abint Nessun commento

ANAC proroga l’uso della PCP: semplificazione per le scuole negli Affidamenti Diretti sotto i 5.000 Euro

Ennesima proroga per utilizzare l’interfaccia web (PCP) messa a disposizione dall’ANAC per gli Affidamenti Diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Il provvedimento, approvato dal Consiglio di ANAC, è disponibile dal 19 giugno 2025, sul sito dell’Autorità.

L’obbligo dell’utilizzo delle Piattaforme Digitali per gli acquisti

Dal gennaio 2024, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici aveva previsto che le Pubbliche Amministrazioni, per tutti gli acquisti, utilizzassero le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD).
Il processo aveva evidenziato, fin da subito, svariati problemi. I più comuni erano la difficoltà di accesso o di utilizzo e il verificarsi di errori nell’interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). A questi va aggiunta la mancanza di uniformità tra le diverse PAD utilizzate dalle stazioni appaltanti.
Per ovviare a queste difficoltà, a parziale deroga del Codice ed esclusivamente per gli appalti inferiori a 5.000 euro, l’ANAC aveva consentito l’accesso diretto alla Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).
La deroga all’uso delle PAD per i micro-affidamenti introdotta nel gennaio 2024 venne progressivamente, prorogata fino al 30 giugno 2025.

Le motivazioni della proroga

L’ANAC, sul proprio sito istituzionale, chiarisce come il nuovo provvedimento è stato pensato prevalentemente per le piccole amministrazioni pubbliche come scuole e piccoli Comuni.
L’utilizzo della Piattaforma dell’ANAC, al fine di garantire gli obblighi previsti, interviene nei casi di difficoltà o impossibilità d’uso delle piattaforme digitali.
«Da più parti – dichiara il Presidente ANAC – sono giunte richieste di prorogare l’uso in via transitoria della piattaforma web messa a disposizione dall’Autorità. Con questo provvedimento abbiamo voluto ancora una volta andare incontro alle esigenze dei comuni e delle amministrazioni, specie quelle di dimensioni ridotte, favorendo la semplificazione. Questo soprattutto date le difficoltà operative ancora riscontrate dalle stazioni appaltanti nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».
ANAC evidenzia anche come, nel 2024, sono stati rilasciati 3,4 milioni di Codici Identificativi Gara (CIG) relativi ad affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro. L’ammontare medio di ogni affidamento è stato di 1.480 euro.

La durata della proroga e l’assenza di motivazione

Rispetto alle deroghe precedenti, in quest’occasione non è stata comunicata una scadenza definita. La proroga, allo stato attuale, è quindi sine die.
Se è incontestabile che l’uso della PCP-ANAC sia consentito nel caso di impossibilità (malfunzionamento) delle PAD, meno chiaro è cosa l’Autorità definisca con difficoltà.
Secondo l’opinione prevalente, per Affidamenti Diretti inferiori a 5.000 euro, l’Amministrazione potrà optare per la PCP qualora ritenesse la PAD troppo complessa o inadatta.
Resta tuttavia palese che l’uso della PCP non esenta l’Amministrazione dal richiedere all’Operatore Economico un’offerta corredata della regolare documentazione: tecnica, amministrativa ed economica.
Nella Determina, l’Amministrazione appaltante non dovrà quindi, fornire particolari motivazioni a patto che sia sempre richiamato il provvedimento ANAC.

I contratti assicurativi

I premi dei contratti assicurativi integrativi per alunni e operatori difficilmente hanno importi inferiori ai 5.000,00 euro. Al contrario, i premi di altre polizze stipulate dalla scuola, come quelle a tutela dei beni dell’Istituto, hanno di norma importi molto più contenuti. Questo vale anche nei casi di poliennalità.

Se desideri maggiori informazioni sull’importo dei premi per le polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Il Principio di Rotazione nei contratti assicurativi

Il nostro Istituto scolastico, nei prossimi mesi, vedrà la scadenza dei contratti assicurativi. Alla luce della positiva esperienza maturata in questi anni, vorremmo riaffidare il contratto alla Società uscente ma, alcuni ci dicono non sia possibile. Il problema starebbe nell’obbligatorietà di applicazione del Principio di Rotazione. È davvero così?

