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Invalidità permanente

In ambito assicurativo, l’invalidità permanente è una grave forma di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irreparabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato. L’invalidità permanente che si manifesta dopo l’infortunio dev’essere sempre direttamente collegabile con l’infortunio stesso.

Come stabilire la percentuale di Invalidità Permanente?

Per stabilire la percentuale di invalidità, sono utilizzate Tabelle di invalidità permanente su base percentuale comprese tra uno e cento punti. Le tabelle sono periodicamente aggiornate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dall’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicurative (ANIA).
A queste tabelle va aggiunta la tabella di rifermento, legale e giurisprudenziale, elaborata dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza, a partire dal 2008, ha recepito l’esigenza di una valutazione organica, su tutto il territorio nazionale, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 quindi, in sede legale, è proposta una liquidazione congiunta dei danni:

  • anatomo-funzionali (c.d. danno biologico standard);
  • particolari (c.d. personalizzazione);
  • di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).

Le Invalidità permanenti nella scuola

In ambito scolastico l’Invalidità Permanente Grave (> 9 pt – macropermanente) è un evento abbastanza raro. Decisamente superiore è invece la frequenza dell’Invalidità Permanente di Lieve Entità (< 9 pt – micropermanente).
Una recente statistica elaborata dalle maggiori società assicuratrici in ambito scolastico ha evidenziato che le lesioni micropermanenti si attestano sopra l’80% delle invalidità totali.
La categoria delle lesioni micropermanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.

Il profilo assicurativo

L’INAIL applica una franchigia fissa sugli infortuni con postumi inferiori al 6%.
Le società assicuratrici specializzate che operano in ambito scolastico, di norma, non applicano franchigie sui danni da invalidità permanente.
Per questo motivo, le società assicuratrici tendono a limitare fortemente gli indennizzi per questo specifico settore di copertura.
Spesso vengono proposte tabelle di parametrazione che, pur riconoscendo indennizzi fin dal primo punto, decurtano l’indennizzo finale anche di oltre il 90% rispetto alle tabelle indicate dal tribunale.
Può quindi accadere che il rimborso dei primi punti, quelli più toccati dai sinistri scolastici, non risulti adeguato. Tutto ciò nonostante, a prima vista, l’offerta della Compagnia Assicurativa appaia allettante, con la proposta di un massimale elevato per il caso di invalidità pari al 100%.

L’intervento del broker limita il rischio di contenzioso

L’intervento del broker assicurativo specializzato, in questo caso appare determinante.
Percepire un indennizzo adeguato, infatti, è particolarmente importante perché salvaguarda l’Istituto Scolastico da possibili contenziosi, da parte degli assicurati o delle loro famiglie, generati dall’insoddisfazione per la somma liquidata dall’assicuratore in caso di lesioni micropermanenti.
Non è infatti raro il caso in cui la famiglia, insoddisfatta dell’indennizzo riconosciuto dalla polizza di assicurazione infortuni, decida di adire le vie legali nei confronti della Scuola, imputando ad essa la responsabilità dell’evento dannoso, nell’intento di ottenere un risarcimento in linea con quanto definito dalle Tabelle di riferimento del Tribunale di Milano, periodicamente aggiornate.