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Docente morde un alunno

Rinviato a giudizio per lesioni aggravate il docente precario che nel 2023, in un Istituto Superiore del cuneese, ha ferito un alunno. Lo riporta un articolo della cronaca locale de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è iniziato con una discussione in classe: lo studente aveva chiesto di andare in bagno, ma l’insegnante gli aveva negato il permesso.
La questione sarebbe degenerata e lo studente avrebbe afferrato il docente che, per liberarsi, lo ha morso.
«Non intendevo fare del male al ragazzo – ha dichiarato l’insegnate ai giudici – né costringerlo con la violenza a tornare al suo posto o a uscire. È stata una reazione quasi inconsapevole di autodifesa».
Nel frattempo, un altro studente aveva ripreso la scena con il cellulare.
La difesa dell’insegnante, tuttavia, non sembra aver pienamente convinto il giudice del tribunale di Cuneo che ha disposto il rinvio a giudizio. Anche il video è stato acquisito agli atti. A parere del giudice la reazione nei confronti dell’allievo è penalmente perseguibile. La sentenza è attesa per il prossimo 22 maggio.
Dopo l’episodio, il docente è stato destituito dall’incarico e attualmente lavora temporaneamente in un’altra scuola della provincia.

La responsabilità penale

L’episodio, ai sensi dell’Art. 582 del Codice Penale, si configura come lesione personale.
Le lesioni personali sono quei reati che offendono l’integrità fisica o psichica della persona. La sua gravità è rapportata ai giorni di prognosi. Il reato prevede, inoltre, una serie di possibili aggravanti come, ad esempio, quando le lesioni comportino la deformazione o lo sfregio del viso.
Nel caso fosse ritenuto colpevole, il docente rischia la reclusione da uno a sei mesi, ovvero una sanzione economica, oltre all’eventuale risarcimento in sede civile.
Inoltre, una condanna penale può escludere il docente dall’assunzione, qualora la Pubblica Amministrazione la ritenga incompatibile con le funzioni richieste.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere, in primo luogo, che l’assicurazione non risarcisce mai la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti.
Nel caso in questione, la polizza integrativa scolastica potrebbe risarcire il danno fisico o psicologico patito dall’alunno. Nel caso di condanna per dolo, all’Assicuratore è, di norma, fatta salva la possibilità di rivalsa sul soggetto responsabile.

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Violenza a scuola: docente aggredita

Ennesimo episodio di aggressione nei confronti di una docente. Questa volta l’episodio è accaduto in una scuola brianzola. Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto il 15 gennaio, in un Liceo di Seregno. Uno studente sedicenne avrebbe colpito una docente con un pugno e uno schiaffo al volto. L’aggressione sarebbe avvenuta al termine della lezione senza testimoni.
Alcuni studenti, entrati in classe per l’ora successiva, raccontano di aver visto l’insegnante con il volto sanguinante dopo la violenza. Una collega l’ha immediatamente soccorsa e accompagnata al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso.
Il Dirigente Scolastico ha prontamente convocato la madre del ragazzo per discutere della situazione e prendere gli eventuali provvedimenti necessari. Al termine dell’incontro la madre ha deciso di ritirare il figlio dalla scuola.
Le motivazioni dietro l’aggressione restano sconosciute. Il ragazzo, recentemente trasferito nella scuola, non aveva mai mostrato comportamenti violenti in precedenza. Era tuttavia nota una certa fragilità psicologica che non aveva mai destato particolare preoccupazione, né la necessità di misure di sostegno.
La docente aggredita insegna Scienze umane da vent’anni, è molto stimata per la sua professionalità e dedizione didattica e, dopo l’episodio, non esclude l’abbandono dall’insegnamento. Sembra anche che la Docente non abbia ancora sporto denuncia in relazione all’accaduto.
La vicenda, com’era naturale, ha avuto qualche strascico polemico. Gli studenti hanno manifestato solidarietà verso l’insegnante evidenziando tuttavia una certa difficoltà da parte del Dirigente a fare chiarezza sull’accaduto. «A scuola non si parlava d’altro. – afferma un rappresentante degli studenti – Avremmo voluto un incontro immediato, ma il Preside ci ha detto che non era necessario. Eppure tra gli studenti e anche i professori c’era molta preoccupazione».
«Non è un mostro – risponde il Dirigente Scolastico – ha sbagliato, ma non è abitualmente violento. La famiglia è profondamente dispiaciuta per l’accaduto, e ha chiesto scusa alla docente».
«Sono stato accusato di non aver preso provvedimenti – conclude il Dirigente – ma non posso intervenire se il ragazzo non è più un nostro alunno».