Sul Principio di Rotazione continuano a perdurare dubbi e incertezze. Questo stato di cose porta ad alimentare leggende, più o meno attendibili, spesso portate dagli operatori economici in funzione del proprio interesse specifico. A fare un po’ di chiarezza, proprio in relazione all’aspetto assicurativo, è intervenuto il TAR Campania con la recente sentenza n. 3671 dell’8 maggio 2025.

Il Principio di Rotazione

Il Principio di Rotazione è normato dall’Art. 49 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
L’obiettivo principale del Principio di Rotazione negli appalti pubblici è favorire la concorrenza, prevenendo la cristallizzazione di relazioni esclusive tra stazioni appaltanti e operatori economici.
Impedire la creazione di monopoli o oligopoli, infatti, apre a tutti gli operatori economici la possibilità di accedere agli appalti. La maggiore competizione, inoltre, potrebbe favorire una migliore qualità e innovazione nell’esecuzione dei contratti. Da ultimo, la riduzione della dipendenza da un singolo fornitore, contribuisce a limitare il rischio di comportamenti illeciti.

L’applicazione del Principio di Rotazione

il Principio di Rotazione si applica qualora l’Amministrazione scelga come procedura di assegnamento dell’appalto l’Affidamento Diretto. Le soglie economiche per l’Affidamento Diretto sono precisamente indicate all’Art. 50, comma 1, lett. (a) e (b) del Codice. Nel caso dei servizi, tra cui anche quelli assicurativi, la soglia limite deve essere < a 140.000,00 euro.
Ai sensi dell’Art. 49 del Codice, comma 2, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione al contraente uscente di un appalto rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nello stesso settore di servizi. Sono, di conseguenza, esclusi dall’applicazione del Principio di Rotazione, gli operatori economici che hanno presentato offerta in precedenti selezioni, ma che non si sono aggiudicati la commessa.

La deroga al Principio di Rotazione

Stabiliti, quindi, i casi in cui è obbligatorio applicare il Principio di Rotazione, vediamo insieme in quali casi è possibile derogare.
Una prima possibilità è offerta dal comma 3 dell’Art. 49 del Codice. Qualora l’Amministrazione abbia suddiviso il proprio regolamento di contabilità in fasce economiche, la rotazione non si applica in modo automatico. La rotazione, quindi, non si applica se l’appalto rientra in una fascia economica diversa rispetto a quella relativa alla precedente aggiudicazione.
Il successivo comma 4 prevede che non si applichi il Principio di Rotazione qualora ci si trovi in presenza: «dell’effettiva assenza di alternative». Sul punto, tuttavia, il legislatore con il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, evidenzia come l’esclusività del servizio non possa essere l’unico presupposto per il riaffidamento all’uscente. L’appalto, infatti, potrà essere riaffidato solo: «previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa».
Un’ulteriore possibilità per derogare al Principio di Rotazione è contenuta nel comma 5. Qualora l’Amministrazione, al posto dell’Affidamento Diretto, optasse, anche sotto-soglia, per una procedura negoziata senza bando – art. 50 lett. c), d) ed e) del Codice – competitiva e aperta al mercato, verrebbe meno l’obbligo della rotazione.
Un ultimo aspetto attraverso il quale è possibile operare in deroga alla rotazione è previsto al comma 6, relativamente all’esiguità dell’importo economico. «È comunque consentito derogare all’applicazione del Principio di Rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro».

La sentenza del TAR Campania

Il ricorso al Tribunale Amministrativo della Campania è stato proposto in relazione alla procedura, messa in atto dalla Centrale di Committenza regionale, per l’affidamento di un servizio assicurativo.
L’Amministrazione ha effettuato una formale manifestazione di interesse con richiesta di preventivi, procedendo quindi a un Affidamento Diretto al fornitore uscente.
Molteplici sono gli aspetti presi in esame e sui cui s’è pronunciato il Tribunale, alcuni anche molto tecnici. Su tutti si evidenzia come, a un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche debba seguire una procedura aperta al mercato. La sola raccolta di preventivi non consente l’Affidamento Diretto in deroga al Principio di Rotazione.

