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Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: le prime indicazioni

L’imminente applicazione del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici comincia a produrre le prime indicazioni relative all’attuazione del Decreto.
Il 22 maggio 2023 l’ANAC ha pubblicato il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 contenente le prime indicazioni per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

Con l’avvio dell’iter di riforma in materia di contratti pubblici era già stata individuata la necessità di arginare l’eccessiva frammentazione dei poteri di acquisto. La Legge delega 21 giugno 2022, n. 78 prospettava un nuovo modello di azione dell’Amministrazione Pubblica, orientato ad una maggiore qualità, efficienza e professionalizzazione.
Da un lato, la riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti garantirà una maggiore efficacia nel processi d’acquisto. Dall’altro consentirà l’adeguato sviluppo del percorso di digitalizzazione dei processi stessi. La centralizzazione degli strumenti digitali a un numero limitato di amministrazioni opportunamente specializzate faciliterà effettivamente lo sviluppo tecnologico negli appalti pubblici.
Le nuove piattaforme di e-procurement, consentiranno inoltre, una maggiore interoperabilità tra i sistemi delle Pubbliche Amministrazioni.
Anche l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, potrà semplificare attività complesse e onerose come la stima della domanda futura, la definizione della base d’asta e il monitoraggio dei limiti contrattuali.

Gli ambiti di qualificazione delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti riguarderà essenzialmente 3 ambiti:

•       Le capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
•       Le capacità di affidamento e controllo dell’intera procedura;
•       Le capacità di verifica sull’esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l’affidamento delle Stazioni appaltanti, sono disciplinati dall’allegato II.4 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Prerogativa per la qualificazione sarà la capacità di gestione dei processi, la competenza e, da ultimo, l’esperienza maturata nella progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.
La domanda di qualificazione per le stazioni appaltanti potrà essere effettuata a partire dal 1° giugno 2023 presentando domanda on line sul sito di ANAC.
L’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza sarà aggiornato trimestralmente. La validità dell’iscrizione intervenuta sarà di durata biennale.

Le stazioni appaltanti non qualificate

Sulla base al nuovo Codice, tutti Enti Pubblici, tra cui gli Istituti Scolastici, potranno effettuare affidamenti di contratti di lavoro con importi fino a 500.000 euro. Analogamente, potranno stipulare contratti di servizi e forniture fino alla soglia di 140.000 euro.
Al di sopra di questi importi, a partire dal 1° luglio 2023, dovranno essere qualificati. Non sarà invece necessaria la qualificazione per effettuare ordini sugli acquisti messi a disposizione delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori.
Dal 1° luglio 2023, per le stazioni appaltanti non qualificate, interverrà anche il blocco del CIG relativo ai contratti di importi superiori a quelli indicati.

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La colpa grave del dipendente pubblico

Sento spesso parlare di colpa grave del dipendente pubblico che opera nella scuola. Nel concreto di cosa si tratta? Esiste una polizza assicurativa che copre questo tipo di rischio?

Per provare a rispondere alle domande poste dobbiamo innanzitutto chiarire cosa s’intende per colpa.
In diritto, per colpa, s’intende un comportamento dal quale derivi un danno a carico di un altro soggetto. Il danno può essere causato da negligenza, imprevidenza, imperizia, o per violazione di norme di legge o di regolamenti. Giuridicamente la colpa si distingue in lieve e grave.
Parliamo di colpa lieve quando l’errore è in qualche modo, scusabile. Nella colpa grave, al contrario, l’errore è così grossolano che, con la normale diligenza, poteva essere evitato. Tuttavia, non esistono regole definite, ogni profilo è valutato in relazione al caso concreto. È tenuto in considerazione il modello del buon padre di famiglia, anche se il soggetto ha fatto del suo meglio per evitare il danno.
Nel caso della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’Art. 2236 del Codice Civile, il dipendente risponde dei danni solo in caso di volontarietà nel causare un danno (dolo) o di colpa grave.
Quali sono i differenti tipi di colpa in cui può incorrere il dipendente della Pubblica Amministrazione?