La responsabilità

Se i fatti riportati dalla cronaca venissero confermati, appare indiscutibile la responsabilità penale dello studente nell’accaduto anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta.
In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia, per “culpa in educando“, poiché non avrebbe saputo educare correttamente il minore. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, infatti i genitori sono responsabili per gli illeciti dei figli derivanti dal mancato rispetto delle norme di civica convivenza.
Da ultimo, qualora venisse accertata, potrebbe essere considerata anche la responsabilità del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno, tuttavia, fosse stato provocato con dolo, sarebbe facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più incerta è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente. Sulla base del concetto di diligenza professionale servirà valutare se sia reso responsabile di un eventuale errore professionale.
In tal caso i danni derivanti da “colpa” sarebbero sempre risarcibili, mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Genitori arrestati per minacce all’insegnante

I genitori di un alunno di un Istituto Comprensivo, sono stati arrestati per minacce nei confronti di una docente. Lo riporta un post del sito dei Carabinieri.

Il fatto

Due genitori sono stati arrestati, in provincia di Roma, per aver perseguitato una docente della scuola primaria con minacce e aggressioni verbali.
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri dopo l’ordinanza del GIP, su richiesta della Procura di Velletri, a seguito della denuncia dell’insegnante stessa.
I due, fin dal 2022, accusavano l’insegnante di essere responsabile delle difficoltà scolastiche del figlio.
In un’occasione, la madre era entrata a scuola per un colloquio e aveva iniziato a urlare, chiedendo che il bambino non venisse più rimproverato. Quello stesso giorno, il padre aveva atteso la docente fuori dall’istituto, seguita fino a casa e minacciata con atteggiamento intimidatorio e aggressivo.
Spaventata dall’escalation delle aggressioni, l’insegnante ha iniziato a farsi accompagnare a casa dalle colleghe, evitando di uscire da sola per paura di essere aggredita.
Minacce e intimidazioni sono continuati nel tempo, culminando il 19 dicembre scorso con la madre che avrebbe minacciato la maestra impugnando un bastone.
Il giorno dopo, la donna si è recata dai Carabinieri per denunciare le persecuzioni subite e come le stesse le causassero ansia e timore costante.
Le indagini avviate hanno confermato la gravità delle minacce, portando all’arresto dei genitori per atti persecutori e all’applicazione di misure cautelari stringenti.
Il giudice ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari, l’uso del braccialetto elettronico e il divieto assoluto di avvicinarsi alla scuola e all’insegnante.

Il Codice e la responsabilità penale

Il reato di minaccia, è previsto dall’Art. 612 del Codice Penale. Finalità del dispositivo è proteggere la libertà di una persona di sentirsi sicura e libera da pressioni o paure ingiuste. La legge, inoltre, punisce chi minaccia indipendentemente dal fatto che poi la provocazione venga messa in pratica o meno.
Se questo vale in linea generale, la posizione del soggetto incolpato, si aggrava ai sensi dell’Art. 336 del Codice Penale, qualora le minacce siano indirizzate ad un pubblico ufficiale.
L’Art. 357 del Codice Penale evidenzia che: «sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa». Ne deriva che il Docente nell’esercizio delle sue funzioni è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti.
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, ha ribadito la qualifica di pubblico ufficiale per l’insegnante. Tale riconoscimento, inoltre, non si limita solo alle lezioni, ma si estende a tutte le attività connesse, come, ad esempio, gli incontri con i genitori.
La responsabilità penale riguarda azioni o omissioni, considerate reati dalla legge, effettuate dal soggetto che ha commesso personalmente il fatto.

Il profilo assicurativo

L’assicurazione, di norma, non copre la responsabilità penale né eventuali sanzioni amministrative pecuniarie connesse.
Tuttavia, la polizza integrativa scolastica prevede un risarcimento per il danno fisico o psicologico subito dalla docente. È comunque fatto salvo il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dei diretti responsabili in caso di condotta dolosa.
Inoltre, nell’ambito della Responsabilità Civile, la polizza integrativa offre tutela anche all’Istituto scolastico nel caso di eventuali responsabilità dirette legate all’accaduto.

