Arrivano spesso richieste di chiarimento circa la possibilità di utilizzo del mezzo proprio da parte di docenti e personale scolastico. Le domande poste vertono sostanzialmente su due temi: può il Dirigente scolastico autorizzare il dipendente all’uso dell’auto di proprietà durante il servizio? Inoltre: in caso di incidente la polizza scolastica integrativa paga il danno?
Il profilo normativo
La Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 78/2010 detta le regole sull’uso del mezzo di trasporto personale di tutti i dipendenti della PA.
L’Art. 6, comma 12, rivede le precedenti disposizioni in materia impedendo, di fatto, l’utilizzo del mezzo di trasporto privato. Unica eccezione è legata all’esercizio di funzioni ispettive e di verifica e controllo.
La Circolare MEF e la nota MIUR
In relazione a quest’aspetto il 22 ottobre 2010 la circolare MEF n. 36, offre ulteriori precisazioni circa la portata del provvedimento.
In data 5 novembre dello stesso anno, anche il Ministero dell’Istruzione, con la nota n. 9808, inoltra alle scuole un ulteriore chiarimento.
Entrambi i documenti evidenziano come norma non è applicata al personale con incarichi ispettivi (es.: i revisori dei conti). La Circolare MEF inoltre evidenzia la: «facoltà dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale». Precisando tuttavia che: «in tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia».
Infine, è facoltà dell’Amministrazione autorizzare l’uso del mezzo proprio del dipendente: «con provvedimento motivato […]. Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente».
In altre parole l’autorizzazione dovrà essere sempre richiesta e rilasciata per iscritto, motivata e circostanziata, e limitata ai soli casi di particolari esigenze di servizio. Tra questi l’assenza dei servizi di linea pubblici o l’inconciliabilità tra svolgimento dell’incarico e l’orario e comunque nel perseguimento del pubblico interesse economico. In relazione a quest’ultimo aspetto entrambe le Circolari precisano che l’eventuale autorizzazione: «È funzionale solo alla copertura assicurativa dell’attività. Resta escluso il rimborso delle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo».
La tutela assicurativa INAIL
Relativamente all’assicurazione INAIL, con la Circolare 45 del 26 ottobre 2023, garantisce al personale scolastico la copertura assicurativa anche per l’utilizzo del mezzo proprio. Riporta il documento: «La copertura assicurativa per il personale scolastico […] opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative […]. Incluso l’infortunio in itinere […] con il solo limite del rischio elettivo […]». Inoltre: «I lavoratori in argomento sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro […]. Nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni). Senza limiti di orario […] autorizzate dalle Istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento».
Le polizze assicurative
La Circolare del MEF prevede che, a favore dei dipendenti autorizzati, l’Amministrazione stipuli una: «Copertura assicurativa […] in base alle vigenti disposizioni in materia». La copertura assicurativa di cui si fa cenno è la polizza Kasko, per la Responsabilità Civile contro terzi e per eventuali danni al mezzo privato.
Oltre alla Responsabilità Civile, la polizza tutela dai danni al veicolo del dipendente (kasko) anche in caso di colpa. Le migliori formule assicurative, in questo caso, rimborsano anche la morte, l’infortunio e le spese mediche derivanti dal sinistro durante l’espletamento della missione.
Questo tipo di garanzia è normalmente esclusa dalle polizze scolastiche integrative, fatto salvo la tutela del personale ispettivo, qualora venga richiamato nel contratto.
Prima della stipula occorre comunque valutare attentamente che i costi non confliggano con le esigenze di contenimento della spesa pubblica introdotte dalle norme sopra citate.
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