Se desideri maggiori informazioni sui processi selettivi per le polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Controversie assicurative: arriva l’arbitro

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio scorso il D.M. 6 novembre 2024, n. 215 relativo all’arbitro assicurativo.
Il decreto detta le regole per le procedure stragiudiziali nelle controversie tra assicurati, imprese di assicurazione e intermediari assicurativi.
La struttura dell’Arbitro Assicurativo è parte dell’implementazione della Direttiva Europea 2013/11 su Alternative Dispute Resolution, recepita all’Art. 141, comma 7, del Codice del Consumo.
L’arbitrato rientra anche nell’ambito dell’Art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni.

Che cos’è l’arbitrato assicurativo?

Obiettivo dell’Arbitrato assicurativo è risolvere le controversie tra assicurati e compagnie assicurative in modo più rapido, economico e meno complicato, rispetto alla tradizionale via legale.
Il dispositivo si affianca a strumenti già esistenti, come la mediazione e la negoziazione assistita.
Come per questi dispositivi offre un metodo stragiudiziale, cioè non giudiziario, per affrontare i conflitti, senza dover ricorrere a lunghi procedimenti giudiziari.
Sotto il profilo tecnico, il Decreto è strutturato su 14 articoli. La prima parte, dall’articolo 1 al 6, definisce struttura e competenze dell’arbitro assicurativo quale organo per la risoluzione delle controversie.
La seconda parte, dall’ articolo 7 al 14, disciplina il procedimento nel dettaglio.

Come opera praticamente l’arbitrato assicurativo?

L’Arbitro assicurativo è istituito presso l’IVASS. Il ricorso all’Arbitro dev’essere preceduto dalla formale presentazione di un reclamo all’impresa o all’intermediario, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008. Solo dopo questo passaggio, il cliente, assicurato o contraente, potrà accedere all’Arbitrato nell’apposita sezione del sito dell’IVASS.
Va precisato che il parere dell’Arbitro non ha valore vincolante né giudiziario, né amministrativo.
L’impresa o l’intermediario sono comunque tenuti a rispettare la decisione dell’arbitro, entro 30 giorni.
Qualora l’impresa non rispettasse il parere dell’arbitrato, l’inadempienza sarà resa pubblica, in una sezione dedicata del sito dell’arbitro assicurativo, restando visibile per cinque anni.
L’accesso all’arbitrato non impedirà, comunque, di agire in giudizio nel caso in cui il parere non fosse ritenuto soddisfacente, o per avere l’esecuzione giudiziale della decisione.
In caso di accesso alla giurisprudenza, l’autorevolezza dell’arbitro consentirà una maggiore attenzione da parte del giudice. Resta, tuttavia, inteso che l’arbitro assicurativo si esprime solo sulla base di prove documentali; differenti istruttorie potrebbero, tuttavia, condurre a un risultato differente.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2025, mentre la piena operatività è prevista entro il 9 maggio 2025. Il termine di entrata in funzione del nuovo sistema sarà il 9 ottobre 2025.

Le polizza integrative scolastiche

Di norma, le migliori polizze operanti nel mercato assicurativo scolastico, già prevedevano la possibilità di ricorso all’arbitrato alternativo al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria.
L’arbitrato proposto dal Decreto può rappresentare un ulteriore modo per risolvere le controversie in modo più rapido e meno formale, rispetto a un processo giudiziario.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Denuncia di infortunio INAIL: obblighi e tempistiche

Al nostro Istituto scolastico, è pervenuta via PEC una richiesta da parte dell’INAIL di produrre, entro 48 ore, denuncia in relazione a un infortunio occorso in palestra, a un nostro alunno alcuni mesi fa. Da una tempestiva ricognizione risulta che, alla data dell’evento, non è stata presentata alcuna segnalazione di infortunio da parte del docente incaricato della vigilanza. Inoltre, contestualmente alla comunicazione intercorsa con la famiglia è emerso come quest’ultima non ricordi il fatto. Infine, nel certificato medico inoltratoci in allegato dall’INAIL, all’alunno sono stati prescritti tre giorni di prognosi, tuttavia da un riscontro effettuato sul registro di classe non sono emerse assenze nel periodo immediatamente successivo all’infortunio. Come dobbiamo procedere in questo caso?
La polizza integrativa prevede il pagamento dell’eventuale sanzione?

