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Cyberbullismo: genitori condannati a risarcire i danni causati dal figlio undicenne

Se un minore attua del cyberbullismo, pubblicando contenuti offensi o denigratori sui social, i genitori potrebbero essere condannati al risarcimento del danno. Lo riporta, sul proprio sito web, un articolo de “il Quotidiano del Molise”.

Il fatto

L’episodio nasce in Molise durante il trasporto scolastico. Un undicenne filma il coetaneo e pubblica su YouTube un contenuto accompagnato dalla didascalia: «bambino handicappato».
I genitori del minore ripreso, denunciano il fatto alle autorità, e la Polizia Postale accerta che l’account YouTube è proprio del minore. La famiglia dell’alunno disabile decide quindi di intentare un’azione legale, chiedendo un risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il tribunale di Campobasso ha stabilito, in primo grado, il riconoscimento al diritto al risarcimento. Per questo motivo la famiglia condannata decide di ricorrere in appello.

La sentenza del tribunale

La Corte d’Appello, con sentenza depositata il 25 agosto scorso, ha confermato la responsabilità dei genitori del minore, accertata in primo grado, ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile.
Secondo i giudici, il comportamento della famiglia nel fatto, evidenzia la colpa in educando e in vigilando, specie nell’uso degli strumenti digitali. Inoltre, secondo il tribunale, nessuna delle prove difensive è risultata idonea a dimostrare l’adozione di misure efficaci di controllo o restrizione. Al contrario, la difesa dei genitori si è limitata a ridimensionare i fatti, senza smentirli e senza una contestazione tempestiva. Tutto ciò ha rafforzato la presunzione di responsabilità.
Il tribunale ha ricordato che: « […] consegnare uno smartphone a un minore impone un’adeguata educazione sui rischi legati alla rete e ai social».
Per la Corte, dare a un minore un dispositivo connesso impone un dovere preciso ai genitori: educare all’uso consapevole della rete. I magistrati hanno evidenziato l’obbligo di spiegare i rischi della condivisione online, comprese le conseguenze potenzialmente gravi di un singolo click.
Secondo i giudici, i genitori devono anche predisporre limiti e restrizioni concrete, per ridurre i pericoli legati all’uso dello smartphone e dei social.
Per questi motivi i giudici hanno riconosciuto alla famiglia un danno patrimoniale pari 1.305,81 euro, corrispondente alle spese documentate per il sostegno psicologico. Al danno patrimoniale va aggiunto quello non patrimoniale, pari a 7.950,02 euro, a compensazione del disturbo post-traumatico subito dalla vittima.

Il profilo assicurativo

Un aspetto importante, unitamente alle azioni preventive ed educative, riguarda le polizze assicurative scolastiche e la loro capacità di coprire il cyberbullismo.
Nonostante l’aumento dei casi legati all’uso delle tecnologie digitali, molte polizze integrative sottoscritte dalle scuole, escludono i danni causati da molestie, intimidazioni o persecuzioni online.
Le assicurazioni non possono limitare il fenomeno ma, se previste tra le garanzie, garantiscono un risarcimento adeguato alle vittime in caso di danno accertato.

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Quattordicenne si toglie la vita: l’ombra del bullismo a scuola

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico un quattordicenne della Provincia di Latina s’è tolto la vita all’interno della propria abitazione. La causa sembra sia individuabile nei reiterati episodi di bullismo e vessazioni on-line perpetrati in ambiente scolastico. Lo riporta il sito di RaiNews.