La responsabilità civile nei confronti dei terzi

La norma generale di riferimento è quella prevista dall’Art. 2043 del Codice Civile: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Nella Pubblica Amministrazione occorre anche richiamare l’Art. 28 della Costituzione, secondo il quale la responsabilità del dipendente si estende allo Stato e agli Enti pubblici.
L’infrazione riguarda la violazione di leggi o di regolamenti (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza (colpa generica). Nella scuola, in questo processo, fanno eccezione i docenti. La Legge 11 luglio 1980, n. 312, all’Art. 61, nel caso degli insegnanti, prevede: «Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi».
Significa che il docente non risponde mai direttamente nei confronti del terzo. Tuttavia, in caso di condanna, il docente potrebbe essere soggetto alla rivalsa da parte dell’Amministrazione.
Un esempio classico, nella scuola, è quello legato alla mancata vigilanza.
Le cause per reati colposi sono discusse davanti al Giudice Ordinario e la funzione tipica del procedimento è reintegratoria.

La responsabilità amministrativa

Questo tipo di procedimento insorge a seguito dei ricorsi proposti, avverso atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi in un proprio interesse legittimo. Un esempio classico in questo senso riguarda le gare d’appalto e l’errata applicazione della normativa di selezione.
Il procedimento si svolge di fronte ai TAR (Tribunali Amministrativi Regionali).
Le sentenze emesse da questi Tribunali sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.
Il processo applicato dai TAR nei confronti dell’operato del dipendente pubblico è analogo a quello utilizzato per la Responsabilità Civile generale. Nel caso di condanna, la funzione è reintegratoria e quest’ultima è espressa in solido con l’Amministrazione di appartenenza.
Anche in questo caso, qualora il danno sia stato originato da dolo o colpa grave, l’Amministrazione potrà procedere in rivalsa nei confronti del dipendente.

La responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Un caso classico di responsabilità patrimoniale è il mancato pagamento dei tributi o la corretta custodia dei beni pubblici. In questo caso, oltre che al Giudice Civile, il dipendente potrebbe rispondere anche di fronte al Giudice Contabile. La responsabilità infatti è riconducibile al DPR 10 gennaio 1957, n. 3. L’Art. 19, che recita: «L’impiegato, […], è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia. La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso […]».
Per determinare il livello di responsabilità, nei casi di responsabilità amministrativa e patrimoniale del dipendente è necessario valutare:

  • Il rapporto di servizio tra il dipendente e l’Ente Pubblico ovvero l’inserimento nell’organizzazione della P.A. per lo svolgimento di un’attività secondo le regole proprie di quest’ultima;
  • La quantificazione del danno (patrimoniale e non) causato alla P.A.;
  • Il nesso di causalità tra condotta ed evento.

In quest’ultimo caso la funzione della condanna è sia indennitaria che sanzionatoria.

Il profilo assicurativo

Stabilite le aree di rischio, proviamo a riassumere quali sono le caratteristiche indispensabili per un’adeguata copertura assicurativa.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi dovrà rispondere per i danni involontariamente cagionati a terzi per:

  • morte e lesioni personali
  • distruzione, danneggiamenti e deterioramento di cose

Dalla tutela assicurativa è escluso, quindi, il danno patrimoniale puro.
In questa polizza il contraente/assicurato dev’essere tenuto indenne per quanto sia chiamato a risarcire a terzi, anche in caso di colpa grave propria e delle persone delle quali debba rispondere.
Inoltre la polizza dovrà ricomprendere anche l’eventuale dolo di quest’ultime.
Il dolo, invece, inteso come volontarietà del contrente/assicurato a procurare un danno, non è mai assicurabile.

La polizza per la responsabilità amministrativa di tipo patrimoniale

Per quanto riguarda il danno derivante da responsabilità amministrativa o amministrativa di tipo patrimoniale, il primo passaggio fondamentale è relativo alla colpa lieve. Nella Pubblica Amministrazione in generale e quindi anche in quella scolastica, la colpa lieve è surrogata dall’Amministrazione stessa. Motivo per cui non necessita di copertura assicurativa da parte del dipendente. Tuttavia, è sempre bene ricordare che la differenza tra colpa lieve e colpa grave non è ipotizzabile a priori. È sempre il giudice civile a stabilire il livello di colpa. La responsabilità amministrativa patrimoniale per colpa grave del dipendente pubblico può essere coperta da apposita polizza di assicurazione da sottoscrivere personalmente.
La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) all’Art. 3, comma 59, vieta, infatti, all’Amministrazione pubblica la stipula di polizze a tutela dei propri dipendenti: «È nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente Pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile».
Nella scuola, per questi casi è consigliabile la sottoscrizione di una polizza personale a tutela del Dirigente e del Direttore S.G.A.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze di Responsabilità Civile nella scuola, contattaci qui.