L’evento, così come descritto, per quanto insolito, non è particolarmente inconsueto.
Con l’accesso al Pronto Soccorso, il personale medico e sanitario pone delle domande all’infortunato anche in relazione all’ambito di accadimento e alla dinamica dei fatti.
Il verbale e le certificazioni mediche rilasciate dei medici operanti nel presidio del Pronto Soccorso rivestono la natura di atti pubblici. In quanto tali, fino a querela di falso, ai sensi dell’Art. 2700 del Codice Civile, riportano le dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Nel caso quindi, lo studente infortunato, affermi di essersi infortunato nel corso dell’attività scolastica tutelata dall’assicurazione obbligatoria, il Pronto Soccorso ha inviato comunicazione all’INAIL. L’INAIL a sua volta resta in attesa della denuncia di infortunio da parte del Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro.

La denuncia di infortunio all’INAIL

L’art. 53, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 T.U. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, definisce le modalità di presentazione della denuncia.
La denuncia di infortunio va presentata entro due giorni (48 ore) da quando il datore di lavoro ne è stato informato. Nella denuncia dovranno quindi essere riportati i riferimenti al certificato medico trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
La denuncia dovrà inoltre indicare la data di rilascio del certificato e i giorni di prognosi prescritti.

Mancata comunicazione dell’infortunato

La mancata presentazione della certificazione medica, da pare dell’alunno infortunato o della sua famiglia, non esonera il Dirigente scolastico, dall’inoltro della denuncia.
Nei casi di mancata denuncia l’INAIL trasmette al Dirigente scolastico un formale sollecito, imponendo 48 ore per ottemperarvi. In questi casi, l’Amministrazione scolastica dovrà comunque giustificare i motivi per cui la denuncia non è stata inoltrata nei termini previsti.
La mancata denuncia, comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa prevista, ai sensi della circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021.
Nel caso dei dipendenti, corpo docente e non docente, la comunicazione di infortunio, indipendentemente dalla prognosi, va inoltrata al datore di lavoro, di norma, entro 5 giorni, unitamente al certificato medico.
Per gli studenti, la norma non prevede una scadenza perentoria, tuttavia sarebbe opportuno che il regolamento di Istituto prevedesse una tempistica analoga. Questo al fine di evitare, oltre alla possibile sanzione, anche l’aggravamento della gestione amministrativa.

La polizza scolastica integrativa

Le sanzioni pecuniarie, penali o amministrative, sono previste dalla legge per la violazione di una norma giuridica che costituisce illecito amministrativo. Le sanzioni hanno carattere punitivoafflittivo oltre che dissuasivo, ai sensi degli Artt.  24 e 26 del Codice Penale.
Il risarcimento della sanzione da parte dell’assicuratore, annullerebbe il carattere punitivo e dissuasivo. Per questo motivo, all’Assicuratore, viene impedito il risarcimento della sanzione. Quest’aspetto, è precisamente richiamato in tutte le polizze assicurative, anche in quelli scolastiche integrative.
Tuttavia la polizza, nella sezione di Tutela Legale prevede la possibilità del pagamento del legale per l’eventuale ricorso nei confronti della sanzione.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, nel ramo di tutela legale, contattaci qui.

abint Nessun commento

Il docente non comunica l’infortunio

Un docente dipendente del nostro Istituto superiore, nel recarsi a scuola è caduto inavvertitamente dal proprio ciclomotore. Nella caduta ha riportato la frattura di un piede e alcune contusioni al costato. Al Pronto Soccorso, in cui s’è recato, gli sono stati prescritti 30 giorni di prognosi. Il docente tuttavia ha omesso di comunicare che l’evento è avvenuto mentre si stava recando al lavoro. Il giorno successivo l’insegnante è regolarmente rientrato a scuola con le stampelle senza tuttavia produrre alcun certificato medico. Al Dirigente, che gli chiedeva spiegazioni sul suo stato di salute, ha dichiarando che gli adempimenti di fine anno e gli esami di maturità non potevano permettergli l’assenza. La scuola è tenuta a fare comunque denuncia di infortunio all’INAIL? Qualora non lo facesse, il Dirigente Scolastico potrebbe essere sanzionato? La polizza scolastica integrativa tutela il danno?

Le posizioni assicurative in questo specifico caso sono due: all’assicurazione obbligatoria erogata dall’INAIL, si aggiunge la polizza assicurativa stipulata dalla scuola. INAIL e Assicurazione privata hanno gestioni diverse ma il sinistro è lo stesso, per questo motivo e le denunce prevedono processi analoghi.