Il fatto

Un ragazzo di 14 anni si è tolto la vita l’11 settembre 2025, impiccandosi nella sua cameretta il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico. I genitori l’hanno trovato la mattina e a nulla sono valsi i soccorsi, allertati immediatamente.
Dalle dichiarazioni dei genitori e del fratello più grande, lo studente era oggetto di bullismo da anni.
In passato non erano mancate denunce e segnalazioni da parte della famiglia, ai vari istituti frequentati. Alle medie, al fine di sfuggire ai maltrattamenti, la famiglia aveva anche richiesto il trasferimento del ragazzo in altro Istituto. Tuttavia, la situazione s’era riproposta anche nel primo anno della scuola superiore.
«Era un bravo studente – afferma la madre, in un’intervista a “la Repubblica” – ma ultimamente diceva che la scuola non gli piaceva più».
La Dirigente dell’Istituto superiore dov’era iscritto lo studente respinge le accuse dei familiari, negando di aver ricevuto segnalazioni di bullismo. Smentite anche le illazioni sui docenti indifferenti. A detta della Dirigente, l’alunno frequentava lo sportello di ascolto psicologico senza che fossero emerse difficoltà tali da attivare i protocolli di emergenza.
Sulla vicenda è intervenuta la Procura di Cassino aprendo un’inchiesta che ipotizza l’istigazione al suicidio.
I carabinieri hanno sequestrato smartphone e computer del ragazzo e di alcuni coetanei, alla ricerca di episodi di cyberbullismo nelle chat e sui social.
Anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto personalmente, ordinando due ispezioni negli Istituti dove il ragazzo ha frequentato le medie e le superiori.

Le responsabilità delle famiglie e della scuola

Due sono i profili di responsabilità ipotizzabili nella vicenda: la prima è quella delle famiglie dei compagni responsabili di eventuali azioni persecutorie. La giurisprudenza, in casi analoghi, ha individuato la “culpa in educando” della famiglia, colpevole di non aver impartito ai figli un’adeguata educazione.
Ai sensi dell’Art. 147 del Codice Civile, i genitori hanno, infatti, l’obbligo di «istruire ed educare la prole».
L’accusa, nei casi più gravi, potrebbe arrivare fino al reato di istigazione al suicidio, previsto dall’Art. 580 del Codice Penale.
Anche la scuola potrebbe essere coinvolta direttamente nel procedimento. Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile, gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi «dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza».
Il docente ha sempre il dovere di controllo dell’attività dei minori. In caso di comportamento illecito, si potrebbe presupporre la sua culpa in vigilando, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Sull’Istituto grava quindi il compito di adottare tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.
L’Istituto potrà liberarsi dalla propria responsabilità solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

Il profilo assicurativo

È sempre opportuno ricordare che, come specificato dall’Art. 1900 del Codice Civile, l’Assicuratore non risarcisce il danno penale, ma esclusivamente il danno di natura civile.
Nel caso di istigazione al suicidio, qualora provata, resterebbe possibile, per la parte offesa, costituirsi parte civile all’interno del processo penale avviato contro l’autore del reato. L’assicuratore potrebbe quindi risarcire il danno, fatta salva la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
In modo assolutamente analogo opera anche l’assicurazione scolastica integrativa. Ad esclusione del dolo e della colpa grave l’Assicuratore risarcirà il danno.
È bene, tuttavia, evidenziare come, ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludano i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo a scuola. Intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate anche attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali potrebbero non essere comprese dalle polizze.

Se desideri maggiori informazioni o verificare la copertura assicurativa stipulata dall’Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo a scuola, contattaci qui.

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Nuove regole contro bullismo e cyberbullismo

Il 1° luglio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 12 giugno 2025, n. 99. Il provvedimento contiene le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in applicazione della Legge 17 maggio 2024, n. 70.
In sede di presentazione, il Ministro Giuseppe Valditara ha chiarito gli scopi del decreto: informare i ragazzi sui rischi della rete e responsabilizzare e famiglie.

Gli obiettivi del decreto

La norma amplia ed estende le finalità previste dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Obiettivi che, già regolati dalla 70/2024, rafforzano ed estendono la protezione a ogni forma di violenza tra pari.
La strategia prevista segue un duplice percorso, da un lato la tutela delle vittime e, dall’altro, la responsabilizzazione dei colpevoli. L’acquisizione della consapevolezza da parte degli autori del gesto è prevista attraverso percorsi educativi e, laddove necessarie, misure correttive.
Le maggiori novità puntano sul sistema scolastico e sociale come leva preventiva, con misure concrete che promuovono educazione, consapevolezza e cultura della responsabilità tra studenti.

