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Polizze integrative per il personale scolastico: il rischio di danno erariale nel pagamento con i fondi d’Istituto

In qualità di Dirigente scolastico vorrei sapere se, a vostro parere, posso usare i soldi della scuola per pagare l’assicurazione dei docenti e dei collaboratori? Non tutto il personale scolastico aderisce alla convenzione, tuttavia desidererei dar loro un aiuto concreto, ma non vorrei che questa spesa venisse contestata come danno erariale.

La questione del pagamento della polizza scolastica integrativa è argomento dibattuto da tempo.
Per le famiglie degli alunni, il pagamento è un obbligo teso a: «rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Per il personale scolastico l’adesione alla polizza è invece discrezionale e facoltativa.

La propensione al rischio

Il pagamento della polizza assicurativa, per il personale scolastico, rientra di fatto in un’area che potremmo definire: propensione al rischio.
Potremmo descrivere la propensione al rischio quella soglia di rischio accettabile, in cui il singolo soggetto, non stipulando nessuna assicurazione, decide di rischiare in proprio. Questa scelta dipende strettamente da caratteristiche personali: dalla capacità e dal vissuto culturale, dall’età e dalle disponibilità economiche di ciascun soggetto.
Tali valutazioni soggettive influenzano direttamente la decisione finale, determinando se aderire a un contratto assicurativo e/o quale tipologia di protezione eventualmente scegliere.

La gestione del rischio

Per comprendere se la propensione al rischio rientri nella soglia di accettabilità, è necessario che i rischi siano correttamente gestibili.
In sintesi è necessario attivare una gestione strutturata e continua per affrontare le incertezze. La corretta gestione tenderà a prevenire eventi avversi e controllando quelle minacce capaci di generare gravi perdite di varia natura. Il processo richiede un monitoraggio costante delle azioni rischiose, puntando a mitigare gli impatti negativi e proteggere le risorse, sia sotto l’aspetto finanziario che operativo.

Le polizze assicurative obbligatorie

L’evoluzione sociale, soprattutto negli ultimi decenni ha imposto una serie di coperture assicurative obbligatorie, come quelle legate all’auto o quelle professionali. Ultima, solo in ordine di tempo, è quella legata ai rischi catastrofali per le imprese.
L’obbligatorietà assicurativa è finalizzata alla tutela sociale e collettiva, e non direttamente a quella personale. Queste polizze, definite dalla legge, infatti garantiscono il risarcimento anche se il danneggiante è insolvente. Le garanzie, innanzi tutto tutelano, il danneggiato e solo in seconda battuta proteggono la stabilità economica del danneggiante. Questa funzione sociale fa sì che il sistema diventi più sicuro, equo e solidale per tutta la collettività.

Le tutele INAIL

Tra le assicurazioni obbligatorie, per la tutela sociale del lavoratore, possiamo far rientrare anche quelle erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Tuttavia l’INAIL, limita la propria tutela esclusivamente per i casi di particolare gravità come la morte o le invalidità permanenti rilevanti. La maggioranza degli Infortuni tuttavia, non rientrano nelle casistiche previste e non sono risarciti, Esattamente allo stesso modo non sono rimborsate le spese mediche, erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Da qui scaturisce l’opportunità di una polizza integrativa, come quella scolastica che, per il dipendente, rimane tuttavia una possibilità e non un obbligo.

Il danno erariale nelle polizze assicurative

Tanto premesso, a nostro parere, il pagamento del premio assicurativo per il proprio personale, da parte di un’Amministrazione pubblica può costituire danno erariale, salvo che esso non faccia riferimento al cd. Rischio carica o di funzione. L’esborso risulta infatti illegittimo se la spesa è già garantita da altri soggetti, come nel nostro caso dall’INAIL, oppure facoltativa, superflua o priva di giustificazione.
Questo tipo di gestione infatti sottrae risorse preziose alla collettività e l’uso improprio del denaro pubblico comporta gravi responsabilità per i funzionari coinvolti. Ogni spesa assicurativa deve rispondere a criteri di stretta necessità e convenienza e i funzionari devono valutare attentamente l’utilità pubblica di ogni contratto sottoscritto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per il personale scolastico, contattaci qui.

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Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle coperture assicurative per i casi di violenza nella scuola, contattaci qui.