INAIL

L’infortunio in itinere del dipendente rientra nell’ambito di tutela obbligatoria dell’INAIL e, pur con tutte le specifiche del caso, è considerato infortunio sul lavoro.
Il dipendente che si infortuna, nell’ambito della copertura prevista, dovrà darne immediatamente notizia al datore di lavoro, anche per lesioni di «lieve entità». Questo passaggio è esplicitamente previsto dall’Art. 52 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. Ai sensi della norma quindi, oltre alla dinamica dell’evento il lavoratore dovrà produrre il certificato medico nel quale dovranno essere indicati il numero identificativo del sinistro, la data del rilascio e i giorni di prognosi.
A sua volta il Dirigente Scolastico, acquisita la certificazione, dovrà effettuare, attraverso il SIDI, la denuncia all’INAIL entro le 48 ore dalla data di ricevimento. Non ottemperando a tali obblighi, l’infortunato potrebbe perdere il diritto all’indennizzo e il Dirigente potrebbe subire una sanzione amministrativa pecuniaria.

Assicurazioni integrativa

I migliori prodotti disponibili nella scuola prevedono la tutela assicurativa per i dipendenti, che hanno pagato il premio, anche per l’infortunio in itinere.
Analogamente a quanto previsto per la denuncia all’INAIL, per attivare le garanzie previste dall’assicurazione integrativa, il dipendente dovrà produrre il certificato medico.
Il certificato medico infatti prova come l’infortunio sia accaduto all’interno dell’ambito di tutela prevista dall’assicurazione.
Nel caso della polizza integrativa i termini per l’inoltro della denuncia potrebbero essere meno stringenti, normalmente 30 giorni dalla data dell’evento.

La responsabilità

Ai sensi della normativa sopra richiamata, la denuncia di infortunio è un obbligo per il lavoratore. Il certificato medico è l’elemento indispensabile per effettuare la denuncia sia all’INAIL che, eventualmente, alla Società che gestisce la polizza integrativa. Tecnicamente quindi, il lavoratore che non dichiara come le circostanze dell’infortunio siano riconducibili all’attività lavorativa e non produce certificato medico, compie un’infrazione. La responsabilità della mancata produzione del certificato medico e della dinamica dell’evento grava esclusivamente sul dipendente e non potrà essere addossata al Dirigente.
La domanda di fondo comunque rimane: il dipendente infortunato potrà comunque lavorare?
Ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza nel posto di lavoro. Il lavoratore infortunato potrà quindi fare richiesta al Dirigente per continuare a lavorare ma sarà quest’ultimo a doverla accordare a due condizioni. Innanzitutto che l’attività non pregiudichi o ritardi la guarigione del sinistro e, in secondo luogo, che esistano tutte le condizioni per operare in piena sicurezza.
A tal fine, il Dirigente potrà anche acquisire un certificato medico contenente le necessarie indicazioni per il reinserimento del lavoratore durante il periodo di prognosi. Per quest’aspetto il Dirigente potrà giovarsi anche del parere del medico competente.

Se desideri maggiori informazioni sulle modalità di denuncia d’infortunio nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di violenza nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

INAIL e Privacy

L’Istituto scolastico per effettuare la denuncia di sinistro all’INAIL ha bisogno del consenso della famiglia e della relativa liberatoria ai sensi della normativa sulla privacy?

Negli ultimi anni, anche in ambito scolastico, si è molto dibattuto sul concetto di Privacy e di tutela dei dati “sensibili”.
L’attuale ordinamento giuridico tutela il diritto alla Privacy, inteso come il diritto alla protezione dei dati personali. In altre parole definisce il diritto di ogni cittadino a ricevere il corretto trattamento di particolari dati relativi alla propria persona.
Alcuni dati personali, infatti, possono rivelare aspetti, particolarmente delicati, della vita ogni individuo.
Per questo motivo la legge garantisce che i dati personali siano trattati con modalità idonee a tutelare la riservatezza del soggetto. Obiettivo è la prevenzione di comportamenti illeciti a danno del titolare richiedendo, in certi casi, addirittura il consenso scritto dell’interessato.