Il servizio Emergenza infanzia 114

Uno degli aspetti di rilievo è quanto previsto all’Art. 1, che prevede il potenziamento del servizio “Emergenza infanzia 114”.
Il servizio, che sarà operativo h24 su tutto il territorio nazionale, offrirà supporto psicologico giuridico e pedagogico ai minori vittime di violenze e ai loro familiari.
Una nuova app gratuita, associata al servizio, consentirà non solo la messaggistica istantanea ma, se concessa anche la geolocalizzazione. Tutto ciò renderà immediata la richiesta di aiuto, assicurando interventi rapidi e mirati su tutto il territorio nazionale.
I dati raccolti resteranno anonimi e saranno trasmessi ogni anno al Ministero dell’Istruzione per specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema. Un sito dedicato garantirà, inoltre, ampia diffusione e accesso al servizio.
Oltre a ciò, l’ISTAT, come previsto dall’Art. 2, effettuerà, sulla base dei dati raccolti, indagini periodiche su bullismo e cyberbullismo ogni due anni. Le analisi misureranno caratteristiche, fattori di rischio e conseguenze psicologiche sulle vittime. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, inoltre, attraverso una relazione annuale comunicherà lo stato delle misure e l’impatto nelle scuole.

Responsabilità dei genitori e contratti elettronici

L’Art. 3 del provvedimento annuncia l’aggiornamento del Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259). Nei contratti di telefonia e internet sarà richiamato l’Art. 2048 del Codice Civile circa la responsabilità dei genitori per danni causati dai figli, anche on-line.
Saranno, infine, previste (Art. 4) campagne di sensibilizzazione sul tema, in accordo con la Presidenza del Consiglio, AGCOM e il Garante della Privacy.

Il profilo assicurativo

In relazione all’aspetto assicurativo, il ramo preso in considerazione è quello relativo alla responsabilità civile. Essa coinvolge non solo il minore capace di intendere e volere, ma si estende alla famiglia, per il cosiddetto culpa in vigilando ed educando.
La responsabilità è extracontrattuale, ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile, secondo il quale esiste l’obbligo per il danneggiante di risarcire il danno.
A questo primo aspetto potrebbe, tuttavia, essere associata la responsabilità contrattuale tipica dell’Istituto che è tenuto a vigilare e prevenire tali condotte.
Gli Artt. 2047 e 2048 del Codice Civile prevedono, infatti, la responsabilità dei genitori e dei docenti che non sono riusciti a prevenire il danno.
Molte coperture, presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di bullismo e cyberbullismo attuate in ambiente scolastico.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, ben strutturata, non debba escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.

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La sextortion, un fenomeno in crescita

Il termine sextortion è un composto dei termini inglesi che definiscono l’estorsione attraverso il sesso: sexual-extortion. La sextortion è un metodo di frode che minaccia l’utilizzo di immagini o filmati della vittima mentre compie atti sessuali o è nuda.

Come funziona la sextortion

La maggior parte delle volte, la tecnica di frode segue un percorso standardizzato che potrebbe durare anche un discreto periodo di tempo. La vittima, attraverso social o piattaforme di appuntamento riceve una richiesta di amicizia o un invito da uno/a sconosciuto/a attraverso messaggi palesemente accattivanti. Accettato l’invito, il contatto passa rapidamente dal social o dalla piattaforma, alla video – chat.
A questo punto il criminale tenta di convincere la vittima a fare del sesso virtuale, spogliandosi e/o assumendo comportamenti palesemente compromettenti. Quanto avviane in video – chat viene registrato ad insaputa della vittima che, successivamente subirà un tentativo di estorsione. Il ricattatore infatti chiederà una somma di danaro per cancellare il video. Se non venisse pagato, minaccerà di pubblicarlo sulle piattaforme on-line oppure di inviarlo, via mail, ad amici, parenti o alla scuola.
Va da sé che cedere al ricatto non offre nessuna tutela alla vittima. All’inizio le richieste economiche potrebbero essere contenute ma, in un breve periodo, diventeranno sempre più elevate e pressanti, alimentando un circolo vizioso difficile da spezzare.

