Sentenza Cassazione indennizzo Covid
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Con la sentenza 22774/2026, la Corte di Cassazione, ha affrontato il tema molto dibattuto relativo all’indennizzo assicurativo per la morte causata da Covid-19. Ne parla un recente articolo del giornale on-line “Open”.

La battaglia legale e la decisione

Un medico aveva contratto il virus, subendo conseguenze fatali. La moglie aveva quindi chiesto alla Compagnia assicurativa la cifra prevista dalla polizza infortuni.
Inizialmente il Tribunale aveva dato ragione alla famiglia della vittima. Successivamente la Corte d’Appello aveva ribaltato completamente questo verdetto.
La Suprema Corte, lo scorso 6 luglio, ha confermato lo stop all’indennizzo. Per i giudici infatti, l’infezione virale non rientra nelle garanzie delle polizze infortunio.

Le regole delle polizze private

Nel mondo assicurativo ogni contratto definisce con precisione i rischi coperti. Una polizza infortuni interviene solo in presenza di cause esterne, violente e fortuite.
Il contagio da virus non possiede tutte queste caratteristiche tecniche. Capire la differenza è fondamentale per evitare sorprese. L’infortunio deriva da un evento improvviso e traumatico di origine esterna.
La malattia rappresenta invece un’alterazione dello stato di salute di origine interna o infettiva. Senza una specifica estensione contrattuale, le infezioni restano sempre escluse dalle polizze infortuni.

Il caos normativo della pandemia

Durante la pandemia globale si è generata molta confusione anche nel settore assicurativo. L’INAIL scelse di proteggere i lavoratori equiparando l’infezione virale a un infortunio sul lavoro.
Questa scelta, nata per tutelare al massimo il personale esposto al contagio, ha però finito per alterare la percezione comune della realtà tecnica.
Anche alcuni assicuratori operanti nel settore scolastico seguirono quell’onda emotiva e interpretativa, iniziando a trattare il contagio scolastico come un normale infortunio coperto dalla polizza.
Questa politica ingenerò spesso false aspettative di risarcimento tra gli operatori scolastici e le famiglie degli studenti. Si creò quindi una pericolosa sovrapposizione tra le regole pubbliche eccezionali e i contratti privati.

La correzione della Suprema Corte

La recente sentenza ha nuovamente chiarito l’equivoco accumulato in quegli anni difficili.
Inizialmente, diversi giudici di merito, come il Tribunale di Torino nel 2022, avevano accolto le domande di risarcimento equiparando il virus all’infortunio.
Con la sentenza n. 3016 del 6 febbraio 2025 la Suprema Corte di Cassazione, ha generato un’inversione di tendenza. La decisione costituisce infatti la prima storica pronuncia di legittimità sul tema dei risarcimenti assicurativi privati legati alla pandemia.
Dopo questa pronuncia le Corti d’Appello e i Tribunali si stanno uniformando in modo compatto al principio del “no all’indennizzo automatico” per le polizze private. L’ultimo intervento della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: la legge eccezionale dell’INAIL vale solo per la sua specifica sfera pubblica.
Questo orientamento non estende d’ufficio i rischi coperti dalle polizze private o scolastiche. Il contratto privato resta quindi vincolato alla sua definizione originaria e rigorosa.


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