abint Nessun commento

Assicurazione dei locali in concessione

Il nostro Istituto superiore, lo scorso mese di agosto ha stipulato con una Fondazione economica una convenzione per l’utilizzo di alcuni locali siti all’interno dell’Istituto. Nella convenzione è previsto che la Fondazione stipuli di una polizza assicurativa per i rischi civili. La Fondazione ci chiede se la polizza debba contemplare anche il rischio incendio. Cosa dobbiamo rispondere?

La convenzione stipulata dall’Istituto con la Fondazione deve rispettare le indicazioni contenute nella concessione fatta dalla Provincia (Ente proprietario dell’immobile) con il Ministero dell’Istruzione, nella figura dell’Istituto scolastico.
Di fatto quindi è la Provincia a elargire la concessione e non l’Istituto. A quest’ultimo spetterà l’approvazione del Consiglio di Istituto.
La norma, in questo casi, è inserita all’articolo 45, comma 2, lett. d) del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129.
La convenzione tra l’Istituto e la Fondazione dovrà esclusivamente prevedere le modalità operative in relazione a tutti gli aspetti concreti che andranno a regolamentare il rapporto tra i due soggetti (es.: quali spazi sono destinati, modalità e orari di accesso, pulizia, utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto, personale, ecc.).

L’assicurazione dei locali in concessione

Appurato questo primo passaggio, i criteri assicurativi previsti dovranno quindi essere concordati tra la Fondazione concessionaria e la Provincia. L’Istituto, in questo senso, avrà solo una competenza indiretta.
Nel merito della copertura assicurativa di Responsabilità Civile, la polizza assicurativa dev’essere prodotta alla Provincia e non all’Istituto. Sarà l’Ente proprietario dell’immobile a valutare l’adeguatezza (condizioni e massimali) della polizza sottoscritta. L’Istituto sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa alla conduzione dei locali dati in concessione.
Alla luce di quanto appena espresso, circa la necessità di copertura per il rischio incendio, la domanda andrà quindi posta alla Provincia.

Il rischio incendio e il rischio locativo

La polizza di Responsabilità Civile, di norma, non prevede i danni a terzi da rischio incendio. Tuttavia l’assicurato potrà sempre richiedere un’estensione in questo senso.
La Provincia potrebbe valutare anche l’opportunità, oltre alla polizza di Responsabilità Civile, di richiedere una specifica copertura per il Rischio Locativo.
Ai sensi dell’Art. 1588 del Codice Civile, il concessionario, scaduto il contratto, dovrà restituire i locali nelle stesse condizioni in cui si presentava alla consegna.
La polizza per il Rischio Locativo prevede esplicitamente anche il danno da incendio, ai sensi dell’Art. 1589 del Codice Civile. L’assicurato potrà stipulare la copertura per l’intero edificio oppure, come per il caso in oggetto, per la sola parte oggetto della concessione.
Da ultimo sarebbe anche opportuno che la Fondazione concessionaria, verificasse se la polizza stipulata dalla Provincia, per i danni da incendio, prevede la rinuncia alla rivalsa. In caso contrario l’Assicuratore della Provincia pagherebbe i danni, salvo successivamente rivalersi sul concessionario.

Il danneggiamento dei beni dell’Istituto

Resta inteso che nel caso di danneggiamento, la Fondazione è sempre tenuta al risarcimento.
Se l’evento ha coinvolto uno o più beni di proprietà dell’Istituto, il risarcimento spetterà a quest’ultimo.
Nel caso il danneggiamento coinvolgesse i beni di proprietà dell’Ente proprietario dell’immobile, sarà questo a dover essere risarcito.

Se desideri maggiori informazioni sulle garanzie relative alle polizze assicurative per la concessione dei locali, contattaci qui.

abint Nessun commento

La concessione dei locali scolastici

Il Comune proprietario dell’immobile scolastico ci ha comunicato che ha dato in concessione la palestra dell’Istituto ad una associazione sportiva. La concessione dei locali scolastici avverrà al di fuori dell’orario delle attività didattiche. Nel caso di danneggiamento all’immobile o alle attrezzature di proprietà dell’Istituto la polizza scolastica risarcisce il danno?

Gli edifici scolastici, i locali e le relative attrezzature, sono patrimonio dello Stato o degli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni), ai sensi dell’Art. 826 del Codice Civile.
Ai sensi dell’Art. 14, comma 1, lettera (i) della Legge 8 giugno 1990, n. 142, gli Enti proprietari provvedono alla realizzazione, alla fornitura ad uso esclusivo alla scuole degli immobili. L’Ente proprietario è inoltre obbligato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici.

Le norme sulla concessione dei locali scolastici

La concessione in uso dei locali scolastici a Enti o Associazioni è consentita ai sensi dell’Art. 96 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Le regole e le procedure relative alla cessione dei locali sono demandate agli accordi e ai protocolli operativi stipulati tra la scuola e l’Ente proprietario.
Giova ricordare che l’Ente Locale è il proprietario dell’immobile ma questo è dato ad uso esclusivo alla scuola. Qualora un Ente o un’Associazione richiedesse l’uso dei locali, autorizzazione dovrà essere concessa dal Consiglio di Istituto della scuola, ai sensi dell’art. 38 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Tempi e finalità

Le attività didattiche proprie della scuola hanno priorità rispetto all’utilizzo del concessionario. Per questo motivo l’utilizzo dei locali scolastici è consentito, al di fuori dell’orario del servizio scolastico e non dovrà interferire con l’attività didattica.
La concessione dovrà inoltre rientrare nell’ambito dei fini istituzionali e comunque in ambiti di interesse pubblico con finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
Inoltre le attività dovranno essere rese in forma gratuita e/o senza scopo di lucro. Ne deriva che non può essere concesso l’uso dei locali scolastici a soggetti che perseguono fini commerciali o che espletino attività in ambito di interesse privato. Allo stesso modo, non potranno utilizzare i locali scolastici, partiti politici, associazioni, organizzazioni e comitati che ne costituiscono un’emanazione diretta o indiretta.

Procedure per la concessione

Il soggetto concessionario dovrà inoltrare formale richiesta all’Ente proprietario dell’immobile e/o al Dirigente scolastico. In quest’ultimo caso il Dirigente scolastico dovrà avere ricevuto delega formale dall’Ente stesso. Oltre alle finalità specifiche per cui è chiesta la concessione, il soggetto richiedente dovrà indicare le generalità del soggetto responsabile. Effettuate le necessarie verifiche e ottenute le necessarie autorizzazioni può essere concesso l’uso degli spazi.

Il profilo assicurativo

Ottenuta la concessione, il concessionario diventa responsabile per i danni diretti, a cose o persone, causati nel tempo e nei luoghi oggetto della concessione stessa. Per questo motivo la concessione dei locali scolastici dovrebbe essere sempre subordinata alla sottoscrizione, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile e per la copertura dei danni provocati.
Il broker assicurativo specializzato potrà, su mandato della scuola cliente, verificare la qualità delle coperture assicurative offerte dal concessionario.
Allo stesso modo il concessionario è tutelata dalla polizza assicurativa della scuola o dell’Ente Locale per gli eventuali danni dovesse subire da questi ultimi nel corso del periodo di concessione.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per la concessione dei locali scolastici, contattaci qui.