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Docente aggredita: scuola non interviene

Uno studente di una scuola media romana, ha aggredito una docente che avrebbe riportato la frattura di una spalla. A detta dell’insegnante, la scuola avrebbe minimizzato l’accaduto senza prendere provvedimenti verso lo studente.  Lo riporta un articolo di cronaca de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio è accaduto alla ripresa delle attività dopo le vacanza natalizie, lo scorso 7 gennaio. L’alunno, un sedicenne ucraino, rifugiato di guerra, stava giocando con lo smartphone durante la lezione quando la docente decise di sequestrare il telefono per consegnarlo in presidenza.
Non essendoci collaboratori scolastici disponibili, il dispositivo era stato lasciato sulla cattedra dove lo studente ha cercato di riprenderlo, opponendosi alla docente.
Dopo il rifiuto dell’insegnante, il ragazzo ha reagito violentemente graffiandole una mano, insultandola e spingendola rabbiosamente contro il muro.
Il ragazzo avrebbe anche minacciato i compagni, e s’è calmato solo quando ha capito che la professoressa stava chiamando i Carabinieri.
Dopo l’aggressione, la vicepreside avrebbe sottovalutato l’accaduto, senza prendere provvedimenti nei confronti dello studente. La docente si sarebbe anche recata dal Preside per chiedere aiuto, ma il Dirigente scolastico avrebbe minimizzato l’episodio.
Successivamente l’insegnante è stata accompagnata dal marito al pronto soccorso, dove le è stato diagnosticata la rottura della cuffia dei rotatori della spalla sinistra. Attualmente si trova in infortunio INAIL, in attesa di un intervento chirurgico.
La docente avrebbe richiesto la sospensione dello studente e il suo inserimento in un centro diurno per supporto linguistico e psicologico. Anche in questo caso la scuola non sarebbe intervenuta limitandosi a spostare l’alunno in un’altra classe. Secondo quanto riporta l’articolo la scuola non avrebbe neanche segnalato l’accaduto alle autorità competenti, costringendo la docente a occuparsi personalmente della segnalazione all’Avvocatura di Stato.

La responsabilità

Se quanto riportato dalla stampa venisse confermato ci troveremmo di fronte a una serie di eventi particolarmente gravi.
Pur considerando la Circolare ministeriale dell’11 luglio 2024 sull’uso degli smartphone in classe, il divieto di utilizzo non autorizza il personale a confiscare i dispositivi degli studenti.
A questo primo aspetto si aggiunge la responsabilità penale dello studente anche se non ha ancora raggiunto la maggiore età. Secondo l’Art. 98 del Codice, chi ha più di 14 anni ed è capace di intendere e volere è penalmente imputabile, seppur con pena ridotta. In questo senso potrebbe anche essere considerata la responsabilità della famiglia per non aver saputo educare correttamente il minore.
I genitori infatti restano responsabili dei figli minori per gli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle norme di convivenza civile applicabili nei diversi contesti sociali.
Da ultimo, qualora venisse accertata, dovrà essere anche considerata l’inerzia del Dirigente nel caso in questione. In conformità all’Art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere l’integrità fisica e morale dei dipendenti.

Il profilo assicurativo

Dal punto di vista assicurativo, in relazione all’infortunio, la docente è tutelata dall’INAIL. Qualora fosse in regola con il pagamento del premio della polizza integrativa, quest’ultima pagherebbe anche le spese mediche direttamente legate all’episodio. Se il danno tuttavia fosse stato provocato con dolo o colpa grave, è facoltà dell’assicuratore agire in rivalsa del soggetto danneggiante.
Più delicata è invece la posizione del Dirigente, nel caso venisse provato che non abbia agito a protezione del lavoratore e/o dello studente.
Sulla base del concetto di diligenza professionale occorrerà valutare se sia stato commesso un eventuale errore professionale.
I danni derivanti da “colpa” sono sempre risarcibili mentre i danni riconducibili alla “colpa grave” potrebbero rimanere esclusi in presenza di espresse clausole limitative. I danni derivanti da “dolo”, ovvero all’intenzionalità di causare il danno, invece non sono mai risarcibili.