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Affidamento Diretto o Procedura Negoziata?

L’introduzione dei Decreti semplificazione, e la scadenza delle coperture assicurative scolastiche, sta creando qualche perplessità circa la procedura d’appalto da adottare per l’affidamento del servizio. Proviamo quindi a fare un po’ di chiarezza.

Il Codice dei Contratti Pubblici e i Decreti semplificazione

Già il Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, prevede procedure semplificate per le Pubbliche Amministrazioni con ridotta capacità di spesa come le scuole. Queste sono indicate all’Art. 36, comma 2, alla lettera a): Affidamento Diretto e alla lettera b): Procedura Negoziata senza bando. Inoltre, la Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, sulla scorta dei decreti semplificazioni del 2020 e del 2021, ha introdotto agevolazioni in materia di appalti almeno fino alla data del 30 giugno 2023.

L’Affidamento Diretto

L’Art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, evidenzia che:“[…] salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici […]”.
Procedure più celeri e snelle, quindi, anche grazie al Decreto Semplificazioni-bis che ha innalzato la soglia di affidamento diretto dei servizi fino a 139.000,00 euro.

Senza consultazione di più operatori economici

Nel merito del passaggio: “anche senza consultazione di più operatori economici” giova ricordare l’Art. 30 del codice 18 aprile 2016, n. 50 in combinato disposto con l’Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge 29 luglio 2021, n. 108 e la Legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’affidamento diretto non prevede più, quindi, l’applicazione della norma all’art. 95 del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, relativa alla procedura di aggiudicazione tramite criteri, punteggi e commissione di gara. L’Amministrazione appaltante dovrà, quindi, comparare due o più preventivi valutandoli sul valore del servizio offerto – criterio, quello della comparazione che, pur non obbligatorio, rappresenta sempre una buona prassi – motivando la scelta esclusivamente nella Determina a contrarre. Nei casi previsti, l’Amministrazione appaltante potrà emanare la Determina a contrarre anche in forma semplificata.

La Procedura Negoziata

Alla luce dei Decreti semplificazioni, il ricorso alla Procedura Negoziata riguarda esclusivamente i servizi di importo superiore a 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia comunitaria, cifra di fatto mai superata nelle polizze assicurative scolastiche, neanche in quelle poliennali.
Il Ministero delle infrastrutture definisce l’applicazione di tali Decreti: “una disciplina non facoltativa”.
Nel caso l’Amministrazione scolastica non utilizzi l’affidamento diretto, dovrà, quindi, motivarne la scelta.
L’utilizzo della Procedura Negoziata appare, pertanto, un’inutile forzatura in contrasto anche con il dettato costituzionale relativo al buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Il Principio Di Rotazione

Il Principio di Rotazione, ai sensi dell’Art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, si applica sia agli inviti che agli affidamenti e tende a evitare il fenomeno del consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente.
L’ANAC, nelle Linee Guida 4, evidenzia che la rotazione non è un principio assoluto, ma legato alla specifica conformazione del mercato.
In ambito assicurativo scolastico, alla luce del ridotto numero di operatori presenti, la stretta applicazione del principio potrebbe portare all’impossibilità di sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione scolastica può, quindi, derogare al principio, motivando il grado di soddisfacimento della prestazione precedente, l’economicità e l’assenza di alternative.

Il ruolo del broker assicurativo

In fase di predisposizione della procedura, il ruolo del broker assicurativo potrebbe essere particolarmente utile. Alla luce delle indicazioni ANAC, infatti il rapporto con il broker, tende: “a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione”.
Al broker tuttavia non potrà essere demandata né la scelta dell’operatore economico né la sottoscrizione dei contratti. Questi passaggi, unitamente alla verifica di conformità del servizio, sono propri dell’Amministrazione scolastica e non demandabili a terzi.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle procedure da mettere in atto per la selezione dei servizi assicurativi, contattaci qui.

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L’affidamento del contratto al broker: gli obblighi normativi

Gli obblighi normativi nell’affidamento del contratto al broker, sono spesso sottovalutati in fase di selezione.
La correttezza formale delle procedure ordinarie di affidamento dei contratti pubblici, anche sotto la soglia di rilevanza comunitaria, è un obbligo inderogabile.