La polizia postale

Questo forma di frode è particolarmente insidiosa poiché si basa sulla manipolazione emotiva e sulla paura della vittima soprattutto se minorenne.
Solo nel mese di agosto dello sorso anno, come pubblicato sul sito della Polizia Postale, sono state segnalate oltre cento denunce, per questo reato. Tuttavia il fenomeno, che colpisce indiscriminatamente sia adulti che minori, è certamente più esteso. «Le vittime, – evidenzia la polizia – intrappolate tra la vergogna e la paura, tendono a non confidarsi con nessuno, e fin quando possono, a pagare».

Il rischio di cyberbullismo e le possibili soluzioni

I video di sextortion possono essere usati per realizzare veri e propri atti di cyberbullismo, che hanno come vittime soprattutto i giovani. Un video così estorto infatti, oltre a ricattare, può denigrare, irridere e screditare le persone coinvolte.
Purtroppo non esistono contromisure tecniche efficaci contro questo tipo di cybercrime.
La prevenzione della sextortion resta sempre la strategia migliore e richiede un impegno congiunto di scuola e famiglia.
Da un lato, la scuola deve educare gli studenti all’importanza della sicurezza digitale, aiutando gli alunni a riconoscere i segnali di pericolo e a proteggersi. Dall’altro le famiglie devono creare un ambiente in cui i giovani si sentano sicuri di parlare delle loro esperienze online senza paura di essere giudicati.

Le polizze assicurative scolastiche

Da qualche anno, le polizze assicurative offerte sul mercato scolastico hanno cominciato ad includere tra le loro garanzie il cyberbullismo. I prodotti maggiormente performanti oltre al cyberbullismo includono altri rischi specifici come il furto di identità o l’estorsione.
Le garanzie tendono a tutelare le vittime, recuperando i costi delle spese legali oppure i servizi di salute mentale, medico e psicologico.

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Il cyberbullismo a scuola

Le statistiche evidenziano come gli atti di cyberbullismo a scuola siano in crescita. Nell’ultimo periodo, inoltre, il parziale isolamento generato dal Covid e dal lockdown, hanno aggravato la situazione.
È quanto emerge anche dall’ultima Indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo elaborata dall’Istat.
Il cyberbullismo è una forma di violenza virtuale realizzata attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Come per il bullismo tradizionale, si manifesta con prepotenza e prevaricazione reiterata nel tempo, perpetrata da una o più persone, nei confronti di un’altra percepita come più debole.
Nella scuola, in genere, all’interno di un gruppo dei pari.

Il cyberbullismo è un reato

Esattamente come per il bullismo, le azioni di cyberbullismo sono un reato ai sensi del codice penale italiano. I reati penalmente rilevanti sono: ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice della privacy).
Nei casi più gravi (minaccia grave, molestie) la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria è sufficiente per attivare un procedimento penale. Negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta (querela) che si proceda penalmente contro l’autore del reato.
La 29 maggio 2017, n. 71, in assenza di denuncia o querela, introduce un provvedimento di carattere amministrativo per i minori, sopra i 14 anni, autori di atti di cyberbullismo nei confronti di altri minori.
Il minore autore può essere convocato dal Questore e ammonito se ritenuto responsabile delle azioni telematiche. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

La responsabilità dell’Istituto scolastico e dei docenti

Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati a scuola?
Ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile (responsabilità dei precettori) e dell’Art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 (responsabilità patrimoniale del personale), gli insegnanti sono responsabili dei danni causati a terzi “dal fatto illecito dei loro allievi […] nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
Il docente ha il dovere di controllo dell’attività dei minori e, in caso di comportamento illecito, si presuppone la “culpa in vigilando“, ovvero l’inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi.
Nella scuola pubblica, la responsabilità si estende alla Pubblica Amministrazione, che si surroga al personale, nella responsabilità civile.
Nella scuola privata, sarà la proprietà dell’Istituto a risponderne.
Da questa responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
L’Istituto deve tuttavia dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il verificarsi del fatto dannoso.