Cosa sono i dati particolari

L’Art. 9 del GPDR indica un elenco di dati che non possono essere trattati fatto salvo consenso esplicito dell’interessato. Questi dati sono:

  • L’origine razziale o etnica
  • Le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche
  • L’appartenenza sindacale
  • I dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica
  • I dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Il divieto tuttavia non è assoluto. I dati particolari possono essere trattati, oltre che a fronte di un consenso esplicito anche senza consenso, qualora ricadano nelle eccezioni previste dall’Art 9.

Le eccezioni

Il comma 2, paragrafo (h), indica come non occorra consenso esplicito qualora: «il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o medicina del lavoro». Ovvero per la: «valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale».
In tutti i casi, la gestione dei dati dovrà sempre conformarsi al contratto con un professionista della sanità, con condizioni e garanzie specifiche.
Il comma 3, nello specifico, evidenzia come dati dovranno essere trattati: «da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale». Ovvero anche:«da altra persona anch’essa soggetta all’obbligo di protezione dei dati personali».
A tal fine l’INAIL ha pubblicato sul proprio sito la specifica Informativa in materia di protezione dei dati personali.

Le polizze assicurative private

Una precisazione a parte riguarda i trattamento dei dati da parte delle Compagnie assicurative private.
Mentre, come abbiamo visto, il consenso al trattamento dei dati personali, nel caso dell’INAIL, non è espressamente richiesto, nel caso delle assicurazioni private è obbligatorio.
L’assicurato, vittima di infortunio o malattia, dovrà rilasciare l’esplicito consenso al trattamento di dati alla Società assicuratrice.
L’assenza di consenso impedisce la trattazione del sinistro e conseguentemente il rimborso contrattualmente previsto. Per questo motivo le Società assicuratrici prima della trattazione del sinistro richiedono la formale sottoscrizione della liberatoria.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alla normativa sulla privacy nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

abint Nessun commento

Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le prime indicazioni

L’imminente applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici comincia a produrre le prime indicazioni relative all’attuazione del Decreto.
Il 22 maggio 2023 l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 contenente le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’avvio dell’iter di riforma in materia di contratti pubblici era già stata individuata la necessità di arginare l’eccessiva frammentazione dei poteri di acquisto. La Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 prospettava un nuovo modello di azione dell’Amministrazione Pubblica, orientato ad una maggiore qualità, efficienza e professionalizzazione.
Da un lato, la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti garantirà una maggiore efficacia nel processi d’acquisto. Dall’altro consentirà l’adeguato sviluppo del percorso di digitalizzazione dei processi stessi. La centralizzazione degli strumenti digitali a un numero limitato di amministrazioni opportunamente specializzate faciliterà effettivamente lo sviluppo tecnologico negli appalti pubblici.
Le nuove piattaforme di e-procurement, consentiranno inoltre, una maggiore interoperabilità tra i sistemi delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, potrà semplificare attività complesse e onerose come la stima della domanda futura, la definizione della base d’asta e il monitoraggio dei limiti contrattuali.

Gli ambiti di qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti riguarderà essenzialmente 3 ambiti:

•       Le capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
•       Le capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
•       Le capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento delle Stazioni appaltanti, sono disciplinati dall’allegato II.4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Prerogativa per la qualificazione sarà la capacità di gestione dei processi, la competenza e, da ultimo, l’esperienza maturata nella progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
La domanda di qualificazione per le stazioni appaltanti potrà essere effettuata a partire dal 1° giugno 2023 presentando domanda on line sul sito di ANAC.
L’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza sarà aggiornato trimestralmente. La validità dell’iscrizione intervenuta sarà di durata biennale.

Le stazioni appaltanti non qualificate

Sulla base al nuovo Codice, tutti Enti Pubblici, tra cui gli Istituti Scolastici, potranno effettuare affidamenti di contratti di lavoro con importi fino a 500.000 euro. Analogamente, potranno stipulare contratti di servizi e forniture fino alla soglia di 140.000 euro.
Al di sopra di questi importi, a partire dal 1° luglio 2023, dovranno essere qualificati. Non sarà invece necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Dal 1° luglio 2023, per le stazioni appaltanti non qualificate, interverrà anche il blocco del CIG relativo ai contratti di importi superiori a quelli indicati.

abint Nessun commento

La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

abint Nessun commento

Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.