Lo ribadisce la sentenza del Tar Toscana. A questo proposito abbiamo chiesto all’Avv. Stefano Feltrin un commento.

Le Istituzioni Scolastiche hanno sempre la facoltà discrezionale di optare per l’utilizzo di una procedura ordinaria – con bando di gara per procedura aperta o ristretta – per l’affidamento dei propri contratti di appalto, in alternativa alle procedure semplificate – affidamento diretto o procedura negoziata – ma sempre con il rigoroso rispetto, però, di tutte le regole procedimentali imposte dal Codice dei Contratti Pubblici per tali procedure selettive.

Il Tar Toscana

Il rispetto degli obblighi procedurali in caso di ricorso ad una procedura ordinaria, pur per valori sotto soglia di rilevanza comunitaria, è oggetto della recentissima sentenza del Tar Toscana, sezione prima, n. 3 del 10 gennaio 2022, relativa ad una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa in ambito scolastico per la quale non sono state rispettate le forme di pubblicazione e pubblicità del bando di gara stesso.

Il Tar Toscana afferma che “per i contratti sotto soglia l’art. 36 comma 2 del codice dei contratti pubblici prevede la possibilità di intraprendere procedure alternative di gara facendo salvo il ricorso a quelle ordinarie obbligatorie per i contratti sopra soglia su opzione della Pubblica Amministrazione. In tale caso (scelta per le procedure ordinarie) si applicano, tuttavia, tutte le regole che le disciplinano ivi comprese quelle relative agli oneri di pubblicazione”.

In particolare, i giudici chiariscono che “tali oneri per le procedure aperte sono contemplati dall’Art. 73 del medesimo codice e dal decreto del Ministero dei Trasporti a cui esso rinvia i quali dispongono appunto la pubblicazione in gazzetta ufficiale senza prevedere alcuna eccezione o deroga per i contratti inferiori alla soglia comunitaria.
Del resto il ricorso alla procedura aperta è suscettibile di neutralizzare l’operatività del principio di rotazione proprio in quanto modalità che consente per sua natura un confronto concorrenziale ad ampio spettro che può realizzarsi solo qualora l’avviso di gara sia adeguatamente pubblicizzato.
Diversamente la partecipazione gara viene di fatto ristretta solo ad un numero limitato di imprese finendo con l’essere la sua solo apparente apertura un possibile mezzo per eludere il principio rotatorio”.

Il rischio di impugnazione e annullamento

In conclusione, si osserva che le Istituzioni Scolastiche, in tutti i casi in cui optino per una procedura di gara ordinaria e non per le procedure semplificate ex articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici o ai sensi delle norme dei Decreti Semplificazione, hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entro 2 giorni, sul proprio profilo internet e sulla piattaforma informatica del MIT anche attraverso sistemi informatizzati regionali (art. 73 del Codice e art. 2 del D.M.).
In mancanza di tali adempimenti – con la sola pubblicazione del bando di gara sul sito internet della scuola, come nel caso in esame – le procedure selettive adottate sono illegittime e possono essere impugnate – ed annullate – dai competenti Tribunali Amministrativi Regionali con addebito di spese di giustizia in capo all’Istituto Scolastico condannato a rimborsare il ricorrente, come nel caso della citata sentenza del Tar Toscana.


L’Avv. Stefano Feltrin è consulente in diritto commerciale, societario ed in materia di appalti e concessioni pubbliche, procedure di Project Financing, e contratti immobiliari e commerciali di società nazionali ed internazionali. Docente in corsi di formazione e convegni in materia di diritto immobiliare, appalti pubblici e Partenariato Pubblico Privato. Docente a contratto presso Università e Scuole di Alta Formazione. Autore di numerosi articoli in materia di appalti pubblici e diritto commerciale. Gestione del contenzioso civile ed amministrativo in materia di contratti commerciali e con la Pubblica Amministrazione
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Alternanza scuola lavoro e Stage

La morte di uno studente impegnato uno stage di alternanza scuola lavoro, ha riacceso prepotentemente i riflettori su questo tipo di attività. Senza entrare nel merito delle polemiche che ne sono seguite, focalizziamo l’attenzione sulle possibili responsabilità.

