Perdita dell’anno scolastico per infortunio
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Qualora uno studente rischiasse la perdita dell’anno scolastico per un infortunio che gli faccia cumulare un numero di assenze superiore a quanto previsto dalla norma, la Società assicuratrice rimborsa il danno?

La normativa scolastica prevede che, dopo un certo numero di giorni di assenza, sussista il concreto rischio di bocciatura, con la conseguente ripetizione dell’anno scolastico.

Il contesto normativo

Il limite di assenze, per ritenere assolto l’obbligo formativo, è espresso all’articolo 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122: “Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. […] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Il tema, soprattutto negli ultimi due anni, è oggetto di discussione. Con lo scoppio della pandemia, infatti, sono numerose le famiglie hanno ritenuto opportuno non far frequentare la scuola ai propri figli per diversi giorni. La decisone è stata dettata un po’ per opportunità e un po’ per necessità, .
Senza entrare nelle scelte personali, questa decisione potrebbe avere delle gravi conseguenze qualora dovesse verificarsi il superamento del limite di assenze consentite durante l’anno scolastico.

Perdita dell’anno scolastico per infortunio

Al di là della pandemia, esclusa dalle polizze assicurative scolastiche, poniamo l’attenzione sulle assenze causate da infortunio.
Le migliori polizze assicurative operanti in ambito scolastico prevedono un indennizzo se, per assenza a seguito di infortunio, lo studente dovesse superare il limite di assenze consentito.
Tuttavia siamo in presenza di alcune precise limitazioni.
L’infortunio, di cui è stato vittima l’alunno, dev’essere avvenuto a scuola. E’ quindi escluso l’indennizzo se l’infortunio è accaduto al di fuori dell’ambito scolastico.
Spesso le condizioni contrattuali prevedono un numero minimo di giorni di prognosi a fronte dei quali può essere erogato l’indennizzo.
Ulteriori limitazioni possono prevedere l’andamento scolastico nel trimestre o nel quadrimestre precedente.
In altri casi il risarcimento è previsto solo per l’anno scolastico in cui è accaduto il sinistro e non per l’eventuale successivo se la prognosi fosse particolarmente lunga.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione agli indennizzi legati alla perdita dell’anno scolastico per infortunio, contattaci qui.

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