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Preside minacciato per video su TikTok

L’episodio è avvenuto in un istituto comprensivo di Pomezia. Il padre di una studentessa ha insultato e minacciato il dirigente scolastico durante un consiglio di classe.
La vicenda sottolinea l’importanza di regole chiare sulla privacy, il rispetto reciproco e la gestione delle responsabilità in ambito scolastico. La situazione ha preso origine dalla diffusione di un video registrato all’interno della scuola e condiviso su TikTok dalla studentessa. Questo tipo di pratica potrebbe sollevare diverse problematiche legali e disciplinari.

I Fatti

Il Dirigente Scolastico, come riporta un servizio del TGR del Lazio, aveva indetto un consiglio straordinario per decidere un eventuale provvedimento disciplinare nei confronti dell’alunna, responsabile di aver pubblicato online un video girato a scuola. Durante l’incontro, il padre della studentessa ha aggredito verbalmente il preside, minacciando sia i docenti sia il dirigente, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri, una volta intervenuti, hanno constatato l’assenza del genitore e, nonostante il preside non abbia riportato ferite, l’episodio ha avuto conseguenze formali con una denuncia in caserma e una relazione inviata alla procura.

Profili di Responsabilità e Privacy

La registrazione di immagini o audio all’interno degli spazi scolastici solleva importanti questioni di privacy. In Italia, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità di tali pratiche, con l’ordinanza n. 14270 del 5 maggio 2022, che ribadisce come le registrazioni di lezioni scolastiche violino i diritti di privacy, in quanto ogni dato personale, inclusa la voce, identifica gli individui coinvolti. Tale principio è stato riaffermato dal Garante della Privacy, il quale stabilisce che l’uso di smartphone a scuola deve essere regolamentato per tutelare la riservatezza di docenti e studenti.
Secondo la Corte, i dirigenti scolastici hanno pieno diritto di vietare le registrazioni in classe, sia per scopi personali che di pubblica condivisione. Le registrazioni, se approvate, devono rimanere strettamente riservate a finalità didattiche e richiedono il consenso preventivo degli interessati.

Regolamentazione sull’Uso dei Dispositivi nelle Scuole

La circolare ministeriale dell’11 luglio 2024, n. 5274, proibisce l’uso dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Questa restrizione mira a salvaguardare l’integrità dell’ambiente scolastico e a prevenire episodi di diffusione non autorizzata di immagini o audio. Le scuole sono quindi invitate a regolamentare rigorosamente l’uso di dispositivi elettronici per evitare violazioni di privacy.

La Responsabilità Civile in Ambito Scolastico

L’Art. 2048 del Codice Civile stabilisce che le scuole hanno una responsabilità contrattuale di sorveglianza e protezione nei confronti degli studenti. In caso di danni derivanti da negligenze o inadempienze, come una mancata vigilanza, l’istituto può essere chiamato a rispondere civilmente. Tuttavia, il risarcimento si applica esclusivamente per danni causati a terzi, mentre le sanzioni disciplinari o amministrative non possono essere coperte da alcuna assicurazione.
In casi di controversie giudiziarie, la scuola può dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi se prova che l’inadempimento era dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’Istituto.

Aspetti Assicurativi e Limiti delle Polizze Scolastiche

Le polizze assicurative scolastiche coprono generalmente i danni materiali o fisici subiti da studenti e personale durante l’orario scolastico, includendo il risarcimento verso terzi per danni causati. Tuttavia, è essenziale chiarire che queste polizze non coprono le sanzioni amministrative, le multe o le ammende disciplinari. Pertanto, eventuali sanzioni legali o disciplinari dovranno essere affrontate dal singolo responsabile.
Le polizze di Responsabilità Civile (RC), stipulate da molte scuole, proteggono contro i danni accidentali causati a terzi e coprono gli infortuni o i danni materiali, ma escludono i casi di responsabilità individuale che prevedono sanzioni legali. In situazioni di aggressioni verbali o violenza, come quella verificatasi a Pomezia, la polizza potrebbe non includere copertura assicurativa, lasciando il Preside libero di avvalersi di un’assistenza legale personale.