La normativa

L’Alternanza scuola lavoro è una modalità didattica introdotta dall’Art. 1, commi dal 33 al 43 delle Legge 13 luglio 2015, n. 107 (La buona scuola).
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori. L’attività è in linea con il principio della scuola aperta e tende a consolidare le conoscenze acquisite testando sul campo le attitudini degli studenti, arricchendone la formazione e orientando il percorso di studio o lavoro futuro.
Con le stesse finalità, sono organizzati anche gli Stage formativi.
La differenza è che, mentre l’alternanza scuola lavoro è inserita all’interno dell’orario scolastico, lo stage costituisce un’esperienza circoscritta nel tempo. Lo stage è quindi inteso come completamento di un corso formativo, prevalentemente inserito nelle pause della didattica.

Le istruzioni operative

Il MIUR sul sito web dedicato all’Alternanza scuola lavoro, mette a disposizione delle scuole, la piattaforma con le istruzioni operative e normative legate all’attività.
Il primo passaggio è l’identificazione da parte dell’Istituto Scolastico del responsabile dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Il responsabile è più comunemente conosciuto come Tutor Interno.
Compiti del Tutor Interno sono: l’elaborazione, la verifica e il monitoraggio del percorso formativo personalizzato dello studente.

La convenzione

Il secondo passaggio riguarderà la convenzione che dovrà essere stipulata tra l’Istituto scolastico e l’impresa. La convenzione ha un’importanza fondamentale in tutto il processo. Il documento dovrà tenere in considerazione oltre alle dinamiche formative legate al PCTO, la previsione e la gestione di tutti gli aspetti legati alla sicurezza.
Anche l’azienda ospitante è tenuta ad individuare un soggetto responsabile dell’attività, il Tutor Esterno. A questo soggetto saranno affidati tutti gli aspetti relativi alla gestione diretta del PCTO in azienda e alla vigilanza sullo studente.
Tutor Interno ed Esterno collaborano nella progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza. Entrambi favorendo l’inserimento dello studente nel contesto operativo e garantendo l’informazione e la formazione dello studente. Il Tutor esterno è tenuto a formare lo studente con particolare attenzione agli specifici rischi aziendali nel rispetto delle procedure Aziendali.

Il profilo assicurativo

Sotto il profilo strettamente assicurativo l’INAIL, con la Circolare 21 novembre 2016, n. 44 chiarisce come l’attività di Alternanza scuola lavoro sia “sostanzialmente assimilata a quella dei lavoratori presenti in azienda […]. Ne consegue che tutti gli infortuni occorsi in “ambiente di lavoro”, sono indennizzabili”.
Anche le polizze assicurative scolastiche di norma prevedono la copertura dei percorsi di Alternanza scuola lavoro e Stage.
Le tutele oltre ai sinistri occorsi in occasione dell’attività, comprendono anche i danni ascrivibili alla responsabilità diretta dello studente durante la permanenza in azienda.
Tutte le indicazioni pratiche, relative alla denuncia di sinistro, durante le attività di Alternanza scuola lavoro e Stage, sono reperibili in un nostro precedente articolo.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa degli studenti in Alternanza scuola lavoro e Stage, contattaci qui.

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Privacy e Green Pass nelle scuole

Dallo scorso mese di giugno, anche nelle scuole, si parla della Certificazione Verde COVID-19, meglio nota come green pass. Quali sono le regole in materia di protezione dei dati personali che i Titolari del Trattamento, tenuti alla verifica della certificazione, sono tenuti a rispettare?

Green Pass: e chi è tenuto ad esibirlo per accedere alla scuola?

Il green pass nasce al fine di facilitare la libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19.
Il suo possessore può così dimostrare di essersi sottoposto a vaccino, di essere negativo al test, a seguito di tampone, o di essere guarito dall’infezione.
Il certificato contiene un QR code che permette di verificarne l’autenticità e la validità in tutta l’Unione europea, ma anche in Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.
Dal 1° settembre 2021 è necessario possedere il green pass anche per accedere alle scuole per gli alunni sopra i 12 anni. Il green pass è obbligatorio anche per il personale docente e non docente e per chiunque, a qualunque titolo, acceda nell’edificio scolastico.

Green Pass e tutela della privacy

L’art. 3 del DPCM 17 giugno 2021 stabilisce precisamente i dati contenuti nella certificazione. Dalla loro analisi, si evince come questi debbano essere trattati, in applicazione, in combinato disposto, degli articoli 13 e 29 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Ne deriva che, non solo il Titolare del trattamento, ma anche i singoli soggetti verificatori, tenuti alla verifica del green pass, sono obbligati al rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali.
La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato, che è tenuto ad esibire il relativo QR Code in formato digitale oppure cartaceo. Il soggetto interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app di controllo.
Possono verificare la Certificazione, i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni o i loro delegati.

