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La polizza di assicurazione scolastica la paga lo Stato?

In questi giorni più scuole stanno chiedendo chiarimenti circa la necessità del pagamento da parte delle famiglie, della polizza scolastica integrativa. I dubbi sorgono alla luce delle notizie, diffuse sui media, dal Ministero del Lavoro e da quello dell’Istruzione.
Secondo la comunicazione sarebbe direttamente lo Stato a pagare la polizza assicurativa agli studenti. Meglio quindi fare un po’ di chiarezza.

Estensione delle coperture assicurative

L’estensione delle tutele assicurative è stata introdotta dal D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in Legge 3 luglio 2023, n. 85.
Relativamente alla scuola, la nuova legge introduce due aspetti. Da un lato viene istituito un fondo per le vittime degli infortuni occorsi durante le attività formative. Dall’altro, viene estesa la copertura assicurativa prestata dall’INAIL per tutte le attività scolastiche.

Fondo per gli studenti vittime di infortunio (Art. 17)

La questione trae origine da alcuni drammatici episodi che hanno visto alcuni studenti coinvolti in incidenti mortali durante le attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO). Della questione ne parlammo a gennaio di quest’anno, in un articolo pubblicato sul nostro sito.
Ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, gli studenti vittime di infortuni mortali, sono in copertura in caso di morte. Tuttavia ben difficilmente è possibile, in questo caso, ottenere il risarcimento da parte dell’INAIL. Benché operante la copertura assicurativa, per aver diritto all’indennizzo, la vittima doveva ricoprire la posizione di capofamiglia con conviventi a carico.
Per ovviare al problema, che suscitata sempre un notevole clamore sui media, è stato costituito un fondo specifico teso a sanare questa situazione. L’accesso al fondo tuttavia non è ancora stato definito. Per quest’aspetto dovremo attendere il decreto applicativo della legge, previsto per i primi giorni di ottobre.

Estensione della copertura assicurativa prestata dall’INAIL (Art. 18)

Un secondo aspetto è quello legato all’estensione della tutela assicurativa a tutte le attività scolastiche. Fino alla fine dello scorso anno scolastico, gli studenti risultavano in copertura esclusivamente in quella attività che l’INAIL considerava pericolose. In sintesi: le attività di educazione fisica, i laboratori, i percorsi di alternanza (PCTO) e i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.
Con il nuovo dispositivo normativo, la tutela INAIL è estesa a tutti gli studenti e gli operatori durante tutte le attività scolastiche.
Anche in questo caso è importante evidenziare che le tutele INAIL si limitano esclusivamente ai casi di morte e invalidità permanete ≥ 6° punto percentuale.
Restano esclusi i rimborsi per le spese mediche in quanto già ricompresi gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Allo stesso modo, per gli studenti restano escluse le diarie da immobilizzazione e/o ricovero, mentre per il personale, l’incidente viene retribuito ai sensi del CCNL.
Inoltre, dettaglio non da poco, gli operatori scolastici, in qualità di lavoratori, godranno della “copertura integrale” (sia durante le attività che in itinere). Gli studenti al contrario saranno assicurati esclusivamente per le attività poste in essere all’interno dell’Istituto.
Restano ulteriormente escluse le diarie da immobilizzazione (gesso) e/o ricovero, i danni all’apparato dentale non ricompresi nelle tutele prestate dal SSN e i danni agli effetti personali (occhiali).
Da ultimo, con l’attuale testo normativo, al fine di valutarne l’impatto economico, l’estensione delle tutele assicurative è prevista esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024.
Diventa superfluo ricordare come attualmente, ai sensi della norma, un numero meno che marginale di sinistri scolastici è tutelato dall’INAIL. Solo a titolo di esempio, uno dei sinistri più diffusi nella scuola, come quello dentale, resterebbe senza copertura, esclusa quella gratuita offerta dal SSN. In questo caso tuttavia, il servizio offerto eroga soltanto alcune prestazioni per le quali, ad ogni modo, è richiesto il pagamento del ticket.

Le polizze scolastiche integrative

Preso atto dell’effettivo perimetro del dispositivo legislativo, è opportuno entrare nel dettaglio delle tutele previste dalle polizze integrative sottoscritte dalle scuole.
Di norma, circa il ramo Infortunio, la polizza integrativa ricomprende tutte le spese mediche affrontate sia in ambito pubblico che privato e, all’interno delle tabelle, non pone limiti circa la percentuale di Invalidità Permanente.
Lo stesso tipo di copertura è operativa inoltre sia per il personale che per gli studenti anche in itinere, durante i trasferimenti tra l’abitazione e la scuola e viceversa.
Ma l’assicurazione integrativa non si limita esclusivamente al ramo infortunio. Di norma prevede specifiche coperture per la Responsabilità Civile e, nelle formule migliori, anche per l’Assistenza nei viaggi di istruzione e la Tutela Legale.
L’aspetto legato alla Responsabilità Civile è di gran lunga il più importante ma troppo spesso il più sottovalutato.
Nel caso di danno, colposo o doloso, il terzo danneggiato può rivalersi nei confronti di colui che lo ha provocato. In assenza di copertura, il risarcimento resta a carico dell’Istituto o, in seconda battuta, del danneggiante. L’assicurazione integrativa tutela proprio quest’aspetto, proteggendo il patrimonio del responsabile dell’evento (pubblico e/o privato).
Analogamente i rami di Assistenza, nel caso di annullamento del viaggio, consentiranno il rimborso della spesa sostenuta senza la sottoscrizione della polizza offerta dall’Agenzia di viaggio o dal Tour Operator. Quest’ultima oltre ad essere più costosa rispetto a quella scolastica, è limitata esclusivamente alla durata del viaggio con massimali di gran lunga più contenuti.
Il ramo di Tutela legale infine copre le spese sostenute dall’assicurato quando deve difendere i suoi diritti ed interessi, per le controversie civili o penali. L’assicurazione opera sia in ambito stragiudiziale che in tribunale.

L’aumento del contenzioso

L’aspetto più preoccupante che ci sentiamo di evidenziare è come il venir meno delle tutele assicurative integrative, potrà facilmente portare ad un incremento del contenzioso.
La famiglia, infatti, che non si vedesse rimborsato il danno potrebbe più facilmente dar corso a un’azione legale per vedersi riconosciuto il risarcimento, incolpando la scuola dell’accaduto.
Proprio per questo motivo, l’aspetto di maggior interesse resta quello legato alla Responsabilità Civile dell’Istituto. Questo stato di cose è ancora più evidente nei casi di danni comuni e diffusi come quelli per gli occhiali o per gli effetti personali degli studenti e degli operatori.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative integrative nella scuola, contattaci qui.