Quest’episodio evidenzia l’importanza per le scuole di:

  • Stabilire regolamenti interni chiari sull’uso dei dispositivi elettronici per proteggere la privacy di studenti e docenti.
  • Garantire la sicurezza del personale scolastico e degli studenti, con misure che includano, se necessario, l’intervento delle autorità.
  • Informare chiaramente studenti e famiglie sui regolamenti di privacy e sulle possibili sanzioni in caso di violazioni.

In un contesto sempre più digitale, è cruciale sensibilizzare studenti e genitori sull’importanza della privacy e del rispetto dei regolamenti scolastici per mantenere un ambiente sicuro e protetto per tutti i soggetti coinvolti.

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Violenza sessuale, condannati i genitori

Il Tribunale Civile di Firenze ha condannato la famiglia di un alunno, colpevole di violenza sessuale, al risarcimento della vittima . Lo riporta un articolo de “la Nazione”.

Il fatto

L’episodio risale al marzo 2015, quando un alunno sedicenne, di un Istituto superiore Senese, ha aggredito e violentato una coetanea all’interno della scuola.
L’alunna dopo la violenza aveva manifestato disturbi da sindrome post traumatica da stress, tanto che i medici le avevano certificato 18 mesi di inabilità temporanea. La ragazza s’era anche dovuta sottoporre a cure psicologiche specifiche per questo genere di traumi.
La denuncia della vittima ha portato a un lungo processo legale. Lo stupratore, nel 2022, venne condannato in sede penale, dal Tribunale per i minori di Firenze, per violenza sessuale aggravata.
Dopo la condanna, i legali della vittima chiesero in sede civile, all’aggressore, ai suoi genitori e alla scuola il risarcimento di 100.000 euro.
Il Tribunale civile di Firenze dispose quindi la perizia medico-legale.
Alla metà di luglio la sentenza: lo studente e la sua famiglia dovranno risarcire la vittima, per i danni subiti, con circa 27.000 euro.
I giudici hanno ritenuto i genitori del ragazzo responsabili per culpa in educando ai sensi dell’Art. 2048 del Codice Civile. Nel contempo, il giudice ha escluso qualsiasi responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero, ritenendo unicamente responsabili il ragazzo e sui suoi genitori.

La culpa in educando

La responsabilità genitoriale, ma anche del tutore e dei precettori, si fonda sulla carenza educativa di chi ha commesso l’illecito. Nel caso specifico, i genitori sono stati ritenuti responsabili per non aver vigilato sull’appropriato comportamento del figlio. Nel caso specifico, come riporta la sentenza i genitori non avrebbero impartito: «una corretta educazione fondata sul rispetto degli altri e delle donne in particolare».
E’ onere dei genitori dimostrare di aver fornito al figlio una educazione tale da consentire un equilibrato sviluppo psico-emotivo improntato al rispetto degli altri.
Secondo il legale della vittima: «È una sentenza importante che riprende alcuni concetti già espressi dalla Corte di Cassazione sulla presunzione di responsabilità dei genitori».

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Soddisfazione è stata anche espressa, su Twitter-X dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Secondo il Ministro è: «Molto importante questa decisione giurisprudenziale che chiama i genitori a rispondere civilmente per violenze gravi commesse dai figli. Va nella stessa direzione della norma contenuta nel ddl sul voto in condotta che prevede multe per i genitori i cui figli aggrediscano gli insegnanti».

Il profilo assicurativo

Come più volte ricordato l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Docente colpita con una pistola ad aria compressa

Torna a far discutere il caso della docente di Rovigo che, nell’ottobre del 2022, è stata bersagliata in aula con una pistola ad aria compressa.
La Procura dei Minori di Venezia ha chiesto l’archiviazione della procedura aperta nei confronti di 21 studenti della classe perché l’accaduto non è penalmente rilevante. Lo riporta un articolo de “la Repubblica”.