L’incarico formale e il protocollo operativo

Tutti coloro che sono delegati all’azione di Verifica sul green pass, devono essere incaricati formalmente dal Responsabile del Trattamento. Sono infatti vietati gli incarichi generici (docenti e collaboratori scolastici).
Il soggetto delegato dev’essere in possesso di un preciso protocollo su come operare nel rispetto della normativa vigente per la protezione dei dati personali. Le scuole, in qualità di Enti Pubblici, devono rispettare gli adempimenti a tutela della Privacy DGPR, effettuando controlli nel rispetto delle istruzioni gestendo eventuali situazioni di conflitto potenziale o reale.
La scuola, inoltre, dovrà provvedere ad informare i destinatari del provvedimento attraverso un’idonea Informativa Privacy e aggiornare il Registro dei Trattamenti dell’Istituto.
Il Garante della Privacy nel Provvedimento 11 ottobre 2021 n. 363, evidenzia che il trattamento dei dati personali può essere effettuato limitatamente alle informazioni strettamente necessarie alla verifica della validità dei green pass, e deve essere vietata la conservazione sotto qualunque forma dei dati relativi.
L’infrazione delle indicazioni normative potrebbe connaturare la Responsabilità Civile diretta dell’Istituto.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Responsabilità Civile dell’Istituto scolastico, contattaci qui.

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Scudo legale per i Dirigenti Scolastici

Una novità molto attesa in ambito scolastico è l’inserimento, nel D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici. Il provvedimento tende ad arginare la responsabilità dei presidi per gli incidenti negli istituti scolastici, limitandola, a fronte di precise condizioni.
Fino ad oggi, infatti, i Dirigenti Scolastici sono spesso chiamati in causa, in caso di infortunio, con la presupposizione di non aver predisposto tutte le misure organizzative in grado di garantire la sicurezza nei locali scolastici.

Cosa prevede lo scudo legale?

Sulla base del nuovo decreto legge, che modifica il D.L. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, i Dirigenti Scolastici sono esentati dalla Responsabilità Civile, Amministrativa e Penale, a patto che abbiano chiesto tempestivamente gli interventi strutturali e di manutenzione necessari a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.
Resta inteso che, i Dirigenti Scolastici, sono tenuti comunque ad adottare tutte le misure di carattere gestionale di loro competenza, nei limiti delle risorse disponibili.
Ai sensi della nuova disposizione normativa, i Dirigenti Scolastici potranno interdire l’uso di aule e spazi o anche dell’intero edificio, rilevando l’esistenza di un pericolo grave e immediato.  In questi casi non scatterà il reato di interruzione di pubblico servizio e di procurato allarme.

La responsabilità delle sicurezza nella scuola

È bene ricordare, infatti, che, in relazione alla sicurezza negli istituti scolastici, accanto alle responsabilità diretta dei Dirigenti Scolastici, equiparati ai datori di lavoro, esiste quella dei sindaci e dei presidenti di provincia in qualità di rappresentanti dell’ente proprietario. Per questo motivo, entrambi i soggetti sono spesso chiamati a rispondere del loro operato, anche penalmente.
Nel corso degli anni, i casi di sinistro addebitabili a scarsa sicurezza dei locali sono stati svariati, alcuni anche molto gravi. Basti ricordare il crollo del controsoffitto del Liceo Scientifico Darwin a Rivoli che portò alla morte uno studente.
Ma anche eventi fortunatamente meno gravi sono riportati dalla cronaca.
A Crema un alunno, nell’ottobre del 2020, si schiacciò due dita della mano nella porta antincendio generando un contenzioso.

La polizza di Tutela Legale

L’introduzione dello scudo legale per i Dirigenti Scolastici è indiscutibilmente una tutela importante. Dal punto vista assicurativo, infatti, l’assicurazione RC non copre la responsabilità penale, e nemmeno le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
In questi casi, tuttavia, la stipula di una polizza di tutela legale rimane lo strumento più efficace al fine del pagamento delle eventuali spese legali e peritali che potrebbero intervenire a seguito dell’azione legale.

Se desideri avere avere maggiori informazioni in relazione alla copertura assicurativa di Tutela Legale nella scuola, contattaci qui.

