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Polizze integrative per il personale scolastico: il rischio di danno erariale nel pagamento con i fondi d’Istituto

In qualità di Dirigente scolastico vorrei sapere se, a vostro parere, posso usare i soldi della scuola per pagare l’assicurazione dei docenti e dei collaboratori? Non tutto il personale scolastico aderisce alla convenzione, tuttavia desidererei dar loro un aiuto concreto, ma non vorrei che questa spesa venisse contestata come danno erariale.

La questione del pagamento della polizza scolastica integrativa è argomento dibattuto da tempo.
Per le famiglie degli alunni, il pagamento è un obbligo teso a: «rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse». Per il personale scolastico l’adesione alla polizza è invece discrezionale e facoltativa.

La propensione al rischio

Il pagamento della polizza assicurativa, per il personale scolastico, rientra di fatto in un’area che potremmo definire: propensione al rischio.
Potremmo descrivere la propensione al rischio quella soglia di rischio accettabile, in cui il singolo soggetto, non stipulando nessuna assicurazione, decide di rischiare in proprio. Questa scelta dipende strettamente da caratteristiche personali: dalla capacità e dal vissuto culturale, dall’età e dalle disponibilità economiche di ciascun soggetto.
Tali valutazioni soggettive influenzano direttamente la decisione finale, determinando se aderire a un contratto assicurativo e/o quale tipologia di protezione eventualmente scegliere.

La gestione del rischio

Per comprendere se la propensione al rischio rientri nella soglia di accettabilità, è necessario che i rischi siano correttamente gestibili.
In sintesi è necessario attivare una gestione strutturata e continua per affrontare le incertezze. La corretta gestione tenderà a prevenire eventi avversi e controllando quelle minacce capaci di generare gravi perdite di varia natura. Il processo richiede un monitoraggio costante delle azioni rischiose, puntando a mitigare gli impatti negativi e proteggere le risorse, sia sotto l’aspetto finanziario che operativo.

Le polizze assicurative obbligatorie

L’evoluzione sociale, soprattutto negli ultimi decenni ha imposto una serie di coperture assicurative obbligatorie, come quelle legate all’auto o quelle professionali. Ultima, solo in ordine di tempo, è quella legata ai rischi catastrofali per le imprese.
L’obbligatorietà assicurativa è finalizzata alla tutela sociale e collettiva, e non direttamente a quella personale. Queste polizze, definite dalla legge, infatti garantiscono il risarcimento anche se il danneggiante è insolvente. Le garanzie, innanzi tutto tutelano, il danneggiato e solo in seconda battuta proteggono la stabilità economica del danneggiante. Questa funzione sociale fa sì che il sistema diventi più sicuro, equo e solidale per tutta la collettività.

Le tutele INAIL

Tra le assicurazioni obbligatorie, per la tutela sociale del lavoratore, possiamo far rientrare anche quelle erogate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Tuttavia l’INAIL, limita la propria tutela esclusivamente per i casi di particolare gravità come la morte o le invalidità permanenti rilevanti. La maggioranza degli Infortuni tuttavia, non rientrano nelle casistiche previste e non sono risarciti, Esattamente allo stesso modo non sono rimborsate le spese mediche, erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Da qui scaturisce l’opportunità di una polizza integrativa, come quella scolastica che, per il dipendente, rimane tuttavia una possibilità e non un obbligo.

Il danno erariale nelle polizze assicurative

Tanto premesso, a nostro parere, il pagamento del premio assicurativo per il proprio personale, da parte di un’Amministrazione pubblica può costituire danno erariale, salvo che esso non faccia riferimento al cd. Rischio carica o di funzione. L’esborso risulta infatti illegittimo se la spesa è già garantita da altri soggetti, come nel nostro caso dall’INAIL, oppure facoltativa, superflua o priva di giustificazione.
Questo tipo di gestione infatti sottrae risorse preziose alla collettività e l’uso improprio del denaro pubblico comporta gravi responsabilità per i funzionari coinvolti. Ogni spesa assicurativa deve rispondere a criteri di stretta necessità e convenienza e i funzionari devono valutare attentamente l’utilità pubblica di ogni contratto sottoscritto.

Se vuoi avere maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative per il personale scolastico, contattaci qui.

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Danno erariale

La cronaca degli ultimi giorni riporta come una docente, andata in pensione nel 2006, abbia percepito contemporaneamente stipendio e pensione per 12 anni.
L’Istituto scolastico non avrebbe mai spedito agli organi competenti il documento relativo alla fine del servizio. I pagamenti degli stipendi indebitamente erogati, ammonterebbero a più di 280.000 euro. Sulla base della prescrizione quinquennale, i giudici hanno quindi richiesto al Dirigente scolastico e al Direttore S.G.A., 72.000 euro per danno erariale.
Secondo il tribunale è dovere del Dirigente Scolastico verificare la trasmissione del documento. La responsabilità non è alleggerita dal fatto che, nel periodo in cui è avvenuta la cessazione del servizio, il Dirigente fosse in congedo ed era stato sostituito. 
In tutti questi anni, i soggetti interessati non avrebbero riscontrato la macroscopica irregolarità. «Nonostante avesse 78 anni – scrivono i giudici – nessuno ha notato l’anomalia di un emolumento stipendiale corrisposto a un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso».

La Responsabilità Civile del dipendente pubblico

La Responsabilità Civile del dipendente dello Stato è disciplinata dall’Art. 22 e seguenti del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.
Come nel caso in questione, il danno consiste nella violazione delle norme di comune diligenza o prudenza. È considerato danno diretto anche l’inerzia, ovvero il fatto che l’impiegato rifiuti o ritardi in maniera ingiustificata gli atti o le operazioni di sua spettanza.
La responsabilità solidale tra il dipendente e l’Amministrazione è sancita dall’Art. 28 della Costituzione.
Il dipendente è chiamato a rispondere per la Responsabilità patrimoniale innanzi alla Corte de Conti.
La legislazione limita, tuttavia, la responsabilità amministrativa dei funzionari alle omissioni commesse con dolo o colpa grave. Resta in ogni caso l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali ai sensi dell’Art. 3, comma 1, della Legge 20 dicembre 1996 n. 639.
Le conseguenze di una condotta lievemente colposa, resteranno sempre a carico della Pubblica Amministrazione e dunque del bilancio pubblico. In tutti gli altri casi, come quello in oggetto, l’Ente Pubblico rivolge azione di regresso nei confronti del soggetto che ha causato il danno.

Il profilo assicurativo

Risulta, quindi, prudente che Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A. provvedano a stipulare una copertura assicurativa di Responsabilità Civile patrimoniale e amministrativa contabile.
La stipula del contratto e il pagamento del relativo premio, nel rispetto della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), sono ad esclusivo carico del soggetto assicurato.
Attualmente sono disponibili sul mercato molteplici soluzioni assicurative con garanzie, massimali e premi diversi.
Alcune tutele assicurative sono previste all’interno delle iscrizione ad Associazioni di categoria o Sindacali.
In questi casi, tuttavia, è sempre opportuno verificare, direttamente o con la consulenza del broker assicurativo specializzato, livelli di copertura, esclusioni e franchigie.

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