Le polizze assicurative scolastiche

Al di là delle necessarie azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie, per arginare il fenomeno, un aspetto importante riguarda le polizze assicurative scolastiche.
Ad oggi, molte coperture presenti sul mercato, escludono i danni derivanti da azioni di cyberbullismo a scuola come intimidazioni, molestie verbali, violenze, aggressioni e persecuzioni attuate attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali.
Certamente le polizze assicurative non prevengono il fenomeno, tuttavia garantiscono un congruo risarcimento in caso di danno.

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La responsabilità della scuola negli atti di bullismo

Il fenomeno del bullismo e le modalità della sua prevenzione sono tema dibattuti da lungo tempo in ambito scolastico. Minore attenzione, forse, è dedicata alla responsabilità diretta dell’Istituto in questi casi. A questo proposito ci sembra quindi opportuno segnalare la Sentenza n .380 del 12 aprile 2021, con cui il Tribunale di Potenza ha condannato il MIUR a risarcire uno studente aggredito da un allievo di un’altra classe.

Il fatto

Nel 2010, un genitore portava in giudizio il MIUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali occorsi al figlio. Il minore era stato aggredito, durante l’orario scolastico, da un’altro allievo.
Alla scuola era contestata la mancata vigilanza, la tardiva conoscenza dell’accaduto e l’intempestiva comunicazione alla famiglia. L’insegnante aveva autorizzato l’alunno a recarsi da solo nei bagni dell’Istituto, senza aver verificato che fosse entrato nella sfera di vigilanza di altri preposti (bidelli o insegnanti).
Inoltre, la docente era venuta a conoscenza dell’accaduto solo dopo 45 minuti dalla fine della ricreazione. Non vedendo rientrare in classe lo studente, lo aveva trovato con evidenti contusioni e graffi.
Gli insegnanti, infine, avevano avvisato i genitori solo all’uscita dalla scuola.

La sentenza del Tribunale

Alla luce dell’Art. 2048, comma 2, del Codice Civile: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La responsabilità è stata attribuita esclusivamente all’amministrazione scolastica, la quale, non ha potuto dimostrare l’esercizio della sorveglianza, che avrebbe potuto impedire il fatto. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento omissivo della scuola abbia causato allo studente danni patrimoniali e non patrimoniali. Il MIUR, quindi, oltre al risarcimento, sarà tenuto ad indennizzare sia le spese legali, sia una sanzione per lite temeraria per complessivi 7.697,25 euro.

Le polizze assicurative

Sul piano strettamente assicurativo, le polizze stipulate tutelano la Responsabilità Civile dell’Istituto. E’ sempre escluso il reato nei confronti dell’autore del gesto e l’azione disciplinare per il personale inadempiente. Molte coperture presenti sul mercato escludono i danni derivanti da azioni di bullismo (intimidazioni, molestie verbali, azioni violente, aggressioni fisiche, persecuzioni, ecc.) attuate in ambiente scolastico.

Il Cyberbullismo

Il bullismo è classificato come Atti persecutori dall’Art. 612 bis del Codice Penale. Con l’evoluzione tecnologica ha trovato nuova espansione con l’utilizzo degli strumenti digitali (foto, video, chat room, instant messaging, web, ecc.). In questo caso il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo, se possibile, è ancora più pervasivo, in quanto può contare sull’assenza di barriere geografiche e fisiche, nonché sull’anonimato. Le conseguenze psicologiche che si riscontrano nelle vittime spaziano dalla paura al rifiuto di andare a scuola fino all’ansia sociale.
Il Rapporto Istat del 2019 sull’argomento, evidenzia una preoccupante diffusione di questo tipo di casi.
Alla luce della possibile responsabilità diretta della scuola negli atti di bullismo, appare assolutamente evidente che una polizza assicurativa scolastica, se ben strutturata, non possa escludere questo tipo di eventi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche per i casi di bullismo, contattaci qui.