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Manleva in caso di infortunio

Una nostra studentessa s’è infortunata in itinere, nel rientro all’abitazione dopo le lezioni, riportando lo slogamento della caviglia. La famiglia ci ha inoltrato, via mail, il certificato medico di Pronto Soccorso con la dinamica del sinistro. Dopo qualche giorno la stessa famiglia ci ha chiamato telefonicamente. Alla luce del miglioramento del quadro clinico, ci ha chiesto di non procedere alla denuncia di sinistro con la Società assicuratrice. Siamo esonerati dalla denuncia chiedendo alla famiglia di formalizzare la sua richiesta? In caso contrario la scuola è tenuta ad effettuare comunque denuncia anche all’INAIL?

Tecnicamente, quanto proposto dalla famiglia è una dichiarazione di manleva.
La manleva, nota anche come liberatoria o esonero della responsabilità, è una garanzia personale atipica, ampiamente utilizzata, benché non disciplinata espressamente dalla legge.
Il termine manleva si riferisce ad una liberatoria, all’esonero o allo scarico della responsabilità con cui una parte (il danneggiato) assume su di sé gli effetti patrimoniali scaturenti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato).

La manleva nella scuola

Nella scuola, l’istituto della manleva, è utilizzato spesso e per aspetti diversi. Pensiamo all’assunzione di responsabilità che alcune famiglie rilasciano in relazione all’uscita degli studenti da scuola nella scuola secondaria di primo grado. Altri esempi di manleva si riferiscono ai viaggi di istruzione o al servizio mensa.
È bene evidenziare tuttavia che, proprio perché si tratta di un contratto atipico, non normativamente disciplinato, l’Istituto scolastico potrebbe incorrere nell’abuso della manleva.
Nello svolgimento delle attività scolastiche, molto spesso, le famiglie, anche su richiesta della scuola, sottoscrivono dichiarazioni di esonero della responsabilità a favore dell’istituto scolastico.
Con questi documenti sollevano da ogni responsabilità la scuola nel caso di eventuali incidenti o infortuni subiti o danni cagionati a sé o a terzi, connessi all’espletamento delle attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, compresi gli incidenti e gli infortuni derivanti dall’azione di altri partecipanti.

La manleva nei casi di infortunio è nulla

La manleva in caso di infortunio deve considerarsi nulla. Infatti, quando i genitori affidano il figlio alla scuola, quest’ultima è titolare dell’obbligo di vigilanza e protezione nei confronti del minore.
La manleva prevede la disponibilità giuridica del bene da parte del manlevante. Nel caso dei minori, l’incolumità fisica è un bene giuridicamente indisponibile ai sensi dell’Art. 5 del Codice Civile.
Nel caso specifico, con la trasmissione del Certificato medico, la famiglia sta formalmente denunciando alla scuola il verificarsi di un evento che rientra nella copertura assicurativa stipulata. La successiva richiesta della famiglia di manleva in caso di infortunio e conseguentemente di non effettuare denuncia alla Società assicuratrice, non può essere accolta. Infatti, analogamente a quanto previsto dall’Art. 1915 del Codice Civile, l’Istituto mallevato, il quale non faccia tutto il possibile per evitare o diminuire il danno (cd: obbligo di salvataggio), perde il diritto ad essere manlevato.

La denuncia all’assicurazione e all’INAIL

Effettuata la denuncia alla Società assicuratrice ed effettuata la formale comunicazione alla famiglia, spetterà a quest’ultima decidere, entro i termini di prescrizione, se e come farsi indennizzare l’eventuale danno.
Circa le denuncia all’INAIL, alla luce degli specifici ambiti di copertura relativi agli alunni, il sinistro non sembra rientrare nelle tutele previste dall’Ente.

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Nonno ritira la nipote “sbagliata”

Un certo clamore ha sollevato in questi giorni la vicenda di quel nonno aretino che lo scorso 24 giugno, andando a prendere la nipote a scuola, non solo ha sbagliato scuola, entrando nel Nido Comunale al posto della Scuola dell’Infanzia situata accanto, ma ha anche sbagliato nipote tornando a casa con una sconosciuta.
Tutti i particolari sulla vicenda dello sbadato progenitore sono reperibili in cronaca.
La vicenda, seppur finita bene – le due piccole, dopo qualche ora, infatti, erano ritornate nelle rispettive abitazioni – non ha impedito ai genitori di fare denuncia alla Polizia e al Comune. Il Comune ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell’educatore e del bidello, i quali, sarebbero sospesi dal servizio.

