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Responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio

L’aspetto relativo alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, ai sensi degli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, è sempre molto attuale.
Alla luce della culpa in educando, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli. La responsabilità riguarda i minori considerati capaci d’intendere e di volere, sia in caso contrario.
I genitori, infatti, rispondono dei danni provocati se non hanno educato correttamente o se non provano di non aver potuto impedire il fatto.

Il patto di corresponsabilità educativa

Proprio su questa ragione è nato il Patto di Corresponsabilità Educativa tra scuola e famiglia: un insieme di regole e norme di comportamento che la scuola, la famiglia e gli alunni condividono e si impegnano a rispettare, alla luce del D.P.R. 21.11.2007 n. 235.
Su questa linea s’è espresso il Tribunale di Sondrio con la recentissima Sentenza n. 63/2021.
Il giudice ha condannato al risarcimento dei danni morali, materiali e delle spese legali, la famiglia di uno studente, ritenuto responsabile di reati di violenza privata, minacce e ingiuria nei confronti di un docente. Il risarcimento stabilito dal magistrato ammonta a 14.500 euro per il docente e 4.000 euro per spese legali.
Il giudice, nella motivazione, ha sottolineato la necessità di: “Ingenerare l’interesse anche economico, dei genitori a impartire ai propri figli la giusta educazione per spingerli a percepire concretamente il disvalore sociale di certi comportamenti unitamente all’impegno dei minori stessi a tenere ben a mente la comprensibile reazione dei genitori chiamati a rispondere di loro danni a terzi”.

La responsabilità genitoriale

In relazione alla responsabilità dei genitori per fatti illeciti del figlio, già nel 2008 la Corte di Cassazione III sez. civile con sentenza n. 7050 affermava che: «I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, dunque, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi […] e sia anche e soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest’ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza e irresponsabilità».

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