Il fatto

L’episodio risale all’11 ottobre del 2022, in una classe prima dell’ITIS Viola – Marchesini di Rovigo. Un alunno quattordicenne colpiva la docente con due pallini di gomma, sparati da una pistola ad aria compressa. Un secondo alunno riprendeva la scena con lo smartphone per poi condividerla sui social-media.
Un terzo alunno, il proprietario della pistola, dopo il gesto, provvedeva a farla sparire, gettandola dalla finestra. Nel corso dell’accaduto l’intera classe assumeva comportamenti canzonatori, ridicolizzando e deridendo l’insegnante.
L’episodio tuttavia raggiunse gli onori della cronaca non tanto per le conseguenze fisiche riportate dalla professoressa ma per la valutazione comportamentale degli autori del gesto.
Il consiglio di classe, alla fine dell’anno, nonostante la sospensione con frequenza obbligatoria, aveva dato 9 in condotta all’autore del gesto e 8 all’alunno che aveva ripreso la scena.
La decisione venne presa alla luce dell’attività di volontariato imposta agli studenti e del percorso psicologico intrapreso. Il consiglio tenne in considerazione anche l’impegno nello studio dimostrato, dagli autori del gesto, dopo l’accaduto.
Solo il clamore dei media, l’intervento degli ispettori scolastici e la presa di posizione del Ministro hanno fatto ritornare sui loro passi i docenti. Agli alunni i voti in condotta furono abbassati a 7 e 6 ma venne comunque garantita loro la promozione.
Nel marzo del 2023, la professoressa fu convocata al Senato nell’ambito dell’approfondimento parlamentare sul contrasto agli episodi di violenza nella scuola.
L’insegnante, attraverso i suoi legali, presentò tuttavia una denuncia al Tribunale dei minori contro tutta la classe per lesioni, oltraggio, diffamazione e atti persecutori.

L’archiviazione del procedimento

Il 15 luglio, la Procura dei Minori di Venezia, ha chiesto l’archiviazione del procedimento per oltraggio nei confronti dei 21 studenti della classe. Rimane aperto invece il procedimento nei confronti dei 3 ragazzi direttamente coinvolti nel gesto. Lo riporta un articolo de “il Corriere”.
Secondo i magistrati: «Deridere in massa un’insegnante che viene presa come bersaglio con una pistola ad aria compressa non è un fatto penalmente rilevante».
Al di là delle critiche più che prevedibili, il fatto che il gesto non sia penalmente rilevante non esclude che l’accaduto possa avere altre conseguenze.
La procura infatti, ha sentenziato esclusivamente in relazione all’aspetto penale e solo per gli alunni non direttamente coinvolti, lasciando aperto il procedimento in sede civile.
In altre parole, qualora venisse provato un danno di carattere psicologico o professionale, gli autori del gesto potrebbero doverne rispondere di fronte al giudice civile.

Il profilo assicurativo

Ipotizzare dei rimborsi assicurativi, in questa fase, coi procedimenti ancora in corso, è certamente prematuro. A prescindere dall’ipotesi di reato per i diretti autori del fatto, sarà solo il giudice civile a stabilire se esiste un danno, chi sono i responsabili e l’ammontare del risarcimento.
Occorre comunque considerare che, ai sensi dell’Art. 1900 del Codice Civile, assicuratore non è tenuto al rimborso dei sinistri cagionati con dolo o colpa grave. In alcuni casi tuttavia, limitatamente alla colpa grave, il contratto assicurativo, potrebbe tuttavia prevederne la copertura.

Se desideri maggiori informazioni in relazione alle polizze assicurative scolastiche nei casi di violenza nei confronti degli operatori scolastici, contattaci qui.

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Studentessa violentata in crociera

Incubo per una studentessa romana diciottenne, in gita scolastica su una nave da crociera: la giovane avrebbe subito uno stupro da quattro giovani francesi. Lo riporta un articolo di “Sky tg24”.

Il fatto

La studentessa, insieme alla classe, era partita dal porto di Civitavecchia per una breve crociera sul Mediterraneo su una nave da crociera di MSC.
Nella tappa a Marsiglia tre ragazzi francesi si uniscono alla navigazione. Nelle ore successive, la studentessa avrebbe fatto amicizia con uno di loro. In serata, secondo quanto afferma la ragazza, confermato dai compagni e dai video delle telecamere, l’alunna e il ragazzo sarebbero entrati nella cabina di quest’ultimo. Lì sarebbero stati raggiunti dagli altri due giovani e da un terzo minorenne e si sarebbe consumata la violenza.
Una volta riuscita a liberarsi la ragazza ha trovato il coraggio di raccontare l’accaduto ai docenti accompagnatori che si sono rivolti al Comandante.
La nave viene fatta fermare al porto di Genova. Qui la polizia di frontiera raccoglie la denuncia del Comandante e la ragazza viene ricoverata all’ospedale Galliera. I medici dopo la visita hanno confermato la violenza sessuale. I giovani identificati dal personale di sicurezza della nave sono stati consegnati alla polizia di frontiera di Genova.