La vigilanza

Sull’obbligo della vigilanza abbiamo già pubblicato un articolo specifico. Quanto accaduto ci dà lo spunto per ritornare, ancora una volta, sull’importanza di quest’aspetto da parte del personale scolastico.
Il tema della vigilanza e della sua organizzazione rimangono un elemento sensibile del dibattito scolastico. Il tema è rilevante vuoi per l’attenzione sempre costante al problema, vuoi per la molteplicità di giurisprudenza attinente.
Nel caso specifico si tratta di culpa in vigilando del personale scolastico?
Oppure di culpa in organizzando della struttura? Oppure di entrambe?

La Responsabilità diretta dell’Istituto

Al di là del caso in esame resta inteso che per parlare di colpa deve configurarsi una responsabilità diretta dell’Istituto. I soggetti interessati a vario titolo sono il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e il personale docente e/o educativo e i collaboratori.
Per parlare di responsabilità diretta è necessario che l’evento si sia verificato durante la presenza degli alunni a scuola. In relazione al caso specifico, alla riconsegna dei minori ai genitori o ai delegati dagli stessi.
Su quest’aspetto è opportuno fare un chiarimento: la delega deve essere formale, ufficializzata con una richiesta scritta consegnata e protocollata dalla scuola. La scuola, a sua volta, la renderà nota al docente o al personale in relazione al sistema organizzativo previsto.
La responsabilità diretta della scuola deriva, tra gli altri, dall’Art. 2043 e dall’Art. 1218 del Codice Civile, in relazione alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, che viene ad instaurarsi con l’iscrizione del minore a scuola.
La responsabilità della scuola entra in gioco dal momento in cui il minore è all’interno della scuola e fino a quando viene riconsegnato alla famiglia. È evidente che il personale incaricato debba anche cercare di evitare gravi equivoci, come quello occorso in questo caso, dove le due alunne avevano lo stesso nome.

La polizza assicurativa scolastica

Sul piano strettamente assicurativo, la Società assicuratrice è tenuta a risarcire il danno nella misura in cui lo stesso è comprovato e quantificato.

Se desideri avere maggiori informazioni in relazione alle tutele di Responsabilità Civile della scuola, contattaci qui.

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Il Decreto semplificazioni bis

Alla fine dello scorso mese di maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 detto anche Decreto Semplificazioni bis.

Il Recovery Plan

Come già preannunciato nel nostro articolo dello scorso mese di marzo, anche il Decreto semplificazioni bis anticipa una più ampia revisione del Codice dei contratti pubblici, snellendo ulteriormente i processi amministrativi alla luce dell’avvio dei progetti legati al Recovery Plan (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR).
Il Decreto semplificazioni bis affronta due temi principali: la struttura di governo dei progetti del PNRR e un’ulteriore semplificazione dedicata alla gestione degli Appalti pubblici.
Cosa cambia per la Pubblica Amministrazione scolastica? Diciamo che tre sono i passaggi che la riguardano direttamente.

Riduzione dei tempi di risposta della Pubblica Amministrazione

Il primo interessa le procedure di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sulle norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, già aggiornate dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Con il Decreto semplificazioni bis, infatti, sembrerebbe che i Dirigenti Scolastici abbiano la possibilità di accelerare i tempi di risposta ai quesiti posti dai cittadini, avendo la facoltà d’individuare un dipendente per accelerare i tempi di risposta alle richieste di accesso agli atti.

L’innalzamento del tetto di spesa

Il secondo aspetto è contenuto all’Art. 51 e riguarda il tetto di spesa relativo agli Affidamenti Diretti per forniture e servizi anche questi già rivisti dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il nuovo tetto è stato portato a 139.000 euro al posto della soglia precedentemente fissata a 75.000 euro.
La stessa norma, nel raro caso in cui fosse superato il tetto di rilevanza, prevede una serie di modifiche delle fasce d’importo in rapporto al numero degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, con l’unificazione a dieci per tutti i contratti pari o superiori al milione di euro.

La durata del provvedimento

Il DL 77/2021 proroga l’efficacia delle deroghe al Codice dei contratti già previste dallo “sblocca cantieri” (DL 32/2019) e dal decreto “semplificazioni” (DL 76/2020), fino al 30 giugno 2023.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione all’applicazione dei Decreti semplificazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.