Danneggiamento degli effetti personali
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Mio figlio ha subito il danneggiamento della giacca a causa della spinta di una compagna contro la rete di recinzione della scuola. Il fatto è accaduto durante l’intervallo pomeridiano. La giacca è da buttare. Chi risponde del danno?

Ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile chiunque, dolosamente o colposamente, cagioni: un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno.

La responsabilità diretta e indiretta

Fermo restando la chiarezza del dettato normativo, meno evidente potrebbe essere il livello di responsabilità. Di chi è la responsabilità nell’accaduto? A una prima analisi potrebbe apparire che la responsabilità sia della compagna che ha spinto l’alunno contro la recinzione. Tuttavia, potrebbe anche esserci la corresponsabilità della famiglia dell’alunna che non ha impartito la corretta educazione e istruzione nei rapporti da tenere coi compagni. Inoltre, l’Istituto scolastico potrebbe non aver messo in atto tutti i protocolli relativi alla vigilanza al fine di evitare questo tipo di evento. Da ultimo, alla luce del danno dichiarato, la recinzione dell’immobile potrebbe non essere completamente a norma.
Com’è quindi intuibile potremmo trovarci di fronte a una serie di concorsi di colpa, non sempre facilmente identificabili.

Il profilo assicurativo

Per il danneggiamento dei beni personali, le migliori polizze assicurative operanti sul mercato scolastico prevedono il rimborso dei danni.
Sono identificati come effetti personali il vestiario e accessori: scarpe, cinture e gli indumenti in genere. A questi si aggiungono gli occhiali, le borse e gli zaini.
In caso di danneggiamento di questi elementi, la polizza di assicurazione rimborsa il danno tuttavia è bene effettuare alcune precisazioni.
Di solito la garanzia rimborsa i danni accaduti unicamente durante lo svolgimento delle attività scolastiche tanto all’interno quanto all’esterno delle sedi dell’Istituto. Unica condizione è che le attività siano svolte sotto la vigilanza diretta degli operatori scolastici. A tal fine diventa necessaria la dichiarazione del personale scolastico preposto al controllo.

L’importo del risarcimento

Circa il risarcimento, l’assicuratore indennizza il danno nei limiti dei massimali previsti fatto salvo eventuali franchigie o scoperti.
Il valore del bene è stabilito dalla documentazione originaria di acquisto: fattura o scontrino fiscale.
Un ulteriore aspetto riguarda il deperimento o l’usura del bene. Di regola l’assicuratore non prevede riduzioni se il bene è stato acquistato entro i dodici mesi. Il valore di rimborso dei beni, acquistati da più di un anno, potrebbe subire una riduzione percentuale anche cospicua.
L’assenza di documentazione comprovante la data di acquisto e il valore originario del bene danneggiato potrebbe compromettere o ridurre il risarcimento.

Le esclusioni

La garanzia è normalmente operante nei casi di colpa. È quindi esclusa la negligenza, la trascuratezza o l’incuria dell’Assicurato. Allo stesso modo è escluso il risarcimento nel caso di dimenticanza, smarrimento o perdita del bene. Rientrano nelle esclusioni anche i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato e, allo stesso modo, se non previsto in garanzia, è escluso il furto.
Da ultimo, è necessario ricordare che è diritto dell’assicuratore richiedere all’Assicurato la consegna del bene danneggiato.
Qualora ci trovassimo di fronte a una, o più delle situazioni sopra descritte, l’assicuratore potrebbe non risarcire il danno.

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