Il profilo penale e la responsabilità

Ai sensi dell’Art. 609 bis del Codice Penale la violenza sessuale è un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni. La pena, ai sensi dell’Art. 609 ter può essere aumentata di un terzo se concorrono circostanza aggravanti come l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti.
Nel caso in questione infatti si ipotizza che i ragazzi avessero consumato alcol prima dell’aggressione e che anche la ragazza sia stata indotta a bere.
Il PM ha disposto gli arresti e per i tre maggiorenni. La posizione del minorenne, che nel racconto della ragazza, avrebbe partecipato alla violenza invece resta al vaglio degli inquirenti.
Sotto il profilo della responsabilità penale non ci sono dubbi. Ai sensi dell’Art. 27, comma 1, della Costituzione la responsabilità penale è personale. Non è quindi possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
Meno definita, al contrario, potrebbe essere la responsabilità dei Docenti accompagnatori nella vicenda. Non è nostra competenza, né intenzione esprimere un giudizio in questo senso. Resta tuttavia inteso che, nonostante la maggior età, la vittima stava svolgendo un’attività scolastica la cui tutela è garantita dal rapporto contrattuale stabilitosi all’atto dell’iscrizione.

Il profilo assicurativo

Occorre premettere che l’assicurazione non risarcisce la responsabilità penale, né le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, derivanti.
La polizza integrativa scolastica tuttavia risarcisce il danno fisico o psicologico patito dall’alunno, salvo, in caso di comportamento doloso come nel caso in questione, la possibilità di rivalsa sui soggetti responsabili.
La polizza integrativa, inoltre, nel ramo di Responsabilità Civile, tutela anche l’Istituto scolastico in relazione ad eventuali responsabilità dirette relative all’evento occorso.

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Nuove tutele per la sicurezza del personale scolastico

Le violenze nei confronti del personale scolastico, docente e non docente, negli ultimi anni hanno subito un peggioramento preoccupante.
Le violenze nei confronti del personale scolastico si contano con una frequenza allarmante. Ultimi, solo in ordine di tempo, sono quelli riportati in un articolo de “la Stampa” e da un articolo della “Gazzetta del Sud”.
Nel primo caso un 14enne ha aggredito la Dirigente per un richiamo, nel secondo uno studente 16enne ha preso a calci e pugni, un docente per un voto troppo basso.
Nel tentativo di porre un freno ai fenomeni di violenza nei confronti del personale scolastico è stata introdotta la Legge 4 marzo 2024, n. 25.

L’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico

La nuova Legge prevede, all’Art. 1, l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, dell’Osservatorio sulla sicurezza del personale scolastico. Scopo dell’Osservatorio è l’analisi delle segnalazioni di violenza commessa in danno del personale scolastico. Le segnalazioni saranno raccolte direttamente dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all’esame delle stesse.
Compito dell’Osservatorio sarà, da un lato, la promozione di studi ed analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente. Dall’altro, favorire iniziative di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
L’Osservatorio dovrà anche promuovere specifici corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto.
L’Osservatorio dovrà essere costituito entro il prossimo 30 giugno e, annualmente, il Ministro dovrà trasmettere alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
La Legge istituisce inoltre la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico”.

La modifica del Codice Penale

L’aspetto più rilevante è quello introdotto dall’Art. 4, il quale modifica l’Art. 61 del Codice Penale. Alle circostanze aggravanti comuni, per i delitti commessi con violenza o minaccia, viene aggiunto l’aver agito in danno di un dipendente della scuola.
L’Art. 5, inoltre, apporta modifiche anche all’Art. 336 del Codice Penale. Dirigenti e docenti, nell’esercizio delle loro funzioni sono Pubblici Ufficiali a tutti glie effetti. Nel caso di violenza o minaccia a uno di loro, la pena aumenta fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore dell’alunno.
Ulteriore circostanza aggravante viene introdotta nell’Art. 6, all’Art. 341-bis del Codice Penale. Analogamente la pena aumenta fino alla metà anche nel caso di oltraggio a Pubblico Ufficiale commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell’alunno.

Il profilo assicurativo

Sul versante assicurativo la nuova Legge non introduce nessuna variazione rispetto all’attuale quadro di riferimento.
L’assicurazione infatti non risarcisce la responsabilità penale del soggetto che ha commesso il reato, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti. Di norma sono anche escluse le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche contratte in ambito lavorativo.
Le migliori formule disponibili tuttavia risarciscono il danno fisico o psicologico patito dagli assicurati.
In caso di comportamento doloso è inoltre prevista la rivalsa dell’assicuratore sui soggetti responsabili.

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Occupazione degli Istituti scolastici

Il 19 aprile scorso è terminata l’occupazione degli studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Bologna. Dopo 5 giorni di presa di possesso dell’immobile scolastico, l’ammontare dei danni causati da furti e vandalismi, a detta del Dirigente, sembra essere cospicua. Lo riporta un articolo de “Il Resto del Carlino”.
Da gennaio ad oggi, sono più di una decina gli Istituti superiori occupati dagli studenti, quasi tutti nel Nord Italia. Gli studenti manifestano per ragioni diverse, dalla scarsa o nulla manutenzione degli immobili, alla gestione dei PCTO, alla solidarietà al popolo palestinese. Sotto accusa ci sarebbe anche un sistema scolastico che non risponderebbe alle reali esigenze degli studenti.

Occupazione e Autogestione

Diverse sono le forme di protesta che gli studenti delle superiori possono mettere in atto le più diffuse sono l’autogestione e l’occupazione della scuola.
L’autogestione scolastica è la formula più morbida. Normalmente concordata e autorizzata dal Dirigente, in collaborazione con il corpo Docente, consiste nella realizzazione di un programma alternativo alla classica attività didattica. Gli studenti gestiscono autonomamente i programmi scolastici durante le normali ore di lezione.
L’occupazione invece è una forma di protesta in cui gli studenti occupano la struttura scolastica e, diversamente dall’autogestione, è illegale.

Il profilo penale

Nel caso di occupazione il rischio di incorrere in un reato è concreto. Ai sensi dell’Art. 633 del Codice Penale infatti, l’occupazione di terreni o edifici è un reato comune passibile di pene pecuniarie o detentive. È bene ricordare che l’occupazione non deve necessariamente avvenire attraverso il ricorso alla violenza fisica, ma sussiste in tutti i casi quando viene effettuata senza autorizzazione.
Un secondo profilo di reato, che potrebbe ipotizzarsi, è quello di violenza privata ed interruzione di pubblico servizio. E’ quello che, in un caso analogo, ha stabilito la sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 23 febbraio 2016, n. 7084.
Un ultimo profilo di reato è quello legato al vandalismo e/o danneggiamento degli arredi e delle attrezzature della scuola. Ai sensi dell’Art. 639 del Codice Penale: «Chiunque […] deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a euro 309». Il giudice inoltre potrà: «disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero […] l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute».

La nota ministeriale

Sul tema dell’occupazione scolastica e dei possibili reati conseguenti s’espresso anche il Ministro dell’Istruzione nello scorso 5 febbraio con la nota n. 458. «L’occupazione – ricorda il Ministero – espone gli studenti a possibili reati, anche legati al danneggiamento di beni pubblici». I dirigenti scolastici, in questi casi sono tenuti alla denuncia dei responsabili. «Dovranno essere poste a carico degli studenti responsabili – chiude il Ministero – le spese per le pulizie straordinarie che si siano rese necessarie e per il ripristino o la sostituzione di arredi […] e ogni altra attrezzatura di proprietà della scuola».

Il profilo assicurativo

Nei casi di autogestione la polizza integrativa, di norma copre gli infortuni degli studenti e del personale. Essendo attività concordata e autorizzata rientra infatti tra quelle scolastiche a tutti gli effetti.
Nel caso di occupazione invece la polizza potrebbe non essere operante. L’assicuratore infatti non risarcisce la responsabilità penale, né le sanzioni amministrative o pecuniarie derivanti.
Un discorso a parte merita invece il danneggiamento all’edificio e ai materiali contenuti di proprietà della scuola. Le migliori formule assicurative operanti nel mercato scolastico prevedono anche il danno alle attrezzature scolastiche seppur a fronte di una franchigia o di uno scoperto.
Circa l’imbrattamento dei muri quasi mai questo danno è, al contrario, ricompreso.

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