la responsabilità colposa dell’Amministrazione scolastica per mancata vigilanza sull’attività amministrativa. Nel caso di cronaca, restano in corso gli accertamenti per segnalare alla Corte dei conti l’ipotizzato danno erariale.

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Nonno ritira la nipote “sbagliata”

Un certo clamore ha sollevato in questi giorni la vicenda di quel nonno aretino che lo scorso 24 giugno, andando a prendere la nipote a scuola, non solo ha sbagliato scuola, entrando nel Nido Comunale al posto della Scuola dell’Infanzia situata accanto, ma ha anche sbagliato nipote tornando a casa con una sconosciuta.
Tutti i particolari sulla vicenda dello sbadato progenitore sono reperibili in cronaca.
La vicenda, seppur finita bene – le due piccole, dopo qualche ora, infatti, erano ritornate nelle rispettive abitazioni – non ha impedito ai genitori di fare denuncia alla Polizia e al Comune. Il Comune ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’educatore e del bidello, i quali, sarebbero sospesi dal servizio.

La vigilanza

Sull’obbligo della vigilanza abbiamo già pubblicato un articolo specifico. Quanto accaduto ci dà lo spunto per ritornare, ancora una volta, sull’importanza di quest’aspetto da parte del personale scolastico.
Il tema della vigilanza e della sua organizzazione rimangono un elemento sensibile del dibattito scolastico. Il tema è rilevante vuoi per l’attenzione sempre costante al problema, vuoi per la molteplicità di giurisprudenza attinente.
Nel caso specifico si tratta di culpa in vigilando del personale scolastico?
Oppure di culpa in organizzando della struttura? Oppure di entrambe?

La Responsabilità diretta dell’Istituto

Al di là del caso in esame resta inteso che per parlare di colpa deve configurarsi una responsabilità diretta dell’Istituto. I soggetti interessati a vario titolo sono il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale docente e/o educativo e i collaboratori.
Per parlare di responsabilità diretta è necessario che l’evento si sia verificato durante la presenza degli alunni a scuola. In relazione al caso specifico, alla riconsegna dei minori ai genitori o ai delegati dagli stessi.
Su quest’aspetto è opportuno fare un chiarimento: la delega deve essere formale, ufficializzata con una richiesta scritta consegnata e protocollata dalla scuola. La scuola, a sua volta, la renderà nota al docente o al personale in relazione al sistema organizzativo previsto.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.
La responsabilità della scuola entra in gioco dal momento in cui il minore è all’interno della scuola e fino a quando viene riconsegnato alla famiglia. È evidente che il personale incaricato debba anche cercare di evitare gravi equivoci, come quello occorso in questo caso, dove le due alunne avevano lo stesso nome.

La polizza assicurativa scolastica

Sul piano strettamente assicurativo, la Società assicuratrice è tenuta a risarcire il danno nella misura in cui lo stesso è comprovato e quantificato.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle tutele di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Accesso agli atti

Il legale di una famiglia il cui alunno è stato vittima di un sinistro all’interno della scuola, ci chiede, attraverso formale accesso agli atti, di poter avere in copia la segnalazione di sinistro effettuata dalla docente che in quel momento vigilava sull’attività. La scuola è tenuta a fornire la relazione anche se questa rientra tra la documentazione interna dell’Istituto?

Il principio costituzionale della trasparenza dell’azione amministrativa, prevede che tutti gli atti (dati e informazioni) della scuola siano accessibili.
L’accesso agli atti è quindi sempre garantito nei limiti e con le esclusioni previste dalle norme generali.

Accesso ai documenti amministrativi

La materia è regolata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
La norma consente la presa visione e l’estrazione di tutti i documenti amministrativi da parte di chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale.
Resta inteso che il diritto di accesso è esercitabile, qualora corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Il richiedente dovrà formalizzare per iscritto la richiesta motivando la richiesta. L’istanza dovrà riferirsi a documenti materialmente esistenti al momento della domanda e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica di riferimento.
La scuola, entro un massimo di 30 giorni, potrà accogliere o meno o in parte la richiesta. Il non accoglimento, o l’accoglimento parziale dovranno a loro volta essere motivati.
È quindi pienamente legittimo da parte di un genitore richiedere l’accesso agli atti relativi al sinistro del proprio figlio. La famiglia può fare accesso agli atti nel caso in cui ritenga che le procedure attuate dalla scuola, non siano da considerarsi trasparenti e/o regolari.

L’intervento del legale

Qualora la famiglia decida di avvalersi dell’assistenza di un Legale, quest’ultimo potrà effettuare accesso agli atti in relazione al fatto occorso a nome e per conto della famiglia stessa.
Il professionista infatti è formalmente delegato dalla famiglia e portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Anche in questo caso quindi, l’Amministrazione scolastica è tenuta a riscontare la richiesta del legale entro 30 giorni dalla richiesta.

Accesso agli atti e privacy

Un aspetto ancora non ben chiaro in materia di accesso agli atti, in caso di sinistro, è quello legato alla trasmissione dei dati personali delle persone coinvolte nell’evento.
Queste potrebbero essere il docente che prestava vigilanza oppure un altro studente coinvolto direttamente o indirettamente nell’evento.
Il diritto alla privacy, garantito dal Regolamento (UE) 2016/679, è uno strumento di tutela della corretta gestione delle informazioni personali. Tale diritto tuttavia ma non può essere utilizzato come mezzo di non ingerenza sul funzionamento della Pubblica Amministrazione.
La questione è stata chiarita dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 4 febbraio 1997, n. 5.
Sulla base della lettera d), dell’articolo 24, comma 2° della legge n. 241/1990: «non sembra esservi dubbio che nel conflitto tra accesso e riservatezza dei terzi la normativa statale abbia dato prevalenza al primo, allorché questo sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici».