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Invalidità permanente: approvata la Tabella Unica Nazionale

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato in via definitiva il Regolamento relativo alla Tabella Unica Nazionale (TUN). Questa norma introduce una tabella unica che definisce il valore pecuniario per ogni punto di invalidità, da 10 a 100 punti, integrando i coefficienti di variazione legati all’età del soggetto danneggiato.

Cosa prevede la TUN?

La TUN è stata elaborata in conformità con l’articolo 138, comma 1, lettera b) del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209). La Tabella sarà adottata dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica (DPR).
L’obiettivo principale del regolamento è quello di uniformare il sistema risarcitorio in Italia, con particolare attenzione alle lesioni gravi.
L’iniziativa, attesa da 18 anni, mira a superare le disomogeneità presenti nei sistemi tabellari utilizzati finora dai tribunali italiani, come quelli di Milano e Roma.
L’applicazione della TUN dovrebbe garantire una maggiore equità nei risarcimenti oltre a offrire una base uniforme per avvocati, giudici, medici legali e Compagnie assicurative.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private, la TUN determinerà il valore economico di ogni punto di invalidità in relazione all’età del danneggiato.
I risarcimenti copriranno sia il danno biologico permanente sia quello temporaneo, e potranno includere gli eventuali aspetti morali.

Le micro-invalidità

Il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità tra 1 e 10 punti, regolamentato dall’Art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, non subisce variazioni.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo, gli importi risarcitori, vengono annualmente aggiornati applicando la variazione percentuale dell’indice ISTAT.
Esattamente come per la TUN, l’importo del risarcimento si riduce con il crescere dell’età del soggetto danneggiato per ogni anno di età.

Le assicurazioni scolastiche

La TUN non si applica automaticamente ai risarcimenti legati alle polizze integrative scolastiche.
Le società assicuratrici specializzate che operano nella scuola infatti, di norma, adottano tabelle proprie per i danni da invalidità permanente. I massimali previsti nelle tabelle, sono rapportati al premio assicurativo erogato.
A fronte di premi contenuti, le società assicurative tendono a ridurre anche significativamente gli importi degli indennizzi. Spesso, utilizzano tabelle di parametrazione che, pur garantendo indennizzi fin dal primo punto, applicano riduzioni che possono superare il 90% anche rispetto alla TUN. Di conseguenza, i risarcimenti per i primi punti di invalidità, i più frequentemente interessati dagli infortuni scolastici, spesso potrebbero risultare inadeguati. Questo avviene nonostante l’offerta dell’assicurazione possa inizialmente sembrare vantaggiosa, grazie alla promessa di un massimale elevato per i casi di invalidità totale al 100%.

Se desideri maggiori informazioni sugli indennizzi per l’Invalidità permanente nelle polizze assicurative scolastiche, contattaci qui.

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Invalidità permanente

In ambito assicurativo, l’invalidità permanente è una grave forma di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia. Affinché un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irreparabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato. L’invalidità permanente che si manifesta dopo l’infortunio dev’essere sempre direttamente collegabile all’evento stesso.

Come stabilire la percentuale di Invalidità Permanente?

Per stabilire la percentuale di invalidità, sono utilizzate Tabelle di invalidità permanente su base percentuale comprese tra uno e cento punti. Le tabelle sono periodicamente aggiornate dall’INAIL e dall’Associazione Nazionale Italiana fra le Imprese Assicurative (ANIA).
A queste tabelle va aggiunta la tabella di rifermento, legale e giurisprudenziale, elaborata dall’Osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano.
La giurisprudenza, a partire dal 2008, ha recepito l’esigenza di una valutazione organica, su tutto il territorio nazionale, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica.
A partire dal 2009 quindi, in sede legale, è proposta una liquidazione congiunta dei danni:

  • anatomo-funzionali (c.d. danno biologico standard);
  • particolari (c.d. personalizzazione);
  • di sofferenza soggettiva (c.d. danno morale).

Le invalidità permanenti nella scuola

In ambito scolastico l’Invalidità Permanente Grave (> 9 pt – macro-permanente), fortunatamente è un evento abbastanza raro anche se non impossibile. Decisamente superiore è invece la frequenza dell’Invalidità Permanente di Lieve Entità (< 9 pt – micro-permanente).
Una recente statistica elaborata dalle maggiori società assicuratrici in ambito scolastico ha evidenziato che le lesioni micro-permanenti si attestano sopra l’80% delle invalidità totali.
La categoria delle lesioni micro-permanenti è molto ampia e va dalle fratture, alla perdita di un dente fino al danno estetico moderato.

Il profilo assicurativo

L’INAIL applica una franchigia fissa sugli infortuni con postumi inferiori al 6%.
Le società assicuratrici specializzate che operano in ambito scolastico, di norma, non applicano franchigie sui danni da invalidità permanente.
Anche per questo motivo, le società assicuratrici tendono a limitare fortemente gli indennizzi per questo specifico settore di copertura.
Spesso vengono proposte tabelle di parametrazione che, pur riconoscendo indennizzi fin dal primo punto, decurtano l’indennizzo finale anche di oltre il 90% rispetto alle tabelle indicate dal tribunale.
Può quindi accadere che il rimborso dei primi punti, quelli più toccati dai sinistri scolastici, non risulti adeguato. Tutto ciò nonostante, a prima vista, l’offerta della Compagnia Assicurativa appaia allettante, con la proposta di un massimale elevato per il caso di invalidità pari al 100%.

L’intervento del broker limita il rischio di contenzioso

L’intervento del broker assicurativo specializzato, in questo caso appare determinante.
Percepire un indennizzo adeguato, infatti, è particolarmente importante perché salvaguarda l’Istituto Scolastico da possibili contenziosi, da parte degli assicurati o delle loro famiglie, generati dall’insoddisfazione per la somma liquidata dall’assicuratore in caso di lesioni micropermanenti.
Non è infatti raro il caso in cui la famiglia, insoddisfatta dell’indennizzo riconosciuto dalla polizza di assicurazione infortuni, decida di adire le vie legali nei confronti della Scuola, imputando ad essa la responsabilità dell’evento dannoso, nell’intento di ottenere un risarcimento in linea con quanto definito dalle Tabelle di riferimento del Tribunale di Milano, periodicamente aggiornate.

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