intervallo e ricreazione
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In qualità di Dirigente Scolastico ho emanato una serie di circolari che ordinano i momenti di intervallo e ricreazione nel nostro Istituto. Volevo chiedervi conferma del fatto che questi due momenti siano regolarmente coperti dalla polizza assicurativa, anche in assenza di indicazioni specifiche nel regolamento dell’Istituto.

Statisticamente uno dei momenti più rischiosi per il verificarsi di sinistri in ambito scolastico è quello legato all’intervallo e alla ricreazione.
La ragione è legata a quell’elemento della dinamicità intrinseca, sostanzialmente assente nella maggior parte delle attività scolastiche.

Intervallo e Ricreazione

Per semplicità è definito Intervallo il breve spazio di tempo al cambio dell’ora. Ricreazione il tempo di sospensione delle lezioni, di norma, più esteso e posto a metà mattina.
Sarà il Regolamento, deliberato dal Consiglio di Istituto, a prevedere, più o meno dettagliatamente, norme in relazione agli intervalli e alle ricreazioni degli studenti durante l’orario scolastico.

Regolamento interno

Purtroppo, la normativa, spesso molto attenta alle dinamiche scolastiche, non regolamenta questi momenti.
Unico richiamo a quest’aspetto è contenuto all’Art. 17 lettera (f) della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105 ove, per altro, si fa cenno solo all’obbligo di vigilanza durante gli intervalli.
Il grado e la tipicità dei singoli istituti scolastici certamente non permettono di dare una regolamentazione generalizzata.
Occorre sempre tenere presente che l’età e il livello di maturità degli studenti presuppone organizzazione e livelli di vigilanza diversi. Questi sono demandati al Regolamento Interno dei singoli Istituti scolastici.

Il Regolamento d’Istituto

Il regolamento dovrà prevedere la condivisione strategica tra tutte le componenti della scuola (dirigenza scolastica, docenti, alunni, genitori, personale ausiliario e tecnico amministrativo) e il dettaglio di tutte le norme che andranno a regolamentare questi momenti.
Per entrambi, intervallo e ricreazione, occorrerà individuare con precisione i soggetti incaricati della vigilanza degli studenti, anche in relazione agli obblighi professionali degli operatori scolastici derivanti o discendenti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
In relazione alla ricreazione occorrerà stabilirne precisamente l’orario, la durata, e le modalità di fruizione della stessa come, ad esempio: l’accesso ai bagni o, per gli Istituti superiori, ai servizi bar e/o di piccola ristorazione se presenti.

Il rischio pandemico

La recente pandemia di Covid-19, con le regole di prevenzione alla diffusione del contagio, ha complicato ulteriormente quest’aspetto. Al fine di ridurre il più possibile i contatti diretti, molti Istituti hanno imposto il non allontanamento dalle classi per il consumo della merenda. Regolamentazioni più strette riguardano anche per l’utilizzo dei servizi igienici o l’accesso ai bar. La regola non trova tutti d’accordo, tuttavia, l’applicazione delle misure di prevenzione rimane una responsabilità diretta del Dirigente.

La polizza assicurativa

Sul versante strettamente assicurativo, le polizze attualmente stipulate dagli Istituti scolastici, di norma, prevedono la copertura nei rami di Responsabilità Civile e Infortunio anche durante gli intervalli e i momenti di ricreazione. Resta inteso che la deliberazione e l’applicazione del regolamento d’Istituto per quest’aspetto, limita, oltre al danno, la possibilità di contenzioso legata alla mancata vigilanza.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa durante le attività di intervallo o ricreazione